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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NZ
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 12/02/2025,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5231/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI JACOPO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. S. CHERUBINI 13 50121 NZ presso il difensore avv.
ROSSI JACOPO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_2 P.IVA_2
DI NZ , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 NZ
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 20 aprile 2023 avverso il provvedimento del
Questore di Firenze del 23 gennaio 2023 - notificato il 22 marzo 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 12/02/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Dal ricorso introduttivo e dal parere reso dalla Commissione Territoriale di Firenze del 28 ottobre
2022, risulta che nato in [...] il [...], faceva ingresso in Italia con Parte_1
visto per lavoro subordinato rilasciato il 6 novembre 2019 e con scadenza 16/08/2020 a seguito di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Siena e di seguito regolarizzati con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In Italia il ricorrente dal suo ingresso ha prestato lavoro a tempo pieno in forza di contratti, più volte rinnovati a tempo determinato-stagionale con la mansione di manovale agricolo. Dal
27/09/2022 il ricorrente presta lavoro subordinato con la mansione di operaio edile, e risiede in Greve in Chianti ospitato da un suo parente. In Italia vivono anche la sorella e i cugini.
In data 28 ottobre 2022 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze con decisione n. 0180473 esprimeva parere negativo.
In data 22 marzo 2023 al ricorrente veniva notificato il decreto del 23 gennaio 2023 di rigetto dell'istanza della Questura di Firenze.
Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. n. 20/20231, quindi, è certa l'applicabilità della normativa di cui all'art. 19 c.
1.1 e 1.2 D. Lvo 286/98 al caso di specie in quanto l'istanza di riconoscimento della protezione speciale è stata presentata dal ricorrente il 30 settembre 2022 nella piena vigenza dell'art. 19
TUI così come modificato dal D.L. 130/2020, senza le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2020, come del resto il caso è stato trattato e considerato in sede amministrativa.
Nel merito, quanto ai motivi di ricorso, il ricorrente ha contestato frontalmente Parte_2
le motivazioni ricavabili dal parere reso dalla Commissione Territoriale nel procedimento amministrativo per violazione e falsa applicazione dell'art 19 co 1.2 T.u.i. e dell'art 8 CEDU.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto il 12 febbraio 2024.
In data 25 marzo 2024 si costituiva la Commissione Territoriale chiedendo il rigetto del ricorso e depositando il parere della Commissione Territoriale.
In data 16 settembre 2024 nel corso dell'udienza il ricorrente alle domande poste dal Giudice istruttore ha risposto dichiarando:
“ADR: Vivo a castellina in Chianti;
ho un appartamento monolocale da solo;
il contratto è a nome di un'azienda presso cui lavoravo;
ADR: Sono muratore ma adesso sono in attesa di essere nuovamente assunto;
ADR: Ho lavorato assunto come lavoratore stagionale fino a maggio;
sono poi rientrato in Kosovo avendo problemi di salute con i miei figli;
ADR: Ho due bambini di 7 e 5 anni;
vivono con mia moglie e miei genitori in Kosovo;
1 Art. 7 comma 2 del D.L. n. 20/2023: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. pagina 2 di 6 ADR: Ho una lettera di impegno del mio ultimo datore di lavoro per l'assunzione quando avrò i documenti regolari;
ADR: Sono arrivato per la prima volta in Italia a novembre del 2019; ho lasciato il mio paese per ragioni economiche;
ADR: Non ho fatto nessun corso di lingua italiana.”
In giudizio la difesa ha depositato a seguito di assunzione a tempo indeterminato del 21 ottobre CP_4
2024 come muratore nel settore dell'Edilizia, cud 2023-2024, busta paga ottobre dicembre 2024.
All'udienza del 12 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, Giudice delegato rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale pagina 3 di 6 alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata e da quanto dichiarato in udienza, è arrivato in Italia nel 2019; in questi anni ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro. Nonostante i redditi percepiti dal ricorrente siano ancora bassi, significativo risulta l'impegno avuto nel voler rendersi autonomo e nell'imparare la lingua italiana (oggi il ricorrente si esprime correttamente e comprende in autonomia le pagina 4 di 6 domande che gli sono state poste in udienza); adeguata in base ai redditi anche la soluzione alloggiativa messa a disposizione dal datore di lavoro.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un sufficiente livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Kosovo, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione e non garantirebbe i mezzi di sussistenza alla sua famiglia. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
DICHIARA
pagina 5 di 6 che (CF ) ha diritto al permesso di soggiorno per Parte_1 C.F._1
protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020 e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 05/03/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 28 marzo 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NZ
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 12/02/2025,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 5231/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI JACOPO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA L. S. CHERUBINI 13 50121 NZ presso il difensore avv.
ROSSI JACOPO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_2 P.IVA_2
DI NZ , elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 NZ
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 20 aprile 2023 avverso il provvedimento del
Questore di Firenze del 23 gennaio 2023 - notificato il 22 marzo 2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 12/02/2025
Controparte_1
Come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 Dal ricorso introduttivo e dal parere reso dalla Commissione Territoriale di Firenze del 28 ottobre
2022, risulta che nato in [...] il [...], faceva ingresso in Italia con Parte_1
visto per lavoro subordinato rilasciato il 6 novembre 2019 e con scadenza 16/08/2020 a seguito di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Siena e di seguito regolarizzati con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In Italia il ricorrente dal suo ingresso ha prestato lavoro a tempo pieno in forza di contratti, più volte rinnovati a tempo determinato-stagionale con la mansione di manovale agricolo. Dal
27/09/2022 il ricorrente presta lavoro subordinato con la mansione di operaio edile, e risiede in Greve in Chianti ospitato da un suo parente. In Italia vivono anche la sorella e i cugini.
In data 28 ottobre 2022 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze con decisione n. 0180473 esprimeva parere negativo.
In data 22 marzo 2023 al ricorrente veniva notificato il decreto del 23 gennaio 2023 di rigetto dell'istanza della Questura di Firenze.
Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. n. 20/20231, quindi, è certa l'applicabilità della normativa di cui all'art. 19 c.
1.1 e 1.2 D. Lvo 286/98 al caso di specie in quanto l'istanza di riconoscimento della protezione speciale è stata presentata dal ricorrente il 30 settembre 2022 nella piena vigenza dell'art. 19
TUI così come modificato dal D.L. 130/2020, senza le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2020, come del resto il caso è stato trattato e considerato in sede amministrativa.
Nel merito, quanto ai motivi di ricorso, il ricorrente ha contestato frontalmente Parte_2
le motivazioni ricavabili dal parere reso dalla Commissione Territoriale nel procedimento amministrativo per violazione e falsa applicazione dell'art 19 co 1.2 T.u.i. e dell'art 8 CEDU.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto il 12 febbraio 2024.
In data 25 marzo 2024 si costituiva la Commissione Territoriale chiedendo il rigetto del ricorso e depositando il parere della Commissione Territoriale.
In data 16 settembre 2024 nel corso dell'udienza il ricorrente alle domande poste dal Giudice istruttore ha risposto dichiarando:
“ADR: Vivo a castellina in Chianti;
ho un appartamento monolocale da solo;
il contratto è a nome di un'azienda presso cui lavoravo;
ADR: Sono muratore ma adesso sono in attesa di essere nuovamente assunto;
ADR: Ho lavorato assunto come lavoratore stagionale fino a maggio;
sono poi rientrato in Kosovo avendo problemi di salute con i miei figli;
ADR: Ho due bambini di 7 e 5 anni;
vivono con mia moglie e miei genitori in Kosovo;
1 Art. 7 comma 2 del D.L. n. 20/2023: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. pagina 2 di 6 ADR: Ho una lettera di impegno del mio ultimo datore di lavoro per l'assunzione quando avrò i documenti regolari;
ADR: Sono arrivato per la prima volta in Italia a novembre del 2019; ho lasciato il mio paese per ragioni economiche;
ADR: Non ho fatto nessun corso di lingua italiana.”
In giudizio la difesa ha depositato a seguito di assunzione a tempo indeterminato del 21 ottobre CP_4
2024 come muratore nel settore dell'Edilizia, cud 2023-2024, busta paga ottobre dicembre 2024.
All'udienza del 12 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, Giudice delegato rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale pagina 3 di 6 alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata e da quanto dichiarato in udienza, è arrivato in Italia nel 2019; in questi anni ha sempre cercato di lavorare, adattandosi alle richieste del mercato del lavoro. Nonostante i redditi percepiti dal ricorrente siano ancora bassi, significativo risulta l'impegno avuto nel voler rendersi autonomo e nell'imparare la lingua italiana (oggi il ricorrente si esprime correttamente e comprende in autonomia le pagina 4 di 6 domande che gli sono state poste in udienza); adeguata in base ai redditi anche la soluzione alloggiativa messa a disposizione dal datore di lavoro.
In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un sufficiente livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Kosovo, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione e non garantirebbe i mezzi di sussistenza alla sua famiglia. Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
DICHIARA
pagina 5 di 6 che (CF ) ha diritto al permesso di soggiorno per Parte_1 C.F._1
protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l. 130/2020 e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 05/03/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 28 marzo 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
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