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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENIO GIULIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1031/2024 depositato il 11/09/2024, relativo alla sentenza n.
233/2016 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte Ricorrente_2 proponeva ricorso per ottemperanza a quanto statuito nella sentenza n. 233/2016 pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) di Benevento il 4.2.2016 e depositata in data
2.3.2016 chiedendo disporsi il pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'importo liquidato dalla predetta sentenza quali spese di lite.
Ritualmente costituitasi, la resistente comunicava di aver provveduto nelle more al pagamento delle somme di cui alla sentenza. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo quindi venute meno le ragioni della contesa in ragione dell'avvenuta liquidazione delle spese di lite va dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della resistente che solo dopo la proposizione del ricorso risulta essersi attivata per l'esecuzione della statuizione giudiziale e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte resistente a pagare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 65,00 per esborsi ed € 233,00 per onorari, oltre spese generali IVA e
Cassa come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENIO GIULIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1031/2024 depositato il 11/09/2024, relativo alla sentenza n.
233/2016 sezione 03
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte Ricorrente_2 proponeva ricorso per ottemperanza a quanto statuito nella sentenza n. 233/2016 pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) di Benevento il 4.2.2016 e depositata in data
2.3.2016 chiedendo disporsi il pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dell'importo liquidato dalla predetta sentenza quali spese di lite.
Ritualmente costituitasi, la resistente comunicava di aver provveduto nelle more al pagamento delle somme di cui alla sentenza. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo quindi venute meno le ragioni della contesa in ragione dell'avvenuta liquidazione delle spese di lite va dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della resistente che solo dopo la proposizione del ricorso risulta essersi attivata per l'esecuzione della statuizione giudiziale e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte resistente a pagare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 65,00 per esborsi ed € 233,00 per onorari, oltre spese generali IVA e
Cassa come per legge.