Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6243/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate mediante il deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 6243/2018 promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Filippucci del Foro di Perugia (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 del difensore, sito in Perugia, C.so Vannucci, n. 10, giusta procura in atti;
Attore in opposizione
E CONTRO
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.,
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t.,
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, siti in Perugia, via Degli Offici, n. 14, sono ope legis domiciliati; convenuta in opposizione
1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio del Foro di Napoli (indirizzo pec: ed elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio del difensore, sito in Napoli, via Rione Sirignano, n. 6, giusta delega in atti;
convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: contenzioso di diritto tributario e doganale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta autorizzate con provvedimento del 22.10.2024, recante la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositate da tutte le parti e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Il sig. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. Parte_1
08020170008228347000, contestandone la legittimità, in rito, sull'assunto della omessa notifica all'opponente e, comunque, “per mancato rispetto della procedura di riscossione prevista dalla legge” e, nel merito, per intervenuta prescrizione del diritto a procedere alla riscossione stante il decorso di dieci anni dalla irrevocabilità della sentenza.
1.1. Espone, in particolare, l'opponente:
- che la notifica della cartella è stata eseguita in data 13.9.2018 a mani del sig.
[...]
che, qualificatosi come convivente, ha illegittimamente ricevuto la notifica Parte_2 della cartella;
- di esserne comunque venuto “fortuitamente” a conoscenza e di aver appreso l'ordine di pagamento ivi contenuto per € 163.624,88 di cui € 1.620,00 per oneri di riscossione, € 5.88 per diritti di notifica e la rimanente parte, € 162.000,00 per atti giudiziari riferiti all'anno 2014;
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- che erano state effettivamente pronunciate nei propri confronti sentenze penali di condanna, indicate nel provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Treviso in data 23.9.2014;
- che, nel dettaglio, da tale provvedimento di esecuzione risultano sentenze penali divenute irrevocabili negli anni 2004 e 2005 e, segnatamente, la sentenza del
15.6.2004, divenuta irrevocabile il 31.7.2004 emessa dal GUP presso il Tribunale di
Treviso, la sentenza n. 15.4.2004, divenuta irrevocabile il 14.10.2004, emessa dal
GUP presso il Tribunale di Treviso, nonché la sentenza n. 26.10.2005 emessa dalla
Corte di Appello di Milano, divenuta irrevocabile il 12.12.2005, in relazione alle quali veniva applicato il beneficio dell'indulto con ordinanza del 18.10.2006, con riduzione della pena di € 10.000,00 dalla pena pecuniaria complessiva e rideterminazione della pena pecuniaria complessiva in € 144.000,00;
- che, successivamente, veniva emessa una ulteriore sentenza di condanna dal GUP presso il Tribunale di Treviso il 21.3.2013, confermata dalla Corte di Appello di
Venezia il 14.1.2014, irrevocabile il 3.5.2014, recante la condanna al pagamento di una pena pecuniaria di € 18.000,00 di multa.
1.2. Sulla scorta di tale deduzioni in punto di fatto, l'opponente ha lamentato, in diritto, la nullità della notifica, giacché non era stata rispettata la disciplina della procedura di riscossione.
Ha, invero, osservato l'opponente che, all'epoca del passaggio in giudicato delle sentenze recanti la condanna al pagamento della multa per complessivi € 144.000,00, la procedura di riscossione era affidata all'ufficio della pubblica amministrazione il quale avrebbe dovuto quantificare il credito, notificare un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento ovvero dalla cessazione dell'espiazione della pena in Istituto e, quindi, procedere all'iscrizione a ruolo.
1.2.1. Ha, quindi, dedotto l'opponente che le pronunce erano divenute irrevocabili nel 2004/2005 sicché occorreva procedere all'invito al pagamento, cosa non avvenuta.
Quanto, invece, al termine di cessazione dell'espiazione della pena presso un
Istituto, l'opponente ha osservato che ciò era accaduto il 21.7.2017 e che, a quella data, era intervenuta la modifica legislativa che aveva attribuito la procedura di riscossione agli Uffici di pur sempre con le medesime modalità Controparte_3 operative non rispettate.
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1.3. Ha, ancora, dedotto la nullità della cartella per omessa notifica, dal momento che la stessa è stata ricevuta da uno degli inquilini della palazzina, senza alcun potere di ricezione della documentazione.
1.4. Nel merito, ha, infine, dedotto l'intervenuta prescrizione del credito per €
144.000,00 dal momento che la cartella è stata emessa in relazione alle pronunce (del
Tribunale di Treviso) dopo oltre dieci anni dall'irrevocabilità delle sentenze.
Da qui le conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione.
2. Si sono costituiti il e l' Controparte_1 Controparte_4 contestando le ragioni dell'opposizione ed osservando quanto segue.
2.1. Con riferimento ai profili inerenti alla nullità della notifica, l'opposto ha dedotto che il aveva sottoscritto una apposita convenzione Controparte_1 del 2010 ed ha ancora evidenziato che i termini previsti dagli artt. 227 ter e 248 del
D.P.R. 115/2002 hanno una natura sollecitatoria e non sono previsti a pena di decadenza, sicché non vi sono oneri previsti a pena di nullità.
Quanto, invece, alla notifica, ha osservato la difesa erariale che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e che, in ogni caso, l'avvenuta consegna al sig. avrebbe comunque potuto far presumere, in ragione dell'accettazione Parte_2 dell'atto senza riserve, la non occasionalità o temporaneità della presenza del consegnatario dell'atto notificato e dunque il rapporto di convivenza.
2.2. Quanto all'eccezione di prescrizione, la difesa erariale ha osservato che il provvedimento di unificazione delle pene è stato emesso dalla Procura di Treviso il
23.9.2014 e comprende al suo interno un cumulo del Pubblico Ministero di Milano del 10.3.2006 (comprensivo delle pronunce del GUP presso il Tribunale di Treviso, in relazione ai quali, sono stati adotti inviti al pagamento sia nei mesi di marzo e maggio del 2007 sia nel febbraio del 2006 in forza di un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Treviso.
Ha, ancora, dedotto che nel provvedimento del 23.9.2014 era ricompresa una pronuncia emessa dal GIP presso il Tribunale di Treviso del 21.3.2013, confermata dalla Corte di Appello di Venezia che aveva determinato la pena da scontare in €
162.000,00, per la quale è stata emessa cartella di pagamento per cui pende procedura esecutiva.
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Ha, quindi, richiamato l'art. 172 c.p. osservando che, trattandosi di pagamenti di pene conseguenti a condanne penali, nessuna prescrizione (civilistica) è decorsa nei confronti del recidivo, rappresentando in ogni caso di aver cautelativamente sospeso la cartella in attesa delle decisioni del Tribunale, notiziando di ciò il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Treviso anche pe ril successivo inoltro al Magistrato di Sorveglianza per la conversione della pena non riscossa.
2.3. Da ultimo ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione svolta in sede civile, dal momento che ogni questione attinente all'esecuzione delle pene pecuniarie avrebbe dovuto essere fatta valere esclusivamente dinanzi al Giudice dell'esecuzione penale.
3. Con comparsa del 24.7.2022 si è ancora costituita Controparte_3 contestando l'opposizione ed evidenziando:
- quanto alla nullità della notifica per mancanza dell'invito, che l'ulteriore adempimento della notifica all'imputato dell'invito al pagamento non è previsto dalla disciplina del T.U. di cui al DPR n. 115/2002 e che , per Controparte_3 quanto di propria competenza anche in forza della convenzione conclusa, dopo aver aperto la partita di credito è tenuta ad iscrivere a ruolo il debito e trasmetterlo all' che procede all'attività di riscossione mediante formazione Controparte_4
e notifica della cartella di pagamento;
- quanto all'intervenuta prescrizione, che la pena da scontare è stata determinata mediante provvedimento di unificazione delle pene concorrenti (cumulo) emesso dal Pm di Treviso il 23.9.2014 n. 174, provvedimento con cui il Tribunale ha determinato la pena residua complessiva, emesso l'ordine di esecuzione della pena, fissato la decorrenza della reclusione, ordinato l'annotazione in Matricola e disposto la trasmissione del provvedimento all'Ufficio Recupero Crediti per quanto di competenza in merito alla pena pecuniaria;
è stata quindi aperta la partita di credito n. 194/2016 procedendo all'iscrizione a ruolo;
- quanto all'esecuzione della multa che l'opposizione era in parte qua inammissibile competendo le relative questioni al giudice dell'esecuzione penale.
4. Disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella con ordinanza del 27.7.2019 e trattata la causa con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. il procedimento, mutato diverse volte il giudice istruttore nella persona fisica, è stato assegnato allo scrivente già per la precisazione delle conclusioni.
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4.1. Con decreto del 14.10.2024, le parti sono state quindi invitate a procedere all'incombente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; l'udienza, giusta richiesta congiunta di tutte le parti del 21.10.2024, è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Giova premettere in punto di fatto che il presente procedimento ha ad oggetto una cartella esattoria notificata al sig. in relazione a provvedimenti Pt_1 giudiziari adottati nei confronti dell'opponente.
Si tratta, in particolare, della sentenza 15.4.2004 emessa dal Gip Tribunale di
Treviso recante la condanna alla pena di euro 140.000,00 di multa, la sentenza
15.6.2004 emessa dal Gup Tribunale di Treviso recante condanna alla pena di euro
2.000,00, la sentenza 26.10.2005 emessa dalla Corte d'Appello di Milano che ha ridetermina la pena in continuazione con la sentenza 15.1.2004 e condanna alla pena di euro 152.000,00.
È pacifico poi che per effetto di provvedimenti di cumulo adottati, anche all'esito della applicazione dell'indulto, la pena da scontare è stata determinata in complessivi € 162.000,00 di multa.
Sicché, in conclusione, l'importo oggetto della cartella è rappresentato da quanto dovuto dal sig. per effetto della sanzione penale cui lo stesso è stato Pt_1 condannato.
5.1. A fronte di ciò, i motivi di opposizione coltivati attengono, per un verso, a profili inerenti alla nullità della notifica, a sua vota suddivisi in quelli che attengono alla mancata adozione di atti presupposti alla notifica della cartella e quelli che, invece, attengono a vizi propri dell'atto; per l'altro verso all'intervenuta prescrizione della somma di € 144.000,00 essendo le pronunce cui la multa si riferisce divenute irrevocabili fra il 2004 ed il 2005.
Così perimetrati i temi di indagine si osserva quanto segue.
6. Infondati sono, anzitutto, i motivi di opposizione concernenti la regolarità della notifica, con riferimento ad entrambi i profili dedotti.
6.1. Orbene, con riferimento ai vizi, per così dire, propri della cartella, premesso che le doglianze concernenti il mancato inoltro dell'invito al pagamento costituiscono questioni afferenti al quomodo della minacciata esecuzione forzata, con la conseguenza che la questione avrebbe dovuto sollevarsi entro venti giorni dalla
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notifica della cartella, ex art. 617 c.p.c. e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., si osserva che l'invito a pagamento (previsto dall'art. 212 d.p.r. 115/2002), abrogato con l'art. 1, co. 372 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, costituisce atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di qualsivoglia efficacia esecutiva, anteriore alla formazione del ruolo (titolo esecutivo nel procedimento di riscossione coattiva, giusta il disposto dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973) e, per quel che qui rileva, nemmeno - a seguito della modifica dell'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002 apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - necessariamente prodromico alla iscrizione a ruolo del relativo credito (Cass. 10/05/2023, n. 12614; Cass.
23/04/2020, n. 8147; Cass. 13/09/2017, n. 21178), tenuto conto che, nel caso che ci occupa, l'iscrizione a ruolo è, per l'appunto, successiva alle modifiche normative che si sono appena menzionate.
Va da sé, pertanto, che la sua mancata adozione risulta elemento del tutto ininfluente ai fini della validità dell'iscrizione a ruolo.
6.2. Quanto, invece, al profilo di nullità concernente il destinatario della notifica e, in particolare, il soggetto che ha provveduto al ritiro del plico,
l'assunto non può essere condiviso.
Giova osservare, in punto di diritto, che con l'ordinanza n. 21071/2018 la
Sezione Tributaria della S.C. si è ritenuto che “…nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo tale nullità è sanata, a norma dell'articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238/2014). In particolare questa Corte ha anche chiarito - estendendo gli effetti sananti non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi come quello che qui ci occupa;
che "la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass. n. 654/2014). È il raggiungimento dello scopo, infatti, e cioè consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che
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ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento. La sanatoria, tuttavia, si è precisato "non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante"
(Cass. n. 10445/2011), situazione che peraltro e' espressamente dedotta nel caso che ci occupa avendo da un lato le contribuenti tempestivamente impugnato l'atto, dall'altro avendo esse sia in questa sede che nei gradi di merito eccepito anche l'intervenuta decadenza dell'Erario dal potere accertativo”.
Ancora, la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – con l'ordinanza n.
29008/2022 ha precisato che “…le ipotesi di inesistenza della notifica sono eccezionali. Si riducono ai casi in cui la notifica sia stata eseguita in luogo e a persona del tutto sconnessi dal destinatario. La notifica di un atto presso la sede secondaria della società destinataria non integra un'ipotesi di inesistenza bensì di nullità sanabile in virtu' del principio generale - che trova un punto di emersione nell'articolo 156 c.p.c. - per raggiungimento dello scopo. È ineccepibile
l'affermazione della CTR che ha ritenuto, nella specie, e sul preciso richiamo alla ordinanze di questa Corte n. 29200 del 06/12/2017 e n. 5057 del 13/03/2015, sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte della contribuente, la nullità della notifica dell'avviso eseguita presso la sede secondaria della contribuente”.
Sulla stessa scia, l'ordinanza n. 6944/2022 ha stabilito che “…secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal controricorrente, è nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte - che non può ritenersi intervenuta con la semplice deduzione della nullità della notificazione - o in forza della rinnovazione della notifica, ai sensi dell'articolo 291
c.p.c. (Cass., Sez. V, 6 marzo 2015, n. 4584; Cass., Sez. Lav., 23 ottobre 2013, n. 24032;
Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 18238; Cass., Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 2413). Lo stesso richiamo operato dai ricorrenti in memoria alla pronuncia di questa Corte (Cass., Sez. U.,
20 luglio 2016, n. 14916) va nella medesima direzione, ove statuisce che restano al di fuori del perimetro della nullità "soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si' da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa…”.
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A sua volta, con l'ordinanza n. 32583/2022 la S.C. ha ritenuto che “…nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata l'affermazione secondo cui "La notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'articolo 5 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'articolo 156 c.p.c., comma 2" (cosi', Cass. n. 10500/2018; conf.
Cass. n. 3666/2019; con specifico riferimento al processo tributario, v. Cass. n. 8426/2017); pertanto, la società appellata essendosi regolarmente costituita dinanzi alla Controparte_5 nessun dubbio può sussistere sulla avvenuta sanatoria della pur sussistente nullità, come anche affermato dal secondo giudice”.
La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con la sentenza n. 37372/2022 ha confermato che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione;
tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, citato Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ex articolo 12 ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (in termini: Cass.,
Sez. 5, 7 settembre 2010, n. 19134; Cass., Sez. 65, 29 maggio 2013, n. 13366; Cass., Sez. 5,
30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2020, n. 4914; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., Sez. 65, 7 aprile 2021, n. 9347). Tale regola risulta essere riferita all'elezione di domicilio presso qualsiasi difensore di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, articolo 12 atteso che relativamente a tutte le categorie ivi contemplate sono soddisfatte le esigenze di pubblicità dei relativi studi (Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2009, n. 2776).
Dunque, la notifica dell'atto di appello avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione. Non può, difatti, ritenersi perfezionata
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la notifica dell'appello all'originario indirizzo dello studio, successivamente trasferito, trattandosi di un luogo inidoneo ad assicurare la conoscibilità dell'atto al destinatario. Ne' può trovare applicazione l'articolo 291 c.p.c., trattandosi non di notifica nulla, ma di omessa 6 notifica (Cass.,
Sez. 5, 30 novembre 2017, n. 28712; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2020, n. 4914)”.
6.3. Ora, posto che il sig. ha avuto contezza della notifica eseguita a Pt_1 mezzo raccomandata e che lo stesso ha proposto l'opposizione, da quanto precede discende che:
- l'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria laddove gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica;
- non ricorre alcuna ipotesi di inesistenza della notifica giacché la notificazione
è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge e nella specie l'atto è stato indirizzato al sig.
e ricevuto al suo indirizzo;
Pt_1
- in ipotesi esistente, tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica e nella specie l'avviso è stato impugnato dal sig. . Pt_1
Sicché, ove mai viziata, la notifica sarebbe nulla e detta nullità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo.
6.4. Posto che quanto appena evidenziato assume carattere evidentemente assorbente, il dedotto profilo di irritualità della notifica, nella prospettazione dell'opponente, risiede nel fatto che la notifica sarebbe stata eseguita – come indicato in relata – nelle mani di persona diversa dal destinatario, qualificatasi come convivente, ma che tale non sarebbe.
Anche tale assunto non può essere condiviso giacché la notifica ex art. 139 c.p.c.
è validamente eseguita anche in caso di consegna a persona di famiglia, addetta alla casa, ecc., che si trovi presso l'abitazione del destinatario non occasionalmente;
a riguardi, è noto che “in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di
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notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (così, ex multis, Cass. n. 8418/2018; di recente Cass. civ. sez. III,
25 marzo 2024, n. 7997).
7. Nel merito, il sig. eccepisce l'intervenuta prescrizione giacché le Pt_1 pronunce che si pongono alla base della multa di € 144.000,00 sono divenute irrevocabili nel 2004/2005.
Trattasi, dunque, lo si ribadisce, della sanzione penale, implicante, dunque,
l'applicazione del relativo regime.
L'eccezione di prescrizione della multa è, in questa sede, inammissibile.
7.1. Si osserva, in via preliminare, che la disciplina dell'esecuzione (e della relativa riscossione) della pena pecuniaria, prima della riforma di cui al D.Lgs 150/2020, era di fatto affidata ad una complessa e, per certi versi, farraginosa procedura di carattere civilistico e tale per cui “perdeva”, in fase esecutiva, la sua “natura penale” per essere considerata, a tutti gli effetti, come un “credito da recuperare”
(indipendentemente alla condizioni economiche del condannato, solvibile o insolvibile), al pari delle spese di giustizia: era prevista, difatti, l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella esattoriale, al pari di una sanzione tributaria.
In relazione alla normativa codicistica, in primo luogo, si rileva che l'unica disposizione di riferimento è l'art. 172 c.p. che, tra l'altro, prevede al comma 2 c.p. che, in caso di applicazione congiunta di pena pecuniaria e detentiva, per l'estinzione della pena si ha riguardo al decorso del tempo stabilito per la reclusione. Tale previsione normativa, parificando le sanzioni ai fini dell'estinzione, presuppone che, talvolta, la pena della reclusione possa avere un termine più lungo di dieci anni, qualora la condanna ecceda in cinque anni di reclusione e, per tale ragione, stabilisce, in via eccezionale, che il termine per l'estinzione della multa debba allinearsi a quello dell'estinzione della reclusione.
Afferma ancora il dettato normativo che “il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si
è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena”
(condizione che presuppone una ragionevole possibilità di scelta).
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La legge 27 dicembre 2017, nr. 205 ha integrato la disciplina del TU spese di
Giustizia mediante l'inserimento nel testo del d.P.R. 115/2002, dell'art. 238 bis ai sensi del quale, l'Ufficio recupero crediti investe il pubblico ministero perché avvii il procedimento di conversione in due casi:
a) entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell' CP_6 relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni;
[...]
b) ovvero se decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte del predetto ed in mancanza della ricordata comunicazione, non risulti esperita alcuna Controparte_6 attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa (commi 2 e 3).
Il con una serie di circolari nel 2017 (prot. Controparte_7
147874 4.8.2017) e poi del 2018 (9958U del 16 gennaio 2018 e 122979 U del 31 maggio 2018) ha dato una serie di direttive volte al progressivo smaltimento, da parte degli uffici recupero crediti, dei crediti non riscossi per condannati insolvibili, ora resi possibili dal termine biennale dal momento della presa in carico a ruolo, e delle modalità di individuazione sulle banche dati di tale momento.
7.2. Così sommariamente descritte le disposizioni di riferimento, valenza centrale, ai fini di quel che si dirò, riveste la sentenza delle Sezioni Unite Penali n.
491 del 29/09/2011 (depositata il 12/01/2012).
Muovendo dal richiamo operato dall'art. 226 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(t.u. spese di giustizia) all'art. 29 del D. Lgs. 24 febbraio 1999, n. 46 (a mente del quale, in ordine alle entrate non tributarie “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nella forme ordinarie”), il citato arresto ha chiarito che in sede di riscossione a mezzo ruolo, “per ogni contestazione che si intenda sollevare nei riguardi della quantificazione delle spese operata dall'Ufficio competente sulla base della sentenza penale, il rimedio giurisdizionale esperibile è quello della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (conformi, ex aliis, Cass. pen., n. 30550 del 04/05/2023, dep. il 13/07/2023;
Cass. pen., n. 50974 del 29/10/2019, dep. il 17/12/2019; Cass. pen., n. 2955 del
27/11/2013, dep. 22/01/2014; Cass. civ. sez. III 1 febbraio 2024, n. 2973).
Da queste premesse, con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U, 31/07/2017, n. 18979), il riparto di
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attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: “sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Cass. 09/07/2020, n. 14598; conf., tra le tante, Cass. 27/07/2022, n. 23504; Cass. 19/12/2022, n. 37138; Cass.
22/05/2023, n. 14082).
L'orientamento, oramai consolidato, si è formato in relazione ad impugnative di cartelle di pagamento.
7.2.1. Il già citato art. 226 del d.P.R. n. 115 del 2002 riconosce infatti al condannato al pagamento delle spese del procedimento penale le “garanzie giurisdizionali della riscossione”, quest'ultima da compiersi mediante ruolo, a mente del precedente art. 223 e con le modalità ivi specificamente stabilite.
La disposizione vuol chiaramente intendere che, quanto al recupero delle spese di giustizia correlate a procedimenti penali, l'esperibilità dei rimedi di tutela giurisdizionale presuppone il compimento di un atto della riscossione a mezzo ruolo, con cui sia intrapresa (o anche soltanto minacciata, ma nelle forme ad hoc tipizzate) l'azione per il coattivo soddisfo del relativo credito.
Perché possa essere ammissibilmente proposta una opposizione esecutiva (onde contestare la quantificazione dell'importo dovuto in base alla decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti, oppure al fine di contrastare le modalità seguite per il recupero del credito) è dunque necessario che il soggetto condannato sia stato destinatario (quantomeno) di una cartella di pagamento, atto che, nella procedura speciale di riscossione disegnata dal d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, assolve le funzioni svolte nella espropriazione forzata codicistica dalla notificazione del titolo esecutivo e dalla intimazione del precetto (così Cass.
08/02/2018, n. 3021; Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822; Cass. 18/05/2023, n.
13762).
Soltanto quando la pretesa recuperatoria del credito per spese di giustizia penali si sia estrinsecata in uno degli atti tipici della riscossione coattiva previsti dal d.P.R.
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n. 602 del 1973 - un atto di espropriazione in senso proprio, un atto ad essa necessariamente prodromico (cartella o intimazione di pagamento), un atto alternativo alla espropriazione forzata (fermo amministrativo o ipoteca) - sorge, dunque, il bisogno di tutela giurisdizionale del destinatario della pretesa e diviene attuale e concreto l'interesse ad agire di quest'ultimo.
7.3. Il riparto delle attribuzioni spettanti in materia di spese processuali penali fra giudice dell'esecuzione penale e giudice dell'opposizione all'esecuzione in sede civile
è rimasto in vigore anche con l'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, disciplinando ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 49 secondo il quale alle entrate non tributarie “non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1” (che esclude la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.) “e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Pertanto, in tema di recupero delle spese processuali e delle sanzioni destinate alla Cassa delle ammende, sono di competenza del giudice dell'esecuzione penale le questioni relative all'esistenza e validità del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la corretta quantificazione della sanzione e riguardo alla correttezza della procedura di riscossione va dedotta dinanzi al giudice civile con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato dell'estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell'opposizione all'esecuzione ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare (Cass. pen. 45773/2008; Cass. pen. 44079/2008; Cass. pen. 30737/2007, nonché Cass. s.u. pen. 491/2011;).
In sostanza, viene in rilievo il principio secondo cui “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro
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e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Cass. n. 14598/2020; Cass. civ. sez. III, 29 luglio 2022, n.
23775; detta statuizione si pone dichiaratamente in linea con l'insegnamento di
Cass., Sez. Un. pen., n. 491/2011, Pislor, così massimata: “La domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca
(sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione "ex" art. 615 c.p.c.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena”).
7.4. Ciò posto, non è revocabile in dubbio che, invocando l'intervenuta prescrizione della sanzione penale irrogata, il sig. finisca per attingere al Pt_1 tema devoluto al giudice penale, avendo messo in discussione proprio il reale perimetro della condanna o, per meglio dire, la sua permanente operatività, involgendo, nello specifico, siffatta valutazione un giudizio sull'intervenuta estinzione della pena;
e, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la competenza a decidere sull'estinzione della pena appartiene al giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.
Si tratta di una competenza di tipo esclusivo non surrogabile e sostituibile da accertamenti di natura diversa (cfr. ad es., Cass. Pen. Sez. I, 17 gennaio 2017, n.
18702, la quale ha ritenuto che la competenza del giudice penale permane pure allorquando il giudice civile abbia deciso in ordine alla procedura esecutiva sulla richiesta di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 e ss. c.p.c., ritenendo - ad altri fini e in diverso contesto l'estinzione del credito).
8. CONCLUSIONI E SPESE.
In conclusione, la domanda deve essere disattesa risultando la stessa in parte infondata ed in parte inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e con applicazione della massima riduzione per la fase decisionale, non avendo nessuna delle parti depositato le memorie conclusionali, cui erano state autorizzate.
La liquidazione delle spese è da intendersi unicamente in favore del
[...]
e di , nulla disponendosi quanto alla Controparte_1 Controparte_8
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posizione di la quale non ha sostanzialmente svolto attività Controparte_3 processuale, distinta dalla costituzione, essendosi costituita il 24.7.2022 quando la trattazione del procedimento era integralmente esaurita, ed avendo il procedimento subito dopo la costituzione unicamente rinvii d'ufficio, fino alla riassegnazione dello stesso allo scrivente, allorquando le parti hanno chiesto la sostituzione dell'udienza e la trattazione mediante note in sostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione;
➢ Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.307,00 per compensi professionali in favore del
[...]
e , oltre accessori fiscali e Controparte_1 Controparte_8 previdenziali e rimborso forfetario (15%);
➢ Nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
Perugia, li 17 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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