Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00900/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato TIna Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego -OMISSIS- del 9.7.2024, notificato il 9.7.2024, in ordine alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01, come recepito dalla l.r. n. 16/2016, per la realizzazione delle opere eseguite nell’immobile di via -OMISSIS-, piano secondo, censito al NCEU al foglio -OMISSIS-;
- della nota del 25.3.2024 citata nell’atto di diniego;
- nonché di ogni altro atto, provvedimento e documento comunque richiamato, nonché pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa AF RA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare ubicata a Palermo, in via -OMISSIS-, con accesso dal civico n. 44, ove, in data 26 ottobre 2018, la Polizia Municipale di Palermo ha effettuato un sopralluogo, in esito al quale è risultata l’avvenuta realizzazione di opere abusive, consistenti nell’ampliamento del balcone retrostante e nella realizzazione di una tettoia.
Con ordinanza -OMISSIS- del 24 aprile 2019, il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione delle dette opere.
Il ricorrente, quindi, ha avanzato istanza ex art. 36 d.P.R. 380/01 per la regolarizzazione delle medesime.
Con il provvedimento impugnato, il Comune di Palermo – ritenuta la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire ed il difetto di conformità delle opere in questione al vigente p.r.g. e, segnatamente, all’art. 13, punto 2 della Scheda norma P3b, per il quale “tutti gli interventi devono adottare materiali, tecnologie, colori legati alla tradizione storica” – ha respinto la menzionata istanza.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il sig. NO ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento, denunciandone l’illegittimità, sotto diversi profili.
Si è costituito per resistere al ricorso, con atto di mera forma, il Comune di Palermo.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, occorre ricordare che l’art. 36, co. 1 d.P.R. 380/2001, disciplinante il c.d. accertamento di conformità, dispone: “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa e comunque fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” .
Presupposto indefettibile affinché possa essere concesso il titolo edilizio in questione è, dunque, la conformità delle opere abusivamente realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione delle medesime ed a quello della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).
La costante giurisprudenza, pertanto, afferma: “non può revocarsi in dubbio che in sede di accertamento di conformità [...] sia interamente a carico della parte l’onere di dimostrare la cd. doppia conformità necessaria per l’ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell’art. 36 D.p.r. n. 380/2001 (già art. 13 l. n. 47/1985), attesa la finalità dell’istituto in parola come individuata dalla consolidata giurisprudenza dei giudici amministrativi, secondo cui presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria” (Cons. Stato, n. 2603/2017; nello stesso senso, ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 516/2025 e 2560/2024, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1298/2018, T.A.R. Campania, Napoli, n. 5171/2018).
Nel caso in esame, a fronte di un provvedimento motivato sulla difformità delle opere al p.r.g. vigente, con esplicito riferimento alla norma violata, parte ricorrente non ha provato – e, per la verità, neppure dedotto – il requisito della doppia conformità, anche solo contestando la veridicità della difformità indicata dall’amministrazione.
Per tale ragione, il ricorso non può che ritenersi infondato.
Tuttavia, per completezza, il collegio ritiene di poter brevemente affrontare – per rilevarne l’infondatezza – le questioni poste in ricorso.
Parte ricorrente ha denunciato la violazione dei principi che garantiscono il contraddittorio procedimentale, per non essere stata allegata al provvedimento impugnato la nota del 25 marzo 2024, citata nell’atto di diniego.
In disparte il rilievo che il contenuto della detta nota è stato riportato nel provvedimento impugnato, va comunque osservato che, trattandosi di esercizio di un potere vincolato, trova applicazione l’art. 21-octies, co. 2 c.p.a., per il quale: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
Sotto altro profilo, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe insufficiente, in particolar modo per la mancata indicazione delle ragioni per le quali l’interesse pubblico è stato ritenuto prevalente sul contrapposto interesse privato.
In realtà, si è già chiarito che il provvedimento impugnato reca la chiara indicazione della ragione sufficiente a giustificare il diniego – ossia il difetto del necessario presupposto della doppia conformità – e, sotto altro profilo, va rilevato che non era necessario alcun bilanciamento di interessi contrapposti, trattandosi, come si è detto, di atto vincolato, ciò che consente di prescindere anche dalle deduzioni, pure svolte in ricorso, relative ad un presunto legittimo affidamento maturato nel ricorrente, in ragione del tempo trascorso (cfr., sul tema, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2017).
Infine, non presenta attinenza con la normativa disciplinante il provvedimento impugnato il (generico) richiamo agli artt. 34 ( Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire ), 34- bis ( Tolleranze costruttive ) e 34- ter ( Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo ) d.P.R. 380/2001, che riguardano ipotesi diverse dal rilascio del c.d. permesso di costruire in sanatoria.
Per concludere, anche l’asserita (e non dimostrata) impossibilità di ripristinare i luoghi, demolendo l’opera abusiva, nulla ha a che vedere con l’oggetto del provvedimento impugnato, potendo, semmai, riguardare l’ingiunzione a demolire (o, meglio, i successivi atti esecutivi), la quale non forma oggetto del presente giudizio.
Il ricorso, in conclusione, non merita accoglimento.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza, sono poste a carico di parte ricorrente e liquidate in misura che tiene conto della natura meramente formale delle difese dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in € 1.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RT TI, Presidente
AF RA SO, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF RA SO | RT TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.