Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 477-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente dott. Gianluigi Canali - giudice dott. Alessandro Pernigotto - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
Pt_1 nei confronti di
Controparte_1
*****
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Ghedi (BS), Via Carlo Alberto, n. 94;
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (cfr. visura camerale in atti);
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il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII anzi, dalla documentazione in atti ne emerge il superamento (cfr. ad esempio il valore dell'attivo patrimoniale esposto nel bilancio di esercizio 2022, pari ad € 590.658,00=);
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00= (cfr. già l'ammontare del credito vantato dalla parte ricorrente, pari ad € 30.610,82=);
ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto al credito di parte ricorrente, anche a seguito dell'infruttuoso tentativo di definizione bonaria, dall'inutile esperimento di tentativi di esecuzione forzata, dall'esistenza di un ulteriore indebitamento nei confronti dei creditori istituzionali (cfr. informazioni acquisite nel corso del procedimento).
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Ghedi (BS), Via Carlo Alberto, n. 94;
b) NOMINA giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;
c) NOMINA curatore la dott.ssa soggetto che ha i requisiti di cui Persona_1 all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 20/05/2025 ore 09:30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
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g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 23/01/2025.
Il giudice estensore Alessandro Pernigotto
Il Presidente
Simonetta Bruno
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