Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 149
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto di irrogazione delle sanzioni per comminazione ai sensi dell'articolo 5 comma secondo del decreto 167 del 90

    La Corte rileva che il contribuente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già disattese dal primo collegio, ritenendo infondato l'appello. Si conferma che il Liechtenstein era considerato paese a fiscalità privilegiata per gli anni 2012 e 2013.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 5 del Decreto legge citato

    La Corte ribadisce che il Liechtenstein era ricompreso nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata per gli anni di riferimento (2012-2013), come indicato nei decreti ministeriali pertinenti. L'accordo del 2015 non aveva effetti retroattivi.

  • Rigettato
    Utilizzabilità del ravvedimento operoso per la sanatoria di cui al quadro RW

    La Corte ritiene errato il calcolo del contribuente, che ha applicato la sanzione del 3% (prevista per i paesi white list) anziché quella del 6% (prevista per i paesi black list), dato che il Liechtenstein era considerato fiscalmente privilegiato per gli anni in questione. Viene respinta la tesi del favor rei.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 149
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 149
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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