CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 732/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO IRR. SANZI n. T5GIRVM00002 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha citato in giudizio d'appello l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Vicenza impugnando la sentenza numero 27/ 2024 pronunciata il 27 Aprile 2023 dalla Corte di primo grado di Vicenza, con la quale veniva respinto il suo ricorso avverso due provvedimenti di irrogazione di sanzioni relative alle annualità 2012 e 2013 per un totale di 99.000 €, circa, di sanzione.
Il presupposto della vicenda che qui occupa è rappresentato dal fatto che contribuente abbia detenuto nel territorio del Liechtenstein, a partire dal 2008, dei titoli finanziari gestiti da un locale intermediario finanziario.
La vicenda è, per l'appunto, relativa al provvedimento con il quale l'ufficio territoriale di Bassano del Grappa notificava al contribuente un atto di irrogazione sanzioni con riferimento all' imposta sui redditi, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 472 del 199 avente ad oggetto la violazione degli obblighi di monitoraggio connessi con il quadro RW non avendo riscontrato il versamento delle sanzioni a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto 472 del 97 .Conseguentemente si era verificata la violazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle corrispondenti addizionali per gli anni 2012
2013. Per questa ragione l'ufficio emetteva delle sanzioni per la somma sopra indicata.
Come Anticipato il primo collegio respingeva il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese;
in particolare il Collegio osservava che il TE con riferimento alle annualità 2012 e 2013 era sicuramente un paese a fiscalità privilegiata posto che l'accordo raggiunto successivamente fra l'Italia e tale stato estero datava 26 Febbraio 2015. Egualmente inconferente era la circostanza che la dichiarazione integrativa fosse stata presentata successivamente all'accordo fra gli Stati poiché - si ribadiva - occorreva fare riferimento all'anno fiscale di riferimento . In tal senso il Collegio citava una ordinanza della Corte di
Cassazione; per quanto riguarda le sanzioni il collegio accoglieva la tesi secondo la quale la sanzione era ridotta solo ai fini della procedura e non per altri fini o altre procedure e trattandosi di norma speciale la sua applicabilità non poteva essere estesa ad altre situazioni non espressamente previste come quelle della integrazione della dichiarazione integrativa. Il contribuente aveva errato nel calcolo poiché le somme indicate erano quelle delle White list mentre, invece, come già detto, si trattava di un paese indicato nella black list
. Ne conseguiva che la sanatoria poste in essere dal contribuente fosse soltanto parziale.
La difesa del contribuente faceva precedere l'individuazione dei motivi del gravame da una parte narrativa relativa alla circostanza che il proprio assistito avesse, in data 18 Marzo 2016, regolarizzato la propria posizione attraverso la presentazione telematica della dichiarazione integrativa per gli anni d'imposta 2012
e 13 attraverso il ravvedimento operoso ex articolo 13 del decreto 472 del 97 per omessa compilazione del quadro REW.
Il contribuente versava le sanzioni corrispondenti previste dall'articolo 13 per i paesi White list e non black list poiché il TE aveva sottoscritto un accordo con l'Italia nel Febbraio 2015 che lo aveva portato alla eliminazione dalle indicazioni dei territori a fiscalità privilegiata.
L'ufficio riteneva che le sanzioni fossero dovute ai sensi dell'articolo 5 comma secondo del Decreto Legge
167 del 90 avuto riguardo all'ammontare non indicato nel quadro R . Di contro era avvenuto che il contribuente avesse versato 15.000 € circa pari al 3% dell'ammontare totale mentre, di contro, l'ufficio aveva individuato la percentuale sanzionatoria nel 6%.
Per l'effetto l'appellante individuava le seguenti censure:
1. Nullità dell'atto di irrogazione delle sanzioni nelle parti in cui comminava sanzioni ai sensi dell'articolo
5 comma secondo del decreto 167 del 90 per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di investimenti o altre attività estere detenute in paesi a fiscalità privilegiata.
2. Inapplicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 5 del Decreto legge citato in quanto il Principato di
Liechtenstein non è un paese a fiscalità privilegiata.
3. Sulla utilizzabilità del ravvedimento operoso per la sanatoria di cui al quadro RW
L'Ufficio si costituiva osservando, a sua volta, che:
l'accordo 26 Febbraio 2015 intervenuto fra l'Italia e il Principato degli Stein non aveva affatto implicato l'esclusione del medesimo dall'elenco dei territori a regime privilegiato, tanto più con riferimento agli anni
2012 e 2013 . Ciò risulta, in particolare, dal testo del Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001 in vigore alla data del 30 novembre 2015. Soltanto in data successiva al 3 novembre 2016 il Principato era stato depennato dall'elenco dei paesi a fiscalità privilegiata come peraltro risulta dalla circostanza che la legge di ratifica dell'accordo è stata assunta con provvedimento numero 210 in data 3 novembre 2016.
Le violazioni riguardavano invece gli anni 2012 e 2013; punto ne deriva che le sanzioni siano quelle previste nella misura oscillante fra il 6% e il 30% degli ammontare non dichiarati nel quadro RW.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato ponendosi, anzi, ai limiti della inammissibilità poiché il contribuente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già spese al riguardo e già motivatamente disattese dal primo Collegio.
I fatti posti alla base della pretesa erariale sono i seguenti.
Il contribuente non ha compilato è presentato il modello RW per gli anni 2012 e 2013 relativo alla detenzione di cespiti finanziari esistenti presso un intermediario situato nel territorio del Principato del TE, con ciò violando l'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle corrispondenti addizionali.
Il contribuente presentava poi una dichiarazione integrativa per gli anni 2012 e 2013 corrispondendo una sanzione diversa da quella ritenuta dall'Ufficio.
Orbene vale ribadire quanto segue.
Il TE con riferimento agli anni di consumazione dei due illeciti tributari (2012 e 2013), era pacificamente ricompreso nella lista dei paesi definiti a fiscalità privilegiata e nel quantificare la sanzione dovuta, in modo erroneo il ricorrente versò la minore somma prevista per gli illeciti commessi con riferimento ai paesi ricompresi nella whit list e cioè il 3% anziché il 6%.
Ed invero la norma di riferimento nel differenziale la quantificazione della sanzioni fa espresso riferimento alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.
Peraltro, la tesi del contribuente secondo la quale il Principato non è più ricompreso nella lista “nera” a far data dal 26.2.2015 è errata perché l'accordo stipulato in quella data è stato ratificato con Legge 210 del
3.11.2016 entrata in vigore solo il successivo 23.11.2016 ed in ogni caso essa non ha incidenza diretta sulla questione poiché ciò che fa testo sono i due Decreti citati e non esiste alcun automatismo legislativo al riguardo come emerge dal testro della Legge di ratifica.
Tali decreti ed in particolare quello del Ministro delle Finanze del 4.5.1999 anche per gli anni successivi al
2015, ricomprendono ancora il Principato fra i paesi a fiscalità privilegiata .
Il richiamo al principio del favor rei che implicherebbe la fondatezza della pretesa di corrispondere la sanzione ridotta del 3%, non è condivisibile.
Innanzitutto il principio presuppone che la sanzione per lo stesso fatto sia mutata nel tempo, ma qui non vi
è stato alcun mutamento sanzionatorio perché a fatti diversi corrispondono trattamenti sanzionatori diversi.
Un conto è occultare disponibilità in uno Stato a fiscalità privilegiata ed un altro è farlo in un paese caratterizzato da rapporti trasparenti con lo Stato Italiano.
La offensività delle due condotte è diversa e meritevole di essere sanzionata in modo diverso per la sua diversa insidiosità.
Inoltre il principio richiamato dalla difesa può essere superato con una semplice previsione di Legge ordinaria come previsto dall'art 3 comma secondo del Decreto 472 del 1997.
Del tutto non pertinente è, poi, il richiamo alla Legge 186 del 2014 che prevede un istituto totalmente diverso da quello scelto dal Contribuente ed ora non più perseguibile .
La soccombenza dell'appellante comporta la condanna al pagamento delle spese .
P.Q.M.
Conferma l'impugnata sentenza condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 7323.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 732/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 27/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO IRR. SANZI n. T5GIRVM00002 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha citato in giudizio d'appello l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Vicenza impugnando la sentenza numero 27/ 2024 pronunciata il 27 Aprile 2023 dalla Corte di primo grado di Vicenza, con la quale veniva respinto il suo ricorso avverso due provvedimenti di irrogazione di sanzioni relative alle annualità 2012 e 2013 per un totale di 99.000 €, circa, di sanzione.
Il presupposto della vicenda che qui occupa è rappresentato dal fatto che contribuente abbia detenuto nel territorio del Liechtenstein, a partire dal 2008, dei titoli finanziari gestiti da un locale intermediario finanziario.
La vicenda è, per l'appunto, relativa al provvedimento con il quale l'ufficio territoriale di Bassano del Grappa notificava al contribuente un atto di irrogazione sanzioni con riferimento all' imposta sui redditi, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 472 del 199 avente ad oggetto la violazione degli obblighi di monitoraggio connessi con il quadro RW non avendo riscontrato il versamento delle sanzioni a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto 472 del 97 .Conseguentemente si era verificata la violazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle corrispondenti addizionali per gli anni 2012
2013. Per questa ragione l'ufficio emetteva delle sanzioni per la somma sopra indicata.
Come Anticipato il primo collegio respingeva il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese;
in particolare il Collegio osservava che il TE con riferimento alle annualità 2012 e 2013 era sicuramente un paese a fiscalità privilegiata posto che l'accordo raggiunto successivamente fra l'Italia e tale stato estero datava 26 Febbraio 2015. Egualmente inconferente era la circostanza che la dichiarazione integrativa fosse stata presentata successivamente all'accordo fra gli Stati poiché - si ribadiva - occorreva fare riferimento all'anno fiscale di riferimento . In tal senso il Collegio citava una ordinanza della Corte di
Cassazione; per quanto riguarda le sanzioni il collegio accoglieva la tesi secondo la quale la sanzione era ridotta solo ai fini della procedura e non per altri fini o altre procedure e trattandosi di norma speciale la sua applicabilità non poteva essere estesa ad altre situazioni non espressamente previste come quelle della integrazione della dichiarazione integrativa. Il contribuente aveva errato nel calcolo poiché le somme indicate erano quelle delle White list mentre, invece, come già detto, si trattava di un paese indicato nella black list
. Ne conseguiva che la sanatoria poste in essere dal contribuente fosse soltanto parziale.
La difesa del contribuente faceva precedere l'individuazione dei motivi del gravame da una parte narrativa relativa alla circostanza che il proprio assistito avesse, in data 18 Marzo 2016, regolarizzato la propria posizione attraverso la presentazione telematica della dichiarazione integrativa per gli anni d'imposta 2012
e 13 attraverso il ravvedimento operoso ex articolo 13 del decreto 472 del 97 per omessa compilazione del quadro REW.
Il contribuente versava le sanzioni corrispondenti previste dall'articolo 13 per i paesi White list e non black list poiché il TE aveva sottoscritto un accordo con l'Italia nel Febbraio 2015 che lo aveva portato alla eliminazione dalle indicazioni dei territori a fiscalità privilegiata.
L'ufficio riteneva che le sanzioni fossero dovute ai sensi dell'articolo 5 comma secondo del Decreto Legge
167 del 90 avuto riguardo all'ammontare non indicato nel quadro R . Di contro era avvenuto che il contribuente avesse versato 15.000 € circa pari al 3% dell'ammontare totale mentre, di contro, l'ufficio aveva individuato la percentuale sanzionatoria nel 6%.
Per l'effetto l'appellante individuava le seguenti censure:
1. Nullità dell'atto di irrogazione delle sanzioni nelle parti in cui comminava sanzioni ai sensi dell'articolo
5 comma secondo del decreto 167 del 90 per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di investimenti o altre attività estere detenute in paesi a fiscalità privilegiata.
2. Inapplicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 5 del Decreto legge citato in quanto il Principato di
Liechtenstein non è un paese a fiscalità privilegiata.
3. Sulla utilizzabilità del ravvedimento operoso per la sanatoria di cui al quadro RW
L'Ufficio si costituiva osservando, a sua volta, che:
l'accordo 26 Febbraio 2015 intervenuto fra l'Italia e il Principato degli Stein non aveva affatto implicato l'esclusione del medesimo dall'elenco dei territori a regime privilegiato, tanto più con riferimento agli anni
2012 e 2013 . Ciò risulta, in particolare, dal testo del Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001 in vigore alla data del 30 novembre 2015. Soltanto in data successiva al 3 novembre 2016 il Principato era stato depennato dall'elenco dei paesi a fiscalità privilegiata come peraltro risulta dalla circostanza che la legge di ratifica dell'accordo è stata assunta con provvedimento numero 210 in data 3 novembre 2016.
Le violazioni riguardavano invece gli anni 2012 e 2013; punto ne deriva che le sanzioni siano quelle previste nella misura oscillante fra il 6% e il 30% degli ammontare non dichiarati nel quadro RW.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato ponendosi, anzi, ai limiti della inammissibilità poiché il contribuente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già spese al riguardo e già motivatamente disattese dal primo Collegio.
I fatti posti alla base della pretesa erariale sono i seguenti.
Il contribuente non ha compilato è presentato il modello RW per gli anni 2012 e 2013 relativo alla detenzione di cespiti finanziari esistenti presso un intermediario situato nel territorio del Principato del TE, con ciò violando l'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle corrispondenti addizionali.
Il contribuente presentava poi una dichiarazione integrativa per gli anni 2012 e 2013 corrispondendo una sanzione diversa da quella ritenuta dall'Ufficio.
Orbene vale ribadire quanto segue.
Il TE con riferimento agli anni di consumazione dei due illeciti tributari (2012 e 2013), era pacificamente ricompreso nella lista dei paesi definiti a fiscalità privilegiata e nel quantificare la sanzione dovuta, in modo erroneo il ricorrente versò la minore somma prevista per gli illeciti commessi con riferimento ai paesi ricompresi nella whit list e cioè il 3% anziché il 6%.
Ed invero la norma di riferimento nel differenziale la quantificazione della sanzioni fa espresso riferimento alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.
Peraltro, la tesi del contribuente secondo la quale il Principato non è più ricompreso nella lista “nera” a far data dal 26.2.2015 è errata perché l'accordo stipulato in quella data è stato ratificato con Legge 210 del
3.11.2016 entrata in vigore solo il successivo 23.11.2016 ed in ogni caso essa non ha incidenza diretta sulla questione poiché ciò che fa testo sono i due Decreti citati e non esiste alcun automatismo legislativo al riguardo come emerge dal testro della Legge di ratifica.
Tali decreti ed in particolare quello del Ministro delle Finanze del 4.5.1999 anche per gli anni successivi al
2015, ricomprendono ancora il Principato fra i paesi a fiscalità privilegiata .
Il richiamo al principio del favor rei che implicherebbe la fondatezza della pretesa di corrispondere la sanzione ridotta del 3%, non è condivisibile.
Innanzitutto il principio presuppone che la sanzione per lo stesso fatto sia mutata nel tempo, ma qui non vi
è stato alcun mutamento sanzionatorio perché a fatti diversi corrispondono trattamenti sanzionatori diversi.
Un conto è occultare disponibilità in uno Stato a fiscalità privilegiata ed un altro è farlo in un paese caratterizzato da rapporti trasparenti con lo Stato Italiano.
La offensività delle due condotte è diversa e meritevole di essere sanzionata in modo diverso per la sua diversa insidiosità.
Inoltre il principio richiamato dalla difesa può essere superato con una semplice previsione di Legge ordinaria come previsto dall'art 3 comma secondo del Decreto 472 del 1997.
Del tutto non pertinente è, poi, il richiamo alla Legge 186 del 2014 che prevede un istituto totalmente diverso da quello scelto dal Contribuente ed ora non più perseguibile .
La soccombenza dell'appellante comporta la condanna al pagamento delle spese .
P.Q.M.
Conferma l'impugnata sentenza condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 7323.