CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 203/2023.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 203/2023 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.I.-R.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito Parte_1 P.IVA_1 anche solo , con l'avv. NICOLA PALOMBI (C.F. – Parte_1 C.F._1
PEC ) Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16/03/2023 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 3589/2021 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
Pagina 1 di 5 R.G. 203/2023.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha instaurato il presente Parte_1 giudizio n. 203/2023 R.G., impugnando l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16/03/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 3589/2021 R.G., lamentando l'erroneità e illegittimità dell'ordinanza impugnata - per vizio di omesso esame e/o travisamento delle prove fornite, alla luce della normativa di riferimento e dei fatti occorsi nel caso di specie – e così concludendo: “in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza del 16.3.2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del giudizio R.G. 3589/2021 per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in primo grado che di seguito si trascrivono: - in via principale, autorizzare l'odierna appellante ad accedere all'immobile sito in Reggio Calabria (RC),
Traversa I Corvo, lotto 13, s.n.c., ove è sito il PDR di cui all'utenza gas intestata al sig.
, occupato da quest'ultimo, o da terzi detentori, al fine di procedere alla Controparte_1
disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. 02660000395259, compiendo tutte le operazioni necessarie all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per
l'effetto, ordinare alla parte appellata, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte appellata e/o delle persone occupanti
l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre
Pagina 2 di 5 R.G. 203/2023.
ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
I.2.- Non si è invece costituito in questo grado, pur a fronte di rituale notifica, il CP
, conseguentemente dichiarato contumace con provvedimento del 9.10.2024.
[...]
I.3.- Con istanza del 29.01.2025 la parte appellante – unica parte qui costituita - ha poi chiesto dichiararsi “la cessazione della materia del contendere” (non essendo “più necessario proseguire con il giudizio”) ed è stata disposta pertanto l'anticipazione dell'udienza di rimessione della causa al Collegio, con termini ex art. 352 c.p.c. antecedenti a quest'ultima, alla data del 13.03.2025, svoltasi in forma c.d. cartolare e all'esito della quale la causa è stata assegnata a sentenza.
III.- La richiesta di declaratoria di c.m.c. è fondata e va pertanto accolta.
III.1.- A tal riguardo è del tutto pacifico – poiché dedotto e documentato dall'unica parte costituita (v. ancora istanza del 29.01.2025) - che, a seguito della sopravvenuta delibera
ARERA n. 379/2024/R/GAS, siano venute integralmente meno le ragioni all'origine della presente controversia, occorrendo dunque meramente prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla sua delibazione nel merito ed emettere la relativa declaratoria di c.m.c..
III.2.- E infatti, fermo che, nel caso di specie, trattandosi di vertenza contumaciale, non sussiste contrasto alcuno in ordine a tale declaratoria [essendo invece tale declaratoria preclusa nel diverso caso in cui la “sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 21757/2021)], è pacifico che “la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare” quando “viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia” “per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda” (cfr., ex multis e in questi termini, Trib. Salerno,
1/10/2019, n. 1973 e Trib. Bari, 8/11/2018, n. 4636, in Dejure.it) – ragioni di fatto qui appunto integrate dalla già menzionata ER , intervenuta nel corso del giudizio di CP_2
gravame (24.09.2024) e che, come dedotto e documentato dalla parte appellante (cfr. ancora istanza del 29.01.2025), avendo circoscritto l'obbligo di avviare le azioni esecutive per la
Pagina 3 di 5 R.G. 203/2023.
disalimentazione dei punti di riconsegna soltanto per i pdr aventi dati requisiti dimensionali
(requisiti non soddisfatti dal pdr dell'odierno giudizio), ha fatto venir meno il presupposto dell'azione e la necessità di proseguire il giudizio.
IV.- Quanto, poi, alla regolazione delle spese di lite, cui provvedersi e anche nei casi, analoghi a quello di specie, di c.m.c. [atteso che tale declaratoria, quale “riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale”, “non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito” e, in particolare, “non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali” – v., ex multis, Trib. Foggia, 29/01/2019,
n. 563, sempre in Dejure.it] e di processo contumaciale esitato senza rigetto della domanda della parte costituita [non occorrendo solo in tal caso provvedere alle spese in favore della parte non costituitasi], nonché solo per il presente grado [nulla essendosi correttamente disposto in 1° grado, in difetto di costituzione del resistente vittorioso, non avendo dunque
“sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del
2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)], esse sono da integralmente compensarsi, in ossequio alla richiesta in tal senso della parte appellante e al dirimente rilievo ai fini del decidere della sopravvenienza intervenuta solo nel corso del giudizio di gravame (v. supra, sub I.
3. e sub III.2.).
IV.1.- A fronte della declaratoria (c.m.c.) qui da assumersi, infine, non ricorrono i presupposti per l'attestazione ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, atteso che, come noto e qui da ribadirsi, “in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento” di gravame “si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di … cessazione della materia del contendere” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
26/11/2019, n. 30728; Cass. civ., Sez. un., 11/04/2018, n. 8980; Cass. civ., 28/08/2017, n.
20439; Cass. n. 13636/15; Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
Pagina 4 di 5 R.G. 203/2023.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 203/2023 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.I.-R.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito Parte_1 P.IVA_1 anche solo , con l'avv. NICOLA PALOMBI (C.F. – Parte_1 C.F._1
PEC ) Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16/03/2023 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 3589/2021 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
Pagina 1 di 5 R.G. 203/2023.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la parte ha instaurato il presente Parte_1 giudizio n. 203/2023 R.G., impugnando l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16/03/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del proc. n. 3589/2021 R.G., lamentando l'erroneità e illegittimità dell'ordinanza impugnata - per vizio di omesso esame e/o travisamento delle prove fornite, alla luce della normativa di riferimento e dei fatti occorsi nel caso di specie – e così concludendo: “in via principale, in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza del 16.3.2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del giudizio R.G. 3589/2021 per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in primo grado che di seguito si trascrivono: - in via principale, autorizzare l'odierna appellante ad accedere all'immobile sito in Reggio Calabria (RC),
Traversa I Corvo, lotto 13, s.n.c., ove è sito il PDR di cui all'utenza gas intestata al sig.
, occupato da quest'ultimo, o da terzi detentori, al fine di procedere alla Controparte_1
disalimentazione fisica del punto di riconsegna gas n. 02660000395259, compiendo tutte le operazioni necessarie all'interruzione dell'erogazione di gas dal predetto contatore;
- per
l'effetto, ordinare alla parte appellata, od a chiunque si trovi nella materiale disponibilità dell'immobile, di non opporsi e/o comunque cooperare al fine di consentire il suddetto intervento di disalimentazione fisica;
- per quanto dovesse occorrere, in caso di assenza o indisponibilità a cooperare da parte dell'odierna parte appellata e/o delle persone occupanti
l'immobile, autorizzare sin d'ora l'apertura forzata della serratura alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario ed a cura di fabbro da questi incaricato, nonché, dopo l'eseguito intervento di disalimentazione, la successiva chiusura dell'abitazione anche a mezzo di altra nuova serratura, lasciando le chiavi all'amministratore di condominio se reperibile, in mancanza al vicino di casa che ne accetti la consegna e/o, in ulteriore subordine, immettendole nella cassetta della posta e dandone avviso mediante raccomandata;
- disporre
Pagina 2 di 5 R.G. 203/2023.
ogni altro provvedimento che riterrà idoneo per salvaguardare i diritti per i quali si invoca la tutela;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
I.2.- Non si è invece costituito in questo grado, pur a fronte di rituale notifica, il CP
, conseguentemente dichiarato contumace con provvedimento del 9.10.2024.
[...]
I.3.- Con istanza del 29.01.2025 la parte appellante – unica parte qui costituita - ha poi chiesto dichiararsi “la cessazione della materia del contendere” (non essendo “più necessario proseguire con il giudizio”) ed è stata disposta pertanto l'anticipazione dell'udienza di rimessione della causa al Collegio, con termini ex art. 352 c.p.c. antecedenti a quest'ultima, alla data del 13.03.2025, svoltasi in forma c.d. cartolare e all'esito della quale la causa è stata assegnata a sentenza.
III.- La richiesta di declaratoria di c.m.c. è fondata e va pertanto accolta.
III.1.- A tal riguardo è del tutto pacifico – poiché dedotto e documentato dall'unica parte costituita (v. ancora istanza del 29.01.2025) - che, a seguito della sopravvenuta delibera
ARERA n. 379/2024/R/GAS, siano venute integralmente meno le ragioni all'origine della presente controversia, occorrendo dunque meramente prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla sua delibazione nel merito ed emettere la relativa declaratoria di c.m.c..
III.2.- E infatti, fermo che, nel caso di specie, trattandosi di vertenza contumaciale, non sussiste contrasto alcuno in ordine a tale declaratoria [essendo invece tale declaratoria preclusa nel diverso caso in cui la “sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e
l'altra non aderisca a tale prospettazione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 21757/2021)], è pacifico che “la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare” quando “viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia” “per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda” (cfr., ex multis e in questi termini, Trib. Salerno,
1/10/2019, n. 1973 e Trib. Bari, 8/11/2018, n. 4636, in Dejure.it) – ragioni di fatto qui appunto integrate dalla già menzionata ER , intervenuta nel corso del giudizio di CP_2
gravame (24.09.2024) e che, come dedotto e documentato dalla parte appellante (cfr. ancora istanza del 29.01.2025), avendo circoscritto l'obbligo di avviare le azioni esecutive per la
Pagina 3 di 5 R.G. 203/2023.
disalimentazione dei punti di riconsegna soltanto per i pdr aventi dati requisiti dimensionali
(requisiti non soddisfatti dal pdr dell'odierno giudizio), ha fatto venir meno il presupposto dell'azione e la necessità di proseguire il giudizio.
IV.- Quanto, poi, alla regolazione delle spese di lite, cui provvedersi e anche nei casi, analoghi a quello di specie, di c.m.c. [atteso che tale declaratoria, quale “riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale”, “non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito” e, in particolare, “non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali” – v., ex multis, Trib. Foggia, 29/01/2019,
n. 563, sempre in Dejure.it] e di processo contumaciale esitato senza rigetto della domanda della parte costituita [non occorrendo solo in tal caso provvedere alle spese in favore della parte non costituitasi], nonché solo per il presente grado [nulla essendosi correttamente disposto in 1° grado, in difetto di costituzione del resistente vittorioso, non avendo dunque
“sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del
2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)], esse sono da integralmente compensarsi, in ossequio alla richiesta in tal senso della parte appellante e al dirimente rilievo ai fini del decidere della sopravvenienza intervenuta solo nel corso del giudizio di gravame (v. supra, sub I.
3. e sub III.2.).
IV.1.- A fronte della declaratoria (c.m.c.) qui da assumersi, infine, non ricorrono i presupposti per l'attestazione ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, atteso che, come noto e qui da ribadirsi, “in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento” di gravame “si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di … cessazione della materia del contendere” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
26/11/2019, n. 30728; Cass. civ., Sez. un., 11/04/2018, n. 8980; Cass. civ., 28/08/2017, n.
20439; Cass. n. 13636/15; Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
Pagina 4 di 5 R.G. 203/2023.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 5 di 5