TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5982 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Umberto Santoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via
Genovesi n. 1;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Nicola La AD
(CE) alla via Le Taglia n. 15;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
e , rappresentati difesi, in virtù di mandati in atti, Controparte_2 Controparte_3
dagli avv.ti Maria Rosaria Ristaino e Stefania Vitiello, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Scafati (SA) alla Via Monte Grappa;
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
1 sito a Casagiove, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Astianatte De Vincentis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 149;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26.2.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 706 del 2022 del Giudice di Pace di Caserta, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il precetto avente ad Controparte_1 oggetto il pagamento in favore di della somma di € 1.910,30. Parte_1
In particolare, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di , in quanto Controparte_1 quest'ultimo era stato indicato come condomino obbligo al pagamento dall'amministratore di condominio al quale era stato richiesto il nominativo dei condomini morosi.
Si è costituito l'appellato , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto, e proponendo appello incidentale nella parte in cui la sentenza di primo grado ha compensato le spese di lite.
Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_3 dell'appello per quanto di ragione e proponendo appello incidentale per l'accertamento della nullità della loro chiamata in causa nel primo grado di giudizio non risultando proposta nei loro confronti alcuna domanda, nonché per l'accertamento della legittimazione passiva di . Controparte_1
Si è costituito il , chiedendo di essere estromesso dal Controparte_4
giudizio in quanto estraneo ai fatti di causa.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa all'udienza del 26.2.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, l'appello principale, così come gli appelli incidentali, risultano infondati e vanno, pertanto, rigettati, per le ragioni che seguono.
Prima di entrare nel merito del giudizio occorre brevemente riassumere le vicende che hanno preceduto la presente controversia.
, in qualità di amministratore del Condominio Gravina in San Nicola La Controparte_5
AD, vantava nei confronti dello stesso un credito di € 35.890,91, riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2166 del 2015, oltre che di € 9.515,00 per spese di procedura.
Con atto di cessione del credito del 2017 cedeva alla moglie Controparte_5 [...]
le sole spese di procedura, ammontanti per complessivi € 20.912,81, per Parte_1
sorta capitale, interessi moratori ed atto di precetto, che unitamente alla sentenza innanzi menzionata, veniva notificato al Condominio Gravina in data 18.05.2018.
Rimasto inevaso il credito di cui sopra, chiedeva ed otteneva la Parte_1 lista dei nominativi dei condomini morosi, tra i quali risultava l'odierno appellato
, per la quota a debito di € 1.910,30. Controparte_1
Pertanto, notificava al condomino atto di Parte_1 Controparte_1 precetto per il pagamento di € 2.310,63, somma comprensiva delle spese di precetto.
proponeva opposizione a tale atto per carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, in quanto non era proprietario nel momento in cui erano maturati i crediti oggetto dell'atto di precetto.
chiedeva, inoltre, la chiamata in causa di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, quali proprietari dell'immobile sito nel Condomino Gravina al momento in
[...]
cui sono maturati i crediti e suoi danti causa.
3 Autorizzata la chiamata, si costituivano e , Controparte_2 Controparte_3 eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di chiamata, non essendo stata proposta nei loro confronti alcuna domanda.
Si costituiva, inoltre, in primo grado con atto di intervento volontario il
[...]
, in quanto, quale creditore di , ha proposto azione CP_4 Controparte_5 revocatoria dell'atto di cessione del credito da parte di nei confronti di Controparte_5
ed ha chiesto il sequestro conservativo delle somme dovute. Parte_1
In accoglimento della opposizione proposta da il giudice di pace adito Controparte_1
ha dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
La sentenza impugnata risulta pienamente condivisibile e va, pertanto, confermata.
In particolare, correttamente il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione di
, poiché lo stesso non risulta essere il legittimato al pagamento di Controparte_1
quanto richiesto.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'immobile per cui è causa non era di proprietà di all'atto della pubblicazione della sentenza della Controparte_1
Corte di Appello di Napoli dell'anno 2015, atto dal quale discende il diritto di credito dell'odierna appellante.
Inoltre, l'appellante, seppur fuorviata dalle comunicazioni dell'allora amministratore di condominio, avrebbe dovuto verificare quali erano i soggetti realmente tenuti al pagamento.
L'art. 63 disp. att. c.c. prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente e che chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con
l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Pertanto, l'acquirente è tenuto al pagamento unicamente delle spese dell'anno in corso e di quello precedente all'acquisto, mentre nel caso di specie l'obbligazione è sorta nell'anno 2015, quindi circa due anni prima dell'acquisto da parte di . Controparte_1
4 Pertanto, la pretesa dell'appellante nei confronti del risulta priva di Controparte_1
fondamento e assolutamente condivisibile risulta la decisione della sentenza impugnata.
In merito all'appello incidentale proposto sulle spese di lite, la Controparte_1
sentenza impugnata va confermata relativamente alla compensazione delle stesse.
Risulta, invero, condivisibile la motivazione posta alla base della compensazione.
Inoltre, va aggiunto che dalla documentazione in atti emerge che prima del giudizio ha tenuto un comportamento dal quale poteva desumersi la sua qualità Controparte_1
di effettivo debitore e che ha determinato l'errore in cui è incorso l'amministratore di condominio nell'indicare lo stesso come condomino moroso e di conseguenza l'odierna appellante.
Infine, con riguardo all'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_3
, va rilevato che effettivamente alcuna domanda ha proposto
[...] Controparte_1 nei loro confronti con l'atto di chiamata in causa, ma ciò non ha inciso sulla decisione di primo grado, che non li ha condannati al pagamento di quanto richiesto dall'odierna appellante, ma ha solamente incidentalmente riconosciuto la loro qualifica di debitori della pretesa vantata dalla stessa.
Sul punto la sentenza non è andata oltre la domanda proposta, in quanto tali aspetti motivazionali si sono resi necessari per accertare la carenza di legittimazione passiva di
. Controparte_1
Inoltre, anche nei loro confronti risulta corretta la compensazione per il comportamento contradditorio emergente dai documenti prodotti.
In conclusione, la sentenza impugnata va totalmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca, essendo stati rigettati sia l'appello principale che gli appelli incidentali, e considerato, quanto all'appellato il tenore della sua costituzione in appello Controparte_4
e la necessità di convenirlo nel giudizio di appello in quanto parte del giudizio di primo grado come interventore, vengono interamente compensate.
P.Q.M
.
5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 706 del 2022 del Giudice di
Pace di Caserta così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta gli appelli incidentali;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5982 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Umberto Santoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via
Genovesi n. 1;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Nicola La AD
(CE) alla via Le Taglia n. 15;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
e , rappresentati difesi, in virtù di mandati in atti, Controparte_2 Controparte_3
dagli avv.ti Maria Rosaria Ristaino e Stefania Vitiello, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Scafati (SA) alla Via Monte Grappa;
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
1 sito a Casagiove, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Astianatte De Vincentis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 149;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 26.2.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 706 del 2022 del Giudice di Pace di Caserta, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il precetto avente ad Controparte_1 oggetto il pagamento in favore di della somma di € 1.910,30. Parte_1
In particolare, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di , in quanto Controparte_1 quest'ultimo era stato indicato come condomino obbligo al pagamento dall'amministratore di condominio al quale era stato richiesto il nominativo dei condomini morosi.
Si è costituito l'appellato , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto, e proponendo appello incidentale nella parte in cui la sentenza di primo grado ha compensato le spese di lite.
Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_3 dell'appello per quanto di ragione e proponendo appello incidentale per l'accertamento della nullità della loro chiamata in causa nel primo grado di giudizio non risultando proposta nei loro confronti alcuna domanda, nonché per l'accertamento della legittimazione passiva di . Controparte_1
Si è costituito il , chiedendo di essere estromesso dal Controparte_4
giudizio in quanto estraneo ai fatti di causa.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa all'udienza del 26.2.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, l'appello principale, così come gli appelli incidentali, risultano infondati e vanno, pertanto, rigettati, per le ragioni che seguono.
Prima di entrare nel merito del giudizio occorre brevemente riassumere le vicende che hanno preceduto la presente controversia.
, in qualità di amministratore del Condominio Gravina in San Nicola La Controparte_5
AD, vantava nei confronti dello stesso un credito di € 35.890,91, riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2166 del 2015, oltre che di € 9.515,00 per spese di procedura.
Con atto di cessione del credito del 2017 cedeva alla moglie Controparte_5 [...]
le sole spese di procedura, ammontanti per complessivi € 20.912,81, per Parte_1
sorta capitale, interessi moratori ed atto di precetto, che unitamente alla sentenza innanzi menzionata, veniva notificato al Condominio Gravina in data 18.05.2018.
Rimasto inevaso il credito di cui sopra, chiedeva ed otteneva la Parte_1 lista dei nominativi dei condomini morosi, tra i quali risultava l'odierno appellato
, per la quota a debito di € 1.910,30. Controparte_1
Pertanto, notificava al condomino atto di Parte_1 Controparte_1 precetto per il pagamento di € 2.310,63, somma comprensiva delle spese di precetto.
proponeva opposizione a tale atto per carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, in quanto non era proprietario nel momento in cui erano maturati i crediti oggetto dell'atto di precetto.
chiedeva, inoltre, la chiamata in causa di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, quali proprietari dell'immobile sito nel Condomino Gravina al momento in
[...]
cui sono maturati i crediti e suoi danti causa.
3 Autorizzata la chiamata, si costituivano e , Controparte_2 Controparte_3 eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di chiamata, non essendo stata proposta nei loro confronti alcuna domanda.
Si costituiva, inoltre, in primo grado con atto di intervento volontario il
[...]
, in quanto, quale creditore di , ha proposto azione CP_4 Controparte_5 revocatoria dell'atto di cessione del credito da parte di nei confronti di Controparte_5
ed ha chiesto il sequestro conservativo delle somme dovute. Parte_1
In accoglimento della opposizione proposta da il giudice di pace adito Controparte_1
ha dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.
La sentenza impugnata risulta pienamente condivisibile e va, pertanto, confermata.
In particolare, correttamente il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione di
, poiché lo stesso non risulta essere il legittimato al pagamento di Controparte_1
quanto richiesto.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'immobile per cui è causa non era di proprietà di all'atto della pubblicazione della sentenza della Controparte_1
Corte di Appello di Napoli dell'anno 2015, atto dal quale discende il diritto di credito dell'odierna appellante.
Inoltre, l'appellante, seppur fuorviata dalle comunicazioni dell'allora amministratore di condominio, avrebbe dovuto verificare quali erano i soggetti realmente tenuti al pagamento.
L'art. 63 disp. att. c.c. prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente e che chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con
l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Pertanto, l'acquirente è tenuto al pagamento unicamente delle spese dell'anno in corso e di quello precedente all'acquisto, mentre nel caso di specie l'obbligazione è sorta nell'anno 2015, quindi circa due anni prima dell'acquisto da parte di . Controparte_1
4 Pertanto, la pretesa dell'appellante nei confronti del risulta priva di Controparte_1
fondamento e assolutamente condivisibile risulta la decisione della sentenza impugnata.
In merito all'appello incidentale proposto sulle spese di lite, la Controparte_1
sentenza impugnata va confermata relativamente alla compensazione delle stesse.
Risulta, invero, condivisibile la motivazione posta alla base della compensazione.
Inoltre, va aggiunto che dalla documentazione in atti emerge che prima del giudizio ha tenuto un comportamento dal quale poteva desumersi la sua qualità Controparte_1
di effettivo debitore e che ha determinato l'errore in cui è incorso l'amministratore di condominio nell'indicare lo stesso come condomino moroso e di conseguenza l'odierna appellante.
Infine, con riguardo all'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_3
, va rilevato che effettivamente alcuna domanda ha proposto
[...] Controparte_1 nei loro confronti con l'atto di chiamata in causa, ma ciò non ha inciso sulla decisione di primo grado, che non li ha condannati al pagamento di quanto richiesto dall'odierna appellante, ma ha solamente incidentalmente riconosciuto la loro qualifica di debitori della pretesa vantata dalla stessa.
Sul punto la sentenza non è andata oltre la domanda proposta, in quanto tali aspetti motivazionali si sono resi necessari per accertare la carenza di legittimazione passiva di
. Controparte_1
Inoltre, anche nei loro confronti risulta corretta la compensazione per il comportamento contradditorio emergente dai documenti prodotti.
In conclusione, la sentenza impugnata va totalmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca, essendo stati rigettati sia l'appello principale che gli appelli incidentali, e considerato, quanto all'appellato il tenore della sua costituzione in appello Controparte_4
e la necessità di convenirlo nel giudizio di appello in quanto parte del giudizio di primo grado come interventore, vengono interamente compensate.
P.Q.M
.
5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 706 del 2022 del Giudice di
Pace di Caserta così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta gli appelli incidentali;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
6