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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 763/2020 R.G., la cui chiamata all'udienza del 26 marzo 2025 è stata sostituita dalle note di trattazione scritta, per come previsto dal decreto del 12 marzo 2025, promossa
da
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 03.05.1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Calipari congiuntamente o disgiuntamente all'Avv. Luigi Cardone;
opponente
contro
(C.F. con sede legale in Reggio Controparte_1 P.IVA_1
Calabria alla Via Gelsomino, n. 20, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Antonio Maurici;
opposta
nonché contro
e , n. q. di genitori esercenti la responsabilità CP_2 CP_3 genitoriale nei confronti della figlia , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
Natale Polimeni;
convenuti
e
Pag. 1 di 12 , residente in [...] Controparte_4
P.3;
convenuto contumace nonché litisconsorte necessario quale coerede di Persona_2
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice
Viste le note in sostituzione d'udienza depositate nell'interesse delle parti costituite, con cui i procuratori hanno precisato le conclusioni, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al nr. 763/2020
R.G., e proponevano opposizione al decreto Persona_2 Parte_2 ingiuntivo n. 7/2020 - emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di esse opponenti, , e (questi ultimi n.q. di genitori Controparte_5 CP_6 CP_3 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ), tutti nella Persona_1 qualità di eredi del sig. - con cui era stato loro ingiunto il pagamento Controparte_7 della somma di euro 30.682,00, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
Con l'atto di citazione in opposizione e Persona_2 Parte_2 citavano in giudizio, oltre alla parte opposta, anche le altre parti ingiunte e, cioè,
[...]
e e , questi ultimi nella qualità di genitori esercenti CP_5 CP_6 CP_3 la responsabilità genitoriale sulla minore . Persona_1
A sostegno dell'opposizione eccepivano e/o deducevano:
Pag. 2 di 12 - il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità dell'azione in capo alla società opposta, stante la mancata notificazione ad esse opponenti dell'atto di cessione del
12.06.2017, con il quale il aveva ceduto alla società Controparte_8 [...] il credito da esso vantato in forza del decreto ingiuntivo n. 96/2014, Controparte_1 emesso dal Tribunale il 06.02.2014 nei confronti del sig. per la somma Controparte_7 di euro 27.977,80;
- la mancanza della delibera condominiale di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto di cessione da parte dell'amministratore del , il quale si era Controparte_8 impegnato, esclusivamente, a non eseguire il titolo in suo possesso, senza, però, cedere il credito, con conseguente duplicazione di titolo nei confronti di esse opponenti;
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini della sua emanazione, non potendo assurgere a rango di prova scritta nell'ambito del giudizio di opposizione le fatture e l'estratto dei libri contabili prodotti nel monitorio;
- la mancanza di certezza e liquidità del credito ingiunto poiché non era stata specificata la quota del debito ereditario di spettanza di ciascuno degli eredi del sig.
. Controparte_7
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società “ Controparte_1
contestando le deduzioni avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto
[...]
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, dichiarare e ritenere che il decreto ingiuntivo n° 7/2020 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria il 07.01.2020, nel procedimento n° 3860/2019 R.G. contro più debitori, obbligati pro-quota, ha acquistato autorità di giudicato sostanziale nei confronti degli intimati signori e , questi ultimi quali Controparte_5 CP_6 CP_3 genitori esercenti la responsabilità genitoriale e legali rappresentanti ex lege della figlia minore e tutti quali eredi/aventi causa di , che non Persona_1 Controparte_7 hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo;
2. Sempre in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n° 7/2020 emesso la Tribunale di Reggio Calabria, il 07.01.2020, ai sensi dell'art.648 c.p.c.; 3.
Pag. 3 di 12 Nel merito, dichiarare e ritenere l'opposizione proposta inammissibile prima ancora che infondata per i motivi descritti in narrativa e, per l'effetto rigettarla, confermando il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, altresì, la tenutezza di ciascun erede al pagamento dell'intero per non aver gli opponenti indicato la loro quota ereditaria ovvero in via subordinata, specificando che i debitori sono tenuti al pagamento dell'importo ingiunto in proporzione alle quote ereditarie per come indicate in narrativa al punto n. 6; 4. In via del tutto subordinata e residuale, condannare le controparti, quali eredi/aventi causa di , a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 Controparte_7
c.c., all'importo portato dal decreto ingiuntivo, oltre accessori di legge, a titolo solidale
e/o pro-quota, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà riconosciuta esser per dovuta in corso di causa;
5. condannare le controparti, al risarcimento del maggior danno per interessi maturati e maturandi ex art. 1284 cod. civ., c. 4 e 5, come novellato dalla legge 10.11.2014, n. 162 - d.lgs. 231/2002 e successive modificazioni, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
6. condannare le controparti quali eredi/aventi causa di
, ex officio, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex Controparte_7 art. 96 c.p.c., c. 3; 7. in ogni caso e comunque, condannare le controparti alla rifusione delle spese e dei compensi di lite”.
rimaneva contumace. Controparte_5
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_6 CP_3 genitoriale sulla minore , si costituivano in giudizio con memoria Persona_1 depositata in data 20.12.2021, a seguito della notificazione, ad istanza della società opposta, della memoria ex art. 183, comma VI, I termine c.p.c. contenente l'istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c; i rappresentanti legali della minore
[...]
eccepivano la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima stante Per_1
l'avvenuta rinunzia, giusta autorizzazione del giudice tutelare, all'eredità del nonno paterno e chiedevano, per l'effetto, l'estromissione della stessa dal Controparte_7 giudizio.
Con ordinanza di pagamento ex art. 186-ter c.p.c., depositata in data 20.01.2022, veniva ingiunto a il pagamento, in favore dell'opposta, della Parte_2 somma di euro 14.423,37, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e a
Pag. 4 di 12 il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 5.752,87, Persona_2 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
A seguito del decesso dell'opponente , con ordinanza del 23.10.2023 Persona_2 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Riassunto regolarmente il giudizio, (anche) quale erede della Parte_2 madre (oltre che del padre ) depositava, in data Persona_2 Controparte_7
14.03.2024, nuova comparsa di costituzione rinnovando le precedenti istanze, domande e conclusioni.
Successivamente, con comparsa depositata in data 26.04.2024, si costituivano i sig.ri e eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva atteso CP_6 CP_3 il raggiungimento della maggiore età della figlia , nonché l'avvenuta Persona_1 rinuncia da parte della stessa all'eredità della nonna e reiterando la Persona_2 richiesta di estromissione dal giudizio.
Restava contumace in giudizio , citato (anche) quale coerede di Controparte_5
nei cui confronti la notifica dell'atto di riassunzione si perfezionava in data Per_2
23.01.2024.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prove documentali e con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, le parti precisavano le conclusioni.
2.1. Preliminarmente, appare necessario ribadire che il decreto ingiuntivo n. 7/2020, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 07.01.2020, ha acquistato efficacia di giudicato sostanziale nei confronti degli intimati che non hanno proposto opposizione nel termine previsto, per come già evidenziato dal Giudice Istruttore nelle ordinanze del
31.05.2021 e del 20.01.2022.
Giova, infatti, rammentare che il principio di diritto secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito
Pag. 5 di 12 azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 25180/2024).
Il decreto ingiuntivo opposto è, dunque, divenuto irrevocabile nei confronti di
[...]
e , questi ultimi nella qualità di genitori esercenti CP_5 CP_6 CP_3 la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia (allora minore) . Persona_1
È precluso, pertanto, l'esame delle questioni di merito sollevate da e CP_6
, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della figlia, CP_3 atteso che - si ribadisce - non hanno proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.
2.2. Per quanto concerne, invece, l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza della figlia – nelle more divenuta maggiorenne – sollevata con la comparsa depositata in data 26.04.2024, si richiama integralmente l'ordinanza del 28.05.2024.
3. Il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle posizioni di e Persona_2
, va revocato per quanto di seguito esposto. Parte_2
3.1. In punto di diritto, occorre evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr.,
Cass. civ. sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911).
In altri termini, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito, già fatto valere dal creditore, con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c., che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto
Pag. 6 di 12 azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
3.2. Ciò chiarito, venendo al caso in esame, si osserva che l'opposta, nel ricorso per decreto ingiuntivo – richiamato in sede di costituzione nel giudizio a cognizione piena - ha allegato:
- “a) di essere creditrice, nei confronti del defunto signor nato a [...]
Brancaleone (RC), il 21.09.1929 e, per esso, dei suoi eredi, della complessiva somma di
€ 30.682,00, oltre accessori, in forza di lavori di straordinaria manutenzione eseguiti nel , con sede in Reggio Calabria, via Emilio Cuzzocrea, n° 17 - 18/B, Controparte_8 dove il de cuius era proprietario di unità immobiliari, in virtù di contratto di appalto del 25.03.2013 e certificato di regolare esecuzione del 18.03.2014 prodotti”;
- b) che il predetto credito risultava dalle fatture prodotte “tutte intestate al
e rese conformi dal dr. notaio in Reggio Calabria, Controparte_8 Persona_3 nonché dagli estratti dei registri contabili vidimati nelle forme di legge dal notaio dr.
, nonché ancora dal bilancio consuntivo “del dal Persona_3 Controparte_8
04.02.2013 – al 30.12.2014, approvato dall'assemblea condominiale il 14.10.2014 come da allegato verbale e dal bilancio consuntivo gestione straordinaria al 28.2.2016 relativo ai condomini morosi, nonché dalla nota in atti del 17.02.2016 inviata dall'odierna opposta al al fine di richiedere la documentazione Controparte_8 necessaria per il recupero del proprio credito e contestuale consegna della chiesta documentazione con riparto consuntivo dei condomini morosi da parte dell'amministratore del ”; Controparte_8
- c) che “che con scrittura privata del 12.06.2017, il , al punto n. Controparte_8
5, precisava che, per accordi intercorsi, non avrebbe dato esecuzione al decreto ingiuntivo n. 96/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in suo favore e nei confronti del signor (deceduto) e che la avrebbe Controparte_7 Controparte_1 agito per l'intero credito maturato nei confronti degli eredi/aventi causa del debitore, come da scrittura privata del 12.06.2017 sottoscritta”.
La ha provato le circostanze allegate e la sussistenza dei titoli Controparte_1 posti alla base del credito azionato con la domanda monitoria. Nello specifico, ha
Pag. 7 di 12 prodotto il contratto d'appalto del 25.03.2013 con cui le sono stati affidati i lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato sito in Reggio Calabria, alla Via Emilio
Cuzzocrea, n. 17, denominato “ ”; il certificato di regolare esecuzione Controparte_8 del 18.03.2014, nonché il bilancio consuntivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nello stabile (con importo complessivo di € 202.204,02) approvato dall'assemblea condominiale (allegati alla comparsa di costituzione e risposta), nonché la scrittura privata del 12.06.2017.
È pacifico che la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al i CP_8 contributi dovuti. Per di più, i giudici di legittimità in ordine ai rendiconti condominiali, hanno avuto modo di chiarire che “Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Ordinanza n. 3847 del 15/02/2021).
Indiscutibile è, quindi, la legittimazione attiva dell'odierna società opposta a pretendere il pagamento del credito azionato.
3.3. Occorre, a questo punto, verificare la titolarità passiva del defunto condomino atteso che il contratto d'appalto era stato stipulato con il Controparte_7 CP_8
.
[...]
La verifica ha, senza dubbio, esito positivo.
Già con il contratto d'appalto datato 25.01.2013 era stato pattuito che “Qualora a completamento dei lavori la committenza non ha provveduto a corrispondere all'impresa l'importo totale dovuto come risulta dallo stato finale dei lavori L'impresa dovrà chiedere all'amministratore quali condomini risultano essere morosi nel
Pag. 8 di 12 pagamento delle quote relative ai lavori di cui al presente contratto e agire giudizialmente esclusivamente su tali condomini”.
La “legittimazione passiva” dei condomini morosi è, ad ogni buon conto, ammessa dal nostro ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 5043/2023, ha così ricostruito il sistema “La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, dei cui dati abbia eventualmente ricevuto comunicazione dall'amministratore. La condizione di morosità del convenuto dal creditore deve sussistere, peraltro, CP_8 non soltanto al momento dell'introduzione del giudizio, incidendo, essa, piuttosto, sul diritto del terzo ad ottenere una sentenza di condanna, sicché è indispensabile che la stessa permanga nel momento in cui la lite viene decisa. All'azione attribuita al creditore nei confronti dei condomini morosi, il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. ha aggiunto la legittimazione del medesimo creditore ad agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti, dopo, però, l'escussione degli altri condomini.
Numero di raccolta generale 5043/2023”.
È utile ancora aggiungere che l'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. (v. Cass.,
Sez. 2 - , Sentenza n.1002 del 15/01/2025).
3.4. Prive di rilevanza sono le contestazioni che ruotano intorno alla “cessione del credito”, oggi azionato dalla “in forza del d.i. n. 96/2014”, emesso, in favore CP_1 del Condominio e nei confronti di , per il medesimo debito per spese Controparte_7 straordinarie.
Dalla scrittura privata del 12.06.2017 risulta, solamente, che il titolo è consegnato dall'Amministratore del Condominio all'Amministratore della società opposta. In ogni caso, quest'ultima, ha documentato che il ha rinunciato agli atti del Controparte_8 procedimento n. 4549/2013 – decreto ingiuntivo n. 96/2014 (v. rinuncia agli atti allegata
Pag. 9 di 12 alla memoria ex art. 183 c.p.c-, n° 2 di parte opposta), sicché non vi è alcuna duplicazione di titoli da parte del creditore.
Dalla richiamata scrittura del 12.06.2017 emerge che l'amministratore ha consegnato alla l'elenco richiesto ai sensi dell'art. 17 del contratto d'appalto del Controparte_1
25.10.2013 e dell'art. 63 disp. Att. e ciò costituisce un ulteriore elemento di riscontro della legittimazione passiva del condomino moroso.
Del tutto ad abundantiam si osserva che le questioni sollevate sull'efficacia delle cessioni sono infondate (sul tema si richiama, ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 15364 del 13/07/2011).
3.5. La parte opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione nei confronti del bilancio consuntivo condominiale (gest.straordinaria dal 4.02.2013 al 30.12.2015) e del relativo riparto, prodotti dal creditore, eccependo, tuttavia, che nel decreto ingiuntivo non era specificata la quota di debito facente capo a ciascuno degli eredi.
Orbene, tale ultima eccezione è fondata poiché i coeredi del debitore non sono obbligati in via solidale, ma in proporzione alle rispettive quote.
Per tale ragione il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
In forza del testamento olografo dell'originario debitore, prodotto dalla società opposta e delle precisazioni svolte in sede di istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, richiamati gli articoli 186 ter cpc e 752 c.c., ha ingiunto a il pagamento, in favore della parte opposta, della Parte_2 somma di euro 13.423,37 e a il pagamento della somma di euro Persona_2
5.752,87.
La parte debitrice non ha specificatamente contestato la ripartizione del debito ereditario effettuata nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. depositata in data 20.01.2022.
Nel corso del giudizio è stato dichiarato il decesso di e la causa è Persona_2 stata riassunta nei confronti dei suoi eredi, debitori pro quota.
Conseguentemente anche l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. va revocata e sostituita dalla presente pronuncia.
Pag. 10 di 12 Non resta allora che provvedere alla ripartizione del debito ereditario imputabile a precisando che, non essendo stata dimostrata una vocazione Persona_2 testamentaria, il debito si ripartisce ex lege, in eguale misura, tra i figli Parte_2
e , avendo ed anche la di lui figlia, ,
[...] Controparte_5 CP_6 Persona_1 rinunciato all'eredità di (cfr. rinuncia all'eredità depositata in data Persona_2
14.05.2025).
In conclusione, va condannata al pagamento, in favore della Parte_2 parte opposta, della somma di euro 13.423,37 quale coerede di , oltre Controparte_7 interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, mentre l'importo di euro 5.752,87, già ingiunto a con ordinanza di pagamento ex art. 186.ter c.p.c., dovrà Persona_2 essere ripartito, in eguale misura, tra i coeredi e , Parte_2 Controparte_5
4.1. Le spese di lite sostenute dal creditore si pongono a carico della parte sostanzialmente soccombente e cioè a carico della parte debitrice opponente;
esse si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'istruttoria solo documentale.
4.2. Si compensano, integralmente, le spese di lite tra i convenuti e CP_6
e la parte opponente che li ha chiamati in giudizio (n.q. di genitori CP_3 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ) atteso che gli Persona_1 stessi hanno, poi, spiegato autonome difese, rivelatesi infondate.
4.3. Non merita, certamente, accoglimento la richiesta, ex art. 96 cpc, di condanna per lite temeraria della parte opposta, formulata, con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, nell'interesse di e atteso che la pretesa CP_2 CP_3 creditoria si è rivelata fondata.
4.4. Neppure può trovare accoglimento l'analoga richiesta formulata dalla società opposta in quanto il decreto ingiuntivo, all'esito del giudizio di opposizione, viene revocato con riferimento alle posizioni di e . Persona_2 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente
Pag. 11 di 12 pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria limitatamente alle posizioni di e , nonché Persona_2 Parte_2
l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio;
2) condanna al pagamento, in favore della società opposta, Parte_2 quale coerede di , dell'importo di euro 13.423,37, oltre interessi legali Controparte_7 dalla data della domanda al soddisfo, nonché, quale coerede di Persona_2 dell'ulteriore importo di euro 2.876,42, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna , al pagamento, in favore della società opposta, quale Controparte_5 coerede di , della somma di euro 2.876,42, oltre interessi legali dalla Persona_2 data della domanda al soddisfo;
4) condanna alla refusione delle spese e competenze di lite Parte_2
che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A ed I.V.A. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario;
5) compensa integralmente le spese di lite tra la parte opponente e i convenuti CP_6
e , citati n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla
[...] CP_3 figlia minore;
Persona_1
6) rigetta le richieste di condanna per lite temeraria.
Reggio Calabria, 26 marzo 2025
Il Giudice Istruttore
(dott.ssa Lucia Delfino)
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