TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 982/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice
Monocratico, dott.ssa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 982 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale, e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Rizzo, come da procura in Parte_1
calce all'atto di citazione, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Torre del
Greco, alla Via Marconi n.10,
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa Controparte_1
territorialmente competente e designata dal F.G.V.S., rapp.ta e difesa dall'avv.
Giuseppe Esposito, come da procura notarile in atti, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Caivano, alla Via Braucci n. 23,
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di udienza MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con rituale atto di citazione, conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale e la in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_2 Controparte_1
qualità di impresa territorialmente competente e designata dal F.G.V.S., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.04.2015, alle ore 19.50 circa, in Torre del Greco, alla Via
Nazionale. A tal fine, deduceva che, mentre alla guida del proprio motoveicolo, modello Harley Davidson tg. BP10420, percorreva Via Nazionale di Torre del Greco, con direzione Torre Annunziata, giunto all'altezza del civico 748, veniva urtato dall'autovettura Fiat Punto, tag. NAW23253, di proprietà di la Controparte_2
quale, alla guida di detto veicolo, proveniente dall'opposto senso di marcia, effettuava un'improvvisa, repentina e non segnalata manovra di svolta verso sinistra, invadendo la corsia di percorrenza della moto;
che, per effetto di tale urto, il motoveicolo rovinava al suolo, unitamente al conducente ed alla trasportata a bordo;
che, a seguito dell'impatto e della conseguente caduta, il motoveicolo subiva danni, mentre l'attore riportava lesioni personali, per le quali veniva accompagnato dal 118 presso il P.O.
“S. Anna e SS. Madonna della Neve" di Boscotrecase, dove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura scomposta del bacino con interessamento dell'acetabolo a sn frattura scomposta di tibia e frattura composta prossimale peroneale a sn flc piede sn ed al labbro inferiore”; che, al momento dell'incidente, il veicolo Fiat Punto era sprovvisto di copertura assicurativa e la sua conducente, subito dopo il sinistro, si allontanava a piedi senza prestare soccorso;
che pertanto la responsabilità del sinistro era da addebitare in via esclusiva alla conducente dell'autovettura.
Tanto premesso, chiedeva l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti per effetto di detto investimento, con vittoria delle spese di lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la sola la quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva la nullità della citazione, l'inammissibilità, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attesa l'infondatezza della stessa ed in subordine, formulava domanda di rivalsa nei confronti di essendo il veicolo presunto investitore sprovvisto di Controparte_2
copertura assicurativa e la conducente sfornita di patente di guida.
Sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2
per cui ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dopo l'espletamento di una CTU medica, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è passata in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulle eccezioni preliminari
- In primo luogo, va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata dall'attore, avendo questi prestato piena osservanza alle prescrizioni legislative in materia, atteso che risultano gli atti di messa in mora nei confronti della compagnia di assicurazione, della Consap e del responsabile civile e che peraltro non vi è prova di alcuna istanza di integrazione della messa in mora da parte dell convenuta CP_3
(cfr. racc.te di messa in mora in atti).
- Va, poi, disattesa l'eccezione di nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c, essendo ben delineati nel corpo dello stesso la causa petendi ed il petitum della domanda attorea di risarcimento del danno riportato dall'attore, come indirettamente dimostrato dalle puntuali difese della convenuta compagnia assicurativa.
- La domanda è altresì procedibile, avendo l'attore provveduto a formulare l'invito alla negoziazione assistita alla compagnia assicurativa convenuta e al responsabile civile (v. racc.te a/r depositate).
- Va da ultimo dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti e la loro titolarità giuridica, come compiutamente prospettata, oltre che provata dalla documentazione in atti (cfr. certificazione PRA del veicolo di parte convenuta, modulo CAI, verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, documentazione sanitaria dell'attore), anche per quanto attiene al rapporto assicurativo, peraltro non specificatamente contestato.
3. Nel merito
Passando ad esaminare il merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito evidenziati.
Con la sentenza penale di primo grado n. 1837/2017, in parte riformata dalla sentenza n.
4641/2021 n. 4641/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato,
è stata dichiarata colpevole del reato di lesioni colpose e di omissione Controparte_2
di soccorso e, come tale, tenuta al risarcimento dei danni in favore di , Parte_1
da liquidarsi separatamente davanti al Giudice civile.
Ora, sul punto, ritiene il Tribunale di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, a fronte del passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice penale ha condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno conseguente al reato, ritiene precluso al giudice civile la possibilità di rimettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità, essendogli consentito procedere alla sola verifica dell'esistenza del nesso causale e dell'entità del pregiudizio (v., da ultimo, Cass. 26 marzo 2025, n. 8063).
A tale ultimo fine, ossia per determinare il quantum della pretesa attorea, occorre ricordare che, in sede civile, l'art. 2054 c.c., stabilisce una presunzione di pari colpa a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro tra veicoli, salvo la prova contraria che l'apporto di uno dei due veicoli sia stato esclusivo nella verificazione del sinistro.
Ora, nella fattispecie dedotta in lite, deve senz'altro dichiararsi la esclusiva responsabilità della conducente l'autovettura Fiat Punto nella causazione dell'evento dannoso occorso all'attore, attesa l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dell'incidente, per avere la stessa svoltato a sinistra ed invaso la corsia di percorrenza del ciclomotore, a fari spenti e senza segnalare il cambio di direzione, senza avere riguardo delle prescrizioni comportamentali sancite dall'art. 145
C.d.S., e, tra l'altro, guidando sprovvista di patente di guida.
Né vi sono evidenze probatorie, ovvero indiziarie, di segno opposto per ritenere sussistente una corresponsabilità dell'attore nel sinistro per cui è causa.
Le lesioni riportate da ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro Persona_1
sopra descritto sono poi comprovate dalla documentazione medica prodotta in atti dall'attore (v. referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase) e dalle risultanze della CTU espletata.
4. Per quanto attiene, dunque, alla quantificazione del danno alla persona riportato dal ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU per la Pt_1
idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'istante.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in conseguenza del sinistro, Parte_1
ha riportato una “frattura scomposta del bacino con interessamento dell'acetabolo a sinistra complicata dalla paresi del nervo ischiatico;
una frattura biossea della gamba sinistra: esposta e composta la frattura di tibia, composta quella del perone;
paresi dello SPE;
postumi di colpo di frusta con parestesie all'Arto Superiore Sinistro;
moderati segni di sofferenza neurogena subacuta come da neurotmesi parziale del N.
Ulnare di sinistra e vari esiti cicatriziali a carico dell'arto inferiore sinistro. Trauma fratturativo a carico dello scafoide carpale destro e frattura VII costa emitorace sinistro”.
Tali lesioni, secondo l'ausiliario, hanno comportato un “danno biologico” di natura permanente nella misura del 28-30%, a cui vanno aggiunti 110 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75% e 30 giorni di ITP al 50%. I postumi riscontrati dal consulente medico sono ricollegabili al sinistro in questione, dal momento che non è stata diagnosticata alcuna patologia pregressa in grado di determinarli.
Il consulente ha poi escluso la possibilità che i postumi derivati possano compromettere la capacità lavorativa specifica dell'attore che, al momento della visita, si dichiarava
“impiegato in una ditta di trasporti”.
Per quanto attiene alla liquidazione del “quantum debeatur”, trattandosi di lesioni macro-permanenti, facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2024, - già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro
99,00 ed un massimo di euro 149,00 - al danneggiato spetta in relazione al danno non patrimoniale subito, l'importo pari ad euro 155.177,00.
Infatti, il danno non patrimoniale subito da , con riferimento alla sua Parte_1
diretta incidenza sugli aspetti anatomo - funzionali, per il punto di invalidità del 29% con riferimento all'età (50 anni al momento del sinistro), tenuto conto del danno biologico permanente o alla salute del 29%, è pari a € 107.018,00; per 110 giorni di ITT sono dovuti € 12.650,00; per ITP al 75% per 30 giorni sono dovuti € 2.587,50; per ITP al 50% per 30 giorni sono dovuti € 1.725,00, ponendo a base di calcolo l'importo giornaliero di euro 99,00 da ritenersi congruo nel caso di specie, per un totale complessivo di importo pari ad euro 155.177,00.
Tenuto conto, poi, dell'elevato grado di sofferenza patito dall'attore, in ragione delle lesioni subite, appare equo procedere ad una personalizzazione del suddetto danno nella misura del 20% del danno biologico.
In conclusione, a va riconosciuta la complessiva somma di euro Parte_1
176.580,00 a titolo di danno non patrimoniale. Su detta somma, già rivalutata, vanno poi riconosciuti gli interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
Non risultano documentate in atti spese mediche sostenute e/o da sostenere per effetto del sinistro di causa.
Parimenti, non è stata fornita dall'attore la prova dell'effettivo danno subito al proprio motoveicolo per effetto dell'incidente in questione.
5.Per quanto attiene alla domanda di rivalsa formulata dalla nei confronti di CP_1
conducente e proprietaria del veicolo investitore, si osserva che l'art. Controparte_2
292 del codice delle assicurazioni, al comma 1 prevede: "l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a)
b), d), d-bis) e ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese"; al comma 2 dispone: "nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lett. c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi".
L'articolo 26.2 del Codice delle Assicurazioni prevede poi che in caso di guida senza patente, l'assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo danneggiato.
Ora, nella fattispecie, difettando il requisito dell'avvenuto pagamento da parte della compagnia in favore dell'attore danneggiato, tale domanda non può, allo stato, trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.55/2014, in ragione dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda, proposta da e, per l'effetto: Parte_1
- dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_2
oggetto di causa;
- condanna e in persona del l.r.p.t., in solido, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento a favore dell'attore della somma di € 176.580,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
2. rigetta la domanda di rivalsa formulata da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
3. condanna e , in persona del l.r.p.t., in solido, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Rizzo dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, lì 7 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice
Monocratico, dott.ssa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 982 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale, e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Rizzo, come da procura in Parte_1
calce all'atto di citazione, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Torre del
Greco, alla Via Marconi n.10,
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa Controparte_1
territorialmente competente e designata dal F.G.V.S., rapp.ta e difesa dall'avv.
Giuseppe Esposito, come da procura notarile in atti, ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Caivano, alla Via Braucci n. 23,
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di udienza MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con rituale atto di citazione, conveniva innanzi a questo Parte_1
Tribunale e la in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_2 Controparte_1
qualità di impresa territorialmente competente e designata dal F.G.V.S., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.04.2015, alle ore 19.50 circa, in Torre del Greco, alla Via
Nazionale. A tal fine, deduceva che, mentre alla guida del proprio motoveicolo, modello Harley Davidson tg. BP10420, percorreva Via Nazionale di Torre del Greco, con direzione Torre Annunziata, giunto all'altezza del civico 748, veniva urtato dall'autovettura Fiat Punto, tag. NAW23253, di proprietà di la Controparte_2
quale, alla guida di detto veicolo, proveniente dall'opposto senso di marcia, effettuava un'improvvisa, repentina e non segnalata manovra di svolta verso sinistra, invadendo la corsia di percorrenza della moto;
che, per effetto di tale urto, il motoveicolo rovinava al suolo, unitamente al conducente ed alla trasportata a bordo;
che, a seguito dell'impatto e della conseguente caduta, il motoveicolo subiva danni, mentre l'attore riportava lesioni personali, per le quali veniva accompagnato dal 118 presso il P.O.
“S. Anna e SS. Madonna della Neve" di Boscotrecase, dove i sanitari gli diagnosticavano una “frattura scomposta del bacino con interessamento dell'acetabolo a sn frattura scomposta di tibia e frattura composta prossimale peroneale a sn flc piede sn ed al labbro inferiore”; che, al momento dell'incidente, il veicolo Fiat Punto era sprovvisto di copertura assicurativa e la sua conducente, subito dopo il sinistro, si allontanava a piedi senza prestare soccorso;
che pertanto la responsabilità del sinistro era da addebitare in via esclusiva alla conducente dell'autovettura.
Tanto premesso, chiedeva l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti per effetto di detto investimento, con vittoria delle spese di lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la sola la quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva la nullità della citazione, l'inammissibilità, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attesa l'infondatezza della stessa ed in subordine, formulava domanda di rivalsa nei confronti di essendo il veicolo presunto investitore sprovvisto di Controparte_2
copertura assicurativa e la conducente sfornita di patente di guida.
Sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2
per cui ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dopo l'espletamento di una CTU medica, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è passata in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulle eccezioni preliminari
- In primo luogo, va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata dall'attore, avendo questi prestato piena osservanza alle prescrizioni legislative in materia, atteso che risultano gli atti di messa in mora nei confronti della compagnia di assicurazione, della Consap e del responsabile civile e che peraltro non vi è prova di alcuna istanza di integrazione della messa in mora da parte dell convenuta CP_3
(cfr. racc.te di messa in mora in atti).
- Va, poi, disattesa l'eccezione di nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c, essendo ben delineati nel corpo dello stesso la causa petendi ed il petitum della domanda attorea di risarcimento del danno riportato dall'attore, come indirettamente dimostrato dalle puntuali difese della convenuta compagnia assicurativa.
- La domanda è altresì procedibile, avendo l'attore provveduto a formulare l'invito alla negoziazione assistita alla compagnia assicurativa convenuta e al responsabile civile (v. racc.te a/r depositate).
- Va da ultimo dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti e la loro titolarità giuridica, come compiutamente prospettata, oltre che provata dalla documentazione in atti (cfr. certificazione PRA del veicolo di parte convenuta, modulo CAI, verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, documentazione sanitaria dell'attore), anche per quanto attiene al rapporto assicurativo, peraltro non specificatamente contestato.
3. Nel merito
Passando ad esaminare il merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito evidenziati.
Con la sentenza penale di primo grado n. 1837/2017, in parte riformata dalla sentenza n.
4641/2021 n. 4641/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato,
è stata dichiarata colpevole del reato di lesioni colpose e di omissione Controparte_2
di soccorso e, come tale, tenuta al risarcimento dei danni in favore di , Parte_1
da liquidarsi separatamente davanti al Giudice civile.
Ora, sul punto, ritiene il Tribunale di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, a fronte del passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice penale ha condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno conseguente al reato, ritiene precluso al giudice civile la possibilità di rimettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità, essendogli consentito procedere alla sola verifica dell'esistenza del nesso causale e dell'entità del pregiudizio (v., da ultimo, Cass. 26 marzo 2025, n. 8063).
A tale ultimo fine, ossia per determinare il quantum della pretesa attorea, occorre ricordare che, in sede civile, l'art. 2054 c.c., stabilisce una presunzione di pari colpa a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro tra veicoli, salvo la prova contraria che l'apporto di uno dei due veicoli sia stato esclusivo nella verificazione del sinistro.
Ora, nella fattispecie dedotta in lite, deve senz'altro dichiararsi la esclusiva responsabilità della conducente l'autovettura Fiat Punto nella causazione dell'evento dannoso occorso all'attore, attesa l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dell'incidente, per avere la stessa svoltato a sinistra ed invaso la corsia di percorrenza del ciclomotore, a fari spenti e senza segnalare il cambio di direzione, senza avere riguardo delle prescrizioni comportamentali sancite dall'art. 145
C.d.S., e, tra l'altro, guidando sprovvista di patente di guida.
Né vi sono evidenze probatorie, ovvero indiziarie, di segno opposto per ritenere sussistente una corresponsabilità dell'attore nel sinistro per cui è causa.
Le lesioni riportate da ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro Persona_1
sopra descritto sono poi comprovate dalla documentazione medica prodotta in atti dall'attore (v. referto di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase) e dalle risultanze della CTU espletata.
4. Per quanto attiene, dunque, alla quantificazione del danno alla persona riportato dal ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU per la Pt_1
idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'istante.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che , in conseguenza del sinistro, Parte_1
ha riportato una “frattura scomposta del bacino con interessamento dell'acetabolo a sinistra complicata dalla paresi del nervo ischiatico;
una frattura biossea della gamba sinistra: esposta e composta la frattura di tibia, composta quella del perone;
paresi dello SPE;
postumi di colpo di frusta con parestesie all'Arto Superiore Sinistro;
moderati segni di sofferenza neurogena subacuta come da neurotmesi parziale del N.
Ulnare di sinistra e vari esiti cicatriziali a carico dell'arto inferiore sinistro. Trauma fratturativo a carico dello scafoide carpale destro e frattura VII costa emitorace sinistro”.
Tali lesioni, secondo l'ausiliario, hanno comportato un “danno biologico” di natura permanente nella misura del 28-30%, a cui vanno aggiunti 110 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 75% e 30 giorni di ITP al 50%. I postumi riscontrati dal consulente medico sono ricollegabili al sinistro in questione, dal momento che non è stata diagnosticata alcuna patologia pregressa in grado di determinarli.
Il consulente ha poi escluso la possibilità che i postumi derivati possano compromettere la capacità lavorativa specifica dell'attore che, al momento della visita, si dichiarava
“impiegato in una ditta di trasporti”.
Per quanto attiene alla liquidazione del “quantum debeatur”, trattandosi di lesioni macro-permanenti, facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2024, - già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro
99,00 ed un massimo di euro 149,00 - al danneggiato spetta in relazione al danno non patrimoniale subito, l'importo pari ad euro 155.177,00.
Infatti, il danno non patrimoniale subito da , con riferimento alla sua Parte_1
diretta incidenza sugli aspetti anatomo - funzionali, per il punto di invalidità del 29% con riferimento all'età (50 anni al momento del sinistro), tenuto conto del danno biologico permanente o alla salute del 29%, è pari a € 107.018,00; per 110 giorni di ITT sono dovuti € 12.650,00; per ITP al 75% per 30 giorni sono dovuti € 2.587,50; per ITP al 50% per 30 giorni sono dovuti € 1.725,00, ponendo a base di calcolo l'importo giornaliero di euro 99,00 da ritenersi congruo nel caso di specie, per un totale complessivo di importo pari ad euro 155.177,00.
Tenuto conto, poi, dell'elevato grado di sofferenza patito dall'attore, in ragione delle lesioni subite, appare equo procedere ad una personalizzazione del suddetto danno nella misura del 20% del danno biologico.
In conclusione, a va riconosciuta la complessiva somma di euro Parte_1
176.580,00 a titolo di danno non patrimoniale. Su detta somma, già rivalutata, vanno poi riconosciuti gli interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
Non risultano documentate in atti spese mediche sostenute e/o da sostenere per effetto del sinistro di causa.
Parimenti, non è stata fornita dall'attore la prova dell'effettivo danno subito al proprio motoveicolo per effetto dell'incidente in questione.
5.Per quanto attiene alla domanda di rivalsa formulata dalla nei confronti di CP_1
conducente e proprietaria del veicolo investitore, si osserva che l'art. Controparte_2
292 del codice delle assicurazioni, al comma 1 prevede: "l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a)
b), d), d-bis) e ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese"; al comma 2 dispone: "nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lett. c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi".
L'articolo 26.2 del Codice delle Assicurazioni prevede poi che in caso di guida senza patente, l'assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo danneggiato.
Ora, nella fattispecie, difettando il requisito dell'avvenuto pagamento da parte della compagnia in favore dell'attore danneggiato, tale domanda non può, allo stato, trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.55/2014, in ragione dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda, proposta da e, per l'effetto: Parte_1
- dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_2
oggetto di causa;
- condanna e in persona del l.r.p.t., in solido, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento a favore dell'attore della somma di € 176.580,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
2. rigetta la domanda di rivalsa formulata da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
3. condanna e , in persona del l.r.p.t., in solido, al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Rizzo dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, lì 7 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)