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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 260/2023
vertente tra
Pt_1
MA IE UI - AVVOCATURA INPS)
Parte appellante contro
Controparte_1
O e avv. DE SALVATORE DANIELA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.790/2023 pubblicata il 26/01/2023, emessa dal Tribunale di
Roma, Sezione lavoro a conclusione del giudizio n.31736/2020 RG, non notificata.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato accertato il diritto di all'assegno sociale da CP_1 invalidità civile, come da conversione al 65° anno di età ex art. 19 L. n. 118/71, dal 1.1.2002; l' è stato conseguentemente condannato al pagamento dei ratei relativi all'ultimo quinquennio. Pt_1 Le spese sono state poste a carico dell' per il principio della soccombenza. CP_2
Appella detta sentenza l' . Pt_1
Il resiste, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1 Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente risultava invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento sin dal 1987, nonchè titolare del trattamento VOCPTS n. 07327732, pari a € 719,43 lordi mensili, e che lamentava la mancata erogazione della pensione di invalidità.
Ha ritenuto che ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118/71, “in sostituzione della pensione o dell' assegno di cui agli artt. 12 e 13, i mutilati ed invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153” e che quindi il ricorrente, al compimento dei 65 anni (pacificamente sussistendo a questo momento sia il requisito sanitario che quello reddituale), avrebbe dovuto ottenere la suddetta trasformazione in assegno sociale, a nulla rilevando che non fosse materialmente percepita la pensione di invalidità da trasformare, atteso che il mancato pagamento era derivato solo dall'inadempimento dell' . Pt_1
L'appellante lamenta, con il primo motivo di gravame, che l'assegno sociale spetta solo a Pt_1 coloro i quali siano effettivamente titolari di prestazioni assistenziali alla data del compimento del
65° anno di età (ora 67), mentre nel caso di specie tale prestazione non era materialmente in godimento, e non per inadempimento dell' , bensì per insussistenza - nel 1987 - dei requisiti Pt_1 reddituali per la corresponsione della pensione di inabilità (essendo stata infatti riconosciuta la sola indennità di accompagnamento).
Con il secondo motivo lamenta che il ricorrente era oramai decaduto anche dalla proposizione della domanda volta al conseguimento della pensione di invalidità, essendosi definitivamente consolidato il provvedimento di diniego della prestazione per soli motivi reddituali e determinandosi di conseguenza la necessità, per l'assistito che insista nel ricevere la prestazione, di presentare una nuova domanda amministrativa.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneo regolamento delle spese, da porre a carico del soccombente appellato.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 19 L. 118/71 non si riferisce, infatti, al diritto a percepire l'assegno sociale, bensì descrive il fenomeno della sostituzione de iure di una prestazione ad un'altra al raggiungimento di una determinata età anagrafica, come è fatto palese dal significato delle parole utilizzate nel testo normativo de quo, secondo il quale “in sostituzione della pensione o dell' assegno”… “sono ammessi al godimento della pensione sociale”.
E' perciò evidente che, laddove la prima prestazione non sia stata mai in godimento per mancanza di uno dei suoi elementi costitutivi, né richiesta al verificarsi del requisito inizialmente mancante, non può operare il meccanismo automatico della sostituzione, disciplinato dal citato art. 19.
E' appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, già in primo grado l' aveva allegato la carenza originaria del requisito reddituale, che impediva il sorgere Pt_1 dell'obbligazione di pagamento ex art.12 L. n. 118/71 anteriormente al 2008 (“Pertanto, gli invalidi civili titolari di prestazioni economiche assistenziali hanno diritto, al compimento dell'età indicata, al godimento dell'assegno sociale, ed è evidente che tale beneficio spetta a tutti coloro i quali siano effettivamente titolari di prestazioni assistenziali alla data del compimento del 65° anno di età. Nel caso di specie, il ricorrente non si trovava, né alla data di compimento del 65° anno di età, né prima, in detta condizione. Nulla pertanto allo stesso spetta a titolo di assegno sociale, per il periodo successivo al compimento del 65° anno di età. È infatti assolutamente pacifico che l'assegno di cui gode l'invalido civile totale ultrasessantacinquenne non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva della pensione di invalidità civile per inabilità totale della quale godeva già in precedenza l'invalido, per avvenuto superamento del sessantacinquesimo anno d'età (Cass. S.U. sent. n.10972/2001; Sez. lav. sent. n. 3058/2003)” , conseguendone l'infondatezza dell'eccezione relativa alla proposizione di “nova” in appello.
Il diritto all'assegno sociale non può nemmeno essere, in questa sede, riconosciuto al di fuori del suddetto meccanismo di sostituzione, in mancanza di domanda amministrativa.
L'appello va dunque accolto, con il rigetto della originaria domanda.
Spese del doppio grado irripetibili, sussistendone i presupposti di legge, come da autocertificazione dell'8.10.2020 sottoscritta dall'originario ricorrente, contenente anche l'impegno a comunicare rilevanti variazioni dei limiti di reddito.
Così assorbito il motivo di gravame sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza,
rigetta la domanda proposta in primo grado da . CP_1
Irripetibili le spese del doppio grado.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste