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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5654/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5654/2018 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO NICOLA e dell'avv. CURCIO C.F._2
ALICE, elettivamente domiciliati in BORGO RONCHINI 9 PARMA;
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BONERA ELENA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN CLEMENTE 5/A
BRESCIA, presso il difensore avv. BONERA ELENA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge: - In via principale, per le causali di cui in premessa, revocare, dichiarare nullo, inefficace o come meglio, il decreto ingiuntivo n. 1688/2018, emesso in data 3 ottobre
2018 dal Tribunale di Parma nei confronti della Sig.ra e del Sig. Parte_1 Persona_1
ed in favore di per insussistenza Parte_3
della pretesa creditoria nella misura fatta valere in via monitoria;
- rideterminare il giusto corrispettivo dovuto dalla Sig.ra e dal Sig. in favore di Parte_1 Persona_1 [...] per i lavori eseguiti, all'esito dell'espletata Parte_3
pagina 1 di 11 istruttoria, tenuto conto delle osservazioni e contestazioni di parte opponente sulla relazione di CTU, degli accordi intercorsi tra le parti, nonché dei vizi che allo stato le opere ancora presentano e dei relativi costi di risanamento, senza riconoscimento alcuno di interessi moratori, in quanto non dovuti e non oggetto della domanda monitoria. - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”;
Conclusioni per parte convenuta: “CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, deduzione reietta IN VIA PRELIMINARE Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione per i motivi esposti in narrativa. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Premessi se del caso gli opportuni accertamenti, rigettare le domande tutte ex adverso formulate siccome nulle e/o comunque infondate sia in fatto sia in diritto per i motivi esplicati in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto per la somma ingiunta oltre alle spese liquidate in decreto ed oltre agli interessi moratori maturati e maturandi e/o comunque condannarsi gli attori opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e spese. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.12.20218 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1688/2018, emesso dal Tribunale di Parma in data 3.10.2018, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento a favore di Parte_4
(d'ora in avanti, per brevità, anche la ”) della somma di euro
[...] Pt_5
48.540,96, oltre interessi e spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese gli attori opponenti deducevano di aver inizialmente incaricato
[...]
della realizzazione di alcuni lavori di appalto da eseguirsi nell'immobile di loro proprietà, CP_2
che tuttavia non erano effettuati a regola d'arte, né erano stati terminati nei tempi dovuti, per cui avevano dovuto rivolgersi alla convenuta per il completamento degli stessi. In particolare, la convenuta era stata incaricata di portare a termine la realizzazione della cinta esterna, comprensiva di cancellata di ingresso, che era già stata realizzata da ma presentava dei vizi e non era stata installata. Controparte_2
Precisavano che la Società opposta, oltre ad aver consegnato loro un preventivo dal quale emergeva un costo molto inferiore rispetto alla somma ingiunta, aveva altresì garantito verbalmente che il prezzo della prestazione, comprensiva anche delle rifiniture dell'ascensore e della pensilina a copertura dell'ingresso, sarebbe stato al massimo di 10.000,00 euro, oltre iva. Aggiungevano che, rispetto ai lavori preventivati, la Società non aveva provveduto alla verniciatura della cancellata, che avevano pagina 2 di 11 deciso di commissionare ad un amico di famiglia, cosicché la somma ingiunta risultava a maggior ragione eccessiva rispetto alle lavorazioni effettivamente realizzate, che si erano protratte per soli 12 giorni. Deducevano altresì che, a titolo di acconto, avevano consegnato al sig. , legale Parte_3
rappresentante della Società, la somma di euro 2.000,00, in contanti, in relazione alla quale non veniva rilasciata alcuna fattura o ricevuta di spesa. Precisavano inoltre che, al termine dei lavori, il sig.
aveva già richiesto loro una somma nettamente superiore rispetto a quella concordata, tanto Parte_3
che avevano raggiunto un accordo, che prevedeva il pagamento da parte loro di ulteriori euro
10.000,00, come risulta dalla fattura emessa dalla Società in data 31.5.2018. Tuttavia, a fronte della loro richiesta di apporre sulla fattura citata la dicitura “a saldo”, il sig. si era rifiutato di Parte_3 incassare l'assegno di euro 10.400,00 da loro consegnato, e aveva preteso il pagamento di ulteriori euro
38.140,96. Deducevano altresì che le lavorazioni effettuate dalla Società presentavano gravi vizi, tanto che per la loro eliminazione si erano dovuti rivolgere ad una società terza, che aveva preventivato un costo pari euro 6.446,00.
Tanto premesso, in via principale gli attori chiedevano che il Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto sussistenti le ragioni creditorie della convenuta, chiedevano che l'importo di cui al decreto ingiuntivo fosse rideterminato, tenendo conto degli effettivi lavori svolti dalla Società, nonché del costo dei lavori di risanamento delle opere da sostenere a proprie spese.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.05.2019 si costituiva in giudizio la convenuta insistendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto della pretesa avversaria. Deduceva la convenuta che gli attori non avevano mai contestato l'effettiva realizzazione delle lavorazioni, né avevano mai denunciato la presenza di vizi prima che fosse richiesto loro il pagamento del corrispettivo, tanto che avevano accettato l'opera nel maggio 2018. Precisava altresì la convenuta che la fattura n. 17, di importo pari a 10.400,00 euro, era stata emessa esclusivamente a titolo di acconto per i lavori effettivamente eseguiti. Contestava inoltre la consegna di 2.000,00 euro in contanti da parte degli opponenti e che fosse intervenuto un accordo per la determinazione del corrispettivo per le lavorazioni in euro 10.000,00. Aggiungeva che gli opponenti erano a conoscenza dell'ammontare del costo delle lavorazioni eseguite, poiché era stato a loro prontamente comunicato nell'aprile del 2018. Puntualizzava che i lavori eseguiti si erano protratti ben oltre 12 giorni, posto che la Società era stata impegnata nella realizzazione delle opere dal mese di dicembre 2017 e sino al maggio 2018, e che il sig. si era recato in cantiere ogni giorno dal Parte_3
lunedì al venerdì. Aggiungeva che, in aggiunta ai lavori originariamente affidati, le erano state commissionate ulteriori lavorazioni, che erano state correttamente eseguite.
pagina 3 di 11 Con ordinanza del 8.02.2020, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale e dato ingresso ad una CTU, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 20.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** ***
All'esito dell'istruttoria, la pretesa creditoria della convenuta opposta è risultata solo parzialmente fondata.
È necessario premettere che è rimasto incontestato il fatto che la convenuta si sia occupata non soltanto di opere di risistemazione della ringhiera e dei relativi cancelli, così come meglio elencate da parte convenuta nella propria comparsa di risposta (v. pag. 8), ma anche di ulteriori opere commissionatele da parte attrice e del pari indicate con precisione nell'atto costitutivo di parte convenuta (v. pag. 7). In particolare, nella propria comparsa di risposta la convenuta ha allegato che le era stata commissionata anche la realizzazione delle seguenti opere: sistemazione per applique-luci esterne;
riprogettazione del cancello pedonale con sistemazione cardini;
rifacimento della serratura elettrica con fissaggio e supporti;
creazione ex novo della pensilina a copertura dell'ingresso e della cassetta postale;
applicazione dell'antiruggine sulla ringhiera;
posizionamento delle piastre per l' ascensore;
predisposizione per l'areazione condizionata;
montaggio del pannello/tubo per il riciclo dell'aria. Per quanto attiene alla ringhiera e alla cancellata, la Società ha dato atto di essersi occupata di: risistemare i pali di appoggio e di aggancio della cinta, compresi i c.d. “cappellotti”, modificati e riempiti di cemento;
ricostruire il pilastro di chiusura del cancello carrabile;
sostituire le staffe e la guida del cancello;
procedere a nuova saldatura verticale, orizzontale, perimetrale nonché sulle “onde” interne ed esterne;
colmare gli spazi fra i pali di appoggio e di aggancio della cinta a causa di un errore di progettazione della società in precedenza intervenuta;
intervenire sui pilastri di appoggio a causa dell'iniziale errato posizionamento della cassetta della posta e delle quote, dovuto ad un difetto di progettazione della società terza.
A fronte della precisa allegazione della convenuta, sarebbe spettato a parte attrice contestare di aver effettivamente incaricato la convenuta della realizzazione di tali opere o che comunque queste non erano state realizzate. In assenza di contestazione da parte dell'attrice, la circostanza deve ritenersi pacifica e trova quindi applicazione la previsione di cui all'art. 115, comma I, c.p.c.
Pacifico quindi l'adempimento da parte della convenuta della propria obbligazione contrattuale, la controversia tra le parti ha avuto ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, non avendo parte convenuta, attrice in senso sostanziale, offerto prova dell'esistenza di un accordo sul prezzo. Ed infatti,
pagina 4 di 11 il preventivo redatto dalla convenuta ha ad oggetto unicamente le lavorazioni finalizzate alla risistemazione della ringhiera di cinta e dei cancelli e comunque non fornisce una precisa quantificazione del costo delle lavorazioni. Ed infatti, in tale documento, per la risistemazione della ringhiera di cinta dell'immobile, erano preventivate le seguenti opere, con relativi costi: “Asportazione verniciatura per mezzo di sabbiatura: € 1.800,00 + iva;
Risaldatura recinzione con supporto sottostante. Indicativo perché ogni pannello ha delle anomalie diverse: € 450,00 + iva a pannello;
Riverniciatura a spruzzo con relativo supporto antiruggine: da quantificare;
Montaggio ringhiera metallica sul posto: da quantificare al momento”. Con riferimento invece alle lavorazioni da effettuare sul cancello scorrevole, queste erano indicate in: “Asportazione verniciatura: € 1.800,00 + iva;
Risaldatura: da quantificare al momento;
Riverniciatura a spruzzo con relativo supporto antiruggine: da quantificare al momento;
Montaggio: da quantificare al momento” (v. doc. n. 4, fascicolo attoreo).
Dalla disamina del preventivo si evince l'assenza di una precisa quantificazione del costo delle lavorazioni, poiché, con riferimento alle opere di risaldatura della ringhiera era previsto un corrispettivo approssimativo e quantificato sul singolo pannello, senza specificare il numero degli stessi, mentre il costo del montaggio della ringhiera e dei cancelli era ancora da quantificare, così come quello per risaldare il cancello. Ne deriva che tale documento non è utilizzabile al fine di quantificare il valore delle opere realizzate dalla convenuta, che comunque, come precisato, hanno avuto ad oggetto lavorazioni ulteriori rispetto a quelle in origine commissionate dagli attori.
Inoltre, all'esito dell'audizione dei testi, non ha trovato riscontro l'allegazione di parte attrice relativa al fatto che le parti avessero convenuto un corrispettivo pari ad euro 10.000,00. Ed infatti, l'unico teste che ha confermato tale circostanza è stato padre degli attori, sentito all'udienza del Tes_1
5.6.2023, il quale ha riportato di essere stato presente nel corso di un incontro con il sig. , Parte_3
Per_ unitamente ad altri due soggetti, tal sig. e sig. , incontro avvenuto alla fine del mese di Per_2
maggio 2018, all'esito del quale avevano quantificato il prezzo delle opere in euro 10.000,00. La scarsa attendibilità del teste non deriva soltanto dal rapporto di parentela esistente con gli attori, ma anche dal fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, in data 31.5.2018 il sig.
Parte_3 trasmetteva una fattura per l'importo di euro 10.400,00, importo che gli attori volevano saldare a mezzo assegno bancario. Tuttavia, a fronte della richiesta avanzata dagli attori al sig. di apporre la
Parte_3 dicitura “a saldo” sulla predetta fattura, il sig. rifiutava di incassare l'assegno, ritenendolo
Parte_3 all'evidenza l'importo di euro 10.400,00 non satisfattivo. In altri termini, laddove fosse veramente intervenuto un accordo tra le parti alla fine del mese di maggio per la quantificazione del corrispettivo dovuto, non si comprenderebbe il perché, a distanza di pochissimi giorni, il sig. avrebbe
Parte_3
dovuto rifiutare l'incassare l'assegno.
pagina 5 di 11 In assenza di accordo sul corrispettivo, deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2225, comma II, c.c., a mente della quale il giudice quantifica il corrispettivo in ragione del risultato ottenuto e del lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Ed infatti, il rapporto negoziale oggetto di causa è riconducibile ad un contratto d'opera e non ad un contratto d'appalto. La differenza fondamentale tra appalto e contratto d'opera va individuata nell'organizzazione del lavoro prestato, discendente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate. Infatti, entrambi i contratti hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, ma mentre il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa, come desumibile dall'art. 2083 c.c., il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (v. Cass. Sent, n. 12519/2010). Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa, in cui l'obbligato è preposto, e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c. (v. Cass. sent. n. 7307/01).
Nel caso che ci occupa, il contratto tra le parti aveva ad oggetto lavori di risistemazione della ringhiera di cinta esterna e dei relativi cancelli, nonché altre piccole lavorazioni da eseguirsi all'esterno ed interno dell'immobile degli attori. Tali lavorazioni sono state affidate ad un'impresa di piccole dimensioni ed effettuate dal legale rappresentante della Società, tramite l'apporto del suo lavoro personale, avvalendosi altresì di un'altra persona per le giornate nelle quali si recava in cantiere a
Colorno, cosicché la componente personale è stata nettamente prevalente rispetto all'organizzazione dei mezzi d'impresa, che invece è tipica del contratto d'appalto. Ed infatti, le lavorazioni per cui è causa prevedevano essenzialmente l'asportazione della ringhiera e dei cancelli, affinché le riparazioni venissero effettuate presso l'officina della convenuta, con successiva posa in opera dei manufatti. Così come confermato dalla teste sentita all'udienza del 5.12.2023, delle lavorazioni Testimone_2 all'interno del laboratorio di carpenteria si è occupato il solo sig. , mentre la teste Parte_3 Tes_3
ha aggiunto che, in alcune occasioni, il sig. si è avvalso della collaborazione di un
[...] Parte_3
altro soggetto. Ne deriva che il contratto di cui si discorre ha visto coinvolta una piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e in cui l'organizzazione non era tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano, cosicché il contratto deve essere ricondotto entro l'alveo di quello d'opera.
pagina 6 di 11 Per quantificare il corrispettivo contrattuale è stato dato ingresso ad una CTU, all'esito della quale è stato conteggiato che il costo complessivo delle opere realizzate dalla Società a favore degli odierni attori è pari ad euro 29.052,74, oltre IVA, per complessivi euro 35.444.34. In particolare, il CTU ha fatto ricorso al prezziario contenuto nell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018 (anno in cui sono state eseguite le lavorazioni oggetto di causa), integrando i prezzi della manodopera considerando l'utile di impresa pari al 10% e le spese generali pari al 15%, come da indicazioni del prezzario. Ove mancanti dal prezzario di riferimento, i prezzi sono stati definiti dal CTU secondo il suo prudente apprezzamento. Inoltre, al prezzo delle lavorazioni, comprensivo di manodopera, il CTU ha aggiunto anche il costo dei viaggi compiuti dalla sede della Società, sita in provincia di Brescia, al cantiere sito in Colorno.
Si osserva però che le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU non appaiono del tutto condivisibili, in quanto egli ha stimato che per alcune attività la convenuta sia ricorsa all'ausilio di due operai, oltre a
“quello già previsto nel nolo a caldo”, circostanza che non ha trovato alcun riscontro in atti, ma che anzi è stata esclusa dalle stesse testi indicate da parte convenuta, che hanno precisato che le lavorazioni sono state effettuate soltanto dal sig. , che, in alcune occasioni, si è avvalso della Parte_3
collaborazione di un altro operaio (v. all. 6, CTU). Pertanto, l'importo calcolato dal CTU per il costo di due operai “oltre a quello già previsto nel nolo a caldo dell'autocarro”, deve essere dimezzato, perché, oltre al sig. , vi era soltanto un altro soggetto impegnato nelle lavorazioni. Pertanto, dal Parte_3
corrispettivo calcolato dal CTU, devono essere detratti complessivi euro 3.870,49, così calcolati: euro
297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “Carico e trasporto in officina dei pannelli di recinzione da sistemare”; euro 297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “Carico e trasporto in sito della recinzione per la posa di primo tentativo, rilievo delle opere di modifica, carico e trasporto in officina per la modifica”; euro 893,19 (1.786,38:2) per il costo di un operaio per “carico e trasporto in sito dei pannelli di recinzione lavorati, montaggio della recinzione, esecuzione in sito di giunte e rifiniture sulle parti metalliche per il completamento e corretta installazione della recinzione”; euro
297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “carico, trasporto in sito e montaggio del cancello pedonale”; euro 297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “realizzazione della pensilina a copertura del cancello pedonale”; euro 297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “carico e trasporto in officina del cancello scorrevole”; euro 297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per
“carico e trasporto in sito del cancello scorrevole;
montaggio del cancello scorrevole”; 595,46
(1.190,92:2) per il costo di un operaio per “modifiche alle colonne circolari di sostegno della recinzione”; 595,46 (1.190,92:2) per il costo di un operaio per “ricostruzione del pilastro di chiusura del cancello carrabile, rovinato da operatori Enel”.
pagina 7 di 11 Non può invece essere detratto, come dedotto da parte attrice, il costo per il nolo a caldo dei mezzi utilizzati per raggiungere il cantiere e trasportare il materiale, poiché il CTU ha chiarito che non è significativo che il mezzo sia, o meno, in uso al prestatore, dovendo comunque il prestatore subire dei costi ancorché il mezzo rientri nella propria flotta. Né può essere eliso il costo del primo tentativo di montaggio riconosciuto dal CTU, poiché la convenuta si è trovata a lavorare su manufatti di acciaio già realizzati da terzi, ma non a regola d'arte, che comprendevano non solo la ringhiera, ma anche il cancello carrabile e quello pedonale, cosicché, come sottolineato dal CTU, è fisiologico che, dopo un primo intervento, avvenuto presso l'officina della convenuta, sia stato necessario procedere a nuove misurazioni per compiere modifiche ed aggiustamenti sui pezzi. Da ultimo, del tutto correttamente, il
CTU ha calcolato anche le spese di trasferta dalla sede legale della convenuta al cantiere, spese che devono essere sostenute dalla committenza, che era ben a conoscenza del fatto che si stava rivolgendo ad una Società avente sede fuori regione e che si sarebbe dovuta far carico delle spese per i viaggi.
Pertanto, salvo quanto specificato, non vi è motivo di discostarsi ulteriormente dalle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esenti da vizi logici, né le osservazioni alla perizia avanzate dai tecnici di parte sono idonee a mettere in dubbio la bontà delle risultanze della CTU.
Tanto premesso con riferimento al corrispettivo per le lavorazioni effettuate, si rileva altresì che parte attrice ha allegato l'esistenza di vizi nelle opere, così come riportato nella perizia stragiudiziale di parte
(v. doc. n. 10, fascicolo attoreo). In particolare, i vizi riscontrati nelle lavorazioni sarebbero i seguenti: ristagni d'acqua su molti dei tratti concavi del basamento della cancellata (sia lato giardino che lato strada) a causa di contropendenze e ammaccature causate molto probabilmente da urti in fase di movimentazione per il trasporto in cantiere o durante il montaggio, ristagni che accelerano per aggressione chimica i fenomeni di corrosione;
la saldatura che unisce il pannello al basamento in alcuni tratti si caratterizza per un'esecuzione incerta, con il cordone di spessore insufficiente o con imperfezioni operative che possono rappresentare punti di vulnerabilità per la ruggine;
sul cancello carrabile è presente un sollevamento della zincatura nella parte inferiore del pannello, dovuta al surriscaldamento del metallo in fase di saldatura;
in prossimità del cancello pedonale il tubo corrugato passante all'interno di una delle colonne per far sì che il passaggio dei cavi del videocitofono e dell'apertura elettrica risultassero nascosti alla vista è stato schiacciato, così andando ad impedire il cablaggio “a scomparsa” che si intendeva realizzare.
Parte convenuta ha sin da subito eccepito la decadenza dalla facoltà di denunciare tali vizi, per essere l'opera stata accettata dagli attori nel maggio 2018. A tal riguardo si premette che a nulla rileva l'accettazione dell'opera, poiché i vizi di cui gli attori hanno allegato l'esistenza non erano pagina 8 di 11 immediatamente visibili al momento della consegna (presenza di ruggine, rigonfiamento della vernice), cosicché il termine per la denuncia dei vizi deve essere fatto decorrere dalla scoperta, in virtù di quanto previsto ex art. 2226, comma II, c.c. Come chiarito dalla Suprema Corte, il termine per la denuncia decorre unicamente da quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (v. Cass. ord. n.
13707/23). Nel caso che ci occupa, in assenza di elementi di segno contrario, si deve ritenere che il giorno della scoperta dei vizi da parte della committenza coincida con quello della redazione della perizia di parte, risalente al 7.12.2018, cosicché, al momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 18.12.2018, il termine decadenziale di otto giorni per la denuncia dei vizi era già decorso.
Ad abundantiam, si rileva altresì che, all'esito della CTU, non sono stati riscontrati vizi delle opere riferibili all'operato della Società, tali da ridurne il valore. Ed infatti, il CTU ha precisato che i ristagni d'acqua dei tratti concavi del basamento sussistono, ma sono di minima entità e sono dovuti al fatto che nella progettazione di parti assolutamente in piano e all'aperto occorrerebbe prevedere fori di scolo dell'acqua ristagnante. Tuttavia, siccome il vizio non è frutto di una lavorazione effettuata dalla convenuta, ma di un errore nella progettazione, questo non incide sul valore dell'opera. Inoltre, il CTU ha negato che sussista alcun difetto nella saldatura che unisce il pannello della ringhiera al basamento, mentre ha confermato che il cancello carrabile presenta un sollevamento della zincatura nella parte inferiore del pannello. A tal riguardo si evidenzia che della verniciatura della cancellata è stata pacificamente incaricata una società terza, cosicché, come rilevato dal CTU, non è possibile comprendere se i rigonfiamenti siano dovuti all'utilizzo di vernice non idonea o piuttosto a difetti nelle opere di sabbiatura, effettuate dalla convenuta. Per quanto attiene alla presenza di un tubo corrugato passante all'interno di una delle due colonne, tale vizio sarebbe stato causato da operai dell'Enel e non dalla convenuta, che in ogni caso vi ha posto rimedio, cosicché il vizio non è più esistente (v. pagg. nn.
15, 16, 17 relazione peritale).
Tanto premesso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, stante la parziale fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, gli opponenti vanno condannati al pagamento della minor somma accertata come dovuta in corso di causa pari ad euro 25.182,25, oltre IVA, per complessivi euro
30.722.35. Ed infatti, è rimasta soltanto un'allegazione degli attori il fatto che abbiano consegnato in contanti alla convenuta la somma di euro 2.000,00, circostanza che, a fronte della tempestiva contestazione della convenuta, sarebbe spettato a loro provare. Su tale somma decorrono interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal 29.8.2018, data della ricezione da parte degli attori della pagina 9 di 11 messa in mora, al 9.11.2018, data di notifica del decreto ingiuntivo (v. doc. n. 5, fascicolo convenuta).
Successivamente e sino al saldo sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
Con riferimento alla ripartizione delle spese di lite, si osserva che la valutazione della soccombenza dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (v. Cass.
Sent. n. 17137/2022). Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per addivenire ad una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite, tenuto conto che il rifiuto da parte della convenuta delle proposte conciliative avanzate dal Tribunale, nonché dal CTU, è stato motivato dal fatto che, come risultato, il corrispettivo dovuto era maggiore rispetto a quello proposto. Pertanto, gli attori sono tenuti a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente procedimento, quantificate in euro 7.616,00, calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore del decisum.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.g.n. n. 5654/2018, proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_4
così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di euro 30.722.35. Su tale somma decorrono Parte_4 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal 29.8.2018, data della messa in mora, al 9.11.2018, data di notifica del decreto ingiuntivo. Successivamente e sino al saldo sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.;
3) Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_4
le spese di lite del presente giudizio, pari ad euro 7.616,00, oltre c.p.a.
[...]
e 15% di spese forfettarie;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a e Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 11 Parma, 27 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5654/2018 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO NICOLA e dell'avv. CURCIO C.F._2
ALICE, elettivamente domiciliati in BORGO RONCHINI 9 PARMA;
ATTORI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BONERA ELENA, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN CLEMENTE 5/A
BRESCIA, presso il difensore avv. BONERA ELENA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge: - In via principale, per le causali di cui in premessa, revocare, dichiarare nullo, inefficace o come meglio, il decreto ingiuntivo n. 1688/2018, emesso in data 3 ottobre
2018 dal Tribunale di Parma nei confronti della Sig.ra e del Sig. Parte_1 Persona_1
ed in favore di per insussistenza Parte_3
della pretesa creditoria nella misura fatta valere in via monitoria;
- rideterminare il giusto corrispettivo dovuto dalla Sig.ra e dal Sig. in favore di Parte_1 Persona_1 [...] per i lavori eseguiti, all'esito dell'espletata Parte_3
pagina 1 di 11 istruttoria, tenuto conto delle osservazioni e contestazioni di parte opponente sulla relazione di CTU, degli accordi intercorsi tra le parti, nonché dei vizi che allo stato le opere ancora presentano e dei relativi costi di risanamento, senza riconoscimento alcuno di interessi moratori, in quanto non dovuti e non oggetto della domanda monitoria. - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”;
Conclusioni per parte convenuta: “CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, deduzione reietta IN VIA PRELIMINARE Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione per i motivi esposti in narrativa. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Premessi se del caso gli opportuni accertamenti, rigettare le domande tutte ex adverso formulate siccome nulle e/o comunque infondate sia in fatto sia in diritto per i motivi esplicati in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto per la somma ingiunta oltre alle spese liquidate in decreto ed oltre agli interessi moratori maturati e maturandi e/o comunque condannarsi gli attori opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e spese. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.12.20218 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1688/2018, emesso dal Tribunale di Parma in data 3.10.2018, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento a favore di Parte_4
(d'ora in avanti, per brevità, anche la ”) della somma di euro
[...] Pt_5
48.540,96, oltre interessi e spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese gli attori opponenti deducevano di aver inizialmente incaricato
[...]
della realizzazione di alcuni lavori di appalto da eseguirsi nell'immobile di loro proprietà, CP_2
che tuttavia non erano effettuati a regola d'arte, né erano stati terminati nei tempi dovuti, per cui avevano dovuto rivolgersi alla convenuta per il completamento degli stessi. In particolare, la convenuta era stata incaricata di portare a termine la realizzazione della cinta esterna, comprensiva di cancellata di ingresso, che era già stata realizzata da ma presentava dei vizi e non era stata installata. Controparte_2
Precisavano che la Società opposta, oltre ad aver consegnato loro un preventivo dal quale emergeva un costo molto inferiore rispetto alla somma ingiunta, aveva altresì garantito verbalmente che il prezzo della prestazione, comprensiva anche delle rifiniture dell'ascensore e della pensilina a copertura dell'ingresso, sarebbe stato al massimo di 10.000,00 euro, oltre iva. Aggiungevano che, rispetto ai lavori preventivati, la Società non aveva provveduto alla verniciatura della cancellata, che avevano pagina 2 di 11 deciso di commissionare ad un amico di famiglia, cosicché la somma ingiunta risultava a maggior ragione eccessiva rispetto alle lavorazioni effettivamente realizzate, che si erano protratte per soli 12 giorni. Deducevano altresì che, a titolo di acconto, avevano consegnato al sig. , legale Parte_3
rappresentante della Società, la somma di euro 2.000,00, in contanti, in relazione alla quale non veniva rilasciata alcuna fattura o ricevuta di spesa. Precisavano inoltre che, al termine dei lavori, il sig.
aveva già richiesto loro una somma nettamente superiore rispetto a quella concordata, tanto Parte_3
che avevano raggiunto un accordo, che prevedeva il pagamento da parte loro di ulteriori euro
10.000,00, come risulta dalla fattura emessa dalla Società in data 31.5.2018. Tuttavia, a fronte della loro richiesta di apporre sulla fattura citata la dicitura “a saldo”, il sig. si era rifiutato di Parte_3 incassare l'assegno di euro 10.400,00 da loro consegnato, e aveva preteso il pagamento di ulteriori euro
38.140,96. Deducevano altresì che le lavorazioni effettuate dalla Società presentavano gravi vizi, tanto che per la loro eliminazione si erano dovuti rivolgere ad una società terza, che aveva preventivato un costo pari euro 6.446,00.
Tanto premesso, in via principale gli attori chiedevano che il Tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto sussistenti le ragioni creditorie della convenuta, chiedevano che l'importo di cui al decreto ingiuntivo fosse rideterminato, tenendo conto degli effettivi lavori svolti dalla Società, nonché del costo dei lavori di risanamento delle opere da sostenere a proprie spese.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.05.2019 si costituiva in giudizio la convenuta insistendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto della pretesa avversaria. Deduceva la convenuta che gli attori non avevano mai contestato l'effettiva realizzazione delle lavorazioni, né avevano mai denunciato la presenza di vizi prima che fosse richiesto loro il pagamento del corrispettivo, tanto che avevano accettato l'opera nel maggio 2018. Precisava altresì la convenuta che la fattura n. 17, di importo pari a 10.400,00 euro, era stata emessa esclusivamente a titolo di acconto per i lavori effettivamente eseguiti. Contestava inoltre la consegna di 2.000,00 euro in contanti da parte degli opponenti e che fosse intervenuto un accordo per la determinazione del corrispettivo per le lavorazioni in euro 10.000,00. Aggiungeva che gli opponenti erano a conoscenza dell'ammontare del costo delle lavorazioni eseguite, poiché era stato a loro prontamente comunicato nell'aprile del 2018. Puntualizzava che i lavori eseguiti si erano protratti ben oltre 12 giorni, posto che la Società era stata impegnata nella realizzazione delle opere dal mese di dicembre 2017 e sino al maggio 2018, e che il sig. si era recato in cantiere ogni giorno dal Parte_3
lunedì al venerdì. Aggiungeva che, in aggiunta ai lavori originariamente affidati, le erano state commissionate ulteriori lavorazioni, che erano state correttamente eseguite.
pagina 3 di 11 Con ordinanza del 8.02.2020, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale e dato ingresso ad una CTU, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 20.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** ***
All'esito dell'istruttoria, la pretesa creditoria della convenuta opposta è risultata solo parzialmente fondata.
È necessario premettere che è rimasto incontestato il fatto che la convenuta si sia occupata non soltanto di opere di risistemazione della ringhiera e dei relativi cancelli, così come meglio elencate da parte convenuta nella propria comparsa di risposta (v. pag. 8), ma anche di ulteriori opere commissionatele da parte attrice e del pari indicate con precisione nell'atto costitutivo di parte convenuta (v. pag. 7). In particolare, nella propria comparsa di risposta la convenuta ha allegato che le era stata commissionata anche la realizzazione delle seguenti opere: sistemazione per applique-luci esterne;
riprogettazione del cancello pedonale con sistemazione cardini;
rifacimento della serratura elettrica con fissaggio e supporti;
creazione ex novo della pensilina a copertura dell'ingresso e della cassetta postale;
applicazione dell'antiruggine sulla ringhiera;
posizionamento delle piastre per l' ascensore;
predisposizione per l'areazione condizionata;
montaggio del pannello/tubo per il riciclo dell'aria. Per quanto attiene alla ringhiera e alla cancellata, la Società ha dato atto di essersi occupata di: risistemare i pali di appoggio e di aggancio della cinta, compresi i c.d. “cappellotti”, modificati e riempiti di cemento;
ricostruire il pilastro di chiusura del cancello carrabile;
sostituire le staffe e la guida del cancello;
procedere a nuova saldatura verticale, orizzontale, perimetrale nonché sulle “onde” interne ed esterne;
colmare gli spazi fra i pali di appoggio e di aggancio della cinta a causa di un errore di progettazione della società in precedenza intervenuta;
intervenire sui pilastri di appoggio a causa dell'iniziale errato posizionamento della cassetta della posta e delle quote, dovuto ad un difetto di progettazione della società terza.
A fronte della precisa allegazione della convenuta, sarebbe spettato a parte attrice contestare di aver effettivamente incaricato la convenuta della realizzazione di tali opere o che comunque queste non erano state realizzate. In assenza di contestazione da parte dell'attrice, la circostanza deve ritenersi pacifica e trova quindi applicazione la previsione di cui all'art. 115, comma I, c.p.c.
Pacifico quindi l'adempimento da parte della convenuta della propria obbligazione contrattuale, la controversia tra le parti ha avuto ad oggetto la quantificazione del corrispettivo, non avendo parte convenuta, attrice in senso sostanziale, offerto prova dell'esistenza di un accordo sul prezzo. Ed infatti,
pagina 4 di 11 il preventivo redatto dalla convenuta ha ad oggetto unicamente le lavorazioni finalizzate alla risistemazione della ringhiera di cinta e dei cancelli e comunque non fornisce una precisa quantificazione del costo delle lavorazioni. Ed infatti, in tale documento, per la risistemazione della ringhiera di cinta dell'immobile, erano preventivate le seguenti opere, con relativi costi: “Asportazione verniciatura per mezzo di sabbiatura: € 1.800,00 + iva;
Risaldatura recinzione con supporto sottostante. Indicativo perché ogni pannello ha delle anomalie diverse: € 450,00 + iva a pannello;
Riverniciatura a spruzzo con relativo supporto antiruggine: da quantificare;
Montaggio ringhiera metallica sul posto: da quantificare al momento”. Con riferimento invece alle lavorazioni da effettuare sul cancello scorrevole, queste erano indicate in: “Asportazione verniciatura: € 1.800,00 + iva;
Risaldatura: da quantificare al momento;
Riverniciatura a spruzzo con relativo supporto antiruggine: da quantificare al momento;
Montaggio: da quantificare al momento” (v. doc. n. 4, fascicolo attoreo).
Dalla disamina del preventivo si evince l'assenza di una precisa quantificazione del costo delle lavorazioni, poiché, con riferimento alle opere di risaldatura della ringhiera era previsto un corrispettivo approssimativo e quantificato sul singolo pannello, senza specificare il numero degli stessi, mentre il costo del montaggio della ringhiera e dei cancelli era ancora da quantificare, così come quello per risaldare il cancello. Ne deriva che tale documento non è utilizzabile al fine di quantificare il valore delle opere realizzate dalla convenuta, che comunque, come precisato, hanno avuto ad oggetto lavorazioni ulteriori rispetto a quelle in origine commissionate dagli attori.
Inoltre, all'esito dell'audizione dei testi, non ha trovato riscontro l'allegazione di parte attrice relativa al fatto che le parti avessero convenuto un corrispettivo pari ad euro 10.000,00. Ed infatti, l'unico teste che ha confermato tale circostanza è stato padre degli attori, sentito all'udienza del Tes_1
5.6.2023, il quale ha riportato di essere stato presente nel corso di un incontro con il sig. , Parte_3
Per_ unitamente ad altri due soggetti, tal sig. e sig. , incontro avvenuto alla fine del mese di Per_2
maggio 2018, all'esito del quale avevano quantificato il prezzo delle opere in euro 10.000,00. La scarsa attendibilità del teste non deriva soltanto dal rapporto di parentela esistente con gli attori, ma anche dal fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, in data 31.5.2018 il sig.
Parte_3 trasmetteva una fattura per l'importo di euro 10.400,00, importo che gli attori volevano saldare a mezzo assegno bancario. Tuttavia, a fronte della richiesta avanzata dagli attori al sig. di apporre la
Parte_3 dicitura “a saldo” sulla predetta fattura, il sig. rifiutava di incassare l'assegno, ritenendolo
Parte_3 all'evidenza l'importo di euro 10.400,00 non satisfattivo. In altri termini, laddove fosse veramente intervenuto un accordo tra le parti alla fine del mese di maggio per la quantificazione del corrispettivo dovuto, non si comprenderebbe il perché, a distanza di pochissimi giorni, il sig. avrebbe
Parte_3
dovuto rifiutare l'incassare l'assegno.
pagina 5 di 11 In assenza di accordo sul corrispettivo, deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2225, comma II, c.c., a mente della quale il giudice quantifica il corrispettivo in ragione del risultato ottenuto e del lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Ed infatti, il rapporto negoziale oggetto di causa è riconducibile ad un contratto d'opera e non ad un contratto d'appalto. La differenza fondamentale tra appalto e contratto d'opera va individuata nell'organizzazione del lavoro prestato, discendente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate. Infatti, entrambi i contratti hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, ma mentre il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa, come desumibile dall'art. 2083 c.c., il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (v. Cass. Sent, n. 12519/2010). Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa, in cui l'obbligato è preposto, e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c. (v. Cass. sent. n. 7307/01).
Nel caso che ci occupa, il contratto tra le parti aveva ad oggetto lavori di risistemazione della ringhiera di cinta esterna e dei relativi cancelli, nonché altre piccole lavorazioni da eseguirsi all'esterno ed interno dell'immobile degli attori. Tali lavorazioni sono state affidate ad un'impresa di piccole dimensioni ed effettuate dal legale rappresentante della Società, tramite l'apporto del suo lavoro personale, avvalendosi altresì di un'altra persona per le giornate nelle quali si recava in cantiere a
Colorno, cosicché la componente personale è stata nettamente prevalente rispetto all'organizzazione dei mezzi d'impresa, che invece è tipica del contratto d'appalto. Ed infatti, le lavorazioni per cui è causa prevedevano essenzialmente l'asportazione della ringhiera e dei cancelli, affinché le riparazioni venissero effettuate presso l'officina della convenuta, con successiva posa in opera dei manufatti. Così come confermato dalla teste sentita all'udienza del 5.12.2023, delle lavorazioni Testimone_2 all'interno del laboratorio di carpenteria si è occupato il solo sig. , mentre la teste Parte_3 Tes_3
ha aggiunto che, in alcune occasioni, il sig. si è avvalso della collaborazione di un
[...] Parte_3
altro soggetto. Ne deriva che il contratto di cui si discorre ha visto coinvolta una piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e in cui l'organizzazione non era tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano, cosicché il contratto deve essere ricondotto entro l'alveo di quello d'opera.
pagina 6 di 11 Per quantificare il corrispettivo contrattuale è stato dato ingresso ad una CTU, all'esito della quale è stato conteggiato che il costo complessivo delle opere realizzate dalla Società a favore degli odierni attori è pari ad euro 29.052,74, oltre IVA, per complessivi euro 35.444.34. In particolare, il CTU ha fatto ricorso al prezziario contenuto nell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2018 (anno in cui sono state eseguite le lavorazioni oggetto di causa), integrando i prezzi della manodopera considerando l'utile di impresa pari al 10% e le spese generali pari al 15%, come da indicazioni del prezzario. Ove mancanti dal prezzario di riferimento, i prezzi sono stati definiti dal CTU secondo il suo prudente apprezzamento. Inoltre, al prezzo delle lavorazioni, comprensivo di manodopera, il CTU ha aggiunto anche il costo dei viaggi compiuti dalla sede della Società, sita in provincia di Brescia, al cantiere sito in Colorno.
Si osserva però che le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU non appaiono del tutto condivisibili, in quanto egli ha stimato che per alcune attività la convenuta sia ricorsa all'ausilio di due operai, oltre a
“quello già previsto nel nolo a caldo”, circostanza che non ha trovato alcun riscontro in atti, ma che anzi è stata esclusa dalle stesse testi indicate da parte convenuta, che hanno precisato che le lavorazioni sono state effettuate soltanto dal sig. , che, in alcune occasioni, si è avvalso della Parte_3
collaborazione di un altro operaio (v. all. 6, CTU). Pertanto, l'importo calcolato dal CTU per il costo di due operai “oltre a quello già previsto nel nolo a caldo dell'autocarro”, deve essere dimezzato, perché, oltre al sig. , vi era soltanto un altro soggetto impegnato nelle lavorazioni. Pertanto, dal Parte_3
corrispettivo calcolato dal CTU, devono essere detratti complessivi euro 3.870,49, così calcolati: euro
297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “Carico e trasporto in officina dei pannelli di recinzione da sistemare”; euro 297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “Carico e trasporto in sito della recinzione per la posa di primo tentativo, rilievo delle opere di modifica, carico e trasporto in officina per la modifica”; euro 893,19 (1.786,38:2) per il costo di un operaio per “carico e trasporto in sito dei pannelli di recinzione lavorati, montaggio della recinzione, esecuzione in sito di giunte e rifiniture sulle parti metalliche per il completamento e corretta installazione della recinzione”; euro
297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “carico, trasporto in sito e montaggio del cancello pedonale”; euro 297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “realizzazione della pensilina a copertura del cancello pedonale”; euro 297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per “carico e trasporto in officina del cancello scorrevole”; euro 297,73 (595,46:2) per il costo di un operaio per
“carico e trasporto in sito del cancello scorrevole;
montaggio del cancello scorrevole”; 595,46
(1.190,92:2) per il costo di un operaio per “modifiche alle colonne circolari di sostegno della recinzione”; 595,46 (1.190,92:2) per il costo di un operaio per “ricostruzione del pilastro di chiusura del cancello carrabile, rovinato da operatori Enel”.
pagina 7 di 11 Non può invece essere detratto, come dedotto da parte attrice, il costo per il nolo a caldo dei mezzi utilizzati per raggiungere il cantiere e trasportare il materiale, poiché il CTU ha chiarito che non è significativo che il mezzo sia, o meno, in uso al prestatore, dovendo comunque il prestatore subire dei costi ancorché il mezzo rientri nella propria flotta. Né può essere eliso il costo del primo tentativo di montaggio riconosciuto dal CTU, poiché la convenuta si è trovata a lavorare su manufatti di acciaio già realizzati da terzi, ma non a regola d'arte, che comprendevano non solo la ringhiera, ma anche il cancello carrabile e quello pedonale, cosicché, come sottolineato dal CTU, è fisiologico che, dopo un primo intervento, avvenuto presso l'officina della convenuta, sia stato necessario procedere a nuove misurazioni per compiere modifiche ed aggiustamenti sui pezzi. Da ultimo, del tutto correttamente, il
CTU ha calcolato anche le spese di trasferta dalla sede legale della convenuta al cantiere, spese che devono essere sostenute dalla committenza, che era ben a conoscenza del fatto che si stava rivolgendo ad una Società avente sede fuori regione e che si sarebbe dovuta far carico delle spese per i viaggi.
Pertanto, salvo quanto specificato, non vi è motivo di discostarsi ulteriormente dalle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esenti da vizi logici, né le osservazioni alla perizia avanzate dai tecnici di parte sono idonee a mettere in dubbio la bontà delle risultanze della CTU.
Tanto premesso con riferimento al corrispettivo per le lavorazioni effettuate, si rileva altresì che parte attrice ha allegato l'esistenza di vizi nelle opere, così come riportato nella perizia stragiudiziale di parte
(v. doc. n. 10, fascicolo attoreo). In particolare, i vizi riscontrati nelle lavorazioni sarebbero i seguenti: ristagni d'acqua su molti dei tratti concavi del basamento della cancellata (sia lato giardino che lato strada) a causa di contropendenze e ammaccature causate molto probabilmente da urti in fase di movimentazione per il trasporto in cantiere o durante il montaggio, ristagni che accelerano per aggressione chimica i fenomeni di corrosione;
la saldatura che unisce il pannello al basamento in alcuni tratti si caratterizza per un'esecuzione incerta, con il cordone di spessore insufficiente o con imperfezioni operative che possono rappresentare punti di vulnerabilità per la ruggine;
sul cancello carrabile è presente un sollevamento della zincatura nella parte inferiore del pannello, dovuta al surriscaldamento del metallo in fase di saldatura;
in prossimità del cancello pedonale il tubo corrugato passante all'interno di una delle colonne per far sì che il passaggio dei cavi del videocitofono e dell'apertura elettrica risultassero nascosti alla vista è stato schiacciato, così andando ad impedire il cablaggio “a scomparsa” che si intendeva realizzare.
Parte convenuta ha sin da subito eccepito la decadenza dalla facoltà di denunciare tali vizi, per essere l'opera stata accettata dagli attori nel maggio 2018. A tal riguardo si premette che a nulla rileva l'accettazione dell'opera, poiché i vizi di cui gli attori hanno allegato l'esistenza non erano pagina 8 di 11 immediatamente visibili al momento della consegna (presenza di ruggine, rigonfiamento della vernice), cosicché il termine per la denuncia dei vizi deve essere fatto decorrere dalla scoperta, in virtù di quanto previsto ex art. 2226, comma II, c.c. Come chiarito dalla Suprema Corte, il termine per la denuncia decorre unicamente da quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (v. Cass. ord. n.
13707/23). Nel caso che ci occupa, in assenza di elementi di segno contrario, si deve ritenere che il giorno della scoperta dei vizi da parte della committenza coincida con quello della redazione della perizia di parte, risalente al 7.12.2018, cosicché, al momento della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 18.12.2018, il termine decadenziale di otto giorni per la denuncia dei vizi era già decorso.
Ad abundantiam, si rileva altresì che, all'esito della CTU, non sono stati riscontrati vizi delle opere riferibili all'operato della Società, tali da ridurne il valore. Ed infatti, il CTU ha precisato che i ristagni d'acqua dei tratti concavi del basamento sussistono, ma sono di minima entità e sono dovuti al fatto che nella progettazione di parti assolutamente in piano e all'aperto occorrerebbe prevedere fori di scolo dell'acqua ristagnante. Tuttavia, siccome il vizio non è frutto di una lavorazione effettuata dalla convenuta, ma di un errore nella progettazione, questo non incide sul valore dell'opera. Inoltre, il CTU ha negato che sussista alcun difetto nella saldatura che unisce il pannello della ringhiera al basamento, mentre ha confermato che il cancello carrabile presenta un sollevamento della zincatura nella parte inferiore del pannello. A tal riguardo si evidenzia che della verniciatura della cancellata è stata pacificamente incaricata una società terza, cosicché, come rilevato dal CTU, non è possibile comprendere se i rigonfiamenti siano dovuti all'utilizzo di vernice non idonea o piuttosto a difetti nelle opere di sabbiatura, effettuate dalla convenuta. Per quanto attiene alla presenza di un tubo corrugato passante all'interno di una delle due colonne, tale vizio sarebbe stato causato da operai dell'Enel e non dalla convenuta, che in ogni caso vi ha posto rimedio, cosicché il vizio non è più esistente (v. pagg. nn.
15, 16, 17 relazione peritale).
Tanto premesso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, stante la parziale fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, gli opponenti vanno condannati al pagamento della minor somma accertata come dovuta in corso di causa pari ad euro 25.182,25, oltre IVA, per complessivi euro
30.722.35. Ed infatti, è rimasta soltanto un'allegazione degli attori il fatto che abbiano consegnato in contanti alla convenuta la somma di euro 2.000,00, circostanza che, a fronte della tempestiva contestazione della convenuta, sarebbe spettato a loro provare. Su tale somma decorrono interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal 29.8.2018, data della ricezione da parte degli attori della pagina 9 di 11 messa in mora, al 9.11.2018, data di notifica del decreto ingiuntivo (v. doc. n. 5, fascicolo convenuta).
Successivamente e sino al saldo sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
Con riferimento alla ripartizione delle spese di lite, si osserva che la valutazione della soccombenza dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (v. Cass.
Sent. n. 17137/2022). Nel caso che ci occupa non sussistono i presupposti per addivenire ad una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite, tenuto conto che il rifiuto da parte della convenuta delle proposte conciliative avanzate dal Tribunale, nonché dal CTU, è stato motivato dal fatto che, come risultato, il corrispettivo dovuto era maggiore rispetto a quello proposto. Pertanto, gli attori sono tenuti a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente procedimento, quantificate in euro 7.616,00, calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore del decisum.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.g.n. n. 5654/2018, proposta da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_4
così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di euro 30.722.35. Su tale somma decorrono Parte_4 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal 29.8.2018, data della messa in mora, al 9.11.2018, data di notifica del decreto ingiuntivo. Successivamente e sino al saldo sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.;
3) Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_4
le spese di lite del presente giudizio, pari ad euro 7.616,00, oltre c.p.a.
[...]
e 15% di spese forfettarie;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a e Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 11 Parma, 27 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 11 di 11