TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1466/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Terzigno, al I Vicolo Baracca n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Coppola, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] – Tunisia il 16.06.1970; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate entro il 30.12.2024, termine assegnato ai sensi
1 dell'art. 127ter c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 marzo 2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 11.06.1994 in Pollena Controparte_1
Trocchia. Evidenziava che dall'unione sono nati tre figli, tutti maggiorenni, e che con sentenza n.
2296 del 2023 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 4 novembre 2024, sentita la parte, verificata l'integrità del contraddittorio, il Giudice relatore si riservava in ordine all'esame delle richieste istruttorie. Rigettate le richieste istruttorie in quanto irrilevanti a fini decisori ed assegnato termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al 30 dicembre
2024, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale, Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
La ricorrente poi dichiara la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
In mancanza di ulteriori richieste, null'altro va disposto.
Il tenore della decisione relativa al solo status giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di Controparte_1
2 ➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roccarainola in data
11.06.1994 da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Pollena Trocchia al n. 8 parte I anno 1994;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pollena Trocchia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1466/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Terzigno, al I Vicolo Baracca n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Coppola, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] – Tunisia il 16.06.1970; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate entro il 30.12.2024, termine assegnato ai sensi
1 dell'art. 127ter c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 marzo 2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 11.06.1994 in Pollena Controparte_1
Trocchia. Evidenziava che dall'unione sono nati tre figli, tutti maggiorenni, e che con sentenza n.
2296 del 2023 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
seppure ritualmente citato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 4 novembre 2024, sentita la parte, verificata l'integrità del contraddittorio, il Giudice relatore si riservava in ordine all'esame delle richieste istruttorie. Rigettate le richieste istruttorie in quanto irrilevanti a fini decisori ed assegnato termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al 30 dicembre
2024, il Giudice riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale, Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituito.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
La ricorrente poi dichiara la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
In mancanza di ulteriori richieste, null'altro va disposto.
Il tenore della decisione relativa al solo status giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia di Controparte_1
2 ➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roccarainola in data
11.06.1994 da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Pollena Trocchia al n. 8 parte I anno 1994;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pollena Trocchia (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
3