Art. 3. 1. I posti in aumento di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono coperti, nella prima attuazione della presente legge, mediante concorsi per singole qualifiche, riservati al personale assunto con contratto presso i laboratori di analisi per la esportazione, annessi agli istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 1, entro il 31 dicembre 1988 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle qualifiche cui appartengono i posti messi a concorso e degli altri requisiti previsti per l'assunzione nel pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di eta'.
2. Ai concorsi riservati previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986.
3. Alla copertura dei posti non coperti a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 1, si provvede mediante pubblici concorsi.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 (Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali) e' il seguente:
"Art. 5 (Concorso per esame). - 1. I concorsi per esame, consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica funzionale e superiore: in due prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio comprendente anche la presa di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. Rimangono ferme le norme vigenti relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;
c) per i profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale: in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.
Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie previste dal bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
2. I bandi di concorso possono stabilire che la prima prova scritta per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.
Per i profili professionali delle qualifiche funzionali dei livelli inferiori al settimo bando di concorso relativo puo' stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle attivita' che i medesimi sono chiamati a svolgere.
3. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.".
2. Ai concorsi riservati previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986.
3. Alla copertura dei posti non coperti a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 1, si provvede mediante pubblici concorsi.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 (Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali) e' il seguente:
"Art. 5 (Concorso per esame). - 1. I concorsi per esame, consistono:
a) per i profili professionali della settima qualifica funzionale e superiore: in due prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio comprendente anche la presa di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. Rimangono ferme le norme vigenti relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30;
c) per i profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale: in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed in un colloquio.
Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30. Il colloquio verte sulle materie previste dal bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
2. I bandi di concorso possono stabilire che la prima prova scritta per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.
Per i profili professionali delle qualifiche funzionali dei livelli inferiori al settimo bando di concorso relativo puo' stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle attivita' che i medesimi sono chiamati a svolgere.
3. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.".