Art. 7.
La facolta' di cui all' articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive modificazioni, cosi' come integrata dall' articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197 , puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.
La facolta' di cui all' articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive modificazioni, cosi' come integrata dall' articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197 , puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.