Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/03/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Nelle persone dei seguenti Magistrati:
OM UZ Presidente MA FI RI Referendario GU RA RI Referendario – relatore –
nella pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2026 ha posto in decisione la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 24284 del registro di segreteria sul conto giudiziale n.
42341 reso dal dott. Antonio De Franco Iannuzzi in qualità di agente contabile per il materiale di consumo del magazzino della farmacia di Crotone – Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Esercizio 2019, nato a [...] l’11 luglio 1975, residente ivi, I traversa via Ugo Foscolo n. 1, C.F.
[...], giusta procura in atti rappresentato e difeso dall’avv.
UI ON (C.F. [...]), telefax n. +39096223063, posta elettronica certificata all'indirizzo luigi.morrone@avvocaticrotone.legalmail.it.
Nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, udita la relazione del giudice relatore, RI Referendario GU RA, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone e l’avv. UI ON per l’agente contabile che concludevano come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l’amministrazione.
FATTO E DIRITTO
Sentenza n. 69/2026 1. Con relazione n. 80/2025, il Magistrato istruttore riferiva che nella gestione del conto confluiscono le gestioni delle farmacie territoriali dell’ASP di Crotone, e in particolare della farmacia territoriale di Crotone, della farmacia territoriale di Mesoraca e della farmacia territoriale di Cirò AR e rappresentava le modalità della gestione dei beni.
Ciò premesso riferiva che negli anni 2018 e 2020 gli archivi e i magazzini farmaceutici sono stati colpiti da eventi alluvionali che hanno determinato un deterioramento di parte del loro contenuto (sono state prodotte note e foto comprovanti i danni). Parte della documentazione cartacea è andata deteriorata o smarrita, circostanza questa che ne rende impossibile la trasmissione alla Corte, atteso che l’applicativo EDF non prevede una sezione di archiviazione digitale del documento di consegna cartaceo e che non è possibile procedere alla produzione di copie.
Per la documentazione mancante non più recuperabile, l’agente contabile ha sollecitato i dirigenti farmacisti attualmente operanti nelle Farmacie Territoriali in qualità di agenti contabili secondari (nello specifico le dott.sse MA Roberta RE e MA ZA per la Farmacia Territoriale di Crotone, il dott. Francesco Mazzei per la Farmacia Territoriale di Mesoraca e il dott. Enrico Cilento per la Farmacia Territoriale di Cirò AR), a contattare tutti i pazienti ancora rintracciabili (non tutti i pazienti sono ancora sotto terapia, alcuni risultano deceduti, trasferiti o residenti fuori regione).
Dall’esame del conto giudiziale e di tutta la documentazione acquisita, è emerso quanto segue.
Quanto alle differenze di consistenza ad inizio e fine anno veniva indicato chetali differenze (maggiori giacenze del conto rispetto a quelle certificate dall’inventario) sono presumibilmente da attribuirsi a successive rettifiche inventariali effettuate a seguito della verifica fisica dei beni e della bonifica delle anagrafiche di prodotto.
Quanto invece alla verifica del carico e dello scarico dell’esercizio, dall’analisi svolta su campione (A) dei beni di valore superiore ad € 1.000,00 veniva evidenziato che per i beni completi di tutta la documentazione i dati risultanti da inventari e movimentazione generale di magazzino estratti dal gestionale informatico corrispondono, per quanto riguarda i movimenti di carico e di scarico, ai dati rilevati dai singoli movimenti trasmessi (buoni di carico e fatture, buoni di scarico); per quanto attiene lo scarico la documentazione trasmessa è risultata inoltre completa e regolare.
Per quanto riguarda, poi, i beni con documentazione di scarico parzialmente distrutta veniva indicato che i dati risultanti da inventari e movimentazione generale di magazzino estratti dal gestionale informatico corrispondono, per quanto riguarda i movimenti di carico, ai dati rilevati dai singoli movimenti
(buoni di carico e fatture) trasmessi; per quanto attiene lo scarico la documentazione trasmessa è risultata comunque completa e regolare.
Quanto ai beni con documentazione di scarico distrutta veniva rappresentato che era stato possibile verificare esclusivamente la documentazione giustificativa del carico (buoni di carico e fatture) i cui dati trovano corrispondenza con le risultanze degli inventari e della movimentazione generale di magazzino estratti dal gestionale informatico.
Con riferimento invece alla verifica a campione (intera voce del conto) codice 50119010 - materiali protesici, quanto ai beni completi di tutta la documentazione la relazione rappresentava che i dati risultanti da inventari e movimentazione generale di magazzino estratti dal gestionale informatico corrispondono, per quanto riguarda i movimenti di carico e di scarico, ai dati rilevati dai singoli movimenti trasmessi (buoni di carico e fatture, buoni di scarico);
per quanto attiene lo scarico la documentazione trasmessa è risultata inoltre completa e regolare.
Per quanto attiene invece ai beni con documentazione di scarico parzialmente distrutta, rappresentava che i dati risultanti da inventari e movimentazione generale di magazzino estratti dal gestionale informatico corrispondono, per quanto riguarda i movimenti di carico, ai dati rilevati dai singoli movimenti
(buoni di carico e fatture) trasmessi; per quanto attiene o scarico la documentazione trasmessa è risultata comunque completa e regolare.
Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, il magistrato istruttore concludeva ritenendo di non poter proporre, allo stato degli atti, il discarico dell’agente contabile per l’impossibilità di verificare, nella sua interezza, la gestione dell’agente contabile, pur non rilevando ammanchi o violazioni nella applicazione delle procedure di gestione del magazzino.
Evidenziava che le verifiche sulla gestione in esame hanno condotto a rilevare la corrispondenza dei dati esposti nel conto giudiziale con le giacenze di magazzino, ad inizio e fine gestione, nonché con la movimentazione complessiva di magazzino in carico e scarico per prodotto – categoria, con la sola eccezione della farmacia territoriale di Crotone dove le differenze riscontrate (maggiori giacenze del conto rispetto a quelle certificate dall’inventario) sono presumibilmente da attribuirsi a successive rettifiche inventariali effettuate a seguito della verifica fisica delle giacenze dei beni o di bonifiche contabili successive.
Inoltre, evidenziava a conclusione dell’attività svolta che la verifica sul campione significativo selezionato ha dato, per quanto riguarda il carico, esito positivo trovando corrispondenza le quantità riportate sulle fatture con quelle riportate nei documenti contabili e sul conto e che la documentazione acquisita a giustificazione della distribuzione dei beni, laddove disponibile, è risultata completa e regolare sotto l’aspetto formale (prescrizione o piano terapeutico, apposizione di fustelle laddove presenti, firma per ricevuta del paziente o del suo delegato, e corrispondenza con le scritture contabili).
Per alcuni beni non era stato possibile, invece, verificare nella sua completezza la documentazione giustificativa dello scarico, che l’agente contabile ha dichiarato di non poter produrre in quanto andata distrutta in forza dell’evento alluvionale che ha interessato la città di Crotone nel 2020 (21 e 22 novembre).
La relazione rappresentava che a supporto della incolpevole distruzione della documentazione era stata prodotta copiosa documentazione fotografica dell’evento sia del sopralluogo successivo dei magazzini/archivi interessati dall’allagamento, nonché copia della corrispondenza precedente e successiva comprovante la diligenza dell’agente contabile nel segnalare le criticità dei locali adibiti a magazzino /archivio e la necessità di interventi di adeguamento.
2. Con memoria l’agente contabile prendeva posizione rispetto ai rilievi mossi.
Quanto alle discordanze tra le giacenze riportate nel conto giudiziale e quelle risultanti dagli inventari per la farmacia territoriale di Crotone evidenziava che esse erano minime e trascurabili e che in data 6 febbraio 2023 l'agente contabile richiedeva formalmente al gestore del software regionale il "congelamento" di tutte le movimentazioni contabili fino al 31 dicembre 2022 e che essendo stati entrambi i documenti (conto e inventari) estratti dal sistema informatico in un momento successivo a tale blocco, qualsiasi divergenza non può che essere imputata a un errore del software o a interventi tecnici sulle anagrafiche dei prodotti effettuati direttamente dal personale dell'assistenza informatica, e comunque a fattori del tutto estranei alla sfera di controllo e di responsabilità dell'agente contabile.
Quanto all'impossibilità di produrre la totalità della documentazione giustificativa dello scarico per alcuni beni del campione esaminato richiamava gli eventi alluvionali che hanno colpito la città di Crotone nei giorni 21 e 22 novembre 2020. Tale circostanza integrerebbe una palese ipotesi di forza maggiore, idonea a escludere la responsabilità dell'agente contabile.
Inoltre, richiamava la propria diligenza ante eventum (segnalazione del 16/01/2019 della necessità di creare un vano idoneo all'archiviazione) e post eventum (aver coordinato una complessa operazione di ricerca dei pazienti, durata quasi dieci mesi, al fine di ottenere la sottoscrizione di appositi verbali di consegna a sanatoria della documentazione distrutta). Infine, eccepiva l’insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e concludeva per il discarico o in subordine per irregolarità non imputabile all’agente.
3. All’udienza del 25 febbraio 2026, il Pubblico Ministero Federica Pallone concludeva per l’irregolarità senza addebito.
L’avv. ON si riportava e concludeva per il discarico non essendo presente né dolo, né colpa grave.
La causa era trattenuta in decisione.
4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che il conto sia improcedibile.
Infatti, la relazione del magistrato istruttore ha ampiamente evidenziato che sebbene l’attività di verifica sul campione selezionato ha dato, per quanto riguarda il carico, esito positivo (trovando corrispondenza le quantità riportate sulle fatture con quelle riportate nei documenti contabili e sul conto), e che la documentazione acquisita a giustificazione della distribuzione dei beni, laddove disponibile, è risultata completa e regolare sotto l’aspetto formale, tuttavia, per alcuni beni non era stato possibile verificare nella sua completezza la documentazione giustificativa dello scarico, che l’agente contabile ha dichiarato di non poter produrre in quanto andata distrutta in forza dell’evento alluvionale che ha interessato la città di Crotone nel 2020.
Gli elementi evidenziati nella relazione dal magistrato indicano l’assenza di responsabilità dell’agente per la perdita e distruzione della documentazione comprovante la gestione, imputabile ad eventi di forza maggiore; profilo questo evidenziato dallo stesso agente contabile che ha indicato di essersi comunque attivato ante evento, con richiesta di cautele, e post evento per ricostruire quanto possibile la gestione. Tali aspetti denotano dunque l’assenza di responsabilità e il ricorrere di una causa di forza maggiore non imputabile all’agente, la quale, sebbene non afferisca direttamente al deterioramento e venir meno dei beni che sono l’oggetto di custodia, ma ai documenti rappresentativi e giustificativi della gestione stessa, in ogni caso costituiscono causa di giustificazione e non imputabilità dell’agente contabile, con l’effetto che pur non potendosi addivenire ad una declaratoria di regolarità del conto (non essendo possibile ricostruire la gestione), il conto deve essere dichiarato improcedibile, ma senza ammanco addebitabile, avendo egli offerto prova di tale causa di forza maggiore (art. 615 r.d. citato, “In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, puo' essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti”).
5. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 24284, dichiara:
- l’improcedibilità del giudizio di conto;
- nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026.
Il relatore Il Presidente
GU RA OM UZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il 18/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente