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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4276/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1 GIULIANA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANUCCI MARCO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Il 9.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“➢ RELATIVE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• ordinare al Comune di Portici (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato Civile del Come di Portici (NA) con estremi
Atto n. 43, Parte II, Serie A, anno 2017;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti:
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il primario obiettivo di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, attribuendo sempre preminenza al supremo interesse del figlio Per_1
2. Il minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita del figlio, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori si impegnano altresì a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse del figlio minore, a dialogare tra loro, a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio e su quanto riguardi la sua vita.
3. sarà collocato in via prevalente presso la madre, nel rispetto del seguente diritto di visita Per_1 del padre: a.
Giorni feriali: il minore trascorrerà con il padre un pomeriggio a settimana, con annesso pernotto presso l'abitazione dello stesso;
sarà dunque onere paterno andare a prendere nel pomeriggio il figlio a scuola per poi ivi riaccompagnarlo l'indomani mattina. Le parti sono altresì concordi nel prevedere un ulteriore incontro infrasettimanale padre-figlio, in occasione del quale sarà cura del Sig. CP_1 riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna dopo aver trascorso insieme il momento della cena.
Entrambi i giorni di visita verranno individuati di volta in volta, in accordo con la madre e compatibilmente con i rispetti turni di lavoro delle parti.
b. Fine settimana alternati: il figlio trascorrerà con il padre weekend alterni, dal venerdì, dopo che il
Sig. andrà a prenderlo all'asilo, sino alla domenica pomeriggio, quando lo stesso provvederà a CP_1 riaccompagnarlo presso l'abitazione materna intorno alle ore 18:00.
pagina 2 di 4 Si specifica che, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna, il diritto di visita infrasettimanale sarà limitato al solo giorno con pernottamento, venendo meno il secondo incontro per la cena.
Pertanto, in tali settimane, padre e figlio trascorreranno insieme un giorno a settimana dall'uscita da scuola al giorno successivo, con conseguente accompagnamento a scuola.
4. Quanto ai periodi di sospensione scolastica, trascorrerà le vacanze con i genitori secondo Per_1 la seguente regolamentazione:
a. Vacanze estive: le Parti concordano nel trascorrere due settimane a testa, anche non consecutive, con il figlio, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno b. Vacanze natalizie: secondo il criterio dell'alternanza annuale, il figlio trascorrerà con un genitore il primo periodo di sospensione scolastica (dal 23 al 30 dicembre), per poi trascorrere insieme all'altro genitore il restante periodo delle vacanze natalizie (dal 30 dicembre al 6 gennaio).
c. Altri ponti e festività (1° novembre, immacolata, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Pasqua ecc.) le
Parti si accorderanno per gestire equamente tali periodi di permanenza secondo il criterio dell'alternanza annuale.
d. Compleanno di il minore trascorrerà la giornata del proprio compleanno metà con un Per_1 genitore e metà con l'altro genitore.
5. La casa familiare e l'arredo ivi presente verranno assegnate alla madre sig.ra , in quanto Pt_1 genitore collocatario prevalente della prole. Saranno altresì onere della stessa le spese e le utenze relative a tale abitazione familiare.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento in CP_1 Pt_1 favore del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 425,00 mensili;
importo soggetto a rivalutazione ISTAT;
7. L'assegno unico di mantenimento, erogato dallo Stato, verrà assegnato nella misura del 100% alla madre;
8. Con riferimento alle spese straordinarie relative al minore, così come regolate dal Protocollo della
Corte d'Appello di Milano, ed alla mensa scolastica, le Parti concordano che queste saranno suddivise fra loro nella misura del 75% a carico del padre e del restante 25% a carico della madre;
9. La signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione e del risarcimento del Pt_1 danno, nonché al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
10. Quanto al resto le Parti dichiarano reciprocamente di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro”.
pagina 3 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in Portici in data 23.6.2017.
Dal matrimonio nasceva il 18.6.2022. Per_1
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 la ricorrente, premessa l'intollerabilità della convivenza, la frattura della comunione spirituale e materiale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, formulando domande volte a regolare l'affido ed il mantenimento di e Per_1 chiedendo un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Si costituiva il resistente mediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione e formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Le parti, dopo lo svolgimento della mediazione, chiedevano l'accoglimento delle domande ut supra trascritte, che meritano accoglimento.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti di cui in epigrafe, coniugatesi in Portici in data
23.6.2017 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 43, parte II, serie A, Anno 2017) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto;
3) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4276/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI Parte_1 C.F._1 GIULIANA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANUCCI MARCO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 Il 9.12.2025 le parti chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“➢ RELATIVE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• ordinare al Comune di Portici (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel registro dell'Ufficio di Stato Civile del Come di Portici (NA) con estremi
Atto n. 43, Parte II, Serie A, anno 2017;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti:
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il primario obiettivo di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, attribuendo sempre preminenza al supremo interesse del figlio Per_1
2. Il minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative alla vita del figlio, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori si impegnano altresì a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse del figlio minore, a dialogare tra loro, a scambiarsi con regolarità notizie sul figlio e su quanto riguardi la sua vita.
3. sarà collocato in via prevalente presso la madre, nel rispetto del seguente diritto di visita Per_1 del padre: a.
Giorni feriali: il minore trascorrerà con il padre un pomeriggio a settimana, con annesso pernotto presso l'abitazione dello stesso;
sarà dunque onere paterno andare a prendere nel pomeriggio il figlio a scuola per poi ivi riaccompagnarlo l'indomani mattina. Le parti sono altresì concordi nel prevedere un ulteriore incontro infrasettimanale padre-figlio, in occasione del quale sarà cura del Sig. CP_1 riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna dopo aver trascorso insieme il momento della cena.
Entrambi i giorni di visita verranno individuati di volta in volta, in accordo con la madre e compatibilmente con i rispetti turni di lavoro delle parti.
b. Fine settimana alternati: il figlio trascorrerà con il padre weekend alterni, dal venerdì, dopo che il
Sig. andrà a prenderlo all'asilo, sino alla domenica pomeriggio, quando lo stesso provvederà a CP_1 riaccompagnarlo presso l'abitazione materna intorno alle ore 18:00.
pagina 2 di 4 Si specifica che, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna, il diritto di visita infrasettimanale sarà limitato al solo giorno con pernottamento, venendo meno il secondo incontro per la cena.
Pertanto, in tali settimane, padre e figlio trascorreranno insieme un giorno a settimana dall'uscita da scuola al giorno successivo, con conseguente accompagnamento a scuola.
4. Quanto ai periodi di sospensione scolastica, trascorrerà le vacanze con i genitori secondo Per_1 la seguente regolamentazione:
a. Vacanze estive: le Parti concordano nel trascorrere due settimane a testa, anche non consecutive, con il figlio, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno b. Vacanze natalizie: secondo il criterio dell'alternanza annuale, il figlio trascorrerà con un genitore il primo periodo di sospensione scolastica (dal 23 al 30 dicembre), per poi trascorrere insieme all'altro genitore il restante periodo delle vacanze natalizie (dal 30 dicembre al 6 gennaio).
c. Altri ponti e festività (1° novembre, immacolata, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Pasqua ecc.) le
Parti si accorderanno per gestire equamente tali periodi di permanenza secondo il criterio dell'alternanza annuale.
d. Compleanno di il minore trascorrerà la giornata del proprio compleanno metà con un Per_1 genitore e metà con l'altro genitore.
5. La casa familiare e l'arredo ivi presente verranno assegnate alla madre sig.ra , in quanto Pt_1 genitore collocatario prevalente della prole. Saranno altresì onere della stessa le spese e le utenze relative a tale abitazione familiare.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento in CP_1 Pt_1 favore del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 425,00 mensili;
importo soggetto a rivalutazione ISTAT;
7. L'assegno unico di mantenimento, erogato dallo Stato, verrà assegnato nella misura del 100% alla madre;
8. Con riferimento alle spese straordinarie relative al minore, così come regolate dal Protocollo della
Corte d'Appello di Milano, ed alla mensa scolastica, le Parti concordano che queste saranno suddivise fra loro nella misura del 75% a carico del padre e del restante 25% a carico della madre;
9. La signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione e del risarcimento del Pt_1 danno, nonché al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
10. Quanto al resto le Parti dichiarano reciprocamente di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro”.
pagina 3 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio in Portici in data 23.6.2017.
Dal matrimonio nasceva il 18.6.2022. Per_1
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 la ricorrente, premessa l'intollerabilità della convivenza, la frattura della comunione spirituale e materiale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, formulando domande volte a regolare l'affido ed il mantenimento di e Per_1 chiedendo un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
Si costituiva il resistente mediante memoria di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione e formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Le parti, dopo lo svolgimento della mediazione, chiedevano l'accoglimento delle domande ut supra trascritte, che meritano accoglimento.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere ineluttabile la separazione.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti di cui in epigrafe, coniugatesi in Portici in data
23.6.2017 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 43, parte II, serie A, Anno 2017) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto;
3) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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