Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 06/06/2025 , RGC n. 2023 /2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. LAVORATO ANGELO per parte attrice, il quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo nelle proprie istanze istruttorie. Chiede un rinvio per deferire il giuramento decisorio nell'ipotesi in cui il Giudice non ammetta le prove richieste.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2023 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari il 20 settembre 2024 nel procedimento di sfratto RGC n. 235/2024 per il mancato pagamento dei canoni locativi
TRA
(C.F. ) e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Lavorato C.F._2
OPPONENTI
E
CP_1
OPPOSTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. e hanno proposto opposizione all'ingiunzione di Parte_1 Parte_2 pagamento dei canoni di locazione emessa dal Tribunale di Castrovillari il 2 settembre 2024 all'esito della convalida dello sfratto R.G. 235/2024, per il pagamento della somm a di euro
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Hanno dedotto: a) di essersi costituiti nel giudizio R.G. n. 235/2024, contestando l'esistenza della morosità e impugnando il contratto posto alla base della domanda di sfratto perché simulato, sussistendo inter partes un accordo verbale di compravendita degli immobili locati;
b) di aver pagato euro 36.280,00, mediante versamento di rate mensili di euro 520,30 a ti tolo di riscatto;
c) l'insussistenza della morosità.
Hanno chiesto la declaratoria di simulazione del contratto di locazione, nonché di esclusiva proprietà dei beni mobili contenuti nell'immobile locato.
2. La domanda è manifestamente inammissibile per int ervenuto giudicato.
Infatti, in data 20 settembre 2024 il Tribunale di Castrovillari ha convalidato lo sfratto a seguito di concessione del termine di grazia per la sanatoria della morosità.
Tale pronuncia presuppone l'esistenza e la validità del contratto di locazione e il riconoscimento della morosità.
Pertanto, trova applicazione l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato defi nito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la dec isione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza)” (Cass. Civ. Sez. III, 20 novembre 2023, n. 32370; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4616 sull'incompatibilità della richiesta di concessione del termine di grazia con la contestazione della morosità, secondo cui “come precisato già da Cass. n. 19772 del 2003, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto in via subordinata la concessione del cd. "termine d i grazia", manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria incompatibile con quella di opporsi alla convalida, la quale non può più ritenersi condizionata alla mancata proposizione dell'opposizione, secondo quanto dispone l'art. 665 cod. proc. civ., bensì al mancato pagamento del dovuto nel termine - che ha carattere perentorio - all'uopo fissato giusta il disposto dell'art. 55 l. 392 del 1978: per effetto del mancato pagamento, il procedimento retrocede alla fase precedente all'instaurazione del
2 subprocedimento di sanatoria e il provvedimento da emettere è quello di convalida, che sarebbe stato emesso se il subprocedimento non fosse stato instaurato”).
Pertanto, non avendo parte ricorrente appellato l'ordinanza di convalida che ha come presupposto logico la validità del contratto di locazione e la morosità nel pagamento delle somme richieste, per le quali è stato chiesto il termine di grazia, non è possibile oggi rimettere in discussione questioni sulle quali si è formato il giudicato.
L'opposizione è quindi, inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunc iando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, 6 giugno 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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