Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3654 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Stefanelli, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Maddalena Lubello, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 09/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 14/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30/08/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Racale (LE) il 20/09/2007;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: , l'11/09/2007, Persona_1 Per_2
, il 27/05/2011 e , l'1/01/2017;
[...] Persona_3
- di essersi separati con sentenza del Tribunale di Lecce del 19/07/2021;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
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1) autorizzare ciascun coniuge a fissare la propria residenza anche all'estero, nonché all'espatrio senza apposita autorizzazione dell'altro coniuge;
2) disporre l'affidamento dei tre figli minori in modo esclusivo alla madre, anche in considerazione del fatto che il padre vive all'estero, con collocazione presso di lei e disporre che essi vedano il padre, nei periodi in cui torna in Italia, tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nonché durante il periodo estivo, per 15 giorni, dalle ore 9:00 alle ore 21:00; durante il periodo natalizio, per sette giorni, dalle ore 9:00 alle ore 19:00; durante il periodo pasquale, per 5 giorni, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
3) assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
4) fissare in 600,00 euro il contributo al mantenimento per i figli minori (in ragione di 200,00 euro ciascuno); la somma sarà corrisposta dal CP_1 alla entro il 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo Pt_1 gli indici Istat;
inoltre, il provvederà al rimborso dei ¾ delle spese CP_1 straordinarie documentate nell'interesse dei figli, individuate secondo il
Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Lecce;
5) porre a carico del l'obbligo di versare alla moglie, entro il 5 di CP_1 ogni mese, la somma di euro 150,00 per il suo mantenimento, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
6) il Sig. autorizza sin d'ora il coniuge a richiedere i documenti CP_1 personali, anche per l'espatrio, per i figli minori ed entrambi rilasciano reciproca autorizzazione all'espatrio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
2 Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. Tuttavia, la domanda deve essere riqualificata in scioglimento del matrimonio, atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile e non concordatario, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Racale (LE) il 20/09/2007 da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile di quel Comune al n. 6, Parte I, Serie, anno 2007, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025. Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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