Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9003/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9003/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio giudiziale
DI
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 Pt_2 [...] elettivamente domiciliata in Pellezzano (SA), alla via Gri C.F._1 io dell'avv. Anna Famiglietti che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in San Mango Piemonte (SA), 47, presso lo studio dell'avv. Annamaria Caputo che lo rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
(29.10.2007), chiedeva pr arsi la cess egli effetti c matrimonio, precisando che, con decreto n. cronol. 4618/2022 del 15.11.2022, il Tribunale di Salerno aveva omologato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore, dell'obbligo a carico dell'ex marito di corrisponderle la somma di € 1.000,00 per il mantenimento del quest'ultimo e di € 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, comprensiva del canone di locazione, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie per il figlio ad esclusione di quelle relative alle attivita sportive del figlio , da porsi Per_3 interamente a carico del padre. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva il quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla pronuncia di divorzio, contes tto dalla ricorrente e chiedeva la conferma di quanto concordato in sede di separazione con la sola modifica relativa all'importo da versare a titolo di assegno divorzile da prevedersi in misura inferiore in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche. In data 10 dicembre 2024, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che adottava i provvedimenti temporanei e urgenti confermando le statuizioni assunte in sede di separazione. All'udienza del 21.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione dopo avere concesso i termini ex art. 173 bis.28 c.p.c. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 6086/2024 il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la definizione delle ulteriori domande;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito alle ulteriori domande e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento del figlio minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi piu gravi, super esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione piu intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, in conformita alla richiesta delle parti e considerata la mancanza di qualsivoglia criticita in ordine a tale aspetto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, , con residenza prevalente Per_3 presso la madre;
al riguardo, si precisa c itori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo. Tempi di permanenza del figlio presso il padre A tal proposito, in difetto di elementi ostativi e non essendo emerse specifiche criticità sul punto, il Tribunale reputa conforme all'interesse del minore rimettere alla sua libera autodeterminazione e all'accordo diretto con il padre la scelta relativa a tempi e modalità di frequentazione, essendo tra l'altro lo stesso prossimo alla maggiore età. Mantenimento del figlio minore In merito ai profili economici, si evidenzia che, in assenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare la situazione preesistente e tenuto conto della medesima richiesta avanzata dalle parti, il Tribunale ritiene equo confermare quanto concordato in sede di separazione dei coniugi;
pertanto, dispone l'obbligo di di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_3 la 00,00, oltre rivalutazione annuale secondo titolo di mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_3
(spese mediche, scolastiche, ri sportive, ecc.), che dovranno essere previamente concordate tra le parti (salvo quelle necessarie e urgenti) e debitamente documentate. Assegno divorzile Va esaminata la domanda formulata dalla ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento in proprio favore del diritto di ricevere la somma di € 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, da ritenersi comprensiva altresì della quota necessaria per sostenere il canone di locazione dell'immobile adibito a residenza, anche in considerazione della convivenza con il figlio minore. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, assolve oggi ad una funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; Cass., Sez. I, 5 novembre 2021, n. 32198). In particolare, la funzione compensativo-perequativa dell'assegno richiede un rigoroso accertamento del nesso causale tra la rilevata sperequazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare nonché alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (Cass., Sez. I, 20 aprile 2023, n. 10614; Cass., Sez. I, 5 maggio 2023, n. 11832). In tal senso, è stato affermato che: “L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare — che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi — a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”(Cass., Sez. I, 19 febbraio 2024, n. 4328). Inoltre, è stato ribadito che: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”(Cass., Sez. I, 17 aprile 2024, n. 10486). Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che ha svolto Parte_3 attività lavorativa retribuita (cfr. verbale di c parti del 10.12.2024), percependo un reddito proprio che le ha consentito, e presumibilmente le consente, tuttora, in mancanza di allegazioni o argomentazioni di segno contrario, di mantenere una condizione di autosufficienza economica;
non risulta, inoltre, adeguatamente comprovato alcun sacrificio concreto e documentato di aspettative professionali e reddituali direttamente riconducibile a pregresse scelte coniugali. In ogni caso, occorre precisare che parte resistente non ha contestato l'an del relativo diritto in favore dell'ex moglie, avendo espressamente richiesto di corrispondere una somma inferiore o, comunque, non superiore a € 1.000,00 concordata per il suo mantenimento, essendosi soltanto opposto alla misura indicata dalla controparte (cfr. note conclusive del 05.05.2025 “per un importo minore o comunque non superiore a quello già riconosciuto di € 1.000,00”), con esclusione del contributo per il canone di locazione e per il noleggio dell'auto in uso alla ex moglie. Orbene, occorre precisare che, ai fini della determinazione della somma da corrispondere a titolo di assegno divorzile non possono tenersi in considerazione né il tenore di vita goduto durante il matrimonio in virtù dei principi in precedenza enunciati, né il canone di locazione per l'abitazione della ricorrente atteso che le esigenze abitative sono da valutare unicamente per il figlio minore e sono considerate nella determinazione del mantenimento per quest'ultimo. Pertanto, tenuto conto dei principi sopra esposti e delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo a carico di Controparte_1 di corrispondere a , entro il giorno 5 di ciascun Parte_3 di € 500,00 mensi ualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla presente pronuncia. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore,
, con residenza prevalente presso la madre e con i tempi di Per_3 nza presso il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
B) dispone che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo. C) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 1.000,00, oltre rivalutazione Parte_3 annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio, ; Per_3
D) l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio Per_3
(mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
E) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a mma di € 500,00, oltre rivalutazione Parte_3 annuale seco a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla presente pronuncia;
F) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi