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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2024, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di
Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 06 marzo 2024 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1674 del r.a.c.l. dell'anno 2019, promossa da: con sede Parte_1
legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Olla unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Cagliari nella sede della locale avvocatura
RICORRENTE Opponente
CONTRO
i deceduto, CP_1 Persona_1
RESISTENTI Opposti contumaci
E CONTRO
elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio degli avvocati Cetti CP_2
Cinzia Cascio e Maria Ferraro che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale agli atti
RESISTENTE chiamato in causa
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nelle memorie di costituzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2019, l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 252/2019 del 11.03.19, emesso dal Tribunale di Cagliari, Sezione
Lavoro, con il quale veniva ingiunto all' il pagamento a favore di della Pt_1 Persona_1
somma di euro 10.581,90 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al saldo, oltre spese legali liquidate in euro 540,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie in misura del 15% , spese per contributo unificato e diritti di notifica se pagati.
L ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto precisando che il Pt_1 Per_1
non ha allegato alla domanda presentata al Fondo di Garanzia l'originale del titolo esecutivo ovvero del decreto ingiuntivo né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza. Ha precisato, inoltre, che relativamente alla richiesta della somma a titolo di tfr, per somme indebitamente trattenute e non versate all' nel fondo di previdenza complementare, non ha trasmesso il modello Pt_1
PPC/Fond, ossia la dichiarazione del legale rappresentante del fondo di previdenza complementare ma unicamente il modello PPC- . Eccepisce, altresì, che il decreto Org_1
opposto è illegittimo, per avere il Tribunale ingiunto all' il pagamento della somma di Pt_1
euro 10.581,90, senza indicare se si trattasse di somma netta o somma lorda e che tale omissione renderebbe palesemente illegittimo il decreto ingiuntivo considerato che l' è Pt_1
tenuta ad applicare, sulla somma erogata a titolo di TFR, le trattenute fiscali di legge.
Con memoria di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Persona_1
contestando, sotto ogni profilo di legge, l'avverso ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
All'uopo ha precisato che:
- vanta un credito di lavoro pari a euro 10.581,90 lordi a titolo di tfr, di Persona_1 cui € 7.686,57 per tfr ed € 2.895,33 per somme indebitamente trattenute e non versate al fondo per il tfr, nei confronti del Sig. titolare dell' omonima ditta individuale, in forza Parte_2
del decreto ingiuntivo n 872/2015 Racl 2520/2015 provvisoriamente esecutivo, spedito in forma esecutiva il 31.8.2015 notificato il 25.9.2015- 12.10.2015 unitamente all' atto di precetto;
(doc.1)
- Il richiedeva, con i suindicati titoli, pignoramento mobiliare presso la residenza del Per_1 debitore coincidente con la sede della ditta. La ditta risulta cancellata in data 22.11.2010 a seguito della cessazione dell'attività in data 28.10.2010 (doc. 5 dalla visura della Camera di Commercio).
In data 29.12.2015 veniva redatto verbale di pignoramento negativo;
(doc. 2)
- In data 15.10.2017 veniva notificato rinnovo di atto di precetto e successivamente veniva richiesto pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore. Il pignoramento dava esito negativo come da verbale del 07.11.2017; (doc. 1-3)
- Il ricorrente provvedeva alla richiesta presso la conservatoria della visura ipotecaria rilasciata in data 6.12.2017 dalla quale si rileva che il debitore non è proprietario di beni immobili;
(doc. 4)
- in data 11.1.2018 il ricorrente presentava online domanda al Fondo di Garanzia dell' Pt_1 richiedendo la liquidazione della somma di € 10.581,90 lordi a titolo di tfr di cui di cui € 7.686,
57 per tfr al fondo garanzia ed € 2895,33 per somme indebitamente trattenute e non versate all'inps fondo di previdenza complementare;
(art.2 l. 297/1982)
Alla domanda veniva allegata la seguente documentazione: decreto ingiuntivo, atto di precetto, rinnovo di atto di precetto, verbali pignoramento negativo, sr96, ispezione Org_2 ipotecaria visura camerale;
(doc. 6)
L' non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nonostante la diffida ad adempiere. Pt_1
Nel merito sul ricorso in opposizione ha precisato che il decreto ingiuntivo è fondato poichè
è stata fornita idonea prova scritta del credito vantato. Relativamente alla domanda al fondo di garanzia per la liquidazione delle somme a titolo di tfr e per le somme trattenute e non versate Pt_1 al fondo complementare è stato fatto tutto ciò che richiede la legge 297/82.
La , quale litisconsorte necessario, si è costituita in giudizio ai soli Controparte_3
fini dell'integrazione del contraddittorio, nella sua qualità di titolare del fondo denominato
”. Rileva che nessuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti, ma la Organizzazione_3
presenza della Società è indefettibile nel presente giudizio quale litisconsorte necessario.
Relativamente alla posizione individuale del ricorrente ha confermato l'avvenuta adesione del ricorrente sig. , in data 26.06.2007, a “Previras Fondo pensione aperto a contribuzione Per_1 definita” gestito da , poi denominato “fondo pensione aperto ” ivi CP_2 Organizzazione_3
destinando l'accumulo delle quote di tfr via maturate nel corso del proprio rapporto di lavoro.
In data 15.06.2017 il ha richiesto il riscatto totale della posizione previdenziale per Per_1
pensionamento. La Compagnia, in data 26.07.2017, ha dunque erogato al suddetto l'importo corrispondente al valore della citata posizione previdenziale per la somma netta di euro
3.664,32. (doc. 6 e 7). Per l'effettto la posizione previdenziale del si è estinta per riscatto Per_1
totale operato dallo stesso. Sottolinea, infine, che non ha mai ricevuto da parte CP_2
dell'aderente né dal datore di lavoro alcuna richiesta di compilazione dei modelli necessari ai fini dell'intervento del fondo di garanzia istituito presso l Pt_1
In corso di causa i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato che il ricorrente Sig.
[...]
è deceduto e il Giudice ha dichiarato l'interruzione del procedimento. Per_1
Con ricorso depositato in data 14.02.2023 l' ha riassunto il presente giudizio. Pt_1
si è costituita nel giudizio riassunto con memoria del 31.05.2023 con la quale ha CP_2
ribadito quanto già esposto in sede di costituzione.
Gli eredi del non si sono costituiti e all'udienza del 14.06.2023 è stata dichiarata la Per_1
contumacia.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione.
Relativamente alla mancata allegazione alla domanda al fondo di garanzia dell'originale del titolo esecutivo è lo stesso istituto che, ai sensi del messaggio 3854/19, ritiene non Pt_1
essere più necessaria la produzione del titolo in originale ma solo la copia conforme del titolo esecutivo.
Deve osservarsi che nel ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto al Persona_1
Tribunale di Cagliari di ingiungere all' il pagamento in suo favore della complessiva Pt_1
somma lorda di Euro 10.581,90 e che il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo richiesto (n. 252/19 del 11.03.19) correttamente intimando il pagamento del corrispondente importo lordo da parte dell' in favore del ricorrente. Pt_1
E ciò in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere considerato parte integrante del decreto emesso dal Tribunale che, infatti, fa riferimento espresso a quanto richiesto nello stesso. Deve, perciò, concludersi che l'indicazione della somma contenuta nel decreto ingiuntivo emesso va considerata al lordo delle trattenute fiscali dovute per legge, con la conseguenza che non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda proposta dall' Pt_1
opponente.
Infatti, deve trovare applicazione nel caso di specie il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva e che, pertanto, l' debba operare in qualità di sostituto di Pt_1
imposta tutte le dovute trattenute (Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e
20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852).
Nel merito la materia è regolata dalla l. n. 297/1982 e dal d.lgs n. 80/92
L'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l' del Fondo di garanzia per il Pt_1
trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo
2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi:
“
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo
209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto […]”.
Stabilisce il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) che
”nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 […]” (art. 1).
Precisa l'art. 2: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma
1 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro , se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”;
L'art. 5, modificato dall'art. 21 decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, ha istituito presso l' il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare, che ha lo Pt_1
scopo di intervenire se il datore di lavoro insolvente ha omesso di versare in tutto o in parte i contributi alla forma di previdenza complementare del lavoratore.
2. “nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi versati a norma del comma 2”.
L'art. 5, d.lgs. n. 80/1992 prevede, pertanto, che in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi destinati alla previdenza complementare, il lavoratore rimasto insoddisfatto all'esito delle procedure concorsuali ha diritto di “richiedere al Fondo di
Garanzia (gestito dall' di integrare presso la gestione di previdenza complementare Pt_1
interessata i contributi risultanti omessi”. In buona sostanza l'art. 5 del d.lgs. n. 80 /1992 attribuisce al lavoratore il diritto di avanzare apposita richiesta al affinchè Org_4 quest'ultimo eroghi al gestore del fondo di previdenza complementare le somme integrative degli omessi versamenti;
somme che solo dopo averle ricevute dal il Org_4
gestore del fondo di previdenza complementare potrà corrispondere al lavoratore al verificarsi dei presupposti di legge. Il lavoratore può, quindi, richiedere al Fondo di garanzia preposto il pagamento diretto in favore del fondo di previdenza complementare della contribuzione omessa. La richiamata normativa esclude e non consente altre e distinte dinamiche.
Nel caso di specie trovano applicazione i principi esposti nella normativa richiamata.
Come è noto possono richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso in cui il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l'intervento del Fondo sono: la cessazione del lavoro subordinato, l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali, accertamento dello stato d'insolvenza e l'esistenza del credito del TFR rimasto insoluto e/o delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro purchè rientrino nei dodici mesi che precedono la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro.
Risulta che sussistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'erogazione da parte del
Fondo di Garanzia della somma dovuta a titolo di tfr. In corso di causa l' rileva che l'Istituto, con valuta 28.02.2020, ha liquidato Pt_1
all'opposto il tfr oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, per la somma lorda di euro
7.686,57 e netta di euro 7.159,66, come da estratto prodotto e ha chiesto relativamente alla somma richiesta a titolo di tfr la cessazione della materia del contendere. L'opposto con note autorizzate ha confermato il pagamento, in corso di causa, da parte dell'ente, di quanto richiesto a titolo di tfr mentre ha ribadito che nessuna somma è stata liquidata per le somme trattenute e non versate al fondo di previdenza complementare.
E' pacifico, pertanto, che l' abbia provveduto in corso di causa al pagamento della Pt_1
somma richiesta dall'opposto a titolo di tfr, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente al tfr.
Per quanto concerne il fondo complementare è documentalmente provato che il sig.
[...]
ha riscattato totalmente la propria posizione presso il Fondo di previdenza Per_1
complementare che ha erogato al suddetto la somma netta di euro 3.664,32 come risultante dalla quietanza di liquidazione (doc. 6 e 7 memoria ). Si legga altresì il messaggio n. CP_2
2084 del 11.05.2016 dell che ribadisce che “in caso di riscatto integrale della posizione, Pt_1
la richiesta di intervento del Fondo di garanzia non può essere accolta in quanto manca il requisito dell'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda (circolare n. 23/2008 ).
Tutto ciò premesso e alla luce delle considerazioni sopraesposte deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla somma dovuta dall a Pt_1 Persona_1
a titolo di trattamento di fine rapporto mentre dichiara non dovuta la somma richiesta a titolo di previdenza complementare e pari ad euro 2.895,33.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della fase monitoria, le spese del giudizio, vista la soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate tra l e l'opposto, rimasto tra l'altro contumace a seguito della riassunzione del presente Pt_1
giudizio, nulla si dispone nei rapporti con l' considerato il ruolo processuale della CP_2
stessa chiamata in causa ex art. 102 c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 252/2019 del 11.03.2019 emesso dal Tribunale di
Cagliari Sezione Lavoro;
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla somma dovuta dall' a Pt_1
a titolo di trattamento di fine rapporto;
Persona_1 - dichiara non dovuta dall' quale gestore del Fondo di Garanzia, la somma richiesta Pt_1
a titolo di previdenza complementare per le omissioni contributive attuate da Parte_2
nei confronti del Fondo Allianz Previdenza e pari ad euro 2.895,33;
[...]
- compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra l e l'opposto. Pt_1
Così deciso in Cagliari, 06 marzo 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di
Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 06 marzo 2024 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1674 del r.a.c.l. dell'anno 2019, promossa da: con sede Parte_1
legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Olla unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Cagliari nella sede della locale avvocatura
RICORRENTE Opponente
CONTRO
i deceduto, CP_1 Persona_1
RESISTENTI Opposti contumaci
E CONTRO
elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio degli avvocati Cetti CP_2
Cinzia Cascio e Maria Ferraro che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale agli atti
RESISTENTE chiamato in causa
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nelle memorie di costituzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2019, l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 252/2019 del 11.03.19, emesso dal Tribunale di Cagliari, Sezione
Lavoro, con il quale veniva ingiunto all' il pagamento a favore di della Pt_1 Persona_1
somma di euro 10.581,90 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al saldo, oltre spese legali liquidate in euro 540,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie in misura del 15% , spese per contributo unificato e diritti di notifica se pagati.
L ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto precisando che il Pt_1 Per_1
non ha allegato alla domanda presentata al Fondo di Garanzia l'originale del titolo esecutivo ovvero del decreto ingiuntivo né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza. Ha precisato, inoltre, che relativamente alla richiesta della somma a titolo di tfr, per somme indebitamente trattenute e non versate all' nel fondo di previdenza complementare, non ha trasmesso il modello Pt_1
PPC/Fond, ossia la dichiarazione del legale rappresentante del fondo di previdenza complementare ma unicamente il modello PPC- . Eccepisce, altresì, che il decreto Org_1
opposto è illegittimo, per avere il Tribunale ingiunto all' il pagamento della somma di Pt_1
euro 10.581,90, senza indicare se si trattasse di somma netta o somma lorda e che tale omissione renderebbe palesemente illegittimo il decreto ingiuntivo considerato che l' è Pt_1
tenuta ad applicare, sulla somma erogata a titolo di TFR, le trattenute fiscali di legge.
Con memoria di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Persona_1
contestando, sotto ogni profilo di legge, l'avverso ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
All'uopo ha precisato che:
- vanta un credito di lavoro pari a euro 10.581,90 lordi a titolo di tfr, di Persona_1 cui € 7.686,57 per tfr ed € 2.895,33 per somme indebitamente trattenute e non versate al fondo per il tfr, nei confronti del Sig. titolare dell' omonima ditta individuale, in forza Parte_2
del decreto ingiuntivo n 872/2015 Racl 2520/2015 provvisoriamente esecutivo, spedito in forma esecutiva il 31.8.2015 notificato il 25.9.2015- 12.10.2015 unitamente all' atto di precetto;
(doc.1)
- Il richiedeva, con i suindicati titoli, pignoramento mobiliare presso la residenza del Per_1 debitore coincidente con la sede della ditta. La ditta risulta cancellata in data 22.11.2010 a seguito della cessazione dell'attività in data 28.10.2010 (doc. 5 dalla visura della Camera di Commercio).
In data 29.12.2015 veniva redatto verbale di pignoramento negativo;
(doc. 2)
- In data 15.10.2017 veniva notificato rinnovo di atto di precetto e successivamente veniva richiesto pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore. Il pignoramento dava esito negativo come da verbale del 07.11.2017; (doc. 1-3)
- Il ricorrente provvedeva alla richiesta presso la conservatoria della visura ipotecaria rilasciata in data 6.12.2017 dalla quale si rileva che il debitore non è proprietario di beni immobili;
(doc. 4)
- in data 11.1.2018 il ricorrente presentava online domanda al Fondo di Garanzia dell' Pt_1 richiedendo la liquidazione della somma di € 10.581,90 lordi a titolo di tfr di cui di cui € 7.686,
57 per tfr al fondo garanzia ed € 2895,33 per somme indebitamente trattenute e non versate all'inps fondo di previdenza complementare;
(art.2 l. 297/1982)
Alla domanda veniva allegata la seguente documentazione: decreto ingiuntivo, atto di precetto, rinnovo di atto di precetto, verbali pignoramento negativo, sr96, ispezione Org_2 ipotecaria visura camerale;
(doc. 6)
L' non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nonostante la diffida ad adempiere. Pt_1
Nel merito sul ricorso in opposizione ha precisato che il decreto ingiuntivo è fondato poichè
è stata fornita idonea prova scritta del credito vantato. Relativamente alla domanda al fondo di garanzia per la liquidazione delle somme a titolo di tfr e per le somme trattenute e non versate Pt_1 al fondo complementare è stato fatto tutto ciò che richiede la legge 297/82.
La , quale litisconsorte necessario, si è costituita in giudizio ai soli Controparte_3
fini dell'integrazione del contraddittorio, nella sua qualità di titolare del fondo denominato
”. Rileva che nessuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti, ma la Organizzazione_3
presenza della Società è indefettibile nel presente giudizio quale litisconsorte necessario.
Relativamente alla posizione individuale del ricorrente ha confermato l'avvenuta adesione del ricorrente sig. , in data 26.06.2007, a “Previras Fondo pensione aperto a contribuzione Per_1 definita” gestito da , poi denominato “fondo pensione aperto ” ivi CP_2 Organizzazione_3
destinando l'accumulo delle quote di tfr via maturate nel corso del proprio rapporto di lavoro.
In data 15.06.2017 il ha richiesto il riscatto totale della posizione previdenziale per Per_1
pensionamento. La Compagnia, in data 26.07.2017, ha dunque erogato al suddetto l'importo corrispondente al valore della citata posizione previdenziale per la somma netta di euro
3.664,32. (doc. 6 e 7). Per l'effettto la posizione previdenziale del si è estinta per riscatto Per_1
totale operato dallo stesso. Sottolinea, infine, che non ha mai ricevuto da parte CP_2
dell'aderente né dal datore di lavoro alcuna richiesta di compilazione dei modelli necessari ai fini dell'intervento del fondo di garanzia istituito presso l Pt_1
In corso di causa i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato che il ricorrente Sig.
[...]
è deceduto e il Giudice ha dichiarato l'interruzione del procedimento. Per_1
Con ricorso depositato in data 14.02.2023 l' ha riassunto il presente giudizio. Pt_1
si è costituita nel giudizio riassunto con memoria del 31.05.2023 con la quale ha CP_2
ribadito quanto già esposto in sede di costituzione.
Gli eredi del non si sono costituiti e all'udienza del 14.06.2023 è stata dichiarata la Per_1
contumacia.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione.
Relativamente alla mancata allegazione alla domanda al fondo di garanzia dell'originale del titolo esecutivo è lo stesso istituto che, ai sensi del messaggio 3854/19, ritiene non Pt_1
essere più necessaria la produzione del titolo in originale ma solo la copia conforme del titolo esecutivo.
Deve osservarsi che nel ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto al Persona_1
Tribunale di Cagliari di ingiungere all' il pagamento in suo favore della complessiva Pt_1
somma lorda di Euro 10.581,90 e che il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo richiesto (n. 252/19 del 11.03.19) correttamente intimando il pagamento del corrispondente importo lordo da parte dell' in favore del ricorrente. Pt_1
E ciò in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere considerato parte integrante del decreto emesso dal Tribunale che, infatti, fa riferimento espresso a quanto richiesto nello stesso. Deve, perciò, concludersi che l'indicazione della somma contenuta nel decreto ingiuntivo emesso va considerata al lordo delle trattenute fiscali dovute per legge, con la conseguenza che non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda proposta dall' Pt_1
opponente.
Infatti, deve trovare applicazione nel caso di specie il consolidato orientamento della
Suprema Corte secondo cui le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva e che, pertanto, l' debba operare in qualità di sostituto di Pt_1
imposta tutte le dovute trattenute (Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e
20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852).
Nel merito la materia è regolata dalla l. n. 297/1982 e dal d.lgs n. 80/92
L'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l' del Fondo di garanzia per il Pt_1
trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo
2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi:
“
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere
a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo
209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto […]”.
Stabilisce il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) che
”nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 […]” (art. 1).
Precisa l'art. 2: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma
1 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro , se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”;
L'art. 5, modificato dall'art. 21 decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, ha istituito presso l' il Fondo di garanzia per la posizione previdenziale complementare, che ha lo Pt_1
scopo di intervenire se il datore di lavoro insolvente ha omesso di versare in tutto o in parte i contributi alla forma di previdenza complementare del lavoratore.
2. “nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi versati a norma del comma 2”.
L'art. 5, d.lgs. n. 80/1992 prevede, pertanto, che in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi destinati alla previdenza complementare, il lavoratore rimasto insoddisfatto all'esito delle procedure concorsuali ha diritto di “richiedere al Fondo di
Garanzia (gestito dall' di integrare presso la gestione di previdenza complementare Pt_1
interessata i contributi risultanti omessi”. In buona sostanza l'art. 5 del d.lgs. n. 80 /1992 attribuisce al lavoratore il diritto di avanzare apposita richiesta al affinchè Org_4 quest'ultimo eroghi al gestore del fondo di previdenza complementare le somme integrative degli omessi versamenti;
somme che solo dopo averle ricevute dal il Org_4
gestore del fondo di previdenza complementare potrà corrispondere al lavoratore al verificarsi dei presupposti di legge. Il lavoratore può, quindi, richiedere al Fondo di garanzia preposto il pagamento diretto in favore del fondo di previdenza complementare della contribuzione omessa. La richiamata normativa esclude e non consente altre e distinte dinamiche.
Nel caso di specie trovano applicazione i principi esposti nella normativa richiamata.
Come è noto possono richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso in cui il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l'intervento del Fondo sono: la cessazione del lavoro subordinato, l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali, accertamento dello stato d'insolvenza e l'esistenza del credito del TFR rimasto insoluto e/o delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro purchè rientrino nei dodici mesi che precedono la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro.
Risulta che sussistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'erogazione da parte del
Fondo di Garanzia della somma dovuta a titolo di tfr. In corso di causa l' rileva che l'Istituto, con valuta 28.02.2020, ha liquidato Pt_1
all'opposto il tfr oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, per la somma lorda di euro
7.686,57 e netta di euro 7.159,66, come da estratto prodotto e ha chiesto relativamente alla somma richiesta a titolo di tfr la cessazione della materia del contendere. L'opposto con note autorizzate ha confermato il pagamento, in corso di causa, da parte dell'ente, di quanto richiesto a titolo di tfr mentre ha ribadito che nessuna somma è stata liquidata per le somme trattenute e non versate al fondo di previdenza complementare.
E' pacifico, pertanto, che l' abbia provveduto in corso di causa al pagamento della Pt_1
somma richiesta dall'opposto a titolo di tfr, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente al tfr.
Per quanto concerne il fondo complementare è documentalmente provato che il sig.
[...]
ha riscattato totalmente la propria posizione presso il Fondo di previdenza Per_1
complementare che ha erogato al suddetto la somma netta di euro 3.664,32 come risultante dalla quietanza di liquidazione (doc. 6 e 7 memoria ). Si legga altresì il messaggio n. CP_2
2084 del 11.05.2016 dell che ribadisce che “in caso di riscatto integrale della posizione, Pt_1
la richiesta di intervento del Fondo di garanzia non può essere accolta in quanto manca il requisito dell'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda (circolare n. 23/2008 ).
Tutto ciò premesso e alla luce delle considerazioni sopraesposte deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla somma dovuta dall a Pt_1 Persona_1
a titolo di trattamento di fine rapporto mentre dichiara non dovuta la somma richiesta a titolo di previdenza complementare e pari ad euro 2.895,33.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della fase monitoria, le spese del giudizio, vista la soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate tra l e l'opposto, rimasto tra l'altro contumace a seguito della riassunzione del presente Pt_1
giudizio, nulla si dispone nei rapporti con l' considerato il ruolo processuale della CP_2
stessa chiamata in causa ex art. 102 c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 252/2019 del 11.03.2019 emesso dal Tribunale di
Cagliari Sezione Lavoro;
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla somma dovuta dall' a Pt_1
a titolo di trattamento di fine rapporto;
Persona_1 - dichiara non dovuta dall' quale gestore del Fondo di Garanzia, la somma richiesta Pt_1
a titolo di previdenza complementare per le omissioni contributive attuate da Parte_2
nei confronti del Fondo Allianz Previdenza e pari ad euro 2.895,33;
[...]
- compensa integralmente le spese del giudizio nei rapporti tra l e l'opposto. Pt_1
Così deciso in Cagliari, 06 marzo 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo