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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/12/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dott.ssa AL AB Pres.
- Dott.ssa AL Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 485/2023, vertente
TRA
, , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/01/1967 ed ivi residente nella Via Piersanti LL n. 16, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Perconti (pec: , Email_1 sito in Santo NO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/07/1967 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Domenico Cicchirillo
(pec: , presso il cui studio, sito i n Cianciana Email_2 nella via Corso Vittorio Emanuele n. 207 è elettivamente domiciliata
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/2/2025, le parti concludevano come da verbale in atti, previo deposito di memorie conclusive. Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 17/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/06/2023, il ricorrente , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio con il rito concordatario con Controparte_1
, a Santo NO SQ in data 23/06/1197, con atto trascritto nei Registri
[...] dello stato civile del Comune di Santo NO SQ, atto n. 11 P. II S.A. anno 1997, deduceva:
- che dalla loro unione erano nate tre figlie: , nata a [...] Persona_1
SQ il 10 luglio 1997, residente in [...]ed economicamente autosufficiente e facente parte di altro nucleo familiare;
nata a [...] Parte_2
SQ il 12 agosto 1999; , nata a [...] il 19 Parte_3 novembre 2003;
- che da tempo i coniugi vivevano separati, a causa delle profonde divergenze nella gestione familiare;
- che sorgevano contrasti anche con riguardo alla fissazione della comune residenza, presso la casa acquistata in comune dai coniugi, abitata solo dal ricorrente e dalle figlie;
- che, in particolare, la prima e ultima comune residenza dei coniugi era stata nella Via
Prato n. 31, presso la casa di proprietà della madre del ricorrente offerta in comodato d'uso per le immediate esigenze della coppia, all'indomani del matrimonio;
- che tale immobile, era di modestissime dimensioni ed eletto a residenza coniugale solo in via temporanea, nell'attesa della disponibilità di una casa più comoda ed adeguata alle esigenze della famiglia che nel tempo si era fatta numerosa;
- che nel 2005 i coniugi, in regime di comunione legale, acquistavano una nuova casa, in Via Piersanti LL n. 16, dove il ricorrente pensava finalmente di trasferirsi nel più breve tempo possibile con la propria famiglia.
- che, invece, la Sig.ra si opponeva al trasferimento adducendo scuse CP_1 ingiustificate che concorrevano ad innescare la crisi coniugale sino a renderla irreversibile;
- che si trasferiva con la figlia presso tale nuova abitazione;
Pt_2
- che la moglie si trasferiva in una ulteriore abitazione sita in via Valle;
2 - che la figlia raggiungeva il padre in Via LL;
Pt_3
- che era venuta meno la unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, rendendo improcrastinabile la separazione.
Il ricorrente, dunque, concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Autorizzare le parti a vivere separatamente;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa del 03.10.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale, pur aderendo alla domanda di pronuncia di separazione personale dei coniugi, rappresentava:
- che la casa sita in Via Prato non era angusta come rappresentato dal ricorrente;
- che il marito si era trasferito dalla abitazione della via Prato a quella sita nella via
LL per via di una lite sorta con la figlia e non con la moglie;
Per_1
- che il suo trasferimento dalla via Prato alla via Valle era stato imposto dalla madre del ricorrente, comodante, che l'aveva invitata a lasciare la casa;
- che l'immobile della via LL non era mai stato sede di residenza o domicilio familiare, che è occupato dal solo marito con le figlie maggiorenni e e Pt_2 Pt_3 che era stato acquistato dai coniugi in comunione per un prezzo di circa euro
80.000,00;
La resistente, pertanto, concludeva chiedendo che il Tribunale volesse “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzandoli a vivere separatamente;
Ordinare e condannare il Sig. di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Parte_4 di € 40.000,00 quale 50 % del valore della casa, acquistata in comunione
[...] CP_2 ma abitata dal solo ricorrente.”
Il Giudice istruttore, all'udienza di comparizione delle parti del 04/10/2023, in ragione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi i coniugi, autorizzava quest'ultimi a vivere separatamente, rinviando ad altra udienza di comparizione, con termini per memorie autorizzate, stante la richiesta formulata dalla parte ricorrente di un termine per esaminare la comparsa di costituzione e risposta depositata da controparte solo in data 3/10/2024.
Con la memoria autorizzata del 6/1/2024, la parte ricorrente ribadiva come la scelta di trasferirsi presso l'immobile sito in Via LL fosse stato il frutto di una determinazione assunta dal nucleo familiare, salva la circostanza che la moglie aveva improvvisamente cambiato idea e concludeva instando affinchè volesse il Tribunale: “dichiarare la
3 separazione personale dei coniugi per colpa di;
assegnare la Controparte_1 casa coniugale al ricorrente;
rigetto dell'istanza di rimborso così come formulata dalla parte resistente.”
Depositava memoria difensiva autorizzata anche la resistente, , la quale Controparte_1 modificava in parte le proprie conclusioni nel senso che volesse il Tribunale: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
ordinare e condannare il sig. di Parte_1 corrispondere alla signora la somma di € 40.000 ,00 meno del 50% del Controparte_1 valore della casa a titolo di indennizzo, acquistata in comunion e ma abitata solo dal ricorrente;
in via subordinata chiede la restituzione della casa di Via Pier Santi LL alla moglie , che si impegna in tal caso a corrispondere al sig. la Controparte_1 Pt_1 somma di € 40.000,00 a titolo di indennizzo.”
All'esito dell'udienza del 17/1/2024, il Giudice istruttore con ordinanza del 25/5/2024 – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, previo deposito di memorie conclusive.
Alla successiva udienza – tenutasi in data 12/2/2025 – la parte ricorrente insisteva in ricorso e in tutti gli scritti depositati, ed in particolare nella richiesta di dichiarazione della separazione per colpa della resistente, l'assegnazione della casa co niugale per i motivi già esposti, atteso che le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti convivono con lui nell'abitazione sita in Via Pier Santi LL, con rigetto delle domande di rimborso, indennizzo e restituzione dell'immobile di cui sopra. Per altro verso, la parte resistente concludeva come dai propri scritti difensivi, evidenziando come non sia stata provata la convivenza tra il padre e le figlie, atteso che una delle stesse viene mantenuta dalla madre all'università. Insisteva per lo scioglimento della comunione patrimoniale tra i coniugi, con assegnazione all'uno o all'altro dei coniugi della casa di Via Piersanti
LL, con obbligo di corrispondere in favore del coniuge non assegnatario la somma di € 40.000,00.
All'esito della suddetta udienza, il Giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione ed il PM concludeva come da parere del 17/2/2025.
Così brevemente descritto lo svolgimento del processo, occorre prendere in considerazione le singole domande spiegate dalle parti.
1- Separazione personale dei coniugi.
Nel merito, la domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi Parte_1
– è fondata giacché gli elementi desumibili dagli Controparte_1
4 atti processuali (l'intollerabilità della convivenza ex art. 151 comma 1 c.c,, le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale e la chiara volontà delle parti di non volersi riconciliare), inducono a ritenere che vi sia una impossibilità di ric ostituire il nucleo familiare e la convivenza.
Inoltre, non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Le chiare posizioni delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e della intollerabilità della convivenza con iugale.
Deve di conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
2- Domanda di pronuncia della separazione con addebito.
Con specifico riferimento alla richiesta di pronuncia della separazione con addebito in capo alla resistente, formulata dal ricorrente con la memoria del 06/01/2024, essa va dichiarata preliminarmente inammissibile.
Deve, infatti, premettersi sul punto che l'articolo 473 bis 12 c.p.c. dispone che il ricorso introduttivo debba indicare la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni.
Il successivo art. 473 bis 17 c.p.c. dispone altresì che la parte ricorrente, entro venti giorni prima dalla data di udienza, può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
Oltre tale termine, ai sensi dell'articolo 473 bis 19 c.p.c., opera la decadenza con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili. Sotto altro profilo, le parti, invece, ai sensi dell'articolo 473 bis 19 c.p.c. secondo comma, possono semp re introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Ciò premesso, deve considerarsi, in ordine al vaglio di ammissibilità della formulata domanda di addebito, che la parte convenuta si è costituita nel presente procedimento solo in data 3/10/2023 e la prima udienza di comparizione era stata fissata per il g iorno
5.10.2023.
In sede di prima udienza di comparizione, la parte ricorrente chiedeva concedersi un termine per controdedurre, stante il breve lasso di tempo intercorso tra la comparizione delle parti e la costituzione in giudizio della controparte: termine che veniva co ncesso, senza opposizione da parte della convenuta ed il giudice istruttore concedeva termine ad entrambe le parti per dedurre.
La domanda di addebito della separazione alla resistente viene formulata per la prima volta
5 solo nella memoria autorizzata e depositata in data 6/1/2024: tuttavia, ritiene il collegio che la domanda non possa considerarsi conseguenza delle difese e domande spiegate dalla convenuta, atteso che la causa petendi e le ragioni addotte a sostegno dal ricorrente erano state esposte e dedotte già nell'atto introduttivo.
Ragione per la quale la domanda va considerata inammissibile perché tardivamente formulata.
3- Assegnazione casa coniugale.
Non può trovare, altresì, accoglimento neppure la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dal ricorrente con memoria del 06/01/2024.
Preliminarmente, la domanda va dichiarata ammissibile ai sensi dell'articolo 473 bis 19
c.p.c.
Nel merito, è noto come l'assegnazione della casa familiare “…rispondendo all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria” (Cass. civ. n.
14553/2011).
In altre parole, “La qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare" postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con
l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile”
(Cass. civ. n. 27907/2021 e, nello stesso Cass. n. 3331/2016).
A tal fine il Giudice deve verificare, avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'interruzione della convivenza fra i genitori, se il nucleo costituito da genitori e figli abbia utilizzato, quale centro di aggregazione familiare, l'abitazion e in maniera stabile e continuativa, poi, se i minori se ne siano allontanati e se la durata di un eventuale allontanamento ha compromesso lo stabile legame fra i medesimi e l'immobile già adibito a casa familiare. (cfr. Cass. civ. n. 27907/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che l'immobile di cui il ricorrente ha chiesto l'assegnazione non abbia mai costituito l'habitat domestico come sopra inteso, non essendo mai stato abitato con i caratteri della stabilità e continuità dall'intero nucleo familiare prima della crisi, che come riferito da entrambe le parti si è innescata prima ancora dell'acquis to
6 della nuova casa della Via LL.
In particolare, risulta che dopo l'acquisto del suddetto immobile solo il ricorrente si è trasferito presso di esso, inizialmente con la figlia e successivamente anche con la Pt_2 figlia mentre la Sig.ra , dapprima, ha continuato ad abita re presso Pt_3 CP_1
l'abitazione familiare sita nella via Prato n. 31 e poi si è trasferita presso la via Valle.
Del resto, è stato proprio il mancato trasferimento dell'intero nucleo familiare a costituire, come affermato da entrambe le parti, motivo di crisi.
Pertanto, l'immobile in questione, non avendo mai costituito luogo in cui si di svolgimento dell'esistenza della famiglia, intesa nucleo costituito da genitori e figli, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione.
4 – Contributo al mantenimento delle figlie e Pt_2 Pt_3
All'udienza del 5/10/2023, parte ricorrente domandava disporsi a carico della resistente l'obbligo di mantenimento delle figlie, maggiorenni ma economicamente non indipendenti , quale genitore convivente con le stesse, salvo poi non reiterare la suddetta richiesta nei successivi scritti difensivi.
La resistente chiedeva il rigetto della suddetta domanda, atteso che le figlie vivono indifferentemente con entrambi i genitori e che la madre si occupa del pagamento dell'affitto della abitazione, condotta in locazione a Palermo, per la figlia Pt_3
Pur essendo rimasta incontestata tra le parti la non autonomia economica delle figlie Pt_2
e la parte resistente ha contestato la circostanz a che le figlie vivano stabilmente con Pt_3 il padre. Sotto diverso profilo, il ricorrente non ha fornito la prova della convivenza con le figlie – non avendo articolato sul punto alcun mezzo di prova.
Al contrario è emersa la circostanza che la figlia viva a Palermo ove frequenta Pt_3
l'università, circostanza non contestata dalle parti.
Per tali ragioni, atteso che il contributo al mantenimento del figlio maggiore nne non economicamente autosufficiente viene corrisposto in favore del genitore collocatario (in assenza, come nel caso di specie, di una domanda espressaa da parte del figlio maggiorenne volta ad ottenere il versamento diretto del contributo al mantenimento ), la domanda spiegata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
4 – altre domande spiegate dalle parti.
Con riferimento alle altre domande spiegate nel presente giudizio dalla parte resistente, ovvero quelle relativa alla restituzione del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Via LL, alla condanna al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento dell'immobile in oggetto ed infine, in via subordinata, la domanda volta ad ottenere la
7 restituzione del medesimo immobile, il Collegio ritiene che le stesse siano da considerarsi inammissibili.
In primo luogo, la domanda avente ad oggetto la restituzione del 50% delle somme pagate per il mutuo contratto dai coniugi costituisce domanda riconvenzionale, proponibile solo entro i termini, previsti a pena di decadenza dall'articolo 473 bis 16 c.p.c.
Stessa considerazioni, devono svolgersi per le ulteriori domande formulate dalla resistente, oltre i suddetti termini, che vanno pertanto ritenute inammissibili.
Considerata la natura del presente giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
NO SQ il 07/01/1967 con , nata a [...] Controparte_1 il 22/07/1967, i quali hanno contratto matrimonio concordatario celebrato a Santo
NO SQ in data 23/06/1997, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Santo NO SQ, atto n. 11 P. II S.A. anno 1997;
b) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santo
NO SQ di procedere agli adempimenti conseguenti e alla annotazione della presente sentenza.
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale.
d) dichiara inammissibili le altre domande formulate dalla ricorrente come in parte motiva.
e) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, 18/12/ 2025
Il Giudice Est.
Veronica Messana Il Presidente
AL AB
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dott.ssa AL AB Pres.
- Dott.ssa AL Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 485/2023, vertente
TRA
, , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/01/1967 ed ivi residente nella Via Piersanti LL n. 16, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Perconti (pec: , Email_1 sito in Santo NO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/07/1967 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Domenico Cicchirillo
(pec: , presso il cui studio, sito i n Cianciana Email_2 nella via Corso Vittorio Emanuele n. 207 è elettivamente domiciliata
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12/2/2025, le parti concludevano come da verbale in atti, previo deposito di memorie conclusive. Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 17/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/06/2023, il ricorrente , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio con il rito concordatario con Controparte_1
, a Santo NO SQ in data 23/06/1197, con atto trascritto nei Registri
[...] dello stato civile del Comune di Santo NO SQ, atto n. 11 P. II S.A. anno 1997, deduceva:
- che dalla loro unione erano nate tre figlie: , nata a [...] Persona_1
SQ il 10 luglio 1997, residente in [...]ed economicamente autosufficiente e facente parte di altro nucleo familiare;
nata a [...] Parte_2
SQ il 12 agosto 1999; , nata a [...] il 19 Parte_3 novembre 2003;
- che da tempo i coniugi vivevano separati, a causa delle profonde divergenze nella gestione familiare;
- che sorgevano contrasti anche con riguardo alla fissazione della comune residenza, presso la casa acquistata in comune dai coniugi, abitata solo dal ricorrente e dalle figlie;
- che, in particolare, la prima e ultima comune residenza dei coniugi era stata nella Via
Prato n. 31, presso la casa di proprietà della madre del ricorrente offerta in comodato d'uso per le immediate esigenze della coppia, all'indomani del matrimonio;
- che tale immobile, era di modestissime dimensioni ed eletto a residenza coniugale solo in via temporanea, nell'attesa della disponibilità di una casa più comoda ed adeguata alle esigenze della famiglia che nel tempo si era fatta numerosa;
- che nel 2005 i coniugi, in regime di comunione legale, acquistavano una nuova casa, in Via Piersanti LL n. 16, dove il ricorrente pensava finalmente di trasferirsi nel più breve tempo possibile con la propria famiglia.
- che, invece, la Sig.ra si opponeva al trasferimento adducendo scuse CP_1 ingiustificate che concorrevano ad innescare la crisi coniugale sino a renderla irreversibile;
- che si trasferiva con la figlia presso tale nuova abitazione;
Pt_2
- che la moglie si trasferiva in una ulteriore abitazione sita in via Valle;
2 - che la figlia raggiungeva il padre in Via LL;
Pt_3
- che era venuta meno la unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, rendendo improcrastinabile la separazione.
Il ricorrente, dunque, concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
Autorizzare le parti a vivere separatamente;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con comparsa del 03.10.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale, pur aderendo alla domanda di pronuncia di separazione personale dei coniugi, rappresentava:
- che la casa sita in Via Prato non era angusta come rappresentato dal ricorrente;
- che il marito si era trasferito dalla abitazione della via Prato a quella sita nella via
LL per via di una lite sorta con la figlia e non con la moglie;
Per_1
- che il suo trasferimento dalla via Prato alla via Valle era stato imposto dalla madre del ricorrente, comodante, che l'aveva invitata a lasciare la casa;
- che l'immobile della via LL non era mai stato sede di residenza o domicilio familiare, che è occupato dal solo marito con le figlie maggiorenni e e Pt_2 Pt_3 che era stato acquistato dai coniugi in comunione per un prezzo di circa euro
80.000,00;
La resistente, pertanto, concludeva chiedendo che il Tribunale volesse “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzandoli a vivere separatamente;
Ordinare e condannare il Sig. di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Parte_4 di € 40.000,00 quale 50 % del valore della casa, acquistata in comunione
[...] CP_2 ma abitata dal solo ricorrente.”
Il Giudice istruttore, all'udienza di comparizione delle parti del 04/10/2023, in ragione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi i coniugi, autorizzava quest'ultimi a vivere separatamente, rinviando ad altra udienza di comparizione, con termini per memorie autorizzate, stante la richiesta formulata dalla parte ricorrente di un termine per esaminare la comparsa di costituzione e risposta depositata da controparte solo in data 3/10/2024.
Con la memoria autorizzata del 6/1/2024, la parte ricorrente ribadiva come la scelta di trasferirsi presso l'immobile sito in Via LL fosse stato il frutto di una determinazione assunta dal nucleo familiare, salva la circostanza che la moglie aveva improvvisamente cambiato idea e concludeva instando affinchè volesse il Tribunale: “dichiarare la
3 separazione personale dei coniugi per colpa di;
assegnare la Controparte_1 casa coniugale al ricorrente;
rigetto dell'istanza di rimborso così come formulata dalla parte resistente.”
Depositava memoria difensiva autorizzata anche la resistente, , la quale Controparte_1 modificava in parte le proprie conclusioni nel senso che volesse il Tribunale: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
ordinare e condannare il sig. di Parte_1 corrispondere alla signora la somma di € 40.000 ,00 meno del 50% del Controparte_1 valore della casa a titolo di indennizzo, acquistata in comunion e ma abitata solo dal ricorrente;
in via subordinata chiede la restituzione della casa di Via Pier Santi LL alla moglie , che si impegna in tal caso a corrispondere al sig. la Controparte_1 Pt_1 somma di € 40.000,00 a titolo di indennizzo.”
All'esito dell'udienza del 17/1/2024, il Giudice istruttore con ordinanza del 25/5/2024 – ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, previo deposito di memorie conclusive.
Alla successiva udienza – tenutasi in data 12/2/2025 – la parte ricorrente insisteva in ricorso e in tutti gli scritti depositati, ed in particolare nella richiesta di dichiarazione della separazione per colpa della resistente, l'assegnazione della casa co niugale per i motivi già esposti, atteso che le figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti convivono con lui nell'abitazione sita in Via Pier Santi LL, con rigetto delle domande di rimborso, indennizzo e restituzione dell'immobile di cui sopra. Per altro verso, la parte resistente concludeva come dai propri scritti difensivi, evidenziando come non sia stata provata la convivenza tra il padre e le figlie, atteso che una delle stesse viene mantenuta dalla madre all'università. Insisteva per lo scioglimento della comunione patrimoniale tra i coniugi, con assegnazione all'uno o all'altro dei coniugi della casa di Via Piersanti
LL, con obbligo di corrispondere in favore del coniuge non assegnatario la somma di € 40.000,00.
All'esito della suddetta udienza, il Giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione ed il PM concludeva come da parere del 17/2/2025.
Così brevemente descritto lo svolgimento del processo, occorre prendere in considerazione le singole domande spiegate dalle parti.
1- Separazione personale dei coniugi.
Nel merito, la domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi Parte_1
– è fondata giacché gli elementi desumibili dagli Controparte_1
4 atti processuali (l'intollerabilità della convivenza ex art. 151 comma 1 c.c,, le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale e la chiara volontà delle parti di non volersi riconciliare), inducono a ritenere che vi sia una impossibilità di ric ostituire il nucleo familiare e la convivenza.
Inoltre, non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Le chiare posizioni delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e della intollerabilità della convivenza con iugale.
Deve di conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
2- Domanda di pronuncia della separazione con addebito.
Con specifico riferimento alla richiesta di pronuncia della separazione con addebito in capo alla resistente, formulata dal ricorrente con la memoria del 06/01/2024, essa va dichiarata preliminarmente inammissibile.
Deve, infatti, premettersi sul punto che l'articolo 473 bis 12 c.p.c. dispone che il ricorso introduttivo debba indicare la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni.
Il successivo art. 473 bis 17 c.p.c. dispone altresì che la parte ricorrente, entro venti giorni prima dalla data di udienza, può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
Oltre tale termine, ai sensi dell'articolo 473 bis 19 c.p.c., opera la decadenza con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili. Sotto altro profilo, le parti, invece, ai sensi dell'articolo 473 bis 19 c.p.c. secondo comma, possono semp re introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Ciò premesso, deve considerarsi, in ordine al vaglio di ammissibilità della formulata domanda di addebito, che la parte convenuta si è costituita nel presente procedimento solo in data 3/10/2023 e la prima udienza di comparizione era stata fissata per il g iorno
5.10.2023.
In sede di prima udienza di comparizione, la parte ricorrente chiedeva concedersi un termine per controdedurre, stante il breve lasso di tempo intercorso tra la comparizione delle parti e la costituzione in giudizio della controparte: termine che veniva co ncesso, senza opposizione da parte della convenuta ed il giudice istruttore concedeva termine ad entrambe le parti per dedurre.
La domanda di addebito della separazione alla resistente viene formulata per la prima volta
5 solo nella memoria autorizzata e depositata in data 6/1/2024: tuttavia, ritiene il collegio che la domanda non possa considerarsi conseguenza delle difese e domande spiegate dalla convenuta, atteso che la causa petendi e le ragioni addotte a sostegno dal ricorrente erano state esposte e dedotte già nell'atto introduttivo.
Ragione per la quale la domanda va considerata inammissibile perché tardivamente formulata.
3- Assegnazione casa coniugale.
Non può trovare, altresì, accoglimento neppure la domanda di assegnazione della casa coniugale, formulata dal ricorrente con memoria del 06/01/2024.
Preliminarmente, la domanda va dichiarata ammissibile ai sensi dell'articolo 473 bis 19
c.p.c.
Nel merito, è noto come l'assegnazione della casa familiare “…rispondendo all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria” (Cass. civ. n.
14553/2011).
In altre parole, “La qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare" postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con
l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile”
(Cass. civ. n. 27907/2021 e, nello stesso Cass. n. 3331/2016).
A tal fine il Giudice deve verificare, avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'interruzione della convivenza fra i genitori, se il nucleo costituito da genitori e figli abbia utilizzato, quale centro di aggregazione familiare, l'abitazion e in maniera stabile e continuativa, poi, se i minori se ne siano allontanati e se la durata di un eventuale allontanamento ha compromesso lo stabile legame fra i medesimi e l'immobile già adibito a casa familiare. (cfr. Cass. civ. n. 27907/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che l'immobile di cui il ricorrente ha chiesto l'assegnazione non abbia mai costituito l'habitat domestico come sopra inteso, non essendo mai stato abitato con i caratteri della stabilità e continuità dall'intero nucleo familiare prima della crisi, che come riferito da entrambe le parti si è innescata prima ancora dell'acquis to
6 della nuova casa della Via LL.
In particolare, risulta che dopo l'acquisto del suddetto immobile solo il ricorrente si è trasferito presso di esso, inizialmente con la figlia e successivamente anche con la Pt_2 figlia mentre la Sig.ra , dapprima, ha continuato ad abita re presso Pt_3 CP_1
l'abitazione familiare sita nella via Prato n. 31 e poi si è trasferita presso la via Valle.
Del resto, è stato proprio il mancato trasferimento dell'intero nucleo familiare a costituire, come affermato da entrambe le parti, motivo di crisi.
Pertanto, l'immobile in questione, non avendo mai costituito luogo in cui si di svolgimento dell'esistenza della famiglia, intesa nucleo costituito da genitori e figli, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione.
4 – Contributo al mantenimento delle figlie e Pt_2 Pt_3
All'udienza del 5/10/2023, parte ricorrente domandava disporsi a carico della resistente l'obbligo di mantenimento delle figlie, maggiorenni ma economicamente non indipendenti , quale genitore convivente con le stesse, salvo poi non reiterare la suddetta richiesta nei successivi scritti difensivi.
La resistente chiedeva il rigetto della suddetta domanda, atteso che le figlie vivono indifferentemente con entrambi i genitori e che la madre si occupa del pagamento dell'affitto della abitazione, condotta in locazione a Palermo, per la figlia Pt_3
Pur essendo rimasta incontestata tra le parti la non autonomia economica delle figlie Pt_2
e la parte resistente ha contestato la circostanz a che le figlie vivano stabilmente con Pt_3 il padre. Sotto diverso profilo, il ricorrente non ha fornito la prova della convivenza con le figlie – non avendo articolato sul punto alcun mezzo di prova.
Al contrario è emersa la circostanza che la figlia viva a Palermo ove frequenta Pt_3
l'università, circostanza non contestata dalle parti.
Per tali ragioni, atteso che il contributo al mantenimento del figlio maggiore nne non economicamente autosufficiente viene corrisposto in favore del genitore collocatario (in assenza, come nel caso di specie, di una domanda espressaa da parte del figlio maggiorenne volta ad ottenere il versamento diretto del contributo al mantenimento ), la domanda spiegata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
4 – altre domande spiegate dalle parti.
Con riferimento alle altre domande spiegate nel presente giudizio dalla parte resistente, ovvero quelle relativa alla restituzione del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Via LL, alla condanna al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento dell'immobile in oggetto ed infine, in via subordinata, la domanda volta ad ottenere la
7 restituzione del medesimo immobile, il Collegio ritiene che le stesse siano da considerarsi inammissibili.
In primo luogo, la domanda avente ad oggetto la restituzione del 50% delle somme pagate per il mutuo contratto dai coniugi costituisce domanda riconvenzionale, proponibile solo entro i termini, previsti a pena di decadenza dall'articolo 473 bis 16 c.p.c.
Stessa considerazioni, devono svolgersi per le ulteriori domande formulate dalla resistente, oltre i suddetti termini, che vanno pertanto ritenute inammissibili.
Considerata la natura del presente giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
NO SQ il 07/01/1967 con , nata a [...] Controparte_1 il 22/07/1967, i quali hanno contratto matrimonio concordatario celebrato a Santo
NO SQ in data 23/06/1997, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Santo NO SQ, atto n. 11 P. II S.A. anno 1997;
b) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santo
NO SQ di procedere agli adempimenti conseguenti e alla annotazione della presente sentenza.
c) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale.
d) dichiara inammissibili le altre domande formulate dalla ricorrente come in parte motiva.
e) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, 18/12/ 2025
Il Giudice Est.
Veronica Messana Il Presidente
AL AB
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