Trib. Sciacca, sentenza 23/12/2025, n. 395
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La domanda di separazione personale è fondata, atteso che gli elementi desumibili dagli atti processuali (l'intollerabilità della convivenza ex art. 151 comma 1 c.c., le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale e la chiara volontà delle parti di non volersi riconciliare) inducono a ritenere che vi sia una impossibilità di ricostituire il nucleo familiare e la convivenza. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Le chiare posizioni delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e della intollerabilità della convivenza coniugale.

  • Inammissibile
    Domanda tardiva di addebito

    La domanda di addebito della separazione alla resistente, formulata per la prima volta nella memoria autorizzata depositata in data 6/1/2024, non può considerarsi conseguenza delle difese e domande spiegate dalla convenuta, atteso che la causa petendi e le ragioni addotte a sostegno dal ricorrente erano state esposte e dedotte già nell'atto introduttivo. Ragione per la quale la domanda va considerata inammissibile perché tardivamente formulata.

  • Rigettato
    Mancanza di stabile e continuativa utilizzazione come centro di aggregazione familiare

    La domanda di assegnazione della casa coniugale non può trovare accoglimento in quanto l'immobile di cui il ricorrente ha chiesto l'assegnazione non ha mai costituito l'habitat domestico come inteso dalla giurisprudenza, non essendo mai stato abitato con i caratteri della stabilità e continuità dall'intero nucleo familiare prima della crisi. Pertanto, l'immobile in questione, non avendo mai costituito luogo in cui si svolge l'esistenza della famiglia, intesa come nucleo costituito da genitori e figli, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione.

  • Rigettato
    Genitore non collocatario e mancata prova della convivenza

    La domanda non può trovare accoglimento atteso che il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente viene corrisposto in favore del genitore collocatario (in assenza di una domanda espressa da parte del figlio maggiorenne volta ad ottenere il versamento diretto del contributo al mantenimento). Il ricorrente non ha fornito la prova della convivenza con le figlie. È emersa la circostanza che una figlia viva a Palermo ove frequenta l'università.

  • Inammissibile
    Domanda riconvenzionale tardiva

    La domanda avente ad oggetto la restituzione del 50% delle somme pagate per il mutuo contratto dai coniugi costituisce domanda riconvenzionale, proponibile solo entro i termini previsti a pena di decadenza dall'articolo 473 bis 16 c.p.c.

  • Inammissibile
    Domanda tardiva

    La domanda è formulata oltre i termini previsti a pena di decadenza dall'articolo 473 bis 16 c.p.c.

  • Inammissibile
    Domanda subordinata tardiva

    La domanda è formulata oltre i termini previsti a pena di decadenza dall'articolo 473 bis 16 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sciacca, sentenza 23/12/2025, n. 395
    Giurisdizione : Trib. Sciacca
    Numero : 395
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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