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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5873 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 14036/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14036/2022 R.G.A.C. riservata per la decisione con ordinanza del 25/02/2025 a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c.
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede a Bacoli in Via Giulio Cesare n. 280, elett.te dom.ta a Napoli in
Via Chiatamone n. 53/C presso lo studio dell'Avv. Francesca Mele che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva , in persona del Controparte_1 PartitaIVA_2
legale rapp.te p.t., con sede a Tangeri (Marocco) al Lot 422 ZI GZENAYA, etage 1, appartament 1, elett.te dom.ta a Portici, al Corso Garibaldi n. 179, presso lo studio dell'Avv. Ciro Renino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3081/22, R.g. 6055/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 26/04/2022.
Conclusioni: per l'opponente in accoglimento dell'opposizione, revocare il d.i. opposto;
in via gradata, accogliere l'eccezione di compensazione e dichiarare l'inesistenza di un credito della Controparte_2
[...]
[...]
[...]
per le ragioni dedotte e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
revocare il d.i. opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, previo accertamento della responsabilità aggravata in capo alla per le Controparte_3 ragioni di cui al paragrafo 5 della citazione, condannare quest'ultima a risarcire i danni patiti e patiendi, dalla così come quantificati Parte_1 in corso di causa e cioè pari ad almeno € 109.028,40 (dato dalla somma di €
78.578,40 a titolo di danno emergente ed € 30.450 a titolo di lucro cessante); si precisa che il costo vivo della perizia è stato inserito nella nota spese nelle spese esenti;
laddove non conteggiato come rimborso spese giudiziali si chiede venga computato come voce di danno;
in ogni caso, condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovuti, anche ex art 96 c.p.c. avendo resistito con evidente malafede.
Per l'opposto in via principale, rigettare l'opposizione, poiché infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande ivi spiegate, con conferma dell'opposto D.I.; in via subordinata, qualora il Tribunale adito dovesse dichiarare la convenuta inadempiente con riguardo al trasporto del
16.09.2020, si chiede l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 21.930,00, in virtù degli ulteriori trasporti effettuati e mai contestati;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della
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motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
- 3 -
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo “la società Parte_1 opponente”) citava in giudizio la società (d'ora innanzi Controparte_1 solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 3081/22 emesso dal Tribunale di Napoli il 26/04/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 27.530,00, oltre accessori e spese, a titolo di pagamento delle fatture relative a trasporti di merci regolarmente eseguiti.
In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di titolarità della società opposta del diritto dedotto in giudizio, essendo tutti gli atti allegati al fascicolo monitorio riconducibili ad altra società, la Controparte_2 eccepiva la mancanza di prova del credito vantato dall'opposta, in
[...]
mancanza dei documenti di trasporto (DDT) e delle lettere di vettura internazionale (CMR); eccepiva l'inadempimento dell'opposta in quanto la
“fattura n. 202008040”, emessa in data 13.08.2020 era una nota di credito, mentre il trasporto oggetto della fattura “202009036” del 17.09.2020 era stato contestato al momento della consegna per avaria della merce;
in subordine, laddove provata una pur minima ragione creditoria nei confronti della eccepiva, comunque, la compensazione del citato preteso Parte_1
credito (da quantificare) con il controcredito che la vantava verso Parte_1 il vettore in conseguenza dell'inadempimento al contratto di trasporto per l'avaria della merce consegnata;
spiegava domanda riconvenzionale al fine di sentire condannare la società opposta al risarcimento integrale del valore della merce perita, nonché a risarcire gli ulteriori danni patiti dalla in Parte_1 conseguenza dell'avaria ai prodotti trasportati che erano già oggetto di vendita a fornitori terzi.
Si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva come la
[...]
fosse la nuova denominazione della CP_1 Controparte_2
come risultante dalla visura allegata;
eccepiva come le fatture
[...] depositate al ricorso monitorio fossero sufficienti per l'emissione del D.I.; contestava la documentazione allegata dall'opponente ed eccepiva la mancata
- 4 -
richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. al momento della presunta contestazione della merce.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, venivano ammessi l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 30/01/2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 25/02/2025.
In via preliminare occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione ad agire della società opposta, e ciò in quanto le fatture allegate ala fascicolo del procedimento monitorio intestate ad altra società, la
Controparte_2
E, invero, dalla stessa documentazione allegata dall'opponente (docc. 7e 8 allegati al fascicolo di parte opponente) si rileva come si tratti della stessa società che nel tempo ha variato la denominazione, e ciò in quanto identico
ICE (Identifiant Commun de l'Enterprise), ovvero il numero di identificazione delle aziende utilizzato in Marocco.
Ancora, in via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare copia delle fatture di cui l'opposta chiede il pagamento e relativo sollecito di pagamento.
Tale documentazione, tra l'altro contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
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Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla eIGibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
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Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Nel caso de quo, a seguito delle precise contestazioni dell'opponente, pagina cinque, capo tre, dell'atto di opposizione che si riportano letteralmente:
“preliminarmente si contesta la pretesa avversa e si eccepisce di nulla dovere, non avendo, allo stato controparte provato il contratto, lo svolgimento delle prestazioni, il corretto adempimento e la modalità con la quale ha determinato la quantificazione della prestazione” nulla replicava la difesa dell'opposta nelle successive memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c..
Da tali note istruttorie dell'opposta non si rileva alcuna integrazione documentale volta a fornire la prova dell'avvenuta ed effettiva esecuzione del trasporto relativo alle fatture n. TALM202007031 del 18.07.2020 per l'importo di € 5.940,00, concernente il trasporto iniziato in data 29.06.2020; fattura n. TALM202008040 del 13.08.2020 per l'importo di € 555,00 concernente il trasporto iniziato in data 29.06.2020; fattura n.
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TALM202008041 del 13.08.2020 per l'importo di € 4.100,00, concernente il trasporto iniziato in data 23.07.2020; fattura n. TALM202008056 del
24.08.2020 per l'importo di € 5.950,00 concernente il trasporto iniziato in data 29.07.2020; fattura n. TALM202009004 del 01.09.2020 per l'importo di
5.385,00 concernente il trasporto iniziato in data 27.08.2020.
Pertanto, essendo la domanda di pagamento fondata sulle sole fatture, emesse dalla stessa società opponente, (come detto, sufficienti solamente ai fini dell'emissione del D.I.), in mancanza di prova circa l'effettiva esecuzione della prestazione di cui l'opposta reclama il pagamento, la relativa domanda di pagamento non può che essere rigettata.
Per l'ultima fattura TALM202009036 del 17.09.2020 per l'importo di €
5.600,00 relativa al trasporto di n.
1.056 contenitori da 18 kg di filetti di acciughe marinate (in acqua – aceto e sale) per un totale di 19.008 kg;
n. 144 contenitori da 18 kg di filetti di acciughe salate (in olio di girasole) per un totale di 2.592 kg;
n. 500 lattine da 5 kg di acciughe salate per un totale di
2.500 kg. deve rilevarsi come le contestazioni sollevate da parte opponente circa il deterioramento -parziale- della merce contenuta nel carico non possono considerarsi provate e ciò in quanto documentate solo attraverso attività e documenti (telefonate, comunicazioni e-mail e perizia) di provenienza della stessa opponente, nonché tutti specificamente e tempestivamente contestati dalla difesa dell'opposta.
Né l'istruttoria testimoniale, espletata attraverso l'interrogatorio formale della IG.ra , legale rappresentate della società opponente, Controparte_4 escussa all'udienza del 21/9/2023, e della prova testimoniale espletata mediante l'escussione dei IGg. di (udienza del Tes_1 CP_5
15/2/2024) e (udienza del 2/5/2024) ha fornito elementi Testimone_2 idonei alla prova di quanto dedotto dall'opponente.
Inammissibile, infine, è risultata la domanda riconvenzionale azionata dall'opponente e ciò sia in quanto pendente giudizio per risarcimento danni davanti al Tribunale Commerciale di Tangeri, come documentato dalla stessa
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opponente (doc. 12 allegato alle note del 9/12/2022) con il quale l'opposta cha chiesto il risarcimento del danno al vettore e sia perché Controparte_6
l'opponente chiede la condanna al pagamento dell'intero carico, allorquando ella stessa dichiara di avere venduto comunque parte del carico ad un prezzo ridotto rispetto a quello corrente.
In conclusione, deve accogliersi in parte l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento della domanda di pagamento dell'opposta, la condanna dell'opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta dell'importo di € 5.600,00 portato dalla fattura
TALM202009036 del 17.09.2020, oltre interessi ex D.lgs 231/02 dalla scadenza al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00, ridotto del
30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli -XI Sezione Civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3081/2022, R.g. 6055/22, emesso dal
Tribunale di Napoli il 26/04/2022;
- accoglie in parte la domanda di pagamento della società opposta;
- condanna la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 5.600,00, oltre interessi come in parte motiva;
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- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14036/2022 R.G.A.C. riservata per la decisione con ordinanza del 25/02/2025 a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c.
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede a Bacoli in Via Giulio Cesare n. 280, elett.te dom.ta a Napoli in
Via Chiatamone n. 53/C presso lo studio dell'Avv. Francesca Mele che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva , in persona del Controparte_1 PartitaIVA_2
legale rapp.te p.t., con sede a Tangeri (Marocco) al Lot 422 ZI GZENAYA, etage 1, appartament 1, elett.te dom.ta a Portici, al Corso Garibaldi n. 179, presso lo studio dell'Avv. Ciro Renino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3081/22, R.g. 6055/22, emesso dal Tribunale di Napoli il 26/04/2022.
Conclusioni: per l'opponente in accoglimento dell'opposizione, revocare il d.i. opposto;
in via gradata, accogliere l'eccezione di compensazione e dichiarare l'inesistenza di un credito della Controparte_2
[...]
[...]
[...]
per le ragioni dedotte e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
revocare il d.i. opposto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, previo accertamento della responsabilità aggravata in capo alla per le Controparte_3 ragioni di cui al paragrafo 5 della citazione, condannare quest'ultima a risarcire i danni patiti e patiendi, dalla così come quantificati Parte_1 in corso di causa e cioè pari ad almeno € 109.028,40 (dato dalla somma di €
78.578,40 a titolo di danno emergente ed € 30.450 a titolo di lucro cessante); si precisa che il costo vivo della perizia è stato inserito nella nota spese nelle spese esenti;
laddove non conteggiato come rimborso spese giudiziali si chiede venga computato come voce di danno;
in ogni caso, condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovuti, anche ex art 96 c.p.c. avendo resistito con evidente malafede.
Per l'opposto in via principale, rigettare l'opposizione, poiché infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande ivi spiegate, con conferma dell'opposto D.I.; in via subordinata, qualora il Tribunale adito dovesse dichiarare la convenuta inadempiente con riguardo al trasporto del
16.09.2020, si chiede l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 21.930,00, in virtù degli ulteriori trasporti effettuati e mai contestati;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della
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motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
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In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo “la società Parte_1 opponente”) citava in giudizio la società (d'ora innanzi Controparte_1 solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 3081/22 emesso dal Tribunale di Napoli il 26/04/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 27.530,00, oltre accessori e spese, a titolo di pagamento delle fatture relative a trasporti di merci regolarmente eseguiti.
In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di titolarità della società opposta del diritto dedotto in giudizio, essendo tutti gli atti allegati al fascicolo monitorio riconducibili ad altra società, la Controparte_2 eccepiva la mancanza di prova del credito vantato dall'opposta, in
[...]
mancanza dei documenti di trasporto (DDT) e delle lettere di vettura internazionale (CMR); eccepiva l'inadempimento dell'opposta in quanto la
“fattura n. 202008040”, emessa in data 13.08.2020 era una nota di credito, mentre il trasporto oggetto della fattura “202009036” del 17.09.2020 era stato contestato al momento della consegna per avaria della merce;
in subordine, laddove provata una pur minima ragione creditoria nei confronti della eccepiva, comunque, la compensazione del citato preteso Parte_1
credito (da quantificare) con il controcredito che la vantava verso Parte_1 il vettore in conseguenza dell'inadempimento al contratto di trasporto per l'avaria della merce consegnata;
spiegava domanda riconvenzionale al fine di sentire condannare la società opposta al risarcimento integrale del valore della merce perita, nonché a risarcire gli ulteriori danni patiti dalla in Parte_1 conseguenza dell'avaria ai prodotti trasportati che erano già oggetto di vendita a fornitori terzi.
Si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva come la
[...]
fosse la nuova denominazione della CP_1 Controparte_2
come risultante dalla visura allegata;
eccepiva come le fatture
[...] depositate al ricorso monitorio fossero sufficienti per l'emissione del D.I.; contestava la documentazione allegata dall'opponente ed eccepiva la mancata
- 4 -
richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. al momento della presunta contestazione della merce.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, venivano ammessi l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 30/01/2025 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 25/02/2025.
In via preliminare occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione ad agire della società opposta, e ciò in quanto le fatture allegate ala fascicolo del procedimento monitorio intestate ad altra società, la
Controparte_2
E, invero, dalla stessa documentazione allegata dall'opponente (docc. 7e 8 allegati al fascicolo di parte opponente) si rileva come si tratti della stessa società che nel tempo ha variato la denominazione, e ciò in quanto identico
ICE (Identifiant Commun de l'Enterprise), ovvero il numero di identificazione delle aziende utilizzato in Marocco.
Ancora, in via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare copia delle fatture di cui l'opposta chiede il pagamento e relativo sollecito di pagamento.
Tale documentazione, tra l'altro contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
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Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla eIGibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
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Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Nel caso de quo, a seguito delle precise contestazioni dell'opponente, pagina cinque, capo tre, dell'atto di opposizione che si riportano letteralmente:
“preliminarmente si contesta la pretesa avversa e si eccepisce di nulla dovere, non avendo, allo stato controparte provato il contratto, lo svolgimento delle prestazioni, il corretto adempimento e la modalità con la quale ha determinato la quantificazione della prestazione” nulla replicava la difesa dell'opposta nelle successive memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c..
Da tali note istruttorie dell'opposta non si rileva alcuna integrazione documentale volta a fornire la prova dell'avvenuta ed effettiva esecuzione del trasporto relativo alle fatture n. TALM202007031 del 18.07.2020 per l'importo di € 5.940,00, concernente il trasporto iniziato in data 29.06.2020; fattura n. TALM202008040 del 13.08.2020 per l'importo di € 555,00 concernente il trasporto iniziato in data 29.06.2020; fattura n.
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TALM202008041 del 13.08.2020 per l'importo di € 4.100,00, concernente il trasporto iniziato in data 23.07.2020; fattura n. TALM202008056 del
24.08.2020 per l'importo di € 5.950,00 concernente il trasporto iniziato in data 29.07.2020; fattura n. TALM202009004 del 01.09.2020 per l'importo di
5.385,00 concernente il trasporto iniziato in data 27.08.2020.
Pertanto, essendo la domanda di pagamento fondata sulle sole fatture, emesse dalla stessa società opponente, (come detto, sufficienti solamente ai fini dell'emissione del D.I.), in mancanza di prova circa l'effettiva esecuzione della prestazione di cui l'opposta reclama il pagamento, la relativa domanda di pagamento non può che essere rigettata.
Per l'ultima fattura TALM202009036 del 17.09.2020 per l'importo di €
5.600,00 relativa al trasporto di n.
1.056 contenitori da 18 kg di filetti di acciughe marinate (in acqua – aceto e sale) per un totale di 19.008 kg;
n. 144 contenitori da 18 kg di filetti di acciughe salate (in olio di girasole) per un totale di 2.592 kg;
n. 500 lattine da 5 kg di acciughe salate per un totale di
2.500 kg. deve rilevarsi come le contestazioni sollevate da parte opponente circa il deterioramento -parziale- della merce contenuta nel carico non possono considerarsi provate e ciò in quanto documentate solo attraverso attività e documenti (telefonate, comunicazioni e-mail e perizia) di provenienza della stessa opponente, nonché tutti specificamente e tempestivamente contestati dalla difesa dell'opposta.
Né l'istruttoria testimoniale, espletata attraverso l'interrogatorio formale della IG.ra , legale rappresentate della società opponente, Controparte_4 escussa all'udienza del 21/9/2023, e della prova testimoniale espletata mediante l'escussione dei IGg. di (udienza del Tes_1 CP_5
15/2/2024) e (udienza del 2/5/2024) ha fornito elementi Testimone_2 idonei alla prova di quanto dedotto dall'opponente.
Inammissibile, infine, è risultata la domanda riconvenzionale azionata dall'opponente e ciò sia in quanto pendente giudizio per risarcimento danni davanti al Tribunale Commerciale di Tangeri, come documentato dalla stessa
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opponente (doc. 12 allegato alle note del 9/12/2022) con il quale l'opposta cha chiesto il risarcimento del danno al vettore e sia perché Controparte_6
l'opponente chiede la condanna al pagamento dell'intero carico, allorquando ella stessa dichiara di avere venduto comunque parte del carico ad un prezzo ridotto rispetto a quello corrente.
In conclusione, deve accogliersi in parte l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento della domanda di pagamento dell'opposta, la condanna dell'opponente al pagamento, nei confronti dell'opposta dell'importo di € 5.600,00 portato dalla fattura
TALM202009036 del 17.09.2020, oltre interessi ex D.lgs 231/02 dalla scadenza al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00, ridotto del
30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli -XI Sezione Civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3081/2022, R.g. 6055/22, emesso dal
Tribunale di Napoli il 26/04/2022;
- accoglie in parte la domanda di pagamento della società opposta;
- condanna la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 5.600,00, oltre interessi come in parte motiva;
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- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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