TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 1040/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRASCELLA Parte_1
GIUSEPPE
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento di invalidità pari o superiore al 67% utile all'esenzione del pagamento dei ticket sanitari e dello status ex art. 3, comma 1, della L. n.
104/1992.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
27.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità pari o superiore al 67% utile all'esenzione del pagamento dei ticket sanitari e dell'art. 3, comma 1, della L. n.
104/1992, per quest'ultimo solo limitatamente per conferma della decorrenza per non corretta valutazione della sindrome depressiva denunciata e per erronea applicazione dei codici di riferimento, atteso, altresì, l'aggravamento delle condizioni di salute attestate da certificazione medica prodotta, agiva in giudizio per la declaratoria di sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 67% utile ai fini dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ed dei benefici ex art. 3, comma 1, della L. n.
104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso, eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate nonché la genericità dei rilievi mossi dalla parte ricorrente, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario preteso, tenuto conto della corretta valutazione medica fatta dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che in data 25.11.2024 è stato comunicato alle parti il decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di conclusione delle operazioni peritali con fissazione dei termini per
Pag. 2 di 7 contestarne i contenuti;
il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato dalla parte ricorrente in via telematica in data 20.12.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 23.01.2025 e, pertanto, è tempestivo in quanto intervenuto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI
c.p.c. , considerando i giorni festivi (25 e 26 dicembre 2024 ed il 1° e
06 gennaio 2025).
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_1 alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
La parte ricorrente, infatti, ha lamentato specificamente la non corretta valutazione da parte del CTU della sindrome depressiva accertata solo dal 26.09.2024 (data del certificato medico neurologico) in realtà già presente al momento della presentazione della domanda ed un'attribuzione on corretta dei codici di riferimento.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' nei limiti della domanda di esenzione dal ticket CP_1 sanitario alla luce del costante orientamento della Corte di cassazione.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 26352/2025 cui dare continuità: “… (omissis)…
Per orientamento uniforme di questa Corte, da cui non si ravvisano ragioni di discostarsi, (v. ex plurimis Cass. n. 29293/2922,
n.29274/2022, n. 32452/2024, n. 31591/2024 e n. 30553/2024),
"nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
Pag. 3 di 7 c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , CP_1 avendo l'art. 20 D.L. n. 78/09 trasferito all' sia la CP_2 responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa
(v. Cass. 20862/22, relativa ad un caso analogo al presente dove si poneva la questione di legittimazione passiva in capo all' o CP_1 all'ASL, e dove è stata ritenuta corretta la condanna delle spese in capo all' " (Cass. n. 30553/2024). … (omissis)…” CP_1
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale, non potendo ritenersi ad una valutazione prima facie manifestamente insussistenti gli ulteriori presupposti delle prestazioni rivendicate in questo giudizio.
In concreto, anche in questa ipotesi, occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione: “…questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn.
20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità
Pag. 4 di 7 dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020); …”1.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio.
In concreto, il CTU, in questa fase di merito, ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate in base alla documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente, ed ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 16.05.2024 e del riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa ovvero dal 27.02.2024.
Ebbene, all'esito della visita medica e della valutazione di tutta la documentazione e della certificazione medica prodotte, a riscontro di tutte le patologie denunciate dalla parte ricorrente, compresa la
Pag. 5 di 7 sindrome depressiva, il CTU ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ed ai benefici ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992.
Tanto conforta la fondatezza di tutte le domande avanzate in ricorso.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche e soprattutto alla luce delle precedenti conformi valutazioni peritali.
Ne consegue il totale accoglimento di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per il riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 67% utile per l'esenzione al pagamento dei ticket sanitari ed ai benefici ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 67% utile all'esenzione del pagamento dei ticket sanitari dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 16/05/2024 e dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 27/02/2024;
Pag. 6 di 7 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art.2
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Così deciso in Bari in data 27.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 36382/2021.
Sezione Lavoro
N.R.G. 1040/2025
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRASCELLA Parte_1
GIUSEPPE
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento di invalidità pari o superiore al 67% utile all'esenzione del pagamento dei ticket sanitari e dello status ex art. 3, comma 1, della L. n.
104/1992.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del
27.10.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, contestando le conclusioni dell'elaborato peritale disposto nella fase per ATPO precedente per il riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità pari o superiore al 67% utile all'esenzione del pagamento dei ticket sanitari e dell'art. 3, comma 1, della L. n.
104/1992, per quest'ultimo solo limitatamente per conferma della decorrenza per non corretta valutazione della sindrome depressiva denunciata e per erronea applicazione dei codici di riferimento, atteso, altresì, l'aggravamento delle condizioni di salute attestate da certificazione medica prodotta, agiva in giudizio per la declaratoria di sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 67% utile ai fini dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ed dei benefici ex art. 3, comma 1, della L. n.
104/1992, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione, compresa la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare domandava la CP_1 verifica di tempestività del promosso ricorso, eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate nonché la genericità dei rilievi mossi dalla parte ricorrente, e, nel merito, domandava il rigetto delle domande azionate per infondatezza, attesa l'insussistenza del requisito sanitario preteso, tenuto conto della corretta valutazione medica fatta dal CTU in sede di ATPO, vinte le spese processuali.
La controversia veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare occorre affermare la tempestività della promossa azione giudiziale alla luce delle evidenze processuali.
Ed infatti, emerge dagli atti di causa che in data 25.11.2024 è stato comunicato alle parti il decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. di conclusione delle operazioni peritali con fissazione dei termini per
Pag. 2 di 7 contestarne i contenuti;
il dissenso alle conclusioni rese dal CTU nella fase per ATPO è stato depositato dalla parte ricorrente in via telematica in data 20.12.2024, dunque tempestivamente nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma IV c.p.c.; infine, il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuto in data 23.01.2025 e, pertanto, è tempestivo in quanto intervenuto nel termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 445 bis, comma VI
c.p.c. , considerando i giorni festivi (25 e 26 dicembre 2024 ed il 1° e
06 gennaio 2025).
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del promosso ricorso sollevata dall' per genericità dei motivi della contestazione CP_1 alla luce delle chiare e specifiche doglianze alle conclusioni del CTU riportate nell'atto introduttivo di questo giudizio secondo quanto già sopra riportato.
La parte ricorrente, infatti, ha lamentato specificamente la non corretta valutazione da parte del CTU della sindrome depressiva accertata solo dal 26.09.2024 (data del certificato medico neurologico) in realtà già presente al momento della presentazione della domanda ed un'attribuzione on corretta dei codici di riferimento.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' nei limiti della domanda di esenzione dal ticket CP_1 sanitario alla luce del costante orientamento della Corte di cassazione.
Questi i princìpi di diritto affermati dalla Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 26352/2025 cui dare continuità: “… (omissis)…
Per orientamento uniforme di questa Corte, da cui non si ravvisano ragioni di discostarsi, (v. ex plurimis Cass. n. 29293/2922,
n.29274/2022, n. 32452/2024, n. 31591/2024 e n. 30553/2024),
"nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
Pag. 3 di 7 c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , CP_1 avendo l'art. 20 D.L. n. 78/09 trasferito all' sia la CP_2 responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa
(v. Cass. 20862/22, relativa ad un caso analogo al presente dove si poneva la questione di legittimazione passiva in capo all' o CP_1 all'ASL, e dove è stata ritenuta corretta la condanna delle spese in capo all' " (Cass. n. 30553/2024). … (omissis)…” CP_1
Tanto conforta l'ammissibilità della promossa azione giudiziale, non potendo ritenersi ad una valutazione prima facie manifestamente insussistenti gli ulteriori presupposti delle prestazioni rivendicate in questo giudizio.
In concreto, anche in questa ipotesi, occorre dare continuità ai seguenti principi più volte espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione: “…questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn.
20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità
Pag. 4 di 7 dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020); …”1.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, occorre partire dalle conclusioni rese in sede di operazioni peritali dal CTU nominato in questo giudizio.
In concreto, il CTU, in questa fase di merito, ha rivalutato il complesso quadro patologico della parte ricorrente tenendo in debito conto tutte le patologie denunciate in base alla documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente, ed ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 16.05.2024 e del riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa ovvero dal 27.02.2024.
Ebbene, all'esito della visita medica e della valutazione di tutta la documentazione e della certificazione medica prodotte, a riscontro di tutte le patologie denunciate dalla parte ricorrente, compresa la
Pag. 5 di 7 sindrome depressiva, il CTU ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ed ai benefici ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992.
Tanto conforta la fondatezza di tutte le domande avanzate in ricorso.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU hanno una valenza scientifica oggettiva e devono essere condivise, anche e soprattutto alla luce delle precedenti conformi valutazioni peritali.
Ne consegue il totale accoglimento di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente.
Deve essere affermata la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per il riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 67% utile per l'esenzione al pagamento dei ticket sanitari ed ai benefici ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite comprese quelle della fase per ATPO, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente necessario per il riconoscimento di un'invalidità pari o superiore al 67% utile all'esenzione del pagamento dei ticket sanitari dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 16/05/2024 e dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 27/02/2024;
Pag. 6 di 7 - condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.350,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022 oltre IVA, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art.2
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di CP_1 entrambe le fasi del giudizio liquidate come da separati provvedimenti.
Così deciso in Bari in data 27.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Salvatore Franco SANTORO
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 36382/2021.