TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2469/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Parte_1 atti dall'Avv. Paola Arcidiacono, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura Controparte_1 in atti dall'Avv. Aldo Pellegrino e dall'Avv. Sabrina Casetta, presso i quali ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“Contrariis reiectis;
pagina 1 di 7 Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, confermandone la Per_1 collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre;
Prevedere che il padre possa frequentare secondo il calendario proposto dalla CTU;
Per_1
Condannare il sig. a corrispondere alla Sig.ra a titolo di concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile che si propone in € 450,00 o alla veriore somma ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario secondo il
Protocollo del Tribunale di Torino, ferma la suddivisione al 50% dell'assegno unico tra i genitori.
E ciò con decorrenza dal mese di luglio u.s. a partire dal quale il mantenimento e la cura del minore si sono sbilanciati a carico della madre, ovvero, quantomeno, dal deposito del ricorso.
In subordine: Condannare il sig. a versare, per il titolo di cui sopra, mensilmente 350,00 CP_1 euro, purché la madre possa beneficiare per intero dell'A.U. Ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Con onorari e spese di giudizio.”
Per il convenuto:
“ Voglia il Tribunale di Cuneo rigettare tutte le avversarie domande e disporre in ordine all'affidamento ed alla collocazione del minore , nato a [...] il 25 aprile Persona_2
2019, in conformità alla proposta formulata dalla dr.ssa nella Consulenza Tecnica CP_2
d'Ufficio del 28 giugno 2024 e cioè che il minore stia con il padre tutte le settimane dall'uscita di scuola del martedì alle 8.00 del mattino del mercoledì quando il padre lo riaccompagnerà a scuola,
e poi in modo alternato:
- una settimana dall'uscita di scuola del venerdì fino alle 12.00 circa del sabato
- una settimana dalle 9.00 circa del sabato fino alle 19.00 della domenica. che durante le festività natalizie trascorra in modo alternato la settimana fra il 23 ed il 30 dicembre e quella fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e, sempre in modo alternato, le festività pasquali; per quel che riguarda il periodo estivo, a partire dall'estate 2025, due settimane anche non consecutive con il padre ed altrettante con la madre da concordare secondo gli impegni dei genitori ogni anno entro il 31 maggio. disporre eventuale contributo al mantenimento in funzione della miglior collocazione che sarà individuata per il minore, tenuto anche conto della peggiorata situazione economica del signor
. CP_1
pagina 2 di 7 Spese straordinarie e assegno Unico diviso al 50% fra i genitori.
Con condanna della ricorrente alle spese, diritti ed onorari di giudizio ed al rimborso delle spese anticipate dal convenuto per CTU e CTP così come risultanti dai documenti 17 e 18 prodotti con le note autorizzate per l'udienza del 18.09.2024.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso, disponendo anche secondo le indicazioni del Ctu”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 27.10.2023, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare le Parte_1 condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con . La ricorrente ha allegato che la convivenza tra le parti Controparte_1 si è interrotta già nel 2020 e che i genitori hanno gestito per diverso tempo il bambino secondo liberi accordi con mantenimento diretto, ma di aver appreso casualmente nell'estate 2023 che il convenuto era stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Ha pertanto domandato l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita con il padre comprendente tutti i pomeriggi dall'uscita dall'asilo sino alle 19.00 o alle 21.00 e weekend alterni con un pernottamento alla presenza della nonna e un contributo al mantenimento di 450,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito, rappresentando che il ricovero in ospedale sarebbe stato la conseguenza di un periodo di stress lavorativo e sostenendo che le problematiche di rabbia manifestate dal bambino e descritte nel ricorso sarebbero dovute a una difficoltà del minore ad accettare l'arrivo del fratellino, nato da una nuova relazione della madre. Ha dunque chiesto che venisse disposta una consulenza sulle capacità genitoriali, sulla base della quale regolamentare l'affidamento e di conseguenza il mantenimento del bambino, o in subordine che venisse confermato il regime paritetico precedentemente praticato dai genitori.
Dopo aver sentito le parti all'udienza del 30.1.2024, il Giudice istruttore delegato ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, un calendario di visita con il padre che comprendeva fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e nelle settimane che si concludevano con il weekend di spettanza materna il martedì e il giovedì dalle 16.00 al mattino successivo con riaccompagnamento all'asilo (nelle settimane che si concludevano con il weekend di spettanza paterna, lo avrebbe dovuto invece riaccompagnare dalla madre, in uno dei due pagina 3 di 7 giorni, entro le 21.00, potendolo tenere per la notte nell'altro giorno) e un contributo al mantenimento di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In via istruttoria, è stata disposta una CTU sulle capacità genitoriali, essendo stato confermato da entrambe le parti che il minore aveva manifestato negli ultimi mesi disagio e crisi di rabbia, delle quali si rendeva necessario comprendere le ragioni, da individuarsi, secondo la ricorrente, nelle problematiche di salute del padre e nell'”invadenza” della nonna paterna e, secondo il convenuto, nelle carenze educative della madre. A seguito del deposito della CTU, è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta del 15.1.2025. In sede di precisazione definitiva delle conclusioni, le parti hanno aderito alle conclusioni della CTU e hanno domandato rispettivamente un aumento e una diminuzione del contributo al mantenimento stabilito in via provvisoria.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 3.2.2024 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. Nel merito, può essere disposto l'affidamento condiviso del minore, che non è mai stato messo in discussione dalle parti, nonostante le reciproche criticità descritte negli atti introduttivi. Tale soluzione trova conforto nella CTU, le cui risultanze sono state condivise sia dai CTP che dalle parti stesse.
La consulente ha osservato che il convenuto si trova in una condizione di fragilità psicologica dovuta a un trauma connesso alla prematura scomparsa del padre e aggravata dalla necessità di ridefinire la propria partecipazione nella gestione del figlio a seguito della cessazione della convivenza e da una situazione lavorativa stressante. Nel corso delle indagini peritali è però emerso che il sta seguendo un adeguato percorso di cura ed è stato preso in carico dal CP_1
Centro di Salute Mentale. Viene descritto come un buon padre, affettuoso e presente e come un punto di riferimento importante per . Fermo restando che il convenuto si dovrà Per_1 impegnare a proseguire nelle necessarie terapie e dovrà evitare in futuro di nascondere le proprie condizioni alla madre di suo figlio, come avvenuto in occasione del ricovero in psichiatria del 2023, non sussistono ragioni per limitare la sua responsabilità genitoriale in ragione delle problematiche di salute.
Quanto alla madre, la CTU ha rilevato che la tendenza del minore a fare più capricci in sua presenza non è dovuta a una situazione di disagio, ma semplicemente a una naturale richiesta di pagina 4 di 7 attenzioni dovuta alla nascita del fratellino. La ricorrente dovrà pertanto impegnarsi a dedicare del tempo esclusivo al figlio, accompagnandolo al tempo stesso nel suo percorso verso l'autonomia, da realizzarsi, ad esempio, attraverso il dormire da solo nella sua cameretta.
4. La collocazione prevalente va mantenuta presso la madre, come suggerito dalla CTU sulla base del fatto che il bambino è ancora piccolo ed è importante che sia proprio la ricorrente a effettuare i passaggi di accompagnamento e gestione dei capricci e delle piccole crisi di rabbia.
Il calendario di visita con il padre, accettato da entrambe le parti, è stato elaborato dalla consulente tenendo conto dell'opportunità di una buona alternanza tra le case dei genitori e della necessità di non sovraccaricare il , pur permettendogli di trascorrere lungo tempo con il CP_1 figlio. Tale regime, che può senz'altro essere recepito, comprende il martedì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola del mercoledì e, a settimane alterne, il venerdì dall'uscita da scuola sino alle 12.00 del sabato o il sabato dalle 9.00 sino alle 19.00 della domenica. Al calendario ordinario possono essere aggiunte metà delle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, metà delle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e due settimane non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Venendo infine agli aspetti economici, è fuori discussione che il padre debba contribuire mediante il versamento di un assegno mensile, considerato che il mantenimento diretto ricade per la maggior parte sulla madre collocataria. In via provvisoria, il Giudice istruttore ha stabilito un contributo di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, osservando che la ricorrente, le cui dichiarazioni fiscali hanno valore meramente indiziario in quanto titolare di un'attività in proprio quale parrucchiera, è gravata da una rata di mutuo di 280,00 euro, da una rata di finanziamento di 288,00 euro e dagli oneri di mantenimento del secondo figlio, ma può presumibilmente giovarsi, nell'affrontare le spese quotidiane, dell'aiuto del compagno convivente, che il convenuto percepisce una retribuzione ridotta, nell'ordine dei 1.350,00 euro mensili, essendo in malattia, ma non sostiene oneri abitativi, vivendo in casa di proprietà della madre, e ha di recente percepito 75.000,00 euro per la vendita di un immobile, che le esigenze del minore devono presumersi ancora ridotte in relazione all'età e che il padre tiene con sé il figlio per tempi comunque significativi.
La ricorrente chiede ora un aumento di tale contributo, osservando che i tempi di permanenza presso il padre indicati dalla CTU sono ridotti rispetto a quelli precedentemente stabiliti. È vero che, con il sistema precedente, il padre provvedeva a prelevare il minore all'asilo tutti i giorni, ma pagina 5 di 7 il numero di pernottamenti, due alla settimana, era identico a quello attuale ed era prevista unicamente una cena in più ogni due settimane. La riduzione dell'apporto paterno al mantenimento diretto deve pertanto ritenersi piuttosto contenuta. D'altro canto, il convenuto ha perso il lavoro, essendo stato dichiarato inidoneo alle mansioni di portiere notturno, e percepisce un'indennità di disoccupazione di circa 1.000,00 euro mensili, ma ben potrà rinvenire una nuova occupazione consona alle sue condizioni di salute. È invece da ritenersi irrilevante che il CP_1 abbia contratto di recente matrimonio con una donna disoccupata, in quanto gli oneri di mantenimento del figlio di neppure sei anni sono prevalenti rispetto a quelli di mantenimento della coniuge, in giovane età e presumibilmente dotata di capacità lavorativa. Non risulta idoneo ad incidere sul mantenimento nemmeno il trasferimento scolastico del minore da a CP_3
data la vicinanza tra i due comuni. Tenuto pertanto conto, da un lato, della riduzione dei CP_4 tempi di permanenza presso il padre e, dall'altro lato, del peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo, si ritiene congruo confermare il contributo stabilito in via provvisoria.
6. Le spese di giudizio vengono compensate, considerato che le parti hanno aderito alle conclusioni della CTU, la quale si è resa necessaria nell'esclusivo interesse del minore sulla base delle criticità descritte da entrambi i genitori, e tenuto conto della reciproca soccombenza sulle domande di natura economica. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio minore, salvo diversi e più ampi accordi:
- il martedì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola del mercoledì,
- a settimane alterne, il venerdì dall'uscita da scuola sino alle 12.00 del sabato o il sabato dalle
9.00 sino alle 19.00 della domenica,
pagina 6 di 7 - metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno, - metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- due settimane non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese e con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, la somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio,
PONE le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2469/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in Parte_1 atti dall'Avv. Paola Arcidiacono, presso la quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura Controparte_1 in atti dall'Avv. Aldo Pellegrino e dall'Avv. Sabrina Casetta, presso i quali ha eletto domicilio,
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“Contrariis reiectis;
pagina 1 di 7 Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, confermandone la Per_1 collocazione principale e la residenza anagrafica presso la madre;
Prevedere che il padre possa frequentare secondo il calendario proposto dalla CTU;
Per_1
Condannare il sig. a corrispondere alla Sig.ra a titolo di concorso al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio minore, la somma mensile che si propone in € 450,00 o alla veriore somma ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario secondo il
Protocollo del Tribunale di Torino, ferma la suddivisione al 50% dell'assegno unico tra i genitori.
E ciò con decorrenza dal mese di luglio u.s. a partire dal quale il mantenimento e la cura del minore si sono sbilanciati a carico della madre, ovvero, quantomeno, dal deposito del ricorso.
In subordine: Condannare il sig. a versare, per il titolo di cui sopra, mensilmente 350,00 CP_1 euro, purché la madre possa beneficiare per intero dell'A.U. Ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Con onorari e spese di giudizio.”
Per il convenuto:
“ Voglia il Tribunale di Cuneo rigettare tutte le avversarie domande e disporre in ordine all'affidamento ed alla collocazione del minore , nato a [...] il 25 aprile Persona_2
2019, in conformità alla proposta formulata dalla dr.ssa nella Consulenza Tecnica CP_2
d'Ufficio del 28 giugno 2024 e cioè che il minore stia con il padre tutte le settimane dall'uscita di scuola del martedì alle 8.00 del mattino del mercoledì quando il padre lo riaccompagnerà a scuola,
e poi in modo alternato:
- una settimana dall'uscita di scuola del venerdì fino alle 12.00 circa del sabato
- una settimana dalle 9.00 circa del sabato fino alle 19.00 della domenica. che durante le festività natalizie trascorra in modo alternato la settimana fra il 23 ed il 30 dicembre e quella fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e, sempre in modo alternato, le festività pasquali; per quel che riguarda il periodo estivo, a partire dall'estate 2025, due settimane anche non consecutive con il padre ed altrettante con la madre da concordare secondo gli impegni dei genitori ogni anno entro il 31 maggio. disporre eventuale contributo al mantenimento in funzione della miglior collocazione che sarà individuata per il minore, tenuto anche conto della peggiorata situazione economica del signor
. CP_1
pagina 2 di 7 Spese straordinarie e assegno Unico diviso al 50% fra i genitori.
Con condanna della ricorrente alle spese, diritti ed onorari di giudizio ed al rimborso delle spese anticipate dal convenuto per CTU e CTP così come risultanti dai documenti 17 e 18 prodotti con le note autorizzate per l'udienza del 18.09.2024.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso, disponendo anche secondo le indicazioni del Ctu”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 27.10.2023, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare le Parte_1 condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con . La ricorrente ha allegato che la convivenza tra le parti Controparte_1 si è interrotta già nel 2020 e che i genitori hanno gestito per diverso tempo il bambino secondo liberi accordi con mantenimento diretto, ma di aver appreso casualmente nell'estate 2023 che il convenuto era stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Ha pertanto domandato l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sé, un regime di visita con il padre comprendente tutti i pomeriggi dall'uscita dall'asilo sino alle 19.00 o alle 21.00 e weekend alterni con un pernottamento alla presenza della nonna e un contributo al mantenimento di 450,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto si è costituito, rappresentando che il ricovero in ospedale sarebbe stato la conseguenza di un periodo di stress lavorativo e sostenendo che le problematiche di rabbia manifestate dal bambino e descritte nel ricorso sarebbero dovute a una difficoltà del minore ad accettare l'arrivo del fratellino, nato da una nuova relazione della madre. Ha dunque chiesto che venisse disposta una consulenza sulle capacità genitoriali, sulla base della quale regolamentare l'affidamento e di conseguenza il mantenimento del bambino, o in subordine che venisse confermato il regime paritetico precedentemente praticato dai genitori.
Dopo aver sentito le parti all'udienza del 30.1.2024, il Giudice istruttore delegato ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, un calendario di visita con il padre che comprendeva fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e nelle settimane che si concludevano con il weekend di spettanza materna il martedì e il giovedì dalle 16.00 al mattino successivo con riaccompagnamento all'asilo (nelle settimane che si concludevano con il weekend di spettanza paterna, lo avrebbe dovuto invece riaccompagnare dalla madre, in uno dei due pagina 3 di 7 giorni, entro le 21.00, potendolo tenere per la notte nell'altro giorno) e un contributo al mantenimento di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In via istruttoria, è stata disposta una CTU sulle capacità genitoriali, essendo stato confermato da entrambe le parti che il minore aveva manifestato negli ultimi mesi disagio e crisi di rabbia, delle quali si rendeva necessario comprendere le ragioni, da individuarsi, secondo la ricorrente, nelle problematiche di salute del padre e nell'”invadenza” della nonna paterna e, secondo il convenuto, nelle carenze educative della madre. A seguito del deposito della CTU, è stata fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta del 15.1.2025. In sede di precisazione definitiva delle conclusioni, le parti hanno aderito alle conclusioni della CTU e hanno domandato rispettivamente un aumento e una diminuzione del contributo al mantenimento stabilito in via provvisoria.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della consulenza tecnica d'ufficio, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 3.2.2024 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. Nel merito, può essere disposto l'affidamento condiviso del minore, che non è mai stato messo in discussione dalle parti, nonostante le reciproche criticità descritte negli atti introduttivi. Tale soluzione trova conforto nella CTU, le cui risultanze sono state condivise sia dai CTP che dalle parti stesse.
La consulente ha osservato che il convenuto si trova in una condizione di fragilità psicologica dovuta a un trauma connesso alla prematura scomparsa del padre e aggravata dalla necessità di ridefinire la propria partecipazione nella gestione del figlio a seguito della cessazione della convivenza e da una situazione lavorativa stressante. Nel corso delle indagini peritali è però emerso che il sta seguendo un adeguato percorso di cura ed è stato preso in carico dal CP_1
Centro di Salute Mentale. Viene descritto come un buon padre, affettuoso e presente e come un punto di riferimento importante per . Fermo restando che il convenuto si dovrà Per_1 impegnare a proseguire nelle necessarie terapie e dovrà evitare in futuro di nascondere le proprie condizioni alla madre di suo figlio, come avvenuto in occasione del ricovero in psichiatria del 2023, non sussistono ragioni per limitare la sua responsabilità genitoriale in ragione delle problematiche di salute.
Quanto alla madre, la CTU ha rilevato che la tendenza del minore a fare più capricci in sua presenza non è dovuta a una situazione di disagio, ma semplicemente a una naturale richiesta di pagina 4 di 7 attenzioni dovuta alla nascita del fratellino. La ricorrente dovrà pertanto impegnarsi a dedicare del tempo esclusivo al figlio, accompagnandolo al tempo stesso nel suo percorso verso l'autonomia, da realizzarsi, ad esempio, attraverso il dormire da solo nella sua cameretta.
4. La collocazione prevalente va mantenuta presso la madre, come suggerito dalla CTU sulla base del fatto che il bambino è ancora piccolo ed è importante che sia proprio la ricorrente a effettuare i passaggi di accompagnamento e gestione dei capricci e delle piccole crisi di rabbia.
Il calendario di visita con il padre, accettato da entrambe le parti, è stato elaborato dalla consulente tenendo conto dell'opportunità di una buona alternanza tra le case dei genitori e della necessità di non sovraccaricare il , pur permettendogli di trascorrere lungo tempo con il CP_1 figlio. Tale regime, che può senz'altro essere recepito, comprende il martedì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola del mercoledì e, a settimane alterne, il venerdì dall'uscita da scuola sino alle 12.00 del sabato o il sabato dalle 9.00 sino alle 19.00 della domenica. Al calendario ordinario possono essere aggiunte metà delle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, metà delle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e due settimane non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Venendo infine agli aspetti economici, è fuori discussione che il padre debba contribuire mediante il versamento di un assegno mensile, considerato che il mantenimento diretto ricade per la maggior parte sulla madre collocataria. In via provvisoria, il Giudice istruttore ha stabilito un contributo di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, osservando che la ricorrente, le cui dichiarazioni fiscali hanno valore meramente indiziario in quanto titolare di un'attività in proprio quale parrucchiera, è gravata da una rata di mutuo di 280,00 euro, da una rata di finanziamento di 288,00 euro e dagli oneri di mantenimento del secondo figlio, ma può presumibilmente giovarsi, nell'affrontare le spese quotidiane, dell'aiuto del compagno convivente, che il convenuto percepisce una retribuzione ridotta, nell'ordine dei 1.350,00 euro mensili, essendo in malattia, ma non sostiene oneri abitativi, vivendo in casa di proprietà della madre, e ha di recente percepito 75.000,00 euro per la vendita di un immobile, che le esigenze del minore devono presumersi ancora ridotte in relazione all'età e che il padre tiene con sé il figlio per tempi comunque significativi.
La ricorrente chiede ora un aumento di tale contributo, osservando che i tempi di permanenza presso il padre indicati dalla CTU sono ridotti rispetto a quelli precedentemente stabiliti. È vero che, con il sistema precedente, il padre provvedeva a prelevare il minore all'asilo tutti i giorni, ma pagina 5 di 7 il numero di pernottamenti, due alla settimana, era identico a quello attuale ed era prevista unicamente una cena in più ogni due settimane. La riduzione dell'apporto paterno al mantenimento diretto deve pertanto ritenersi piuttosto contenuta. D'altro canto, il convenuto ha perso il lavoro, essendo stato dichiarato inidoneo alle mansioni di portiere notturno, e percepisce un'indennità di disoccupazione di circa 1.000,00 euro mensili, ma ben potrà rinvenire una nuova occupazione consona alle sue condizioni di salute. È invece da ritenersi irrilevante che il CP_1 abbia contratto di recente matrimonio con una donna disoccupata, in quanto gli oneri di mantenimento del figlio di neppure sei anni sono prevalenti rispetto a quelli di mantenimento della coniuge, in giovane età e presumibilmente dotata di capacità lavorativa. Non risulta idoneo ad incidere sul mantenimento nemmeno il trasferimento scolastico del minore da a CP_3
data la vicinanza tra i due comuni. Tenuto pertanto conto, da un lato, della riduzione dei CP_4 tempi di permanenza presso il padre e, dall'altro lato, del peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo, si ritiene congruo confermare il contributo stabilito in via provvisoria.
6. Le spese di giudizio vengono compensate, considerato che le parti hanno aderito alle conclusioni della CTU, la quale si è resa necessaria nell'esclusivo interesse del minore sulla base delle criticità descritte da entrambi i genitori, e tenuto conto della reciproca soccombenza sulle domande di natura economica. Per le medesime ragioni, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio minore, salvo diversi e più ampi accordi:
- il martedì dall'uscita da scuola sino all'ingresso a scuola del mercoledì,
- a settimane alterne, il venerdì dall'uscita da scuola sino alle 12.00 del sabato o il sabato dalle
9.00 sino alle 19.00 della domenica,
pagina 6 di 7 - metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno, - metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
- due settimane non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese e con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, la somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al
50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio,
PONE le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 7 di 7