Articolo 9 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 maggio 1969
>
Versione
27 gennaio 1977
>
Versione
25 giugno 1981
Art. 9.
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonche' le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare. (10) ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale, con sentenza del 4-18 gennaio 1977, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1977, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968". --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale, con sentenza del 29 aprile-19 giugno 1981, n. 101 (in G.U. 1a s.s. 24/06/1981, n. 172) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari lo aumento in misura pari al 10 per cento del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968".
Entrata in vigore il 25 giugno 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente