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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1024/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n. , rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 Parte_2
Guastafierro, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA), piazza Pace
n.20.
appellante
E
,in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio in Venezia, Santa Croce 929. CP_2
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 19/4/2024,
titolare di pensione categoria cat. VO n.13051521 con Parte_1 CP_2
decorrenza 01/07/2013, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n.1700 del 30/11/2023, che aveva rigettato la sua domanda di condanna dell' alla liquidazione del supplemento di CP_2
pensione per contributi CD/CM (relativi all'attività prestata come coltivatore diretto negli anni 1963 -1967) con decorrenza dal 01/07/2018, considerato che l' aveva CP_2
liquidato il relativo supplemento con decorrenza dal 05/2020, e dunque dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
2.L'appellante ha lamentato l'erronea applicazione della normativa indicata in sentenza, considerato che aveva potuto esercitare il diritto al supplemento di pensione solo dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.50/2019 emessa in data 15/1/2019, che aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione di vecchiaia dal
1/7/2013.
3. Ha sostenuto di aver chiesto il supplemento di pensione per contributi versati nella
Gestione Coltivatore diretti per gli anni dal 1963 al 1967 e che, ai sensi dall'art.7 della
L. 155/81, il diritto al supplemento doveva maturare dal quinquennio successivo alla data di riconoscimento della pensione di vecchiaia, e quindi dal 1/7/2018, considerata la decorrenza della sua pensione di vecchiaia dal 1/7/2013, come stabilita dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.50/2019. Invero egli aveva potuto inoltrare la domanda di pensione solo dopo l'emissione del provvedimento di liquidazione della pensione da parte dell' del 12/3/2020. CP_2
4. Pertanto ha concluso chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza:
“1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il Parte_1
supplemento sulla pensione Cat VO n.13051521 per il periodo dal 07/2018 al 04/2020,
e per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_2
corrispondere in favore dell'appellante gli arretrati relativi al supplemento sulla pensione Cat VO n.13051521 a decorrere dal 07/2018 (quinquennio successivo alla data di decorrenza della pensione principale) e fino al 04/2020 (mese antecedente al riconoscimento dell'incremento in via amministrativa) per un importo complessivo di €
1.151,28 o in quella diversa somma e decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
delle spese e compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
5.L si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha CP_2
chiesto il rigetto.
6.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello è infondato e va rigettato .
8. Il Collegio condivide pienamente il consolidato principio affermato dalla Suprema
Corte sulla cui base il primo giudice ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
[...]
La Corte ha infatti affermato che: “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).”(
Cass. sez.6 lav. ord. n. 28738 del 23/12/2011,conf. ex multis Corte di Cassazione n.
2846 del 2000 e n. 13604 del 2001).
Dunque nell'ipotesi di supplementi di pensione richiesti sulla base di contribuzioni antecedenti alla decorrenza del trattamento pensionistico base, la facoltà di richiedere il supplemento di pensione decorre dal compimento dell'età pensionabile, e non si applicano i termini dilatori del 4° e del 5° co. dell'art. 7 l. 155/81. Di conseguenza il supplemento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (L. n. 155 del 1981, art. 6, comma 1), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di supplemento pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, coincide con la domanda, per cui il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa ( art. 7 della legge n. 9 del 1963).
9.Nel caso di specie i contributi sulla cui base il ha chiesto il supplemento di Pt_1
pensione risalivano agli anni dal 1963 al 1967, quindi antecedenti alla data di decorrenza della pensione, per cui correttamente l' ha liquidato il supplemento di CP_2
pensione dal maggio 2020, e quindi dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 16/4/2020.
10.Nessun rilievo assume la circostanza dell'avvenuto riconoscimento del trattamento pensionistico ad opera di una sentenza successiva alla data di decorrenza della pensione, in quanto ciò che rileva ai fini della decorrenza del supplemento è solo se i contributi su cui si fonda la richiesta di supplemento siano antecedenti o successivi alla data di decorrenza della pensione.
11.La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata. 12. Sussistono le condizioni richieste dall'art.152 disp.att.c.p.c nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, per dichiarare l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio .
13. Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 3 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1024/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n. , rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1 Parte_2
Guastafierro, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA), piazza Pace
n.20.
appellante
E
,in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio in Venezia, Santa Croce 929. CP_2
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 19/4/2024,
titolare di pensione categoria cat. VO n.13051521 con Parte_1 CP_2
decorrenza 01/07/2013, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n.1700 del 30/11/2023, che aveva rigettato la sua domanda di condanna dell' alla liquidazione del supplemento di CP_2
pensione per contributi CD/CM (relativi all'attività prestata come coltivatore diretto negli anni 1963 -1967) con decorrenza dal 01/07/2018, considerato che l' aveva CP_2
liquidato il relativo supplemento con decorrenza dal 05/2020, e dunque dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
2.L'appellante ha lamentato l'erronea applicazione della normativa indicata in sentenza, considerato che aveva potuto esercitare il diritto al supplemento di pensione solo dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.50/2019 emessa in data 15/1/2019, che aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione di vecchiaia dal
1/7/2013.
3. Ha sostenuto di aver chiesto il supplemento di pensione per contributi versati nella
Gestione Coltivatore diretti per gli anni dal 1963 al 1967 e che, ai sensi dall'art.7 della
L. 155/81, il diritto al supplemento doveva maturare dal quinquennio successivo alla data di riconoscimento della pensione di vecchiaia, e quindi dal 1/7/2018, considerata la decorrenza della sua pensione di vecchiaia dal 1/7/2013, come stabilita dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.50/2019. Invero egli aveva potuto inoltrare la domanda di pensione solo dopo l'emissione del provvedimento di liquidazione della pensione da parte dell' del 12/3/2020. CP_2
4. Pertanto ha concluso chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza:
“1) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire il Parte_1
supplemento sulla pensione Cat VO n.13051521 per il periodo dal 07/2018 al 04/2020,
e per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_2
corrispondere in favore dell'appellante gli arretrati relativi al supplemento sulla pensione Cat VO n.13051521 a decorrere dal 07/2018 (quinquennio successivo alla data di decorrenza della pensione principale) e fino al 04/2020 (mese antecedente al riconoscimento dell'incremento in via amministrativa) per un importo complessivo di €
1.151,28 o in quella diversa somma e decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2
delle spese e compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
5.L si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha CP_2
chiesto il rigetto.
6.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello è infondato e va rigettato .
8. Il Collegio condivide pienamente il consolidato principio affermato dalla Suprema
Corte sulla cui base il primo giudice ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
[...]
La Corte ha infatti affermato che: “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).”(
Cass. sez.6 lav. ord. n. 28738 del 23/12/2011,conf. ex multis Corte di Cassazione n.
2846 del 2000 e n. 13604 del 2001).
Dunque nell'ipotesi di supplementi di pensione richiesti sulla base di contribuzioni antecedenti alla decorrenza del trattamento pensionistico base, la facoltà di richiedere il supplemento di pensione decorre dal compimento dell'età pensionabile, e non si applicano i termini dilatori del 4° e del 5° co. dell'art. 7 l. 155/81. Di conseguenza il supplemento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (L. n. 155 del 1981, art. 6, comma 1), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di supplemento pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, coincide con la domanda, per cui il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa ( art. 7 della legge n. 9 del 1963).
9.Nel caso di specie i contributi sulla cui base il ha chiesto il supplemento di Pt_1
pensione risalivano agli anni dal 1963 al 1967, quindi antecedenti alla data di decorrenza della pensione, per cui correttamente l' ha liquidato il supplemento di CP_2
pensione dal maggio 2020, e quindi dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 16/4/2020.
10.Nessun rilievo assume la circostanza dell'avvenuto riconoscimento del trattamento pensionistico ad opera di una sentenza successiva alla data di decorrenza della pensione, in quanto ciò che rileva ai fini della decorrenza del supplemento è solo se i contributi su cui si fonda la richiesta di supplemento siano antecedenti o successivi alla data di decorrenza della pensione.
11.La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata. 12. Sussistono le condizioni richieste dall'art.152 disp.att.c.p.c nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, per dichiarare l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio .
13. Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 3 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente