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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/10/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. LE AL BB, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2367/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Federico Bruno e Pietro Vizzini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Giacomo Cusmano n. 4.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell' pro
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege.
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 384 del 09.05.2024 (Prot. n. 45954 del
14.05.2024), emessa dall'
[...]
[...]
[...] [...]
, notificata Controparte_3
a mezzo posta e ricevuta in data 14.05.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.672,15, a titolo di rimborso somme indebitamente erogate a titolo di arretrati contrattuali – C.C.N.L. 2006/2009.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'ingiunzione per la mancata indicazione dei mezzi di impugnazione, il decorso del termine di prescrizione decennale, l'irripetibilità del credito oggetto di causa per legittimo affidamento, nonché la nullità dell'ingiunzione per mancanza di certezza, di liquidità e di esigibilità del credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “previa l'invocata sospensione inaudita altera parte dell' efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, di voler istruire ed emettere sentenza con la quale il Tribunale voglia - dichiarare nulla, inammissibile, illegittima e comunque annulli, l'ingiunzione di pagamento n. 384/2024 del 09.05.2024, e statuisca comunque non dovuta la somma pretesa ed ingiunta, rigettando ogni domanda e pretesa creditoria di parte opposta per tutte le eccezioni e ragioni spiegate e comunque perché infondata in fatto e diritto, dichiarando altresì che il ricorrente, non è debitore verso l'opposta della somma ingiunta, né di qualsiasi eventuali altre somme non indicate nell'illegittima ingiunzione”(cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_1
si costituiva in giudizio, contestando variamente la fondatezza del
[...]
ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 22 ottobre 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso merita accoglimento, alla luce della fondata ed assorbente eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
2 Ed invero, per consolidata giurisprudenza, in virtù del combinato disposto degli artt.
2033 e 2946 c.c., il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.
Nel caso concreto, l'Assessorato ha evidenziato di aver interrotto la prescrizione con la notifica di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora (nota prot. n. 65478 del
09/07/2020), asseritamente pervenuto a mezzo raccomandata al ricorrente in data
14/08/2020.
L'assunto non è condivisibile, atteso che manca la prova, da parte dell CP_1
resistente dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa attestante il perfezionamento della notifica della diffida eseguita con la nota del 09.07.2020, non potendo considerarsi equipollente la stampata prodotta (cfr. alleg. 2 fascicolo
). CP_1
Ne consegue che, il diritto alla ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra il 2010 e il 2012, anni in cui sarebbero state erogate le somme, risultava già prescritto alla data di notifica dell'ingiunzione impugnata (14.05.2024).
In conclusione, in assenza di atti interruttivi e in mancanza di prova da parte dell convenuto del perfezionamento della notifica della diffida, come CP_1
riportato nell'ingiunzione opposta, essendo decorso oltre un decennio far la data del presunto avvenuto pagamento e il primo atto interruttivo posto in essere dell convenuto, ovvero l'odierna ingiunzione di pagamento, i crediti CP_1
oggetto dell'atto opposto devono ritenersi prescritti.
Da qui, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 384 del
09.05.2024 (Prot. n. 45954 del 14.05.2024) dell
[...]
[...]
[...]
[...] Parte_2
;
[...]
2) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 700,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 23.10.2025
IL GIUDICE
LE AL BB
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. LE AL BB, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2367/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Federico Bruno e Pietro Vizzini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Giacomo Cusmano n. 4.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell' pro
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege.
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.06.2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 384 del 09.05.2024 (Prot. n. 45954 del
14.05.2024), emessa dall'
[...]
[...]
[...] [...]
, notificata Controparte_3
a mezzo posta e ricevuta in data 14.05.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.672,15, a titolo di rimborso somme indebitamente erogate a titolo di arretrati contrattuali – C.C.N.L. 2006/2009.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'ingiunzione per la mancata indicazione dei mezzi di impugnazione, il decorso del termine di prescrizione decennale, l'irripetibilità del credito oggetto di causa per legittimo affidamento, nonché la nullità dell'ingiunzione per mancanza di certezza, di liquidità e di esigibilità del credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “previa l'invocata sospensione inaudita altera parte dell' efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, di voler istruire ed emettere sentenza con la quale il Tribunale voglia - dichiarare nulla, inammissibile, illegittima e comunque annulli, l'ingiunzione di pagamento n. 384/2024 del 09.05.2024, e statuisca comunque non dovuta la somma pretesa ed ingiunta, rigettando ogni domanda e pretesa creditoria di parte opposta per tutte le eccezioni e ragioni spiegate e comunque perché infondata in fatto e diritto, dichiarando altresì che il ricorrente, non è debitore verso l'opposta della somma ingiunta, né di qualsiasi eventuali altre somme non indicate nell'illegittima ingiunzione”(cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_1
si costituiva in giudizio, contestando variamente la fondatezza del
[...]
ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 22 ottobre 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso merita accoglimento, alla luce della fondata ed assorbente eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
2 Ed invero, per consolidata giurisprudenza, in virtù del combinato disposto degli artt.
2033 e 2946 c.c., il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.
Nel caso concreto, l'Assessorato ha evidenziato di aver interrotto la prescrizione con la notifica di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora (nota prot. n. 65478 del
09/07/2020), asseritamente pervenuto a mezzo raccomandata al ricorrente in data
14/08/2020.
L'assunto non è condivisibile, atteso che manca la prova, da parte dell CP_1
resistente dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa attestante il perfezionamento della notifica della diffida eseguita con la nota del 09.07.2020, non potendo considerarsi equipollente la stampata prodotta (cfr. alleg. 2 fascicolo
). CP_1
Ne consegue che, il diritto alla ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra il 2010 e il 2012, anni in cui sarebbero state erogate le somme, risultava già prescritto alla data di notifica dell'ingiunzione impugnata (14.05.2024).
In conclusione, in assenza di atti interruttivi e in mancanza di prova da parte dell convenuto del perfezionamento della notifica della diffida, come CP_1
riportato nell'ingiunzione opposta, essendo decorso oltre un decennio far la data del presunto avvenuto pagamento e il primo atto interruttivo posto in essere dell convenuto, ovvero l'odierna ingiunzione di pagamento, i crediti CP_1
oggetto dell'atto opposto devono ritenersi prescritti.
Da qui, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 384 del
09.05.2024 (Prot. n. 45954 del 14.05.2024) dell
[...]
[...]
[...]
[...] Parte_2
;
[...]
2) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 700,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 23.10.2025
IL GIUDICE
LE AL BB
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