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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 8002 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. MANGIAMELI ANGELO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. BONDI' GIUSEPPE resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 14/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
546,66 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal 01.11.2024 al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1
resistente, che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
liquida in € 400,00 le spese di consulenza, oltre IVA se dovuta, in favore del ctu dott. che pone a carico dell'erario; Persona_1
liquida con separato decreto gli onorari in favore dell'avv. MANGIAMELI
ANGELO, difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/08/2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato attività di lavoro subordinato in favore della società resistente dal 03.03.2014 al 22.12.2021, con mansioni di fattorino postale, V° livello
CCNL, in forza di un contratto part-time di 20 ore settimanali, con retribuzione pattuita di € 958,00 mensili.
Deduceva che la prestazione in realtà si era svolta dalle ore 7,00 del mattino alle ore19,00, dal lunedì al venerdì, e per circa 6 ore il sabato, e che la retribuzione non era fissa, ma legata alla quantità di posta consegnata, consegna peraltro effettuata con mezzo proprio.
Affermava dunque di essere rimasto creditore della complessiva somma di €.
154.747,67 (di cui €. 128.609,17 per differenze retributive ed €. 11,458,50 per il saldo del TFR), e concludeva con la domanda di condanna nei termini indicati;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che all'udienza del 02.07.2024 parte ricorrente dichiarava di “limitare la domanda al riconoscimento delle somme indicate a pag. 2 della consulenza depositata in atti, precisando che la domanda si intende limitata all'incidenza di queste voci rispetto all'orario formalizzato, con inclusa la differenza sul tfr e inclusa la somma richiesta a titolo di indennità di preavviso.”;
- rilavato che il CTU nominato ha quantificato in € 546,66 l'ammontare delle differenze retributive, cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione dal
01.11.2024 al saldo;
- rilevato che nelle note conclusionali parte ricorrente, che nulla aveva dedotto in ordine alla formulazione del quesito, ha affermato l'erroneità dell'elaborato, per non avere il consulente calcolato quanto dovuto per “festività, per un importo di €.
4.440,73, ferie non godute, per un importo di €. 5.248,71, permessi non goduti, per un importo di €, 5.292,67, assegno nucleo familiare, per un importo di €. 1.873,25, fondi aso, per un importo di €.9.945,88, indennità sostitutiva del preavviso, per un importo di €.
1.822,27.”;
- rilevato che il quesito è stato formulato tenuto conto della limitazione della domanda effettuata da parte ricorrente, che ha contestualmente rinunciato all'espletamento della prova orale.
Dette circostanze, unitamente considerate, escludono che al consulente potesse essere attribuito l'incarico di calcolare eventuali differenze retributive per ferie e
2 permessi non goduti, in assenza della prova rigorosa – che deve essere fornita dal lavoratore - della mancata fruizione.
Per quanto poi concerne “assegni familiari” e “fondi aso”, non viene neppure indicato il fondamento del diritto.
Per quanto concerne l'indennità di preavviso, parte resistente ha dedotto – sin dalla sua costituzione – che il rapporto è cessato per licenziamento del ricorrente, producendo documentazione a supporto e tale circostanza non è stata, neanche genericamente, contestata dal ricorrente, sicché è evidente che nessuna somma può essere riconosciuta per detto titolo;
- rilevato dunque che il ricorso può trovare accoglimento nei limiti già precisati;
- rilevato che le spese di lite, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha rifiutato la proposta formulata da parte resistente prima dell'effettuazione della consulenza, proposta di gran lunga più favorevole rispetto all'esito del giudizio, vanno poste da detto momento a carico del ricorrente.
Gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, vengono liquidati con separato decreto.
Le spese di consulenza, liquidate come in dispositivo, sono a carico del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 8002 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. MANGIAMELI ANGELO ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. BONDI' GIUSEPPE resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 14/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
546,66 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal 01.11.2024 al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1
resistente, che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
liquida in € 400,00 le spese di consulenza, oltre IVA se dovuta, in favore del ctu dott. che pone a carico dell'erario; Persona_1
liquida con separato decreto gli onorari in favore dell'avv. MANGIAMELI
ANGELO, difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/08/2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere prestato attività di lavoro subordinato in favore della società resistente dal 03.03.2014 al 22.12.2021, con mansioni di fattorino postale, V° livello
CCNL, in forza di un contratto part-time di 20 ore settimanali, con retribuzione pattuita di € 958,00 mensili.
Deduceva che la prestazione in realtà si era svolta dalle ore 7,00 del mattino alle ore19,00, dal lunedì al venerdì, e per circa 6 ore il sabato, e che la retribuzione non era fissa, ma legata alla quantità di posta consegnata, consegna peraltro effettuata con mezzo proprio.
Affermava dunque di essere rimasto creditore della complessiva somma di €.
154.747,67 (di cui €. 128.609,17 per differenze retributive ed €. 11,458,50 per il saldo del TFR), e concludeva con la domanda di condanna nei termini indicati;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che all'udienza del 02.07.2024 parte ricorrente dichiarava di “limitare la domanda al riconoscimento delle somme indicate a pag. 2 della consulenza depositata in atti, precisando che la domanda si intende limitata all'incidenza di queste voci rispetto all'orario formalizzato, con inclusa la differenza sul tfr e inclusa la somma richiesta a titolo di indennità di preavviso.”;
- rilavato che il CTU nominato ha quantificato in € 546,66 l'ammontare delle differenze retributive, cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione dal
01.11.2024 al saldo;
- rilevato che nelle note conclusionali parte ricorrente, che nulla aveva dedotto in ordine alla formulazione del quesito, ha affermato l'erroneità dell'elaborato, per non avere il consulente calcolato quanto dovuto per “festività, per un importo di €.
4.440,73, ferie non godute, per un importo di €. 5.248,71, permessi non goduti, per un importo di €, 5.292,67, assegno nucleo familiare, per un importo di €. 1.873,25, fondi aso, per un importo di €.9.945,88, indennità sostitutiva del preavviso, per un importo di €.
1.822,27.”;
- rilevato che il quesito è stato formulato tenuto conto della limitazione della domanda effettuata da parte ricorrente, che ha contestualmente rinunciato all'espletamento della prova orale.
Dette circostanze, unitamente considerate, escludono che al consulente potesse essere attribuito l'incarico di calcolare eventuali differenze retributive per ferie e
2 permessi non goduti, in assenza della prova rigorosa – che deve essere fornita dal lavoratore - della mancata fruizione.
Per quanto poi concerne “assegni familiari” e “fondi aso”, non viene neppure indicato il fondamento del diritto.
Per quanto concerne l'indennità di preavviso, parte resistente ha dedotto – sin dalla sua costituzione – che il rapporto è cessato per licenziamento del ricorrente, producendo documentazione a supporto e tale circostanza non è stata, neanche genericamente, contestata dal ricorrente, sicché è evidente che nessuna somma può essere riconosciuta per detto titolo;
- rilevato dunque che il ricorso può trovare accoglimento nei limiti già precisati;
- rilevato che le spese di lite, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha rifiutato la proposta formulata da parte resistente prima dell'effettuazione della consulenza, proposta di gran lunga più favorevole rispetto all'esito del giudizio, vanno poste da detto momento a carico del ricorrente.
Gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, vengono liquidati con separato decreto.
Le spese di consulenza, liquidate come in dispositivo, sono a carico del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 14/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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