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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/11/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Giuliana Santa Trotta, all'esito della trattazione cartolare del;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che con decreto comunicato alle parti l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e che le stesse non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 17/11/2025
Il Giudice, dott.ssa Giuliana Santa Trotta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 474 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIUGNI DOMENICO;
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. MAROTTA FRANCESCO;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: per parte opponente “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni e qualsivoglia eccezione o contraria istanza, così provvedere:
1. Previo diniego, per le ragioni dedotte in narrativa, dell'eventuale richiesta avversa di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, revocare e/o annullare quest'ultimo, dichiarando la relativa pretesa nulla e prova di efficacia, o comunque rigettarla;
2. Disporre altresì la risoluzione del rapporto d'appalto intercorso tra le parti, per il grave inadempimento posto in essere dall'appaltatrice. In subordine, contenere la condanna a carico della concludente nei limiti della stretta dimostrazione del credito, anche nel profilo della sua quantificazione, ad opera di controparte. In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese legali.” Per la parte opposta: “a) RIGETTARE l'opposizione formulata dalla Sig.ra , per tutti i Parte_1 motivi analiticamente esposti ed argomentati in premessa e confermare INTEGRALMENTE il D.I. n. 67/2023. b) Condannare la stessa Opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di €. 10.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero nella somma maggiore e/o minore che l'intestato Giudicante dovesse ritenere congrua, per aver infondatamente e speculativamente formulato un'azione processuale in danno dell'Esponente. Condanna che trova certo riscontro nella palese inconcludenza e temerarietà della formulata . Relativamente alla responsabilità Parte_2 ex art. 96 c.p.c., giova rappresentare che, una volta riconosciuta la temerarietà della lite è scontata l'esistenza, oltre che dei danni patrimoniali, nella forma della lesione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto coinvolto in una lite questione inutile e pretestuosa. Tale principio rappresenta l'epicentro dell'Ordinanza n. 20995 del 12.10.2011, emessa dalla Corte di cassazione in riforma di una statuizione del Tribunale di Catanzaro che in una lite rivelatasi inutile, ha negato, per mancanza di prova la sussistenza dei danni risarcibili in virtù di quanto disposto in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La responsabilità aggravata è oggi considerata come un predicato del principio della ragionevole durata del processo quale risposta sanzionatoria voluta dall'Ordinamento a fronte del Processo e di un comportamento lesivo degli interessi della Collettività. Vero è che promuovere azioni giudiziarie pretestuose
o resistere alle domande avversarie costituisce un comportamento che integra forme di abuso del diritto, nella forma dello sviamento dalla funzione per il quale il diritto di difesa è stato riconosciuto. La citata Ordinanza riporta una soluzione della giurisprudenza di legittimità che considera danni, nell'ottica dell'art. 96 c.p.c., anzitutto i danni patrimoniali, i quali traggono origine dall'essere obbligati a contrastare una ingiustificata iniziativa dall'avversario senza trovare, peraltro, compensazione nella corresponsione delle mere spese e degli onorari del Difensore della parte vittoriosa. Ciò in base all'assunto per il quale le spese di lite e degli onorari riguardano il rapporto che si consuma tra cliente e difensore e non già quello intercorrente tra cliente e controparte processuale. Quanto all'ammontare dei danni patrimoniali non è necessario che vi sia una esatta quantificazione. In assenza di una dimostrazione concreta e specifica, sarà l'Ill.mo Tribunale adito ad indicare una somma in via equitativa nell'ambito del suo potere discrezionale. Ai danni patrimoniali vanno aggiunti quelli non patrimoniali. La Corte di cassazione in tal senso insiste sull'esistenza suffragata da massime di esperienza di un nesso causale di tipo fisiologico tra le due tipologie di danno. Quelli non patrimoniali, da tradursi quale lesione dell'equilibrio psico1fisico della parte inutilmente coinvolta nel giudizio, sono, secondo la Corte di cassazione, una conseguenza diretta dei danni patrimoniali i quali, per loro natura, causerebbero ex se anche danni di natura psicologica. I danni non patrimoniali risarcibili, anche in questo caso, non sono solo quelli previsti dalla legge (art. 2059 cod. civ.), ma tutti quelli lesivi di interessi di rango costituzionale riconducibili alla sfera della persona, ancorché non tipizzati. c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore Antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre , CNAP ed IVA come per legge.” CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.69.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.04.2023, parte opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 16.02.2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di euro 56.410,57, oltre interessi al tasso e alle decorrenze Controparte_1 previsti dal D.L. 9 ottobre 2002, n 231, nonché le spese del procedimento liquidate in euro 1.370,00 ed euro 145,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A ed I.VA, come per legge, con detrazione ex art 93 cpc in favore del difensore, in forza di un rapporto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della opponente sito in Roma alla via Montevideo n. 6.
Alla stregua di tale rapporto, parte opponente, affermava di aver incaricato la ditta “Ikonos”, per l'allestimento dell'appartamento.
In particolare, parte opponente contestava, in primo luogo, vizi e carenze nell'opera sin dal compimento dei primi lavori da parte della ditta appaltatrice e in secondo luogo, il mancato rispetto da parte della opposta delle prescrizioni di legge dettate in tema di accesso ai benefici fiscali, rendendo gravoso l'accesso al beneficio dello sconto in fattura.
Inoltre, l'opponente lamentava che la ditta opposta a partire dal 15.06.2022, e dunque, dopo meno di un mese dall'inizio dei lavori, e dopo aver ricevuto i pagamenti delle fatture n. 8 del 10.3.2022 di euro 26.412,78; n. 15 del 26.4.2022 di euro 33.000,00; n. 19 del 9.5.2022 di euro 25.366,72, per un importo pari a euro 85.000,00 effettuati dal coniuge della opponente, abbandonava il cantiere e interrompeva ogni opera, trovandosi costretta ad incaricare altra ditta per il proseguo dei lavori.
Nel luglio 2022, le parti rimettevano i documenti attinenti alla contabilità di cantiere ad un tecnico designato dalla committente, il dott. , al fine di verificare l'effettiva Persona_1 possibilità di accedere al credito di imposta e alla conseguente cessione dello stesso alla ditta appaltatrice. All'esito di tale verifica emergeva che non erano state rispettate le normative di legge in tema di accesso ai benefici fiscali, sicché il commercialista si rifiutava di rilasciare la documentazione relativa all'asseverazione del credito.
Parte opponente lamentava poi che la ditta, anche in questa occasione, emetteva ulteriori fatture indicate con i nn. 25, di importo pari a euro 46.636,36 e la fattura n. 26 di importo pari a euro 25.832,33.
Successivamente, la ditta incaricava un proprio consulente, il rag. , previa Persona_2 sottoposizione alla opponente di una scrittura di incarico professionale con oneri a carico della stessa.
Infine, parte opponente lamentava che la ditta appaltatrice provvedeva a emettere in data 16.8.2022 una ulteriore fattura n. 39 di euro 41.127,46, senza che la stessa le venisse recapitata.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la la Controparte_1 quale contestava integralmente gli assunti avversi e concludeva per il rigetto della opposizione e contestualmente richiedeva la concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 13.11.2024, le parti si riportavano ai propri atti difensivi. Il difensore di parte opposta chiedeva la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., mentre il difensore di parte opponente chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 20 novembre 2023, questo Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che "l'opposizione spiegata da
[...]
è fondata in parte su prova scritta e che comunque le eccezioni sollevate richiedono Pt_1 una più approfondita analisi" e che "la prova del credito è basata allo stato solo sulle fatture elettroniche e due preventivi e non vi è prova sufficiente dell'esecuzione della controprestazione da parte della , assegnava alle parti i Controparte_1 termini ex art 183, comma VI, c.p.c. e rinviava all'udienza del 21.05.2024.
Con provvedimento del 23.04.2024, l'udienza già fissata veniva sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29.05.2024, il Giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.11.2025.
Per esigenze di riorganizzazione del ruolo, il procedimento veniva assegnato a diverso magistrato che, con provvedimento del 08.10.2025, disponeva che l'udienza del 11.11.2025 già fissata per discussione orale veniva sostituita con il deposito di note scritte. Tanto premesso l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si vanno a precisare.
All'inizio del 2022 la signora ffidava alla Pt_1 Controparte_1 lavori di ristrutturazione presso il proprio immobile in Roma, via Montevideo n. 6, nell'ambito di un contratto di appalto che prevedeva il ricorso al meccanismo dello "sconto in fattura" per l'accesso ai benefici fiscali. L'appaltatrice emetteva e riceveva regolare pagamento per le seguenti fatture: n. 8 del 10.3.2022 per € 26.412,78 (pagata il 16.3.2022); n. 15 del 26.4.2022 per € 33.000,00 (pagata con bonifici del 3.5.2022, 31.5.2022, 13.6.2022 e 16.6.2022); n. 19 del 9.5.2022 per € 25.366,72 (regolarmente saldata), per un totale di circa € 85.000,00. Secondo la ricostruzione dell'opponente, sin dall'avvio del rapporto emergevano vizi e carenze nell'opera dell'appaltatrice, tra cui: mancato rispetto delle indicazioni degli elaborati predisposti da Ikonos;
esecuzione delle tramezzature con materiali inadeguati;
omissione delle rifiniture negli spazi adiacenti agli infissi;
posa irregolare dei rivestimenti dei bagni;
assetto irregolare della pavimentazione;
esecuzione di un allaccio abusivo alla rete del gas.
A partire dal 15 giugno 2022, dopo circa un mese di lavori effettivi, la
[...] abbandonava il cantiere, lasciando l'opera incompleta. Controparte_1
Successivamente all'abbandono, l'appaltatrice emetteva le fatture poi azionate in sede monitoria: n. 25 del 13.6.2022 per € 57.600,00 (con sconto in fattura di € 9.600,00); n. 26 del 13.6.2022 per € 34.098,00 (con sconto in fattura di € 5.683,11); n. 39 del 16.8.2022 per € 41.127,46, quest'ultima senza neppure recapitarla alla committente.
Il meccanismo dello sconto in fattura si rivelava inapplicabile per carenze nella documentazione predisposta dall'appaltatrice, come attestato dal tecnico incaricato dall'opponente, dott. , con comunicazione del 26.7.2022. Per_1
L'opponente era costretta ad incaricare altra ditta per il completamento dei lavori, sostenendone gli ulteriori costi.
In via preliminare, occorre affrontare la questione concernente la corretta individuazione del rito applicabile al caso di specie.
È orientamento consolidato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come una fase di cognizione piena collegata a livello strutturale alla fase monitoria (Cass. 927/2022). Pertanto, deve ritenersi che l'introduzione delle nuove disposizioni applicabili dipenda dal momento del deposito del ricorso nella fase monitoria. L'interpretazione più corretta è, infatti, quella secondo cui le nuove norme trovano applicazione esclusivamente ai procedimenti instaurati in epoca successiva alla loro entrata in vigore, dovendosi individuare, quale momento determinante quello del deposito del ricorso per ingiunzione nella cancelleria del giudice adito.
Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che il procedimento introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve considerarsi pendente già al momento del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, e non dalla successiva notifica o dalla costituzione della parte opposta (ex multis, Cass. n. 23675/2014, Cass. n. 4987/2016)
Al caso di specie, va quindi applicata la disciplina vigente al momento del deposito del ricorso avvenuto in data 12.02.2022. e quindi seguirà il rito antecedente alla entrata in vigore della disciplina contenuta nel D.lgs. 149/2024 (riforma Cartabia).
Inoltre, atteso che il presente giudizio si configura come un ordinario giudizio di cognizione nel quale la parte opposta riveste, a tutti gli effetti, la posizione sostanziale di attore, occorre ribadire che su di essa incombe l'onere di dimostrare la sussistenza del credito dedotto in giudizio. In particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un autonomo giudizio ordinario di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale procedimento monitorio, si svolge secondo le regole del rito ordinario: in tale sede il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata e può integrare le prove già prodotte in fase monitoria. Ne consegue che il giudice non è chiamato a verificare la sola presenza dei presupposti documentali per l'emissione dell'ingiunzione, bensì la fondatezza complessiva della domanda creditoria (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, va altresì richiamato l'orientamento consolidato secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dimostrare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e, se previsto, il termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
spetta invece al debitore fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Ne discende che, per ciascuna delle azioni esperibili, adempimento, risoluzione o risarcimento, l'unico presupposto probatorio richiesto al creditore è la dimostrazione dell'esistenza del credito, essendo sufficiente la mera allegazione dell'altrui inadempimento. È quindi il debitore a dover provare l'estinzione dell'obbligazione mediante l'esatto adempimento, posto che l'inadempimento è presunto fino a prova contraria.
Passando al contratto di appalto, è noto che, quando l'appaltatore agisce per il pagamento del corrispettivo, egli deve dimostrare non solo l'esistenza del rapporto ma anche l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni. A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che
“l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma domandata con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non potendo a tal fine ritenersi idonee le fatture emesse dal medesimo appaltatore, in quanto documenti provenienti dalla stessa parte” (Cass., Sez. VI, 11.11.2021, n. 33575).
Nel caso di specie, la ha fondato la propria pretesa Controparte_1 esclusivamente sulle fatture elettroniche emesse, senza tuttavia fornire prova alcuna dell'effettiva esecuzione delle opere per le quali richiede il pagamento. Le fatture nn. 25, 26 e 39 del 2022, poste a base del ricorso monitorio, risultano infatti emesse successivamente all'abbandono del cantiere, avvenuto il 15 giugno 2022, senza che dopo tale data sia stata eseguita alcuna prestazione.
Quanto al valore probatorio della fattura commerciale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che essa non è sufficiente a dimostrare il credito nel giudizio di opposizione quando il debitore contesti specificamente il rapporto sottostante (Cass. n. 3091/2025). In simili ipotesi l'onere della prova ricade quindi integralmente sul creditore, che deve dimostrare l'esistenza del credito mediante i mezzi ordinari. La fattura, pur valida ai fini fiscali e contabili e idonea a sorreggere l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce di per sé prova dell'effettiva esistenza del credito: ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., infatti, le scritture contabili fanno prova dei rapporti intercorsi tra le parti, ma non sono idonee a dimostrare né l'esistenza né la liquidità del credito, non avendo natura di atto contrattuale (ex multis Cass. nn. 14891/2002; 2240/2004; 30309/2022).
Inoltre, è pacifico tra le parti che la bbia abbandonato Controparte_1 il cantiere il 15 giugno 2022, dopo circa un mese di attività, lasciando le opere incomplete. Tale circostanza non è stata mai contestata dall'opposta, la quale si è limitata a produrre l'estratto del libro giornale attestante la registrazione delle fatture, documento del tutto inidoneo a fornire prova dell'effettiva esecuzione delle opere (negli stessi termini cfr. Tribunale civile Imperia, sentenza n. 76 del 12 febbraio 2025 per cui "la mera produzione dell'estratto del libro giornale, peraltro non autenticato, attestante la registrazione della fattura non è sufficiente a provare nel giudizio di opposizione l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali pattuite, in assenza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'effettiva e conforme esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto"). L'abbandono del cantiere integra, per contro, grave inadempimento contrattuale che legittima il committente a rifiutare il pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendo pacifico che nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere se l'altra non adempie la propria. Nel caso concreto, l'appaltatrice ha unilateralmente interrotto l'esecuzione dei lavori, venendo meno all'obbligazione principale di completare l'opera: ciò giustifica pienamente il rifiuto del committente di corrispondere ulteriori somme.
Va poi rilevato che, secondo la disciplina codicistica, l'appaltatore matura il diritto al corrispettivo solo a seguito del completamento dei lavori e della positiva verifica e accettazione dell'opera da parte del committente (artt. 1665 e 1666 c.c.). Nessuno di tali presupposti risulta integrato nel caso in esame: l'opera non è stata ultimata, non vi è stata alcuna verifica e il committente non ha mai accettato le lavorazioni, avendone anzi tempestivamente contestato vizi e carenze.
Peraltro, è documentalmente accertato che l'opponente abbia già corrisposto all'appaltatrice circa € 85.000,00 per i lavori effettivamente eseguiti nel breve periodo di attività (circa un mese), somma riferita ai lavori già realmente svolti, soprattutto considerando che l'opera è rimasta largamente incompleta, e tenuto altresì conto del fatto che parte opposta non ha dimostrato che le ulteriori fatture portate dal decreto ingiuntivo fanno riferimento a ulteriori lavori eseguiti diversi da quelli per cui è già intervenuto il pagamento.
Alla luce della ricostruzione dei rapporti tra le parti e dell'assenza di prova dell'esistenza del credito azionato, deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo. Sul punto, può richiamarsi la sentenza della Cassazione Sez. L, n. 21432 del 17/10/2011 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato e considerato l'esito del giudizio, con condanna alle spese di parte opposta stante la soccombenza applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo n. 67/2023 del Tribunale di Lagonegro, depositato il 16.2.2023, nel procedimento portante il Numero R.G. 1637/2022; CONDANNA la l pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore di che liquida in € 4.500,00 per onorari, € 500,00 per esborsi e Parte_1 rimborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Lagonegro in data 17/11/2025.
Il giudice
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Giuliana Santa Trotta, all'esito della trattazione cartolare del;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che con decreto comunicato alle parti l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e che le stesse non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 17/11/2025
Il Giudice, dott.ssa Giuliana Santa Trotta REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 474 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 , vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIUGNI DOMENICO;
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. MAROTTA FRANCESCO;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: per parte opponente “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni e qualsivoglia eccezione o contraria istanza, così provvedere:
1. Previo diniego, per le ragioni dedotte in narrativa, dell'eventuale richiesta avversa di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, revocare e/o annullare quest'ultimo, dichiarando la relativa pretesa nulla e prova di efficacia, o comunque rigettarla;
2. Disporre altresì la risoluzione del rapporto d'appalto intercorso tra le parti, per il grave inadempimento posto in essere dall'appaltatrice. In subordine, contenere la condanna a carico della concludente nei limiti della stretta dimostrazione del credito, anche nel profilo della sua quantificazione, ad opera di controparte. In ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese legali.” Per la parte opposta: “a) RIGETTARE l'opposizione formulata dalla Sig.ra , per tutti i Parte_1 motivi analiticamente esposti ed argomentati in premessa e confermare INTEGRALMENTE il D.I. n. 67/2023. b) Condannare la stessa Opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, nella misura di €. 10.000,00, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., ovvero nella somma maggiore e/o minore che l'intestato Giudicante dovesse ritenere congrua, per aver infondatamente e speculativamente formulato un'azione processuale in danno dell'Esponente. Condanna che trova certo riscontro nella palese inconcludenza e temerarietà della formulata . Relativamente alla responsabilità Parte_2 ex art. 96 c.p.c., giova rappresentare che, una volta riconosciuta la temerarietà della lite è scontata l'esistenza, oltre che dei danni patrimoniali, nella forma della lesione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto coinvolto in una lite questione inutile e pretestuosa. Tale principio rappresenta l'epicentro dell'Ordinanza n. 20995 del 12.10.2011, emessa dalla Corte di cassazione in riforma di una statuizione del Tribunale di Catanzaro che in una lite rivelatasi inutile, ha negato, per mancanza di prova la sussistenza dei danni risarcibili in virtù di quanto disposto in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La responsabilità aggravata è oggi considerata come un predicato del principio della ragionevole durata del processo quale risposta sanzionatoria voluta dall'Ordinamento a fronte del Processo e di un comportamento lesivo degli interessi della Collettività. Vero è che promuovere azioni giudiziarie pretestuose
o resistere alle domande avversarie costituisce un comportamento che integra forme di abuso del diritto, nella forma dello sviamento dalla funzione per il quale il diritto di difesa è stato riconosciuto. La citata Ordinanza riporta una soluzione della giurisprudenza di legittimità che considera danni, nell'ottica dell'art. 96 c.p.c., anzitutto i danni patrimoniali, i quali traggono origine dall'essere obbligati a contrastare una ingiustificata iniziativa dall'avversario senza trovare, peraltro, compensazione nella corresponsione delle mere spese e degli onorari del Difensore della parte vittoriosa. Ciò in base all'assunto per il quale le spese di lite e degli onorari riguardano il rapporto che si consuma tra cliente e difensore e non già quello intercorrente tra cliente e controparte processuale. Quanto all'ammontare dei danni patrimoniali non è necessario che vi sia una esatta quantificazione. In assenza di una dimostrazione concreta e specifica, sarà l'Ill.mo Tribunale adito ad indicare una somma in via equitativa nell'ambito del suo potere discrezionale. Ai danni patrimoniali vanno aggiunti quelli non patrimoniali. La Corte di cassazione in tal senso insiste sull'esistenza suffragata da massime di esperienza di un nesso causale di tipo fisiologico tra le due tipologie di danno. Quelli non patrimoniali, da tradursi quale lesione dell'equilibrio psico1fisico della parte inutilmente coinvolta nel giudizio, sono, secondo la Corte di cassazione, una conseguenza diretta dei danni patrimoniali i quali, per loro natura, causerebbero ex se anche danni di natura psicologica. I danni non patrimoniali risarcibili, anche in questo caso, non sono solo quelli previsti dalla legge (art. 2059 cod. civ.), ma tutti quelli lesivi di interessi di rango costituzionale riconducibili alla sfera della persona, ancorché non tipizzati. c) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore Antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre , CNAP ed IVA come per legge.” CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.69.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.04.2023, parte opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 16.02.2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della
[...] della somma di euro 56.410,57, oltre interessi al tasso e alle decorrenze Controparte_1 previsti dal D.L. 9 ottobre 2002, n 231, nonché le spese del procedimento liquidate in euro 1.370,00 ed euro 145,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A ed I.VA, come per legge, con detrazione ex art 93 cpc in favore del difensore, in forza di un rapporto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della opponente sito in Roma alla via Montevideo n. 6.
Alla stregua di tale rapporto, parte opponente, affermava di aver incaricato la ditta “Ikonos”, per l'allestimento dell'appartamento.
In particolare, parte opponente contestava, in primo luogo, vizi e carenze nell'opera sin dal compimento dei primi lavori da parte della ditta appaltatrice e in secondo luogo, il mancato rispetto da parte della opposta delle prescrizioni di legge dettate in tema di accesso ai benefici fiscali, rendendo gravoso l'accesso al beneficio dello sconto in fattura.
Inoltre, l'opponente lamentava che la ditta opposta a partire dal 15.06.2022, e dunque, dopo meno di un mese dall'inizio dei lavori, e dopo aver ricevuto i pagamenti delle fatture n. 8 del 10.3.2022 di euro 26.412,78; n. 15 del 26.4.2022 di euro 33.000,00; n. 19 del 9.5.2022 di euro 25.366,72, per un importo pari a euro 85.000,00 effettuati dal coniuge della opponente, abbandonava il cantiere e interrompeva ogni opera, trovandosi costretta ad incaricare altra ditta per il proseguo dei lavori.
Nel luglio 2022, le parti rimettevano i documenti attinenti alla contabilità di cantiere ad un tecnico designato dalla committente, il dott. , al fine di verificare l'effettiva Persona_1 possibilità di accedere al credito di imposta e alla conseguente cessione dello stesso alla ditta appaltatrice. All'esito di tale verifica emergeva che non erano state rispettate le normative di legge in tema di accesso ai benefici fiscali, sicché il commercialista si rifiutava di rilasciare la documentazione relativa all'asseverazione del credito.
Parte opponente lamentava poi che la ditta, anche in questa occasione, emetteva ulteriori fatture indicate con i nn. 25, di importo pari a euro 46.636,36 e la fattura n. 26 di importo pari a euro 25.832,33.
Successivamente, la ditta incaricava un proprio consulente, il rag. , previa Persona_2 sottoposizione alla opponente di una scrittura di incarico professionale con oneri a carico della stessa.
Infine, parte opponente lamentava che la ditta appaltatrice provvedeva a emettere in data 16.8.2022 una ulteriore fattura n. 39 di euro 41.127,46, senza che la stessa le venisse recapitata.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la la Controparte_1 quale contestava integralmente gli assunti avversi e concludeva per il rigetto della opposizione e contestualmente richiedeva la concessione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 13.11.2024, le parti si riportavano ai propri atti difensivi. Il difensore di parte opposta chiedeva la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., mentre il difensore di parte opponente chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 20 novembre 2023, questo Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che "l'opposizione spiegata da
[...]
è fondata in parte su prova scritta e che comunque le eccezioni sollevate richiedono Pt_1 una più approfondita analisi" e che "la prova del credito è basata allo stato solo sulle fatture elettroniche e due preventivi e non vi è prova sufficiente dell'esecuzione della controprestazione da parte della , assegnava alle parti i Controparte_1 termini ex art 183, comma VI, c.p.c. e rinviava all'udienza del 21.05.2024.
Con provvedimento del 23.04.2024, l'udienza già fissata veniva sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 29.05.2024, il Giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.11.2025.
Per esigenze di riorganizzazione del ruolo, il procedimento veniva assegnato a diverso magistrato che, con provvedimento del 08.10.2025, disponeva che l'udienza del 11.11.2025 già fissata per discussione orale veniva sostituita con il deposito di note scritte. Tanto premesso l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si vanno a precisare.
All'inizio del 2022 la signora ffidava alla Pt_1 Controparte_1 lavori di ristrutturazione presso il proprio immobile in Roma, via Montevideo n. 6, nell'ambito di un contratto di appalto che prevedeva il ricorso al meccanismo dello "sconto in fattura" per l'accesso ai benefici fiscali. L'appaltatrice emetteva e riceveva regolare pagamento per le seguenti fatture: n. 8 del 10.3.2022 per € 26.412,78 (pagata il 16.3.2022); n. 15 del 26.4.2022 per € 33.000,00 (pagata con bonifici del 3.5.2022, 31.5.2022, 13.6.2022 e 16.6.2022); n. 19 del 9.5.2022 per € 25.366,72 (regolarmente saldata), per un totale di circa € 85.000,00. Secondo la ricostruzione dell'opponente, sin dall'avvio del rapporto emergevano vizi e carenze nell'opera dell'appaltatrice, tra cui: mancato rispetto delle indicazioni degli elaborati predisposti da Ikonos;
esecuzione delle tramezzature con materiali inadeguati;
omissione delle rifiniture negli spazi adiacenti agli infissi;
posa irregolare dei rivestimenti dei bagni;
assetto irregolare della pavimentazione;
esecuzione di un allaccio abusivo alla rete del gas.
A partire dal 15 giugno 2022, dopo circa un mese di lavori effettivi, la
[...] abbandonava il cantiere, lasciando l'opera incompleta. Controparte_1
Successivamente all'abbandono, l'appaltatrice emetteva le fatture poi azionate in sede monitoria: n. 25 del 13.6.2022 per € 57.600,00 (con sconto in fattura di € 9.600,00); n. 26 del 13.6.2022 per € 34.098,00 (con sconto in fattura di € 5.683,11); n. 39 del 16.8.2022 per € 41.127,46, quest'ultima senza neppure recapitarla alla committente.
Il meccanismo dello sconto in fattura si rivelava inapplicabile per carenze nella documentazione predisposta dall'appaltatrice, come attestato dal tecnico incaricato dall'opponente, dott. , con comunicazione del 26.7.2022. Per_1
L'opponente era costretta ad incaricare altra ditta per il completamento dei lavori, sostenendone gli ulteriori costi.
In via preliminare, occorre affrontare la questione concernente la corretta individuazione del rito applicabile al caso di specie.
È orientamento consolidato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come una fase di cognizione piena collegata a livello strutturale alla fase monitoria (Cass. 927/2022). Pertanto, deve ritenersi che l'introduzione delle nuove disposizioni applicabili dipenda dal momento del deposito del ricorso nella fase monitoria. L'interpretazione più corretta è, infatti, quella secondo cui le nuove norme trovano applicazione esclusivamente ai procedimenti instaurati in epoca successiva alla loro entrata in vigore, dovendosi individuare, quale momento determinante quello del deposito del ricorso per ingiunzione nella cancelleria del giudice adito.
Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che il procedimento introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve considerarsi pendente già al momento del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, e non dalla successiva notifica o dalla costituzione della parte opposta (ex multis, Cass. n. 23675/2014, Cass. n. 4987/2016)
Al caso di specie, va quindi applicata la disciplina vigente al momento del deposito del ricorso avvenuto in data 12.02.2022. e quindi seguirà il rito antecedente alla entrata in vigore della disciplina contenuta nel D.lgs. 149/2024 (riforma Cartabia).
Inoltre, atteso che il presente giudizio si configura come un ordinario giudizio di cognizione nel quale la parte opposta riveste, a tutti gli effetti, la posizione sostanziale di attore, occorre ribadire che su di essa incombe l'onere di dimostrare la sussistenza del credito dedotto in giudizio. In particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un autonomo giudizio ordinario di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale procedimento monitorio, si svolge secondo le regole del rito ordinario: in tale sede il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata e può integrare le prove già prodotte in fase monitoria. Ne consegue che il giudice non è chiamato a verificare la sola presenza dei presupposti documentali per l'emissione dell'ingiunzione, bensì la fondatezza complessiva della domanda creditoria (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, va altresì richiamato l'orientamento consolidato secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dimostrare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e, se previsto, il termine di scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
spetta invece al debitore fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Ne discende che, per ciascuna delle azioni esperibili, adempimento, risoluzione o risarcimento, l'unico presupposto probatorio richiesto al creditore è la dimostrazione dell'esistenza del credito, essendo sufficiente la mera allegazione dell'altrui inadempimento. È quindi il debitore a dover provare l'estinzione dell'obbligazione mediante l'esatto adempimento, posto che l'inadempimento è presunto fino a prova contraria.
Passando al contratto di appalto, è noto che, quando l'appaltatore agisce per il pagamento del corrispettivo, egli deve dimostrare non solo l'esistenza del rapporto ma anche l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni. A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che
“l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma domandata con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non potendo a tal fine ritenersi idonee le fatture emesse dal medesimo appaltatore, in quanto documenti provenienti dalla stessa parte” (Cass., Sez. VI, 11.11.2021, n. 33575).
Nel caso di specie, la ha fondato la propria pretesa Controparte_1 esclusivamente sulle fatture elettroniche emesse, senza tuttavia fornire prova alcuna dell'effettiva esecuzione delle opere per le quali richiede il pagamento. Le fatture nn. 25, 26 e 39 del 2022, poste a base del ricorso monitorio, risultano infatti emesse successivamente all'abbandono del cantiere, avvenuto il 15 giugno 2022, senza che dopo tale data sia stata eseguita alcuna prestazione.
Quanto al valore probatorio della fattura commerciale, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che essa non è sufficiente a dimostrare il credito nel giudizio di opposizione quando il debitore contesti specificamente il rapporto sottostante (Cass. n. 3091/2025). In simili ipotesi l'onere della prova ricade quindi integralmente sul creditore, che deve dimostrare l'esistenza del credito mediante i mezzi ordinari. La fattura, pur valida ai fini fiscali e contabili e idonea a sorreggere l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce di per sé prova dell'effettiva esistenza del credito: ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., infatti, le scritture contabili fanno prova dei rapporti intercorsi tra le parti, ma non sono idonee a dimostrare né l'esistenza né la liquidità del credito, non avendo natura di atto contrattuale (ex multis Cass. nn. 14891/2002; 2240/2004; 30309/2022).
Inoltre, è pacifico tra le parti che la bbia abbandonato Controparte_1 il cantiere il 15 giugno 2022, dopo circa un mese di attività, lasciando le opere incomplete. Tale circostanza non è stata mai contestata dall'opposta, la quale si è limitata a produrre l'estratto del libro giornale attestante la registrazione delle fatture, documento del tutto inidoneo a fornire prova dell'effettiva esecuzione delle opere (negli stessi termini cfr. Tribunale civile Imperia, sentenza n. 76 del 12 febbraio 2025 per cui "la mera produzione dell'estratto del libro giornale, peraltro non autenticato, attestante la registrazione della fattura non è sufficiente a provare nel giudizio di opposizione l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali pattuite, in assenza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'effettiva e conforme esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto"). L'abbandono del cantiere integra, per contro, grave inadempimento contrattuale che legittima il committente a rifiutare il pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendo pacifico che nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere se l'altra non adempie la propria. Nel caso concreto, l'appaltatrice ha unilateralmente interrotto l'esecuzione dei lavori, venendo meno all'obbligazione principale di completare l'opera: ciò giustifica pienamente il rifiuto del committente di corrispondere ulteriori somme.
Va poi rilevato che, secondo la disciplina codicistica, l'appaltatore matura il diritto al corrispettivo solo a seguito del completamento dei lavori e della positiva verifica e accettazione dell'opera da parte del committente (artt. 1665 e 1666 c.c.). Nessuno di tali presupposti risulta integrato nel caso in esame: l'opera non è stata ultimata, non vi è stata alcuna verifica e il committente non ha mai accettato le lavorazioni, avendone anzi tempestivamente contestato vizi e carenze.
Peraltro, è documentalmente accertato che l'opponente abbia già corrisposto all'appaltatrice circa € 85.000,00 per i lavori effettivamente eseguiti nel breve periodo di attività (circa un mese), somma riferita ai lavori già realmente svolti, soprattutto considerando che l'opera è rimasta largamente incompleta, e tenuto altresì conto del fatto che parte opposta non ha dimostrato che le ulteriori fatture portate dal decreto ingiuntivo fanno riferimento a ulteriori lavori eseguiti diversi da quelli per cui è già intervenuto il pagamento.
Alla luce della ricostruzione dei rapporti tra le parti e dell'assenza di prova dell'esistenza del credito azionato, deve pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo. Sul punto, può richiamarsi la sentenza della Cassazione Sez. L, n. 21432 del 17/10/2011 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato e considerato l'esito del giudizio, con condanna alle spese di parte opposta stante la soccombenza applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo n. 67/2023 del Tribunale di Lagonegro, depositato il 16.2.2023, nel procedimento portante il Numero R.G. 1637/2022; CONDANNA la l pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore di che liquida in € 4.500,00 per onorari, € 500,00 per esborsi e Parte_1 rimborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Lagonegro in data 17/11/2025.
Il giudice
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta