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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1235/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1235/2025 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta, e promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Senato n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Filippo Massimo Maria Tornambè e Raffaella Maria Elena Arena, che la rappresentano e difendono.
Appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Milano, Via Podgora n. 15, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Garlaschelli, che lo rappresenta e difende.
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2574/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 27/03/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata:
1 • In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c..
• Nel merito: Porre a carico del sig. il pagamento di un assegno di CP_1 divorzio a favore della moglie pari ad euro 16.000,00 mensili, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con integrale compensazione di quelle del primo grado.
Per l'appellato:
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza:
• In via preliminare: Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c..
• Nel merito: Respingere l'appello perché totalmente infondato in fatto e in diritto,
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
• In via istruttoria: Non ammettere le prove orali dedotte dall'appellante.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2025, la IG ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n. 2574/2025 del Tribunale di Milano, con la quale, nel definire il giudizio di divorzio, era stata rigettata la sua domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile ed era stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito nella precedente sentenza di separazione n. 1494/2025.
L'appellante ha inoltre impugnato la statuizione relativa alla condanna parziale al pagamento delle spese di lite del primo grado.
A sostegno del proprio gravame, l'appellante ha lamentato, in sintesi, l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate, per aver violato e falsamente applicato i principi normativi e giurisprudenziali in materia di assegno divorzile, e per averla ingiustamente condannata al pagamento delle spese processuali.
Si è costituito ritualmente in giudizio il dott. depositando Controparte_1 memoria difensiva in data 25 luglio 2025, con la quale ha contestato in fatto e in diritto le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, trattata con le modalità della trattazione scritta, previo deposito di note da entrambe le parti, è stata quindi assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello è infondato e, come tale, non merita accoglimento.
Preliminarmente la definizione del merito della causa rende superflua la valutazione della richiesta di sospensiva autonomamente coltivata da parte appellante.
1. Sul primo motivo di appello: la mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la decisione del Tribunale di non avere ammesso le prove per interrogatorio formale e per testi, sostenendo che tale statuizione, asseritamente immotivata, le avrebbe precluso la possibilità di dimostrare fatti cruciali per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile. In particolare, le prove richieste avrebbero dovuto comprovare la sua rinuncia a una carriera professionale per dedicarsi, d'accordo con l'ex coniuge, esclusivamente alla famiglia, il suo contributo alla crescita delle figlie e alla gestione delle relazioni sociali e familiari, nonché le condotte del dott. che avrebbero inciso sulla vita CP_1 matrimoniale.
La doglianza è priva di pregio.
In primo luogo, non corrisponde al vero che il rigetto delle istanze istruttorie sia stato privo di motivazione. Come correttamente eccepito dall'appellato, il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'ordinanza del 10 giugno 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 maggio 2024. Tale ordinanza, espressamente menzionata nella sentenza impugnata , ha chiarito in modo esplicito le ragioni dell'esclusione delle prove, ritenendo i capitoli articolati "inammissibili in quanto, in parte, superflui ai fini del decidere, in parte relativi a circostanze documentali o comunque già oggetto di approfondimenti istruttori".
Questa Corte condivide pienamente tale valutazione. L'approfondimento istruttorio richiesto dall'odierna appellante verteva, infatti, su circostanze che non costituivano il fulcro della controversia. Il Tribunale non ha mai negato il significativo contributo della IG alla conduzione della vita familiare;
al contrario, lo ha Pt_1 esplicitamente riconosciuto, definendo il suo ruolo "endo familiare trainante" come "pacificamente assunto". La questione giuridica centrale, correttamente identificata dal giudice di prime cure, non era se la IG avesse contribuito alla famiglia e Pt_1 alla formazione del patrimonio del marito, ma se tale contributo non fosse già stato ampiamente compensato durante la lunga vita matrimoniale.
Le prove capitolate, pertanto, apparivano del tutto irrilevanti e superflue, in quanto miravano a dimostrare fatti pacifici e non contestati nel loro nucleo essenziale. La decisione del Tribunale si è fondata su un presupposto diverso e logicamente successivo: la constatazione che la funzione perequativa-compensativa, invocata dall'appellante, aveva già trovato piena attuazione attraverso le cospicue attribuzioni patrimoniali che il dott. aveva effettuato in suo favore nel corso degli anni, CP_1 consentendole di costituire un ingente patrimonio personale. Di fronte a tale ratio decidendi, la prova della dedizione della IG alla famiglia non avrebbe Pt_1
3 potuto in alcun modo modificare l'esito del giudizio. L'esclusione delle prove orali si rivela, dunque, una scelta processuale non solo legittima, ma anche coerente con i principi di economia processuale e di pertinenza della prova.
2. Sul secondo motivo di appello: il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante sostiene che il Tribunale, pur partendo da corretti principi in materia di assegno divorzile, abbia errato nella loro applicazione concreta, non riconoscendo il suo diritto a un contributo economico.
La sentenza impugnata ha, invero, correttamente richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il quale attribuisce all'assegno divorzile una funzione composita: non meramente assistenziale, ma anche perequativa e compensativa. Tale funzione è volta a riconoscere il valore economico del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, specialmente quando ciò sia avvenuto a seguito del sacrificio di proprie aspettative professionali.
Tuttavia, il presupposto imprescindibile per l'attribuzione dell'assegno, in ogni sua componente, rimane l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, o della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. È proprio su questo punto che la domanda dell'appellante si rivela infondata.
Il Tribunale, con un'analisi puntuale e supportata dalle risultanze della CTU disposta nel giudizio di separazione, ha accertato che la IG è titolare di un "ingente Pt_1 patrimonio mobiliare ed immobiliare". Tale patrimonio, come si evince dagli atti, comprende:
• Proprietà immobiliari di notevole valore: un immobile a Segrate, un immobile a AG (acquistato in gran parte con provvista fornita dall'ex marito), due appartamenti a St. Moritz, oltre alla nuda proprietà di altri tre immobili in Svizzera. Il valore complessivo di tali proprietà è stato stimato dal CTU in oltre 5 milioni di euro.
• Un cospicuo patrimonio mobiliare: tra liquidità detenuta su conti correnti in Italia e in Svizzera e investimenti in strumenti finanziari, per un ammontare complessivo superiore a 670.000 euro.
Correttamente, il giudice di primo grado ha osservato che un patrimonio di tale entità è "assolutamente incompatibile con la condizione personale e lavorativa della Pt_1 che ha esercitato attività lavorativa per un arco temporale limitato, percependo redditi molto contenuti". La logica conseguenza di tale constatazione è che "le ampie utilità economiche che le sono state riconosciute dal coniuge nel corso degli anni di matrimonio [...] hanno già ampiamente compensato il contributo fornito dalla
4 resistente". In altre parole, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno ha già trovato piena e concreta soddisfazione ante causam, attraverso la costituzione di questo ingente patrimonio in capo alla IG , resa possibile in modo determinante Pt_1 dall'apporto economico del dott. CP_1
Allo stesso modo, non sussiste alcun presupposto per il riconoscimento di una componente assistenziale dell'assegno. Il patrimonio di parte appellante, pur non essendo verosimilmente sfruttato al massimo delle sue potenzialità reddituali, è, tuttavia, più che sufficiente a garantire una "complessiva condizione economica di assoluta stabilità" e a consentire alla di "provvedere più che adeguatamente a Pt_1 tutte le sue esigenze di vita quotidiana", mantenendo un tenore di vita largamente superiore a quello della normalità.
A queste considerazioni, già di per sé dirimenti, si aggiungono le circostanze sopravvenute, correttamente evidenziate dalla difesa dell'appellato:
• Il decesso della madre della IG , che ha comportato il Pt_1 consolidamento della piena proprietà su tre immobili e l'acquisizione di ulteriori redditi da locazione.
• La percezione di una rendita di vecchiaia da parte della Cassa Svizzera di Compensazione (CSC), come documentato in atti.
Tali elementi, valutati secondo il principio rebus sic stantibus, rafforzano ulteriormente il convincimento circa la totale assenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
La disparità economica tra le parti, pur esistente, non è di per sé sufficiente a giustificare un assegno, quando il coniuge richiedente disponga di mezzi che, secondo una valutazione concreta ed effettiva, sono da ritenersi ampiamente adeguati a garantirgli l'autosufficienza economica e a compensare i sacrifici passati.
3. Sul terzo motivo di appello: la condanna alle spese di lite.
Infine, anche la censura relativa alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado è infondata.
Il Tribunale ha applicato correttamente il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. La IG è risultata integralmente soccombente rispetto alla sua Pt_1 domanda principale, avente ad oggetto il riconoscimento di un cospicuo assegno divorzile di 16.000 euro mensili. A fronte di un rigetto totale di tale pretesa, la condanna alla rifusione di una parte delle spese legali è una conseguenza diretta e necessitata della sua soccombenza.
La decisione del Tribunale di disporre una compensazione parziale per 1/3, tenendo conto della natura del giudizio, appare anzi una valutazione equilibrata e non meritevole di riforma. Non sussistono, pertanto, i presupposti per una diversa regolamentazione delle spese.
5 Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2574/2025 del Parte_1
Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante, , alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che Controparte_1 liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente Dott.ssa Valentina Paletto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1235/2025 del Ruolo Generale, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, a seguito di trattazione scritta, e promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Senato n. 12, presso lo studio degli Avv.ti Filippo Massimo Maria Tornambè e Raffaella Maria Elena Arena, che la rappresentano e difendono.
Appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Milano, Via Podgora n. 15, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Garlaschelli, che lo rappresenta e difende.
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2574/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 27/03/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata:
1 • In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c..
• Nel merito: Porre a carico del sig. il pagamento di un assegno di CP_1 divorzio a favore della moglie pari ad euro 16.000,00 mensili, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con integrale compensazione di quelle del primo grado.
Per l'appellato:
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza:
• In via preliminare: Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c..
• Nel merito: Respingere l'appello perché totalmente infondato in fatto e in diritto,
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
• In via istruttoria: Non ammettere le prove orali dedotte dall'appellante.
• In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2025, la IG ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza n. 2574/2025 del Tribunale di Milano, con la quale, nel definire il giudizio di divorzio, era stata rigettata la sua domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile ed era stata disposta la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito nella precedente sentenza di separazione n. 1494/2025.
L'appellante ha inoltre impugnato la statuizione relativa alla condanna parziale al pagamento delle spese di lite del primo grado.
A sostegno del proprio gravame, l'appellante ha lamentato, in sintesi, l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate, per aver violato e falsamente applicato i principi normativi e giurisprudenziali in materia di assegno divorzile, e per averla ingiustamente condannata al pagamento delle spese processuali.
Si è costituito ritualmente in giudizio il dott. depositando Controparte_1 memoria difensiva in data 25 luglio 2025, con la quale ha contestato in fatto e in diritto le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, trattata con le modalità della trattazione scritta, previo deposito di note da entrambe le parti, è stata quindi assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello è infondato e, come tale, non merita accoglimento.
Preliminarmente la definizione del merito della causa rende superflua la valutazione della richiesta di sospensiva autonomamente coltivata da parte appellante.
1. Sul primo motivo di appello: la mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la decisione del Tribunale di non avere ammesso le prove per interrogatorio formale e per testi, sostenendo che tale statuizione, asseritamente immotivata, le avrebbe precluso la possibilità di dimostrare fatti cruciali per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile. In particolare, le prove richieste avrebbero dovuto comprovare la sua rinuncia a una carriera professionale per dedicarsi, d'accordo con l'ex coniuge, esclusivamente alla famiglia, il suo contributo alla crescita delle figlie e alla gestione delle relazioni sociali e familiari, nonché le condotte del dott. che avrebbero inciso sulla vita CP_1 matrimoniale.
La doglianza è priva di pregio.
In primo luogo, non corrisponde al vero che il rigetto delle istanze istruttorie sia stato privo di motivazione. Come correttamente eccepito dall'appellato, il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'ordinanza del 10 giugno 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 maggio 2024. Tale ordinanza, espressamente menzionata nella sentenza impugnata , ha chiarito in modo esplicito le ragioni dell'esclusione delle prove, ritenendo i capitoli articolati "inammissibili in quanto, in parte, superflui ai fini del decidere, in parte relativi a circostanze documentali o comunque già oggetto di approfondimenti istruttori".
Questa Corte condivide pienamente tale valutazione. L'approfondimento istruttorio richiesto dall'odierna appellante verteva, infatti, su circostanze che non costituivano il fulcro della controversia. Il Tribunale non ha mai negato il significativo contributo della IG alla conduzione della vita familiare;
al contrario, lo ha Pt_1 esplicitamente riconosciuto, definendo il suo ruolo "endo familiare trainante" come "pacificamente assunto". La questione giuridica centrale, correttamente identificata dal giudice di prime cure, non era se la IG avesse contribuito alla famiglia e Pt_1 alla formazione del patrimonio del marito, ma se tale contributo non fosse già stato ampiamente compensato durante la lunga vita matrimoniale.
Le prove capitolate, pertanto, apparivano del tutto irrilevanti e superflue, in quanto miravano a dimostrare fatti pacifici e non contestati nel loro nucleo essenziale. La decisione del Tribunale si è fondata su un presupposto diverso e logicamente successivo: la constatazione che la funzione perequativa-compensativa, invocata dall'appellante, aveva già trovato piena attuazione attraverso le cospicue attribuzioni patrimoniali che il dott. aveva effettuato in suo favore nel corso degli anni, CP_1 consentendole di costituire un ingente patrimonio personale. Di fronte a tale ratio decidendi, la prova della dedizione della IG alla famiglia non avrebbe Pt_1
3 potuto in alcun modo modificare l'esito del giudizio. L'esclusione delle prove orali si rivela, dunque, una scelta processuale non solo legittima, ma anche coerente con i principi di economia processuale e di pertinenza della prova.
2. Sul secondo motivo di appello: il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante sostiene che il Tribunale, pur partendo da corretti principi in materia di assegno divorzile, abbia errato nella loro applicazione concreta, non riconoscendo il suo diritto a un contributo economico.
La sentenza impugnata ha, invero, correttamente richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il quale attribuisce all'assegno divorzile una funzione composita: non meramente assistenziale, ma anche perequativa e compensativa. Tale funzione è volta a riconoscere il valore economico del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, specialmente quando ciò sia avvenuto a seguito del sacrificio di proprie aspettative professionali.
Tuttavia, il presupposto imprescindibile per l'attribuzione dell'assegno, in ogni sua componente, rimane l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, o della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. È proprio su questo punto che la domanda dell'appellante si rivela infondata.
Il Tribunale, con un'analisi puntuale e supportata dalle risultanze della CTU disposta nel giudizio di separazione, ha accertato che la IG è titolare di un "ingente Pt_1 patrimonio mobiliare ed immobiliare". Tale patrimonio, come si evince dagli atti, comprende:
• Proprietà immobiliari di notevole valore: un immobile a Segrate, un immobile a AG (acquistato in gran parte con provvista fornita dall'ex marito), due appartamenti a St. Moritz, oltre alla nuda proprietà di altri tre immobili in Svizzera. Il valore complessivo di tali proprietà è stato stimato dal CTU in oltre 5 milioni di euro.
• Un cospicuo patrimonio mobiliare: tra liquidità detenuta su conti correnti in Italia e in Svizzera e investimenti in strumenti finanziari, per un ammontare complessivo superiore a 670.000 euro.
Correttamente, il giudice di primo grado ha osservato che un patrimonio di tale entità è "assolutamente incompatibile con la condizione personale e lavorativa della Pt_1 che ha esercitato attività lavorativa per un arco temporale limitato, percependo redditi molto contenuti". La logica conseguenza di tale constatazione è che "le ampie utilità economiche che le sono state riconosciute dal coniuge nel corso degli anni di matrimonio [...] hanno già ampiamente compensato il contributo fornito dalla
4 resistente". In altre parole, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno ha già trovato piena e concreta soddisfazione ante causam, attraverso la costituzione di questo ingente patrimonio in capo alla IG , resa possibile in modo determinante Pt_1 dall'apporto economico del dott. CP_1
Allo stesso modo, non sussiste alcun presupposto per il riconoscimento di una componente assistenziale dell'assegno. Il patrimonio di parte appellante, pur non essendo verosimilmente sfruttato al massimo delle sue potenzialità reddituali, è, tuttavia, più che sufficiente a garantire una "complessiva condizione economica di assoluta stabilità" e a consentire alla di "provvedere più che adeguatamente a Pt_1 tutte le sue esigenze di vita quotidiana", mantenendo un tenore di vita largamente superiore a quello della normalità.
A queste considerazioni, già di per sé dirimenti, si aggiungono le circostanze sopravvenute, correttamente evidenziate dalla difesa dell'appellato:
• Il decesso della madre della IG , che ha comportato il Pt_1 consolidamento della piena proprietà su tre immobili e l'acquisizione di ulteriori redditi da locazione.
• La percezione di una rendita di vecchiaia da parte della Cassa Svizzera di Compensazione (CSC), come documentato in atti.
Tali elementi, valutati secondo il principio rebus sic stantibus, rafforzano ulteriormente il convincimento circa la totale assenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
La disparità economica tra le parti, pur esistente, non è di per sé sufficiente a giustificare un assegno, quando il coniuge richiedente disponga di mezzi che, secondo una valutazione concreta ed effettiva, sono da ritenersi ampiamente adeguati a garantirgli l'autosufficienza economica e a compensare i sacrifici passati.
3. Sul terzo motivo di appello: la condanna alle spese di lite.
Infine, anche la censura relativa alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado è infondata.
Il Tribunale ha applicato correttamente il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. La IG è risultata integralmente soccombente rispetto alla sua Pt_1 domanda principale, avente ad oggetto il riconoscimento di un cospicuo assegno divorzile di 16.000 euro mensili. A fronte di un rigetto totale di tale pretesa, la condanna alla rifusione di una parte delle spese legali è una conseguenza diretta e necessitata della sua soccombenza.
La decisione del Tribunale di disporre una compensazione parziale per 1/3, tenendo conto della natura del giudizio, appare anzi una valutazione equilibrata e non meritevole di riforma. Non sussistono, pertanto, i presupposti per una diversa regolamentazione delle spese.
5 Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2574/2025 del Parte_1
Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante, , alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che Controparte_1 liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. Marc Anthony Gambardella
Il Presidente Dott.ssa Valentina Paletto
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