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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 10809 dell'anno 2018, vertente
TRA
(P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Ubaldo Macrì, presso il cui studio legale in Lecce (LE) alla piazza
Mazzini n. 29 Galleria ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPONENTE –
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Colombo e Alfredo Lonoce, presso il cui studio legale in Lecce alla via Cosimo De' Giorgi n. 19 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPOSTA – 1 All'udienza del 26.6.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2149/2018 emesso dal Tribunale di Lecce per euro 130.807,68, la società Parte_1
di chiedeva in via principale di dichiarare nullo il
[...] Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, di revocarlo con rigetto della domanda monitoria ex adverso proposta, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta con Controparte_1
apposita comparsa di costituzione e risposta chiedendo da parte sua, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con refusione in proprio favore delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con le prove documentali prodotte in giudizio dalle parti processuali e con una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.6.2025, celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., una volta precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate al verbale di udienza, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2 **********
1-In ordine all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto occorre evidenziare che, introducendo l'opposizione a decreto ingiuntivo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che si sovrappone al procedimento introdotto con il ricorso monitorio, il giudice dell'opposizione viene investito del potere-
dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, dovendosi avere esclusivo riguardo alla pretesa azionata in giudizio indipendentemente dai vizi eventualmente inficianti il decreto ingiuntivo opposto (Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 13001/2006).
Nel caso di specie, peraltro, il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio veniva ritualmente emesso sulla scorta delle fatture commerciali e dell'estratto delle scritture contabili all'uopo prodotte dalla società opposta, con autenticazione notarile delle relative copie.
2-Infondata è l'eccezione di prescrizione ex art. 2955, n. 5, c.c. sollevata dall'opponente.
La prescrizione presuntiva contemplata dalla norma citata, in relazione al credito del commerciante “per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”,
“si riferisce alle alienazioni “al minuto” di beni di largo e generalizzato
consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana
instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento
immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di
quietanza” (Cass. n. 38591/2021); inoltre trattandosi di prescrizione presuntiva
3 che, come tale, introduce soltanto una presunzione iuris tantum che la fornitura del servizio sia stata effettivamente pagata, l'eccezione presuppone il contestuale adempimento di un onere di allegazione conforme da parte del debitore che deve espressamente riconoscere la sussistenza del relativo credito;
allegazione che,
nel caso di specie, la parte opponente non ha osservato.
Tale eccezione è inoltre incompatibile con qualsiasi comportamento o dichiarazione da parte del debitore che importi anche implicitamente l'ammissione da parte sua che l'obbligazione non sia stata estinta (Cass. civ., n.
18365/22); comportamento sussistente nel caso di specie avendo le parti raggiunto un accordo transattivo non novativo avente ad oggetto il pagamento rateale del debito da parte dell'opponente; accordo risolto di diritto a causa dell'inadempimento dell'opponente al pagamento dei relativi ratei.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. sollevata in via subordinata.
Anche se il prezzo della somministrazione di energia elettrica fornita da una società fornitrice, pagato a determinate scadenze in base ai consumi periodicamente rilevati, configura una prestazione periodica inclusa nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. con conseguente applicazione della prescrizione breve quinquennale (termine recentemente ridotto a due anni dalla legge n. 205/2017 soltanto a far data dall'1.3.2018), è provato per tabulas che l'opposta ha tuttavia posto in essere atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
4 3-Quanto al merito, in base agli esiti della ctu, ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico,
l'opponente è risultata debitrice nei confronti della società opposta della somma di euro 128.330,00.
L'importo di euro 2.867,61 indicato nella fattura relativa al periodo dall'11
settembre 2015 al 24 novembre 2016 non può invece essere riconosciuto,
mancando i dati di riferimento e le modalità di calcolo dell'importo stesso.
Ne consegue, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma nella misura indicata, alla quale vanno detratti gli importi medio tempore versati pari a euro 37.500,00 ed aggiunti gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, dovendosi tener conto in particolare delle modifiche apportate in merito dal D.Lgs. n. 192/2012
applicabile soltanto alle transazioni commerciali concluse a decorrere dall'1.1.2013.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., considerata la quasi totalitaria conferma delle ragioni di credito vantate dalla società opposta;
spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
Analogamente le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto in via provvisoria, devono essere poste in via definitiva a carico della parte opponente soccombente.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2149 emesso da codesto Tribunale il 13.09.2018,
così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
2149 emesso dal Tribunale di Lecce il 13.09.2018;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma pari ad euro 90.830,00, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 231/2002;
3) pone le spese della ctu in via definitiva a carico di parte opponente;
4) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della società
opposta che liquida complessivamente in euro 13.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CAP
come per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 27.6.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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