Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1166-2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8 aprile 2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.= , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su separato foglio, dall'avv. Francesco Maselli (c.f.= e PEC C.F._2
, del Foro di Paola e presso il cui studio sito in Paola (Cs) alla Email_1 via Cavour n. 3 è elettivamente domiciliata,
e
(c.f.= ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...] e rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su separato foglio, dall'avv. Pasquale SCIAMARELLA, (c.f.= e C.F._4
PEC: , del Foro di Paola e presso il cui studio sito in Paola (Cs) Email_2 alla via Falcone e Borsellino n. 7 è elettivamente domiciliato.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 23.11.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio civile in regime di separazione dei beni contratto tra loro in Paola (CS) il
26/06/2010, iscritto nei Registri dello stato civile dello stesso comune alla Parte 1 Serie Numero 3
Originale anno 2010, precisando che in costanza del medesimo sono nate:
- in data 13.07.2011 nel comune di Belvedere M.mo (Cs) la figlia Persona_1
- in data 29/4/2016 nel comune di Cosenza (Cs) la figlia Persona_2
I ricorrenti hanno, altresì, rilevato che:
- la residenza anagrafica è stata fissata dai coniugi in Paola al viale dei Giardini n. 32, nell'immobile di proprietà esclusiva di;
Controparte_1
- la IG.ra non ha mai svolto attività lavorativa in Italia e risulta attualmente Parte_1 disoccupata, ma si è sempre occupata della famiglia;
- la IG.ra ha conseguito in Brasile il diploma di formazione generale Parte_1 equivalente al nostro diploma di scuola secondaria superiore;
- la IG.ra non è proprietaria di immobili o beni mobili registrati, ne è Parte_1 titolare di altri diritti reali o di conti intestati o cointestati;
- il IG. svolge attività di dentista con studio odontoiatrico in Paola presso Controparte_1 lo stabile di famiglia ed è proprietario di beni immobili ed è intestatario di beni mobili registrati, nonché di conti correnti, come si evince dal Report trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, di cui all'istanza di accesso difensivo presentata dalla IG.ra . Parte_1
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che con il passare del tempo i rapporti coniugali si sono deteriorati a causa dell'insorgere di contrasti che hanno fatto venir meno qualsivoglia forma di affectio coniugalis, determinando così un'irreparabile frattura del rapporto matrimoniale tale da non consentire la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e
[...] Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni, che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie minori (nata a [...] M.mo il 13/7/2011) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]), rispettivamente di anni 13 e di anni 8), resteranno Per_2 affidati in modo condiviso ai due genitori, con collocamento e domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di vederli e tenerli secondo quanto concordato tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, il martedì ed il venerdì dalle 13.00 (o dall'uscita della scuola nel periodo scolastico) alle 20.00; a settimane alterne, dalle 13.00 del venerdì (o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico) alle 8.30 del lunedì (nel periodo scolastico il padre avrà cura di accompagnare le figlie a scuola); ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio;
sempre ad anni alterni a Pasqua dalle 10.00 alle 20.00 del giorno successivo;
e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio. I coniugi, sin d'ora, si dichiarano disponibili ad una piena collaborazione ed elasticità per quanto riguarda la gestione della prole, anche al di fuori dei tempi e delle modalità di cui alla suddetta calendarizzazione, compatibilmente con gli impegni di ciascuno di essi e delle superiori eIGenze dei figli. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG. , resterà nel pieno ed Controparte_1 esclusivo godimento di quest'ultimo. La IG.ra , con il consenso del Parte_1 coniuge, ha già lasciato la casa coniugale, in data 9/11/2024, e si è trasferita, unitamente alle figlie minori, in altra abitazione, ubicata nel limitrofo e vicino Comune di San Lucido,
Contrada Petralonga snc (ove trasferirà la propria residenza e quella delle minori). Al fine di non pregiudicare i superiori interessi delle figlie, garantendo loro una continuità nel percorso scolastico ed extrascolastico in essere e nelle attuali quotidiane frequentazioni, senza rinuncia al preesistente tenore di vita di queste ultime la IG.ra , Parte_1 oltre agli effetti personali, al vestiario ed ai beni di sua esclusiva proprietà, potrà prelevare – al bisogno - dalla casa coniugale, il mobilio necessario all'arredamento delle camere delle figlie, nonchè ogni atro bene di affezione di queste ultime. Con particolare riferimento al pianoforte utilizzato dalla figlia minore , in considerazione dei costi e delle difficoltà Per_1 di trasporto dello stesso in altra abitazione, il IG. si impegna ad Controparte_1 acquistarne un altro di equivalente valore, curandone la consegna, a proprie spese, nella nuova abitazione delle figlie.
4. Il marito, con decorrenza dal trasferimento di moglie e figlie in altra abitazione, entro il giorno 15 di ogni mese, verserà alla moglie, in considerazione dell'attuale sperequazione economica tra i coniugi, un assegno mensile di mantenimento pari ad €. 900,00 (novecento/00 euro) e ciò fino a quando quest'ultima non avrà raggiunto una propria indipendenza economica (a tal fine la medesima si impegna a trovare una sistemazione lavorativa stabile), mentre provvederà al mantenimento delle figlie, in via indiretta, in proporzione alle proprie sostanze economiche, mediante la corresponsione di un mantenimento mensile di €. 300,00 per figlia, per un totale di euro 600,00 (seicento/00 euro). Le somme dovute a titolo di mantenimento saranno oggetto di rivalutazione secondo gli indici
ISTAT. Il IG. inoltre, al fine di riequilibrare la differenza economica tra i coniugi CP_1 ed assicurare alle figlie il medesimo preesistente tenore di vita, si farà carico del pagamento di tutte le spese straordinarie a favore delle figlie comprese quelle, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alla retta scolastica (scuola privata) alle spese per le attività extrascolastiche (attualmente le minori frequentano nuoto e palestra) e a quelle necessarie per la frequenza del Conservatorio musicale, cui è iscritta la figlia , nonché alle Per_1 spese per le cure e l'assistenza sanitaria non coperte dal S.S.N; sostenendo economicamente, in maniera esclusiva, le figlie con riferimento alle proprie inclinazioni e aspirazioni.
Naturalmente, le decisioni in ordine alle spese straordinarie di particolare rilevanza, verranno sempre concordate tra i coniugi.
Le somme concordate a titolo di mantenimento verranno versate alla IG.ra Parte_1
, mediante accredito su Carta Postepay Evolution n. 5333 1712 2585 7339 in
[...] scadenza al 03/29. 5. Il IG. ha già anticipato alla moglie l'importo di euro 1.800,00 Controparte_1
(milleottocento/00) corrispondente al deposito cauzionale richiesto dal proprietario dell'immobile da prendere in locazione;
detta somma verrà restituita dalla IG.ra Parte_1
alla moglie mediante pagamento dilazionato in n. 12 rate mensili di uguale importo, a
[...] decorrere dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento. In alternativa, detti ratei mensili, potranno essere mensilmente decurtati dall'assegno di mantenimento, fino a concorrenza dell'importo anticipato dal marito per il pagamento del deposito cauzionale.
6. Il IG. si impegna, altresì a garantire, a proprie cure e spese, in favore Controparte_1 della moglie, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, il passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat Punto attualmente in uso a quest'ultima.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1166/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio civile in regime di separazione dei beni contratto tra
[...] loro in Paola (CS) il 26/06/2010, iscritto nei registri dello stato civile dello stesso comune alla Parte 1 Serie Numero 3 Originale anno 2010;
- omologa le condizioni relative alle figlie minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Paola (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Paola (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di conIGlio dell'8 aprile 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo