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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3369/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10399/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IT ST S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2025006397 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21106/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 29/05/2025 e depositato in data 4/06/2025 impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 01005526 00 000 notificata il 19/05/2025 relativa al Contributo Unificato Civile per l'anno 2025 per euro 434,38 avverso IT ST
SP eccependo l'omessa notifica dell'atto presupposto, la decadenza, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 248 d.p.r. 115/2002, il difetto di motivazione dell'atto, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7
Legge n.212/2000, l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, la violazione degli artt. 24 e 97 della
Costituzione. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento dell'atto impugnato con condanna del resistente alle spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva IT ST SP.
Veniva depositata in data 29/10/2025 dal ricorrente istanza di rinuncia al giudizio a seguito della definizione transattiva della controversia con conseguente richiesta di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico tenuto conto della richiesta di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente per intervenuta definizione transattiva, nonchè della mancata costituzione in giudizio dell'Ufficio, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il il giudiuzio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10399/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IT ST S.p.a. - 09982061005
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2025006397 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21106/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 29/05/2025 e depositato in data 4/06/2025 impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 01005526 00 000 notificata il 19/05/2025 relativa al Contributo Unificato Civile per l'anno 2025 per euro 434,38 avverso IT ST
SP eccependo l'omessa notifica dell'atto presupposto, la decadenza, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 248 d.p.r. 115/2002, il difetto di motivazione dell'atto, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7
Legge n.212/2000, l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, la violazione degli artt. 24 e 97 della
Costituzione. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento dell'atto impugnato con condanna del resistente alle spese di giudizio da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva IT ST SP.
Veniva depositata in data 29/10/2025 dal ricorrente istanza di rinuncia al giudizio a seguito della definizione transattiva della controversia con conseguente richiesta di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico tenuto conto della richiesta di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente per intervenuta definizione transattiva, nonchè della mancata costituzione in giudizio dell'Ufficio, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il il giudiuzio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate