TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11182 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 24004/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 24004/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 1.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 24004 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone alla Via A. Vona
n. 8 presso lo studio dell'avv. Andrea Di Folca che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LU US e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marano di Napoli
(NA), alla Via Gradoni Annunziata n. 9, giusta procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ
SO UC, C.F. , rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Ivana Guadagno e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marano di Napoli (NA), alla Via Gradoni
Annunziata n. 9, giusta procura in atti n. r.g.a.c. Pag. 2 P.IVA_2 OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
compensi per prestazione professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 29.10.2024, la proponeva opposizione avverso il d.i. n. 4870/2024, Parte_1 depositato e regolarmente notificato in data 19.9.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare a la somma di € CP_1 CP_1
15.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e spese della relativa procedura monitoria, quale compenso previsto per l'incarico di riqualificazione energetica di due edifici siti nel Comune di Buccino
(SA), Contrada Santo Stefano n. 16., e Sarno (SA) alla Via Serrazzeta
n. 58.
n. 24004/2024 r.g.a.c. Pag. 3 In particolare, l'opponente eccepiva la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo, laddove il giudice aveva erroneamente indicato, quale beneficiario dell'ingiunzione di pagamento, l'avv. US anziché il creditore istante. Nel merito, eccepiva il parziale pagamento di €
3.050,00 con bonifico dell'8.3.2024, per cui il saldo ancora dovuto ammontava a soli € 12.982,00.
3. Si costituivano gli opposti, eccependo l'avv. US eccepiva il proprio difetto di legittimazione, chiedendo l'estromissione dal giudizio e la condanna di parte opponente per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. Entrambi, nel merito, contestavano gli avversi assunti e concludevano per il rigetto dell'opposizione.
4. Con provvedimento ex art. 171-bis c.p.c. del 9.1.25, lo scrivente disponeva mutarsi il rito nella forma semplificata ex art. 281-decies
c.p.c. fissando la prima udienza al 10.4.25.
5. In prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
… rilevato che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva è supportata da mala fede in quanto non vi è chi non veda come
l'“attribuzione” indicata in sede di decreto ingiuntivo sia riferita esclusivamente alle spese. Del resto nel d.i. si legge: “
[...]
con sede come in atti, di pagare alla ricorrente la CP_2 complessiva somma di €15000,00, oltre iva, cpa ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 12.9.2024 e fino al soddisfo (in mancanza di diversa e specifica richiesta) oltre ad €567,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'Avv.US LU”; non si comprende dunque come si possa pensare che sia stata attribuita all'Avv. US la sorte capitale con interessi e non i compensi di lite;
osservato, viceversa, che la contestazione sul quantum non è del tutto infondata, tenuto conto di un intervenuto pagamento di € 3.050,00, in
n. 24004/2024 r.g.a.c. Pag. 4 data 8.3.2024, non concede la provvisoria esecuzione. Invero parte opponente quantifica in € 12.982,00 l'importo residuo da corrispondere a parte opposta;
tale quantificazione è errata poiché con
l'accordo sottoscritto tra le parti in data 23.2.2024 veniva concordata la somma complessiva di € 15.000,00 oltre IVA 22% e Cassa 4%, conseguentemente l'importo lordo che la società opponente si impegnava a pagare al Sig. è di € 19.032,00 di cui Controparte_1
€ 15.000,00 sorta capitale + € 600,00 per cassa 4% + € 3.432,00 per
IVA 22%. Da ciò deriva che l'importo dovuto dalla soc. al Pt_1
Sig. al netto di quanto già corrisposto con Controparte_1 bonifico del 8.3.2024 è € 15.982,00 (19.032,00 – 3.050,00).”, rinviando per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 1.12.2025.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
7.1. In primis, come già rilevato in prima udienza dallo scrivente, si rileva l'assoluta infondatezza e pretestuosità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, che pertanto deve essere rigettata, stante il chiaro riferimento dell'attribuzione all'avv. US, come indicata nel provvedimento monitorio, alle sole spese e competenze e posta, al contempo, la inequivoca indicazione del “ricorrente” quale beneficiario dell'ingiunzione di pagamento.
Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del convenuto avv.
LU US, estraneo alle ragioni dalla presente opposizione.
Risulta invece fondata la contestazione sul quantum, avendo l'opponente dato prova di un parziale pagamento avvenuto con un bonifico in favore dell'architetto di € 3.050,00, con causale CP_1
“II acconto fattura n. 3/22 del 29/09/2022” (all. 2).
Tuttavia, come già rilevato nel suindicato provvedimento, l'importo residuo da corrispondere risulta pari ad € 15.982,00 comprensivo di n. 24004/2024 r.g.a.c. Pag. 5 accessori (IVA al 22% e Cassa al 4%) e non ad € 12.982,00 come erroneamente indica parte opponente.
L'accordo sottoscritto il 23.2.2024, infatti, prevedeva un compenso netto di € 15.000,00 oltre IVA 22% e Cassa 4%, quindi complessivamente un totale di € 19.032,00 di cui € 15.000,00 per sorta capitale, € 600,00 per la cassa al 4% ed € 3.432,00 per l'IVA al 22%.
Ne deriva che, al netto di quanto già corrisposto con il bonifico del
8.3.2024 (€ 3.050,00), residua un saldo di è € 15.982,00 (19.032,00 –
3.050,00).
7.2. Ciò posto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'avv. LU US e, quanto al resto, accogliersi l'opposizione riconoscendo un credito in capo a pari ad € 15.982,00 CP_1 comprensivo di IVA e Cassa al 4%, ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 12.9.2024 e fino al soddisfo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione: fino ad €
26.000,00).
Sul punto, difatti, deve darsi atto dei seguenti principi di diritto, espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Il primo, secondo cui con l'opposizione a d.i. non “viene promossa” una controversia, trattandosi di una prosecuzione del giudizio monitorio e non di un giudizio impugnatorio (in tal senso già: Cass. S.U. 7 luglio
1993, n. 7448, 30 luglio 2008, n. 20604, 9 settembre 2010, n. 19246, a
10 luglio 2015, n. 14475, 18 settembre 2020, n. 1959 ed infine Cass.
S.U. n. 927/2022), dovendosi dunque guardare all'esito complessivo del giudizio, e l'altro, per il quale la riduzione del quantum rispetto a quanto domandato con un'unica domanda, come avvenuto nel caso in esame, non consente più al giudicante di disporre la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (cfr. Cass. S.U. n. 32061 del
31.10.2022).
n. 24004/2024 r.g.a.c. Pag. 6 8.1. L'avv. LU US, poi, ha chiesto condannarsi parte opponente ai sensi dell'art. 96, 1, 3 e 4 comma, c.p.c..
In assenza di allegazione e prova del danno subito, necessario ai fini di una condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. (Cass., n.
9712/2025), parte opponente va comunque condannata ai sensi del successivo terzo comma stante la palese infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Al riguardo, è innegabile il disvalore insito nella instaurazione e prosecuzione di un giudizio senza previa diligente verifica della legittimazione processuale di parte convenuta.
La manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, che ha sostanzialmente disertato il giudizio che egli stesso aveva introdotto (depositando esclusivamente l'atto di opposizione), costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
Va disposta d'ufficio, infine, la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., quale conseguenza della precedente condanna e stante la proposizione del presente giudizio in data successiva all'entrata in vigore della citata disposizione (D. Lgs. 149/2022, art. 35, comma 1, in vigore dal
28/2/23), che appare equo applicare, valutate tutte le altre circostanze, in misura minima di € 500,00.
n. 24004/2024 r.g.a.c. Pag. 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n.
4870/24;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'avv. LU US;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, di € 15.982,00, già comprensivo di Iva e cassa al 4%,
[...] oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 12.9.2024
e fino al soddisfo;
4) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in € 3.110,00 per compensi professionali ed € 150,00 per esborsi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso), in favore dell'avv. LU US, dichiaratosi anticipatario;
5) condanna al pagamento, in favore di LU US, delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore dell'avv. Ivana Guadagno dichiaratasi anticipataria;
6) condanna al pagamento, in favore di LU US, Parte_1 dell'ulteriore importo di € 2.540,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.;
7) condanna al pagamento ,in favore della Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore importo di € 500,00 ai sensi dell'art. 96,
[...] comma 4, c.p.c..
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
n. 24004/2024 r.g.a.c. Pag. 8 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 24004/2024 r.g.a.c. Pag. 9