Articolo 4 della Legge 6 agosto 1975, n. 419
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 settembre 1975
Art. 4.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall' articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'.
Entrata in vigore il 13 settembre 1975