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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°4901/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SERIO Parte_1
ANTONIO e ANTONIO BLUNDA ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del secondo sito in Palermo, via Ugo Foscolo n. 10.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VALLONE DIEGO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA AUSONIA, 110
PALERMO e, giusta procura separata, rappresentata e difesa dall'avv.to LUPONIO
SAMANTHA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in P.LE DON
GIOVANNI MINZONI, 9, ROMA;
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2
difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia, C.F. C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente, in Cagliari via Delitala 2.
- resistente –
Co
“Società cartolarizzazione dei crediti in persona Controparte_3 CP_2
del legale rappresentante pro-tempore, sedente in Roma, largo Chigi n. 5 – 00100
-contumace-
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
1 S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19/04/2023, convenne Parte_1
in giudizio l , la e l' CP_2 Controparte_3 Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29620229013058821000 nella parte in cui riproduceva la cartella n.
29620110008599676000 e gli avvisi di addebito: n. 59620120002282223000;
n.59620120006420925000; n. 59620130001199560000; n.59620130006365613000;
n.59620140001952338000, notificata dall Controparte_1
il 31.01.2023 e relativa al pagamento di crediti contributivi per il
[...]
valore complessivo di € 27.302,43, eccependone la prescrizione sopravvenuta visto il tempo trascorso fra le notifiche dei suddetti avvisi di addebito e dell'intimazione stessa.
Resistette in giudizio , eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva, e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione; rilevò, peraltro, che il credito oggetto di causa era stato parzialmente sgravato, in relazione ai crediti di cui agli avvisi n. cartelle n.59620120006420925000; n.
59620130001199560000; n. 59620130006365613000, ed interamente sgravato in relazione agli avvisi di pagamento n. 29620110008599676000; n.
59620120002282223000; n. 59620140001952338000.
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza dell'opposizione di cui CP_2
chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della che, seppur Controparte_3
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall CP_5
Il ricorrente, infatti, chiede accertarsi la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi oggetto di causa, i cui avvisi di pagamento erano stati ritualmente notificati dall' pertanto, era onere dell'ente di riscossione dimostrare di aver CP_2
2 posto in essere i successivi atti interruttivi della prescrizione in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva dei crediti iscritti a ruolo.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de quo.
Preliminarmente appare opportuno delimitare la materia del contendere, visto che, sulla scorta delle incontestate deduzioni della convenuta supportate CP_5
dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione (cfr. estratti di ruolo), devono ritenersi interamente sgravati i crediti di cui alla cartella n.
29620110008599676000 ed agli avvisi di addebito n. 59620120002282223000 e n.
59620140001952338000, in forza del disposto di cui all'art. 1 commi 222-230 della legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.
Pertanto, in ordine ad essi, è venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti e va dichiarata cessata la materia del contendere.
Risultano, invece, solo parzialmente sgravati (e pertanto meritevoli di disamina) i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n.
59620120006420925000, n. 59620130001199560000 e n. 59620130006365613000.
Preliminarmente occorre precisare che il diritto di credito azionato dall
[...]
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, CP_6
quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva
(con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo, non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal
3 ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché gli avvisi di pagamento sopra indicati sono stati notificati in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti iscritti in essi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere dei convenuti ed in particolare dell' CP_5
dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine, in epoca successiva alla notifica degli avvisi.
Orbene, tale prova non è stata adeguatamente fornita.
In particolare, il credito di cui all'avviso di addebito n.
59620130001199560000 deve ritenersi prescritto, non essendovi prova alcuna dell'effettiva notifica, in data 3.1.2018 dell'unico atto interruttivo precedente all'intimazione oggetto di causa, ovvero l'intimazione di pagamento n.
29620179038207124000.
Il credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 59620120006420925000, cui ha fatto seguito la notifica in data 7/09/2016 l'intimazione n.
4 29620169009799984, deve ritenersi ugualmente prescritto alla data di notifica dell'intimazione oggetto di causa (31.1.2023), essendo decorso un lasso di tempo ben superiore al quinquennio seppur maggiorato del termine (di 311 giorni) di sospensione della prescrizione, introdotto dalla normativa emanata per far fronte all' emergenza sanitaria da covid-19.
Deve, infine, ritenersi ugualmente prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 59620130006365613000, non potendosi attribuire efficacia interruttiva all'intimazione di pagamento n. 29620179038207124000, la cui notifica deve ritenersi nulla, in quanto effettuata, a mezzo posta privata, con consegna al portiere,
ma senza il successivo avviso di avvenuta consegna previsto dall'art. 7 co.3 L. 890
/1982.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C.
ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n.
53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art.
7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta
constatatane l'irritualità)” (Cass. Sez. 3, 24/07/2023, n. 22095).
In definitiva, non essendovi prova alcuna della notifica degli atti interruttivi della prescrizione in relazione ai suddetti avvisi di pagamento, anche i crediti oggetto di essi devono ritenersi integralmente prescritti.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla responsabilità esclusiva della
[...]
in ordine alla prescrizione dei crediti sopra descritti, per Controparte_7
compensare integralmente le spese di lite fra il ricorrente, l e la CP_2 Controparte_3
5 Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti contributivi di cui alla cartella n. 29620110008599676000 ed agli avvisi di addebito n.
59620120002282223000 e n. 59620140001952338000.
In accoglimento del ricorso, dichiara non dovute, perché prescritte, le somme richieste nell'intimazione di pagamento opposta, in riferimento agli avvisi di addebito nn. 59620120006420925000, 59620130001199560000 e
59620130006365613000.
Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente, l' e la CP_2 Controparte_3
di cui dichiara la contumacia.
Condanna l alla rifusione delle spese di lite Controparte_7
sostenute dal ricorrente che liquida in € 4.700,00 per compensi professionali, oltre
Iva e Cpa come per legge e distrae in favore degli avv.ti Antonio Serio e Antonio
Blunda.
Così deciso in Palermo il 08/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°4901/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti SERIO Parte_1
ANTONIO e ANTONIO BLUNDA ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del secondo sito in Palermo, via Ugo Foscolo n. 10.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VALLONE DIEGO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA AUSONIA, 110
PALERMO e, giusta procura separata, rappresentata e difesa dall'avv.to LUPONIO
SAMANTHA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in P.LE DON
GIOVANNI MINZONI, 9, ROMA;
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2
difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia, C.F. C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente, in Cagliari via Delitala 2.
- resistente –
Co
“Società cartolarizzazione dei crediti in persona Controparte_3 CP_2
del legale rappresentante pro-tempore, sedente in Roma, largo Chigi n. 5 – 00100
-contumace-
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
1 S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19/04/2023, convenne Parte_1
in giudizio l , la e l' CP_2 Controparte_3 Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
29620229013058821000 nella parte in cui riproduceva la cartella n.
29620110008599676000 e gli avvisi di addebito: n. 59620120002282223000;
n.59620120006420925000; n. 59620130001199560000; n.59620130006365613000;
n.59620140001952338000, notificata dall Controparte_1
il 31.01.2023 e relativa al pagamento di crediti contributivi per il
[...]
valore complessivo di € 27.302,43, eccependone la prescrizione sopravvenuta visto il tempo trascorso fra le notifiche dei suddetti avvisi di addebito e dell'intimazione stessa.
Resistette in giudizio , eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_5
legittimazione passiva, e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione; rilevò, peraltro, che il credito oggetto di causa era stato parzialmente sgravato, in relazione ai crediti di cui agli avvisi n. cartelle n.59620120006420925000; n.
59620130001199560000; n. 59620130006365613000, ed interamente sgravato in relazione agli avvisi di pagamento n. 29620110008599676000; n.
59620120002282223000; n. 59620140001952338000.
Si costituì in giudizio l' contestando la fondatezza dell'opposizione di cui CP_2
chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della che, seppur Controparte_3
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall CP_5
Il ricorrente, infatti, chiede accertarsi la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi oggetto di causa, i cui avvisi di pagamento erano stati ritualmente notificati dall' pertanto, era onere dell'ente di riscossione dimostrare di aver CP_2
2 posto in essere i successivi atti interruttivi della prescrizione in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva dei crediti iscritti a ruolo.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de quo.
Preliminarmente appare opportuno delimitare la materia del contendere, visto che, sulla scorta delle incontestate deduzioni della convenuta supportate CP_5
dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione (cfr. estratti di ruolo), devono ritenersi interamente sgravati i crediti di cui alla cartella n.
29620110008599676000 ed agli avvisi di addebito n. 59620120002282223000 e n.
59620140001952338000, in forza del disposto di cui all'art. 1 commi 222-230 della legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.
Pertanto, in ordine ad essi, è venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti e va dichiarata cessata la materia del contendere.
Risultano, invece, solo parzialmente sgravati (e pertanto meritevoli di disamina) i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n.
59620120006420925000, n. 59620130001199560000 e n. 59620130006365613000.
Preliminarmente occorre precisare che il diritto di credito azionato dall
[...]
mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, CP_6
quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva
(con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo, non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal
3 ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché gli avvisi di pagamento sopra indicati sono stati notificati in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti iscritti in essi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere dei convenuti ed in particolare dell' CP_5
dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine, in epoca successiva alla notifica degli avvisi.
Orbene, tale prova non è stata adeguatamente fornita.
In particolare, il credito di cui all'avviso di addebito n.
59620130001199560000 deve ritenersi prescritto, non essendovi prova alcuna dell'effettiva notifica, in data 3.1.2018 dell'unico atto interruttivo precedente all'intimazione oggetto di causa, ovvero l'intimazione di pagamento n.
29620179038207124000.
Il credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 59620120006420925000, cui ha fatto seguito la notifica in data 7/09/2016 l'intimazione n.
4 29620169009799984, deve ritenersi ugualmente prescritto alla data di notifica dell'intimazione oggetto di causa (31.1.2023), essendo decorso un lasso di tempo ben superiore al quinquennio seppur maggiorato del termine (di 311 giorni) di sospensione della prescrizione, introdotto dalla normativa emanata per far fronte all' emergenza sanitaria da covid-19.
Deve, infine, ritenersi ugualmente prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 59620130006365613000, non potendosi attribuire efficacia interruttiva all'intimazione di pagamento n. 29620179038207124000, la cui notifica deve ritenersi nulla, in quanto effettuata, a mezzo posta privata, con consegna al portiere,
ma senza il successivo avviso di avvenuta consegna previsto dall'art. 7 co.3 L. 890
/1982.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C.
ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n.
53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art.
7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta
constatatane l'irritualità)” (Cass. Sez. 3, 24/07/2023, n. 22095).
In definitiva, non essendovi prova alcuna della notifica degli atti interruttivi della prescrizione in relazione ai suddetti avvisi di pagamento, anche i crediti oggetto di essi devono ritenersi integralmente prescritti.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla responsabilità esclusiva della
[...]
in ordine alla prescrizione dei crediti sopra descritti, per Controparte_7
compensare integralmente le spese di lite fra il ricorrente, l e la CP_2 Controparte_3
5 Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai crediti contributivi di cui alla cartella n. 29620110008599676000 ed agli avvisi di addebito n.
59620120002282223000 e n. 59620140001952338000.
In accoglimento del ricorso, dichiara non dovute, perché prescritte, le somme richieste nell'intimazione di pagamento opposta, in riferimento agli avvisi di addebito nn. 59620120006420925000, 59620130001199560000 e
59620130006365613000.
Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente, l' e la CP_2 Controparte_3
di cui dichiara la contumacia.
Condanna l alla rifusione delle spese di lite Controparte_7
sostenute dal ricorrente che liquida in € 4.700,00 per compensi professionali, oltre
Iva e Cpa come per legge e distrae in favore degli avv.ti Antonio Serio e Antonio
Blunda.
Così deciso in Palermo il 08/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
6