Art. 5. Partecipazione dei privati 1. La partecipazione dei privati, da considerare ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera e), e 25 del decreto e' rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto.
2. Sulla quota del fondo, spettante alla singola fondazione in base al presente regolamento, e' operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione.
La riduzione e' operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione delle deliberazioni di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , ovvero per gli enti che si siano trasformati prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo, per ciascuno degli anni del triennio successivo all'approvazione della trasformazione in fondazione.
3. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 2, nonche' gli importi derivanti dall'applicazione dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , sono destinati al sostegno delle altre attivita' musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 .
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 24, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , vedi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e' il seguente:
"Art. 25 (Disposizioni tributarie). - 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2, del presente decreto, nonche' dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera cquinquies), e 110 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui e' pubblicato il decreto di cui all'art. 8, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.
4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.
5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento".
- Il testo dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e' il seguente:
"2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio".
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , e' il seguente:
"3. Lo statuto e' eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l' art. 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 .
Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'art. 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione".
- Per il testo dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo della legge 20 aprile 1985, n. 163 , vedi nelle note alle premesse.
2. Sulla quota del fondo, spettante alla singola fondazione in base al presente regolamento, e' operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione.
La riduzione e' operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione delle deliberazioni di cui all' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , ovvero per gli enti che si siano trasformati prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo, per ciascuno degli anni del triennio successivo all'approvazione della trasformazione in fondazione.
3. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 2, nonche' gli importi derivanti dall'applicazione dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , sono destinati al sostegno delle altre attivita' musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 .
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 24, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , vedi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e' il seguente:
"Art. 25 (Disposizioni tributarie). - 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2, del presente decreto, nonche' dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera cquinquies), e 110 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui e' pubblicato il decreto di cui all'art. 8, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.
3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.
4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.
5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento".
- Il testo dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , e' il seguente:
"2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio".
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , e' il seguente:
"3. Lo statuto e' eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l' art. 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 .
Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'art. 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione".
- Per il testo dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 , vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo della legge 20 aprile 1985, n. 163 , vedi nelle note alle premesse.