Articolo 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 112
Articolo 1Articolo 3
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28 luglio 2012
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della stessa Convenzione.
Entrata in vigore il 28 luglio 2012