Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
La sospensione per pregiudizialità penale del processo civile postula che sia preliminarmente accertata l'identità soggettiva tra i due procedimenti e l'avvenuto esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. RI IO MORELLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA PARCOVERDE SOC. COOPERATIVA a.r.l., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 14/A, presso l'avvocato N. MAROTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ARNALDO MIGLINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IN OS, domiciliata in ROMA VIA VALADIER 39, presso l'avvocato V. SABIA, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO MARANDINO, giusta delega a margine del controricorso;
- resistente - avverso il provvedimento della Pretura di SALERNO, Sezione distaccata di CAPACCIO, emesso il 9/7/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 4/2/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge.
FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale presso la Cassazione così ha motivato, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la richiesta di accoglimento del ricorso:
"Esaminati gli atti relativi all'istanza di regolamento di competenza avanzata, ex art. 42 c.p.c., dalla Cooperativa Edilizia Parcoverde s.r.l., in persona del suo presidente Nettuno Francesco, avverso il provvedimento del 9.7.1997, con il quale il Pretore di Salerno, sez. distaccata di Capaccio, ha disposto la sospensione, per pregiudizialità penale, del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (emesso ad istanza della suddetta cooperativa in virtù di una ritenuta partecipazione dell'ingiunto alla società e a titolo di importo residuo risultante dal piano di riparto approvato con delibera assembleare del 21-5-1995), proposta da Di LO RI che ha contestato il rapporto societario, deducendo di aver denunziato le attività truffaldine poste in essere dai rappresentanti della cooperativa e dai suoi manovratori occulti e che pendeva procedimento penale, presso la Procura della Repubblica di Salerno, per truffa e falso in bilancio rubricato
contro
CA IO + 2 (ex presidenti della cooperativa);
premesso che, sull'ambito di operatività della pregiudiziale penale, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi codici di rito, nella giurisprudenza della Suprema Corte sono emersi due indirizzi contrastanti: il primo ritiene che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75 comma 3 del nuovo codice di procedura penale (giudizio civile avente ad oggetto l'azione riparatoria per la restituzione ed il risarcimento del danno), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotto il giudizio (Cass.n. 7178 del 1997, Cass.n. 3992 del 1997, Cass.n. 1501 del 1996); il secondo, invece, sostiene che, a parte le ipotesi disciplinare dell'art. 75 c.p.p., la sospensione del giudizio civile ex art.295 c.p.c. per la pregiudizialità penale è retta (ex art.211 norme att., coord, e trans.c.p.p.) dal principio della prevenzione della possibile contraddittorietà di giudicato, sicché la sospensione del giudizio pregiudicato è condizionata alla ricorrenza della duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza e dell'opponibilità del giudicato penale nei limiti previsti dall'art.654 c.p.p. (Cass.,Sez.I,n. 4179 del 1997);
ritenuto che, a parere del requirente, il ricorso è fondato, atteso che, anche accedendo a quest'ultimo indirizzo ampliativo della sfera di operatività della pregiudiziale penale, nel caso in esame la disposta sospensione del giudizio civile si appalesa illegittima per la preliminare considerazione che non risulta provata l'identità soggettiva tra i due procedimenti ne' l'avvenuto esercizio dell'azione penale che postula ai sensi dell'art.405 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio, e ciò a prescindere, stante l'efficacia assorbente di tale rilievo preliminare, dalla ravvisabilità di un effettivo rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti." Il Collegio condivide le esposte argomentazioni. Il ricorso deve essere accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata allo stesso giudice del merito, che provvederà anche nelle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimanda la causa, anche per le spese, al Pretore di Salerno, Sezione distaccata di Capaccio.