Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere
avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 3 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 389/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'Avv. MARIA CAMMARANO con domicilio eletto in Ceraso (SA), alla via Ortali
n. 16
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: spese giudiziali.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 205/2023 pubblicata in data 10 febbraio 2023 il Tribunale di
Salerno, in funzione di G.L., ha accolto, con compensazione tra le parti delle
1
ricorso depositato in data 16 gennaio 2022 nei confronti della
[...]
, in persona del l.r.p.t., avente ad oggetto il Controparte_1
riconoscimento del diritto alla retribuzione, a causa della mancata percezione della CISOA per rigetto della domanda da parte dell' , per il periodo di CP_2
sospensione del rapporto di lavoro presso la medesima Comunità dal 13 ottobre
2014 al 31 dicembre 2014, quantificato nel complessivo importo di €3.581,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 3 luglio 2023, dolendosi in particolare della compensazione delle spese di lite tra le parti operata dal giudice di prime cure, censurando:
- “ violazione di legge - erronea pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite - erronea applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c.. ”;
- “ violazione di legge - difetto di motivazione - motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria. ”, concludendo pertanto come in atti per la condanna della esistente CP_3
al pagamento delle spese di lite del primo grado nonché del presente grado di appello, in parziale riforma della gravata sentenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Emesso decreto ex art.435 c.p.c. per la data del dì 11 dicembre 2023, veniva indi disposta la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. per l'udienza del 6 maggio 2024 tenutasi in “ modalità cartolare ”, successivamente rinviata all'odierna udienza in presenza del 3 febbraio 2025, non pervenuta alcuna allegazione da parte appellante relativamente alla rituale notificazione dell'appello in uno al decreto di fissazione dell'udienza e all'ordinanza di rinnovazione, tantomeno il deposito di note di trattazione scritta ed in mancanza della costituzione di parte appellata, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
5. L'appello è improcedibile e si impone pertanto la relativa declaratoria.
6. Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale della S.C., “ Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
2 dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta
"interpretazione costituzionalmente orientata ", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione ” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024, già
Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604), ulteriormente precisando che “ Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto
o giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all'appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria, quando comunque abbia acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva desunto la prova della conoscenza dell'ordinanza di cancelleria non comunicata dall'indicazione, nella richiesta dalla stessa parte formulata di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata, della data fissata dalla corte per l'udienza di discussione).” (Sez. L, Sentenza n. 19191 del 28/09/2016 ed anche Sez. L - ,
Sentenza n. 17368 del 03/07/2018 , Sez. L - , Ordinanza n. 27079 del
26/11/2020) ”.
Giova evidenziare che il suddetto principio, valevole per il giudizio di appello, non risulta decisivamente modificato ai fini che occupano dalla giurisprudenza della S.C. che, segnatamente in tema di ricorso introduttivo, ha ammesso la concedibilità di nuovo termine per la notifica. Anche in tali ultime decisioni, infatti,
è stato precisato che “ il processo del lavoro di primo grado… è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica ” (cfr. Cass. n. 1483/2015), laddove la natura impugnatoria del gravame comporta che, in caso di omessa notifica, non sia possibile rimediare alla intervenuta formazione del giudicato.
7. Nel caso in esame:
- in data 11 dicembre 2023 il presente Ufficio ha provveduto alla rituale comunicazione telematica dell'ordinanza di rinnovazione della notificazione
3 dell'appello ex art. 291 c.p.c., “ letti gli atti ed esaminato il ricorso notificato alla controparte presso la parte personalmente e non già presso il procuratore costituito in primo grado, visto l'art. 291 c.p.c.
p.q.m.
aggiorna la discussione all'udienza del 6 maggio 2024 fissando a parte appellante termine fino al 28 febbraio 2023 per la notifica del ricorso, del decreto 5.7.2023 e della presente ordinanza alla Comunità resistente (…) ”;
- all'udienza del 6 maggio 2024 fissata ex art. 127-ter c.p.c., la parte appellante non ha ottemperato all'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. né ha depositato note per la trattazione scritta, mentre parte appellata non si è costituita;
- all'odierna udienza in presenza del 3 febbraio 2025 nessuno è comparso né per parte appellante tantomeno per parte appellata, che continua ad essere non costituita.
In conclusione, non risulta che parte appellante abbia ritualmente notificato il gravame unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla parte appellata.
Invero, l'appellante non ha depositato in atti l'appello notificato, né ha in nessun modo giustificato tale mancanza, donde si è resa impossibile qualsivoglia interlocuzione con la parte, che ha presumibilmente abbandonato la domanda.
8. Si è pertanto certamente determinata, in assenza della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza ulteriori indugi, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost..
9. Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame.
10. In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte appellante a titolo di rifusione di spese del grado.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di il 3
[...] Controparte_1
4 luglio 2023 , avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr. 205/2023 pubblicata in data 10 febbraio 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara improcedibile l'appello;
Nulla per le spese del grado;
Dichiara astrattamente applicabile a la Parte_1
sanzione erariale ex art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 3 febbraio 2025 il presidente
M. Stassano
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