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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1140/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 105/2022 pubblicata e comunicata l'1/2/2022, non notificata
-in via preliminare: dichiarare l'esenzione da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) l.f. e/o dell'art. 67, comma 3, lett. b) l.f. di tutte le rimesse, pagamenti e versamenti affluiti sul conto corrente ordinario n. 33000.65 e sul rapporto anticipi n. 72838113.37 intestati a nel periodo Parte_2 sospetto ovvero nel periodo tra il 27/11/2014 ed il 27/5/2015;
- in via principale: rigettare tutte le domande di in liquidazione in L.C.A. in quanto Parte_2 integralmente infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale e di accoglimento delle domande di in L.C.A, accertare l'importo che Parte_3 [...] dovrà restituire ai sensi dell'art. 70, comma 3, l.f. verificando la consistenza e la Parte_1 durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria per ciascuno degli incassi/pagamenti/rimesse di cui
in L.C.A. chiede la revoca. Parte_3 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio. In via subordinata istruttoria: si chiede che il CTU Dott. venga chiamato a Persona_1 chiarimenti sulle questioni indicate nel verbale d'udienza del 25/2/2021 (1- chiarisca il CTU il motivo per cui, nonostante l'accertamento peritale fosse limitato al c/c 33000.65 (quesito ii), abbia operato l'accertamento su entrambi i rapporti (c/c 33000.65 e c/anticipi 72838113.37);
2- chiarisca il CTU il
pagina 1 di 8 motivo per cui abbia ritenuto di non considerare revocabili le rimesse per complessivi euro 97.545,12 effettuate sul c/c 33000.65, dando esclusivamente rilievo alla differenza tra la massima esposizione debitoria di e la pretesa creditoria alla data del fallimento (art.70 L.F.), mentre non avrebbe Parte_2 apprezzato: a) la modalità di formazione del saldo debitore e la circostanza che tranne nella frazione 02.01.2015-19.1.2015 il c/c ha sempre presentato saldo a credito di;
b) la circostanza che il Parte_2 conto è stato perfettamente operativo e non a rientro;
c) la rimessa media (euro 241.811,17) di gran lunga superiore all'importo della rimessa revocabile (euro 97.545,12). Gli elementi a), b) e c) avrebbero condotto il CTU alla conclusione opposta;
3- chiarisca il CTU il motivo per cui il metodo della rimessa media, peraltro utilizzato nella individuazione delle rimesse revocabili del c/anticipi 72838113.37, non sarebbe applicabile al c/c 33000.65; 4- chiarisca il CTU il motivo per cui abbia ritenuto di non accogliere i punti 3.2, 3.3, 4 e 5 delle osservazioni del CTP di Banca MPS Dott.ssa in relazione alla Persona_2 ricostruzione delle rimesse revocabili relative al c/anticipi e all'omessa evidenza delle partite compensate, limitandosi senza alcuna motivazione a confermare quanto contenuto nella bozza di relazione;
5- chiarisca il CTU, in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza, il motivo per cui abbia ritenuto di non conferire alcuna valenza: a) al fatto che Banca MPS ha continuato a concedere credito a in Parte_2 forza di procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi (concordato con riserva e accordo di ristrutturazione dei debiti) autorizzate e/o omologate dal Tribunale di Reggio Emilia;
b) alla circostanza che nel bilancio d'esercizio al 31.12.2013 aveva ancora un patrimonio netto ampiamente Parte_2 positivo, presupposto della continuità aziendale); si chiede di essere ammesso alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte ed eventualmente ammessi, indicando come teste il Dott. Tes_1 domiciliato presso via P. Verri n. 11, località Boma,
[...] Parte_1 cap 46100 Mantova, pec: t”. Email_1
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, premesse le declaratorie del caso, così decidere: previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 105/2022 del Tribunale di Reggio Emilia non sussistendo né il periculum in mora, né il fumus boni iuris, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, confermare la sentenza 105/2022 Tribunale di Reggio Emilia ed in ogni caso rigettare l'appello avversario ed ogni domanda formulata in quanto inammissibile, manifestamente infondata in fatto e in diritto, non provata o come meglio, con vittorie delle spese di lite. In ogni caso accogliere le domande formulate in primo grado”
IN FATTO
1. in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio Parte_2 [...] per sentir revocare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.F. all'epoca vigente, Parte_1 tutte le rimesse, i versamenti e comunque tutti i pagamenti affluiti sui c/c n. 33000.65 e c/anticipi contraddistinto dal n. 72838113.37 già in essere presso la Filiale di Siena di Parte_1 nel periodo tra il 27 novembre 2014 e il 27 maggio 2015 per un importo complessivo di euro
[...]
6.865.972,88, di cui euro 156.140,02 con riferimento al c/c ordinario 33000.65 in applicazione dell'art. 70, terzo comma, l. fall. ed euro 6.709.832,86 con riferimento al c/anticipi nn. 72838113.37, ovvero in subordine per euro 1.197.221,53 per effetto dell'applicazione dell'art. 70 l. fall. ad entrambi rapporti, e conseguentemente condannare la banca al pagamento in favore della procedura dell'importo complessivo di euro 6.865.972,88, ovvero, in subordine, di euro 1.197.221,53 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda. pagina 2 di 8 3. All'esito di una c.t.u. contabile, Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 105/2022, in accoglimento della domanda, dichiarava inefficaci per effetto di revocatoria fallimentare le rimesse pervenute sul c/c ordinario n. 33000.65 (collegato al c/anticipi n. 72838113.37) intestato a
[...]
e condannava alla restituzione in Parte_3 Parte_1 favore dell'attrice della complessiva somma di euro 1.041.081,51, oltre interessi di legge dal
29/10/2018 al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u.
Preliminarmente il giudice rilevava in fatto che in data 6.2.2013 aveva depositato davanti al Parte_2
Tribunale di Reggio Emilia domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.; che, entro il termine concesso, con ricorso ex art. 182 bis l.f. depositato in data 6.6.2013 aveva chiesto Parte_2
l'omologa di una pluralità di accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i propri creditori, tra i quali la convenuta;
che, con decreto in data 19.7.2013, il tribunale aveva omologato tali accordi;
che in data 27.5.2015 stante l'incapacità di adempiere agli accordi di ristrutturazione omologati, Parte_2 aveva depositato una seconda domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, cui aveva fatto seguito la concessione da parte del tribunale di un ulteriore termine per il deposito della proposta concordataria e del piano, poi rinunciata dalla stessa in data 27.10.2015; che infine, con decreto del Parte_2
30.10.2015, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa di con successiva dichiarazione dello stato di insolvenza. Parte_2
Tanto premesso, il tribunale riteneva in primo luogo che il periodo sospetto dovesse essere conteggiato a ritroso dalla data del deposito della seconda domanda di concordato (27.5.2015), non sussistendo un rapporto di consecutività giuridicamente rilevante tra gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati nel luglio 2013 e la successiva domanda di concordato in bianco.
Invero - definita la consecuzione come un fenomeno caratterizzato dal verificarsi a carico di un imprenditore di una serie di procedure concorsuali, seguenti una all'altra senza soluzione di continuità,
a causa dell'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali, da intendersi non come una semplice successione di procedimenti, ma come la realizzazione di un'unica procedura concorsuale, nell'ambito della quale le procedure progressivamente succedutesi costituiscono delle fasi, prive di autonomia e di separata rilevanza - osservava che, nel caso di specie, erano trascorsi circa due anni tra la chiusura del concordato e l'omologa degli ADR, da un lato, e la proposizione del concordato, dall'altro; in questo intervallo di tempo dopo avere rinunciato al termine Parte_2 concesso ex art. 161, comma 6, L.F., aveva chiesto l'omologa di n. 1375 accordi di ristrutturazione dei debiti e aveva proseguito nell'attività di impresa, continuando a contrarre nuove obbligazioni e acquisendo nuove commesse per svariati milioni di euro;
non appariva pertanto possibile attribuire una connotazione unitaria alle procedure concorsuali avviate da sicché il c.d. periodo sospetto Parte_2
pagina 3 di 8 andava individuato nei sei mesi anteriori al deposito della seconda domanda di concordato (27/11/2014
– 27/05/2015).
Veniva poi ritenuta infondata l'eccezione di esenzione dalla revocatoria sollevata dalla banca ex art. 67, comma 3, lett. e), L.F. per essere stati gli incassi di cui alle rimesse oggetto dell'azione revocatoria esercitata dalla procedura posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato, in quanto “gli effetti incentivanti e protettivi che la normativa fallimentare riconosce agli ADR possono prodursi a condizione che: 1) sia intervenuta l'omologa del Tribunale;
2) l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano.
Solo qualora ricorrano entrambe le predette condizioni può essere accordata stabilità ai pagamenti esecutivi dell'accordo, ciò che nella specie non è accaduto. Premesso che ad avviso di questo
Giudicante non può essere messo in discussione, a posteriori, l'esito (positivo) del giudizio di omologa originariamente compiuto dal Tribunale (cfr. Cass. n. 16347/18), come invece preteso da Parte_2 laddove essa ha invocato ragioni di inefficacia genetica degli ADR (sotto svariati profili), emerge pacificamente dall'esame dei documenti in atti e dalle difese delle parti che gli ADR conclusi da nel giugno 2013 si sono immediatamente rilevati non idonei a risolvere la grave situazione Parte_2 di crisi della cooperativa.
Decisivo, in questo senso, è il rilievo che i creditori non aderenti agli ADR non sono stati pagati nei termini di legge per diversi milioni di euro.
Non solo: è altresì incontestato che non sia stata in grado di rispettare il piano sotteso agli Parte_2
ADR neppure con riferimento ai creditori aderenti, con i quali infatti la debitrice è stata costretta a rinegoziare gli originari termini di pagamento. Anche gli Istituti di credito sono stati di fatto costretti ad accordare una significativa proroga (3 anni) del rimborso del finanziamento interinale di 24 milioni concesso in funzione degli ADR.
La sistematica violazione dei termini e dei tempi indicati negli ADR portano a ritenere che gli stessi, a distanza di appena quattro mesi dall'omologa, siano divenuti inefficaci, quanto meno nel senso riferito agli effetti protettivi rilevanti in questa sede.
In definitiva, poiché le rimesse oggetto dell'azione revocatoria della LCA sono state eseguite in un momento in cui gli ADR conclusi da avevano ormai da tempo cessato di produrre gli effetti Parte_2 protettivi originariamente loro riconosciuti, l'eccezione della convenuta deve essere respinta”.
Per il resto, ricorrevano sia il presupposto oggettivo della proposta azione revocatoria, avendo le rimesse bancarie ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della Cooperativa, come si evinceva dalle risultanze peritali, sia l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca. pagina 4 di 8 4. Avverso la sentenza ha proposto appello;
ha resistito in LCA. Parte_1 Parte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni con modalità telematiche del 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata individuazione del c.d. “periodo sospetto”, deducendo che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, e che, quanto alla consecuzione, per giurisprudenza pacifica occorre, per potersi affermare discontinuità tra le procedure, un'interruzione non solo (e non tanto) temporale, ma una vera e propria cesura tra la situazione di crisi che connota le procedure minori (o l'accordo di ristrutturazione) e l'insolvenza a origine del fallimento, nel senso che se quest'ultima è
l'evoluzione della medesima crisi aziendale, la continuità non può essere disconosciuta.
Nel caso di specie, non vi sarebbe dubbio che, nonostante i due anni trascorsi dall'omologa del primo concordato e la proposizione della seconda domanda di concordato, le procedure che hanno interessato siano avvinte da un rapporto di continuità causale, in quanto se nell'intervallo di tempo sopra Parte_2 considerato ha chiesto l'omologa di ben n. 1375 accordi di ristrutturazione dei debiti starebbe a Parte_2 significare che la stessa crisi iniziata con la prima domanda di concordato è proseguita nel biennio ed ha condotto la cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorrerebbe dalla data di ammissione alla prima di esse
(6.2.2013).
6. Con il secondo motivo si deduce errata applicazione e/o errata valutazione della prova circa l'insussistenza dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. e), L.F., che prevede che
“Non sono soggetti all'azione revocatoria:…- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente poste in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161”. E' infatti indubbio che gli incassi di Banca MPS oggetto dell'azione revocatoria sono stati posti in essere in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 183 bis L.F. del 4-5 giugno 2013, omologato dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto del
19/7/2013 (doc.ti 5-6 di Banca MPS fascicolo di primo grado) e, pertanto, essi non siano non assoggettati alla predetta azione in forza dell'esenzione stabilita dall'art. 67, comma 3, lett. e), L.F.
Al riguardo sarebbe erronea l'affermazione del giudice di primo grado, secondo il quale l'esenzione potrebbe operare soltanto con il rispetto di entrambe le seguenti condizioni: a) che sia intervenuta l'omologa del Tribunale;
b) che l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati dal piano, in quanto il dato letterale dell'art. 67, comma 3, L.F. lettera e) fa riferimento chiaramente ed esclusivamente “ai pagamenti
… posti in essere in esecuzione … dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis” e tali sono le rimesse pagina 5 di 8 oggetto della presente azione revocatoria, senza alcuna necessità che l'accordo di ristrutturazione venga anche eseguito nei termini preventivati dal piano.
3. Con il terzo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo, in particolare l'errata valutazione del funzionamento del conto anticipi rispetto al conto corrente – errata contabilizzazione del saldo del conto anticipi.
4. Con il quarto motivo si deduce l'insussistenza della riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria e la conseguente inammissibilità dell'azione revocatoria per esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. b) L.F.
5. Con il quinto motivo si deduce la errata applicazione dell'art. 70, comma 3, L.F.
6. Con il sesto motivo si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.
7. Appare opportuno esaminare il secondo motivo, in quanto potenzialmente decisivo.
Si osserva al riguardo che il giudice di primo grado, con statuizione non specificamente impugnata e pertanto passata in giudicato, ha rilevato che gli incassi di cui alle rimesse oggetto dell'azione revocatoria esercitata dalla procedura sono stati effettuati dalla banca in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato.
Ciò posto, il tribunale ha affermato che “gli effetti incentivanti e protettivi che la normativa fallimentare riconosce agli ADR possono prodursi a condizione che: 1) sia intervenuta l'omologa del
Tribunale; 2) l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano. Solo qualora ricorrano entrambe le predette condizioni può essere accordata stabilità ai pagamenti esecutivi dell'accordo, ciò che nella specie non è accaduto”.
8. Una simile affermazione è tuttavia errata, in quanto contrasta con il dato testuale dell'art. 67, comma
3, L.F., che, alla lettera e), prevede che non siano soggetti a revocatoria “gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art.
182 bis” (come appunto le rimesse oggetto del presente giudizio) senza alcuna ulteriore condizione, quale quella indicata dal primo giudice, che “l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano”.
E ciò appare ovvio, in quanto nessun creditore riceverebbe pagamenti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale se fosse soggetto all'alea della revocatoria nell'ipotesi che l'accordo non vada a buon fine;
d'altro canto, va sottolineato che il decreto del Tribunale di Reggio
Emilia di omologa degli accordi di ristrutturazione in questione in data 19.7.2013 non è stato reclamato da alcuno.
Infondata è pertanto l'eccezione sollevata della procedura, relativa ad asserite carenze oggettive e soggettive dell'accordo di ristrutturazione e/o del piano industriale-finanziario e/o della attestazione sulla pagina 6 di 8 fattibilità e sulla veridicità dei dati del piano, in quanto una simile valutazione, da effettuarsi ex ante, è devoluta in via esclusiva all'organo giudiziario in sede di procedimento di omologa e di eventuale reclamo.
9. In proposito, fattispecie ben diversa e distinta è quella dell'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che riguarda il piano attestato di risanamento, non soggetto ad omologa, ma all'attestazione di un professionista dotato di determinati requisiti;
in tal caso la S.C. (n.
6508/2023) ha affermato che “l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine”.
Il suddetto principio non risulta dunque applicabile agli accordi omologati ex art. 182 bis l.f.
10. Ne discende che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello va accolto, risultando assorbiti i restanti motivi, e l'azione revocatoria proposta dalla procedura appellata va conseguentemente rigettata, essendo le rimesse oggetto di causa esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), l.f.
In applicazione del principio di soccombenza, l'appellata va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e in conseguente in riforma della sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia n. 105/2022, rigetta la domanda proposta da Parte_4 amministrativa nei confronti di e condanna l'appellante a Parte_1 rifondere all'appellata le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in €
36.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 24.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1140/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 105/2022 pubblicata e comunicata l'1/2/2022, non notificata
-in via preliminare: dichiarare l'esenzione da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) l.f. e/o dell'art. 67, comma 3, lett. b) l.f. di tutte le rimesse, pagamenti e versamenti affluiti sul conto corrente ordinario n. 33000.65 e sul rapporto anticipi n. 72838113.37 intestati a nel periodo Parte_2 sospetto ovvero nel periodo tra il 27/11/2014 ed il 27/5/2015;
- in via principale: rigettare tutte le domande di in liquidazione in L.C.A. in quanto Parte_2 integralmente infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale e di accoglimento delle domande di in L.C.A, accertare l'importo che Parte_3 [...] dovrà restituire ai sensi dell'art. 70, comma 3, l.f. verificando la consistenza e la Parte_1 durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria per ciascuno degli incassi/pagamenti/rimesse di cui
in L.C.A. chiede la revoca. Parte_3 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio. In via subordinata istruttoria: si chiede che il CTU Dott. venga chiamato a Persona_1 chiarimenti sulle questioni indicate nel verbale d'udienza del 25/2/2021 (1- chiarisca il CTU il motivo per cui, nonostante l'accertamento peritale fosse limitato al c/c 33000.65 (quesito ii), abbia operato l'accertamento su entrambi i rapporti (c/c 33000.65 e c/anticipi 72838113.37);
2- chiarisca il CTU il
pagina 1 di 8 motivo per cui abbia ritenuto di non considerare revocabili le rimesse per complessivi euro 97.545,12 effettuate sul c/c 33000.65, dando esclusivamente rilievo alla differenza tra la massima esposizione debitoria di e la pretesa creditoria alla data del fallimento (art.70 L.F.), mentre non avrebbe Parte_2 apprezzato: a) la modalità di formazione del saldo debitore e la circostanza che tranne nella frazione 02.01.2015-19.1.2015 il c/c ha sempre presentato saldo a credito di;
b) la circostanza che il Parte_2 conto è stato perfettamente operativo e non a rientro;
c) la rimessa media (euro 241.811,17) di gran lunga superiore all'importo della rimessa revocabile (euro 97.545,12). Gli elementi a), b) e c) avrebbero condotto il CTU alla conclusione opposta;
3- chiarisca il CTU il motivo per cui il metodo della rimessa media, peraltro utilizzato nella individuazione delle rimesse revocabili del c/anticipi 72838113.37, non sarebbe applicabile al c/c 33000.65; 4- chiarisca il CTU il motivo per cui abbia ritenuto di non accogliere i punti 3.2, 3.3, 4 e 5 delle osservazioni del CTP di Banca MPS Dott.ssa in relazione alla Persona_2 ricostruzione delle rimesse revocabili relative al c/anticipi e all'omessa evidenza delle partite compensate, limitandosi senza alcuna motivazione a confermare quanto contenuto nella bozza di relazione;
5- chiarisca il CTU, in relazione alla conoscenza dello stato di insolvenza, il motivo per cui abbia ritenuto di non conferire alcuna valenza: a) al fatto che Banca MPS ha continuato a concedere credito a in Parte_2 forza di procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi (concordato con riserva e accordo di ristrutturazione dei debiti) autorizzate e/o omologate dal Tribunale di Reggio Emilia;
b) alla circostanza che nel bilancio d'esercizio al 31.12.2013 aveva ancora un patrimonio netto ampiamente Parte_2 positivo, presupposto della continuità aziendale); si chiede di essere ammesso alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte ed eventualmente ammessi, indicando come teste il Dott. Tes_1 domiciliato presso via P. Verri n. 11, località Boma,
[...] Parte_1 cap 46100 Mantova, pec: t”. Email_1
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda, premesse le declaratorie del caso, così decidere: previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 105/2022 del Tribunale di Reggio Emilia non sussistendo né il periculum in mora, né il fumus boni iuris, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, confermare la sentenza 105/2022 Tribunale di Reggio Emilia ed in ogni caso rigettare l'appello avversario ed ogni domanda formulata in quanto inammissibile, manifestamente infondata in fatto e in diritto, non provata o come meglio, con vittorie delle spese di lite. In ogni caso accogliere le domande formulate in primo grado”
IN FATTO
1. in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio Parte_2 [...] per sentir revocare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.F. all'epoca vigente, Parte_1 tutte le rimesse, i versamenti e comunque tutti i pagamenti affluiti sui c/c n. 33000.65 e c/anticipi contraddistinto dal n. 72838113.37 già in essere presso la Filiale di Siena di Parte_1 nel periodo tra il 27 novembre 2014 e il 27 maggio 2015 per un importo complessivo di euro
[...]
6.865.972,88, di cui euro 156.140,02 con riferimento al c/c ordinario 33000.65 in applicazione dell'art. 70, terzo comma, l. fall. ed euro 6.709.832,86 con riferimento al c/anticipi nn. 72838113.37, ovvero in subordine per euro 1.197.221,53 per effetto dell'applicazione dell'art. 70 l. fall. ad entrambi rapporti, e conseguentemente condannare la banca al pagamento in favore della procedura dell'importo complessivo di euro 6.865.972,88, ovvero, in subordine, di euro 1.197.221,53 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale.
2. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda. pagina 2 di 8 3. All'esito di una c.t.u. contabile, Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 105/2022, in accoglimento della domanda, dichiarava inefficaci per effetto di revocatoria fallimentare le rimesse pervenute sul c/c ordinario n. 33000.65 (collegato al c/anticipi n. 72838113.37) intestato a
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e condannava alla restituzione in Parte_3 Parte_1 favore dell'attrice della complessiva somma di euro 1.041.081,51, oltre interessi di legge dal
29/10/2018 al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u.
Preliminarmente il giudice rilevava in fatto che in data 6.2.2013 aveva depositato davanti al Parte_2
Tribunale di Reggio Emilia domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.; che, entro il termine concesso, con ricorso ex art. 182 bis l.f. depositato in data 6.6.2013 aveva chiesto Parte_2
l'omologa di una pluralità di accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i propri creditori, tra i quali la convenuta;
che, con decreto in data 19.7.2013, il tribunale aveva omologato tali accordi;
che in data 27.5.2015 stante l'incapacità di adempiere agli accordi di ristrutturazione omologati, Parte_2 aveva depositato una seconda domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, cui aveva fatto seguito la concessione da parte del tribunale di un ulteriore termine per il deposito della proposta concordataria e del piano, poi rinunciata dalla stessa in data 27.10.2015; che infine, con decreto del Parte_2
30.10.2015, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa di con successiva dichiarazione dello stato di insolvenza. Parte_2
Tanto premesso, il tribunale riteneva in primo luogo che il periodo sospetto dovesse essere conteggiato a ritroso dalla data del deposito della seconda domanda di concordato (27.5.2015), non sussistendo un rapporto di consecutività giuridicamente rilevante tra gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati nel luglio 2013 e la successiva domanda di concordato in bianco.
Invero - definita la consecuzione come un fenomeno caratterizzato dal verificarsi a carico di un imprenditore di una serie di procedure concorsuali, seguenti una all'altra senza soluzione di continuità,
a causa dell'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali, da intendersi non come una semplice successione di procedimenti, ma come la realizzazione di un'unica procedura concorsuale, nell'ambito della quale le procedure progressivamente succedutesi costituiscono delle fasi, prive di autonomia e di separata rilevanza - osservava che, nel caso di specie, erano trascorsi circa due anni tra la chiusura del concordato e l'omologa degli ADR, da un lato, e la proposizione del concordato, dall'altro; in questo intervallo di tempo dopo avere rinunciato al termine Parte_2 concesso ex art. 161, comma 6, L.F., aveva chiesto l'omologa di n. 1375 accordi di ristrutturazione dei debiti e aveva proseguito nell'attività di impresa, continuando a contrarre nuove obbligazioni e acquisendo nuove commesse per svariati milioni di euro;
non appariva pertanto possibile attribuire una connotazione unitaria alle procedure concorsuali avviate da sicché il c.d. periodo sospetto Parte_2
pagina 3 di 8 andava individuato nei sei mesi anteriori al deposito della seconda domanda di concordato (27/11/2014
– 27/05/2015).
Veniva poi ritenuta infondata l'eccezione di esenzione dalla revocatoria sollevata dalla banca ex art. 67, comma 3, lett. e), L.F. per essere stati gli incassi di cui alle rimesse oggetto dell'azione revocatoria esercitata dalla procedura posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato, in quanto “gli effetti incentivanti e protettivi che la normativa fallimentare riconosce agli ADR possono prodursi a condizione che: 1) sia intervenuta l'omologa del Tribunale;
2) l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano.
Solo qualora ricorrano entrambe le predette condizioni può essere accordata stabilità ai pagamenti esecutivi dell'accordo, ciò che nella specie non è accaduto. Premesso che ad avviso di questo
Giudicante non può essere messo in discussione, a posteriori, l'esito (positivo) del giudizio di omologa originariamente compiuto dal Tribunale (cfr. Cass. n. 16347/18), come invece preteso da Parte_2 laddove essa ha invocato ragioni di inefficacia genetica degli ADR (sotto svariati profili), emerge pacificamente dall'esame dei documenti in atti e dalle difese delle parti che gli ADR conclusi da nel giugno 2013 si sono immediatamente rilevati non idonei a risolvere la grave situazione Parte_2 di crisi della cooperativa.
Decisivo, in questo senso, è il rilievo che i creditori non aderenti agli ADR non sono stati pagati nei termini di legge per diversi milioni di euro.
Non solo: è altresì incontestato che non sia stata in grado di rispettare il piano sotteso agli Parte_2
ADR neppure con riferimento ai creditori aderenti, con i quali infatti la debitrice è stata costretta a rinegoziare gli originari termini di pagamento. Anche gli Istituti di credito sono stati di fatto costretti ad accordare una significativa proroga (3 anni) del rimborso del finanziamento interinale di 24 milioni concesso in funzione degli ADR.
La sistematica violazione dei termini e dei tempi indicati negli ADR portano a ritenere che gli stessi, a distanza di appena quattro mesi dall'omologa, siano divenuti inefficaci, quanto meno nel senso riferito agli effetti protettivi rilevanti in questa sede.
In definitiva, poiché le rimesse oggetto dell'azione revocatoria della LCA sono state eseguite in un momento in cui gli ADR conclusi da avevano ormai da tempo cessato di produrre gli effetti Parte_2 protettivi originariamente loro riconosciuti, l'eccezione della convenuta deve essere respinta”.
Per il resto, ricorrevano sia il presupposto oggettivo della proposta azione revocatoria, avendo le rimesse bancarie ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della Cooperativa, come si evinceva dalle risultanze peritali, sia l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca. pagina 4 di 8 4. Avverso la sentenza ha proposto appello;
ha resistito in LCA. Parte_1 Parte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni con modalità telematiche del 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata individuazione del c.d. “periodo sospetto”, deducendo che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, e che, quanto alla consecuzione, per giurisprudenza pacifica occorre, per potersi affermare discontinuità tra le procedure, un'interruzione non solo (e non tanto) temporale, ma una vera e propria cesura tra la situazione di crisi che connota le procedure minori (o l'accordo di ristrutturazione) e l'insolvenza a origine del fallimento, nel senso che se quest'ultima è
l'evoluzione della medesima crisi aziendale, la continuità non può essere disconosciuta.
Nel caso di specie, non vi sarebbe dubbio che, nonostante i due anni trascorsi dall'omologa del primo concordato e la proposizione della seconda domanda di concordato, le procedure che hanno interessato siano avvinte da un rapporto di continuità causale, in quanto se nell'intervallo di tempo sopra Parte_2 considerato ha chiesto l'omologa di ben n. 1375 accordi di ristrutturazione dei debiti starebbe a Parte_2 significare che la stessa crisi iniziata con la prima domanda di concordato è proseguita nel biennio ed ha condotto la cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorrerebbe dalla data di ammissione alla prima di esse
(6.2.2013).
6. Con il secondo motivo si deduce errata applicazione e/o errata valutazione della prova circa l'insussistenza dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. e), L.F., che prevede che
“Non sono soggetti all'azione revocatoria:…- e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente poste in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161”. E' infatti indubbio che gli incassi di Banca MPS oggetto dell'azione revocatoria sono stati posti in essere in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 183 bis L.F. del 4-5 giugno 2013, omologato dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto del
19/7/2013 (doc.ti 5-6 di Banca MPS fascicolo di primo grado) e, pertanto, essi non siano non assoggettati alla predetta azione in forza dell'esenzione stabilita dall'art. 67, comma 3, lett. e), L.F.
Al riguardo sarebbe erronea l'affermazione del giudice di primo grado, secondo il quale l'esenzione potrebbe operare soltanto con il rispetto di entrambe le seguenti condizioni: a) che sia intervenuta l'omologa del Tribunale;
b) che l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati dal piano, in quanto il dato letterale dell'art. 67, comma 3, L.F. lettera e) fa riferimento chiaramente ed esclusivamente “ai pagamenti
… posti in essere in esecuzione … dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182 bis” e tali sono le rimesse pagina 5 di 8 oggetto della presente azione revocatoria, senza alcuna necessità che l'accordo di ristrutturazione venga anche eseguito nei termini preventivati dal piano.
3. Con il terzo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo, in particolare l'errata valutazione del funzionamento del conto anticipi rispetto al conto corrente – errata contabilizzazione del saldo del conto anticipi.
4. Con il quarto motivo si deduce l'insussistenza della riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria e la conseguente inammissibilità dell'azione revocatoria per esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. b) L.F.
5. Con il quinto motivo si deduce la errata applicazione dell'art. 70, comma 3, L.F.
6. Con il sesto motivo si censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.
7. Appare opportuno esaminare il secondo motivo, in quanto potenzialmente decisivo.
Si osserva al riguardo che il giudice di primo grado, con statuizione non specificamente impugnata e pertanto passata in giudicato, ha rilevato che gli incassi di cui alle rimesse oggetto dell'azione revocatoria esercitata dalla procedura sono stati effettuati dalla banca in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato.
Ciò posto, il tribunale ha affermato che “gli effetti incentivanti e protettivi che la normativa fallimentare riconosce agli ADR possono prodursi a condizione che: 1) sia intervenuta l'omologa del
Tribunale; 2) l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano. Solo qualora ricorrano entrambe le predette condizioni può essere accordata stabilità ai pagamenti esecutivi dell'accordo, ciò che nella specie non è accaduto”.
8. Una simile affermazione è tuttavia errata, in quanto contrasta con il dato testuale dell'art. 67, comma
3, L.F., che, alla lettera e), prevede che non siano soggetti a revocatoria “gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art.
182 bis” (come appunto le rimesse oggetto del presente giudizio) senza alcuna ulteriore condizione, quale quella indicata dal primo giudice, che “l'accordo abbia avuto esecuzione nei termini preventivati nel piano”.
E ciò appare ovvio, in quanto nessun creditore riceverebbe pagamenti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale se fosse soggetto all'alea della revocatoria nell'ipotesi che l'accordo non vada a buon fine;
d'altro canto, va sottolineato che il decreto del Tribunale di Reggio
Emilia di omologa degli accordi di ristrutturazione in questione in data 19.7.2013 non è stato reclamato da alcuno.
Infondata è pertanto l'eccezione sollevata della procedura, relativa ad asserite carenze oggettive e soggettive dell'accordo di ristrutturazione e/o del piano industriale-finanziario e/o della attestazione sulla pagina 6 di 8 fattibilità e sulla veridicità dei dati del piano, in quanto una simile valutazione, da effettuarsi ex ante, è devoluta in via esclusiva all'organo giudiziario in sede di procedimento di omologa e di eventuale reclamo.
9. In proposito, fattispecie ben diversa e distinta è quella dell'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che riguarda il piano attestato di risanamento, non soggetto ad omologa, ma all'attestazione di un professionista dotato di determinati requisiti;
in tal caso la S.C. (n.
6508/2023) ha affermato che “l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine”.
Il suddetto principio non risulta dunque applicabile agli accordi omologati ex art. 182 bis l.f.
10. Ne discende che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello va accolto, risultando assorbiti i restanti motivi, e l'azione revocatoria proposta dalla procedura appellata va conseguentemente rigettata, essendo le rimesse oggetto di causa esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), l.f.
In applicazione del principio di soccombenza, l'appellata va condannata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e in conseguente in riforma della sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia n. 105/2022, rigetta la domanda proposta da Parte_4 amministrativa nei confronti di e condanna l'appellante a Parte_1 rifondere all'appellata le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, in €
36.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 24.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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