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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/08/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n° 6859/2023 R. G. vertente tra
avv. Salvatore Zannino) Parte_1
-APPELLANTE-
e
(Avvocatura dello Stato di Bologna) Controparte_1
(avv. Massimo Controparte_2
Belelli)
[...]
[...] propone appello avverso la sentenza n°371/2023 resa dal Giudice di Pace di Parte_2
di rigetto della propria opposizione avverso la cartella di pagamento CP_1
n.07020200007967242/000, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per plurime violazioni degli artt.1 e 2 della legge n°386/90 (recante la disciplina sanzionatoria in materia di assegni bancari), oggetto di tre ordinanze-ingiunzione del Prefetto di in data 22 ottobre CP_1
2015.
Le appellate ed , separatamente Controparte_1 Controparte_2 costituite, chiedono il rigetto del gravame.
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
1) accogliere le ragioni dell'appellante, sig. , così come esposte nell'atto di Parte_1 citazione in appello e nei successivi atti e verbali di causa, e per come provato in via documentale, riconoscendone la validità, per come sopra argomentato;
2) riconoscere la nullità dell'iter procedimentale di notifica della cartella di pagamento impugnata, per assenza e/o ritardata notifica dei verbali presupposti all'ordinanza-ingiunzione ed alla cartella di pagamento;
3) riconoscere e dichiarare la tardività della produzione documentale in appello della CP_1 inerente le notifiche degli atti presupposti;
[...]
4) riconoscere e dichiarare la nullità delle notifiche del 2011 per mancanza della prova della notifica della raccomandata informativa per “irreperibilità temporanea del destinatario”;
5) per l'effetto, annullare l'impugnata cartella esattoriale e rigettare le avverse difese;
6) condannare gli Enti convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore che dichiara di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.”.
: Controparte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, respingendo l'originaria domanda. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
di Controparte_2 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in via principale: - respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado appellata;
in via subordinata:
- nel caso di accoglimento del gravame e dell'originario ricorso di primo grado del contribuente per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall Controparte_3
, condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a manlevare e
[...] Controparte_1 tenere indenne l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dal Sig. , ivi compresa Parte_1
l'eventuale condanna al rimborso delle spese. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Massimo Belelli che si dichiara antistatario”.
OSSERVA
1) Con il primo motivo di gravame, è riproposta la censura di nullità della cartella opposta per violazione dell'art. 8 bis L. 386/1990, conseguente al ritardo nella notifica dei provvedimenti presupposti.
L'appellante non contesta che, come affermato dal primo giudice, le tre ingiunzioni prefettizie presupposte (n. 64478/2015, n. 66475/2015 e n. 66476/2015), siano state ritualmente notificate in data 23.01.2016.
Sostiene però la tardività di tale notifica, in quanto perfezionatasi il 93° giorno successivo a quello di emanazione dei provvedimenti, rispetto alla suddetta previsione normativa, secondo cui “entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il Prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689….”.
1.1) Tale assunto, però, si pone già in chiave assertiva in contrasto con il c.detto principio della scissione degli effetti della notificazione (su cui vedi principalmente Cass. SU n°24822 del 2015); la cui applicazione anche alla notifica degli atti sanzionatori a mezzo posta risulta ormai affermata da concorde giurisprudenza, dopo l'intervento nomofilattico di Cass. SU n°12332 del 2017.
Detto principio -che attua il necessario “bilanciamento dell'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e di quello del destinatario di non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza (anche se solo legale) del contenuto dell'atto medesimo”
(Cass n°12332/17 cit.)- impone di ritenere che, ove l'agente abbia consegnato la raccomandata all'Ufficio Postale entro il 90° giorno, il procedimento di notificazione dell'addebito risulti legittimamente avviato, e la sanzione per questo legittimamente irrogata. Nella specie, l'accesso in loco dell'addetto al recapito è del 13 gennaio, ovvero 83 giorni dopo l'emissione delle ordinanze;
quindi l'anteriore presa in carico dell'atto da parte dell'agente notificatore è senz'altro tempestiva.
Il motivo di gravame risulta pertanto infondato già in prospettazione e va per ciò solo rigettato, in base alla regola della ragione più liquida (su cui vedi, ex multis, Cass. SU n°23104 del 2024), che esime questo giudice dal valutare la diversa prospettiva indotta dalla difesa della nel CP_1 grado, siccome conducente al medesimo esito.
2) Con il secondo ed ultimo motivo dì gravame, l'appellante invoca la prescrizione quinquennale dell'altrui diritto alla riscossione ex art.28 della legge n°689/81.
Sostiene a tal fine che, pur tenendo conto, come in sentenza, “del periodo di sospensione del corso della prescrizione nel periodo 08.03.2020-31.08.2021, ciò per effetto dei D.L. n. 18/2020 (art. 68) e
n. 73/2021 (art.9)”, tale prescrizione si sarebbe comunque compiuta, perchè il computo va eseguito considerando quale dies a quo il 22 ottobre 2015, epoca di emanazione dei provvedimenti, e quale dies ad quem il 28 maggio 2022, epoca di notifica della cartella.
2.1) L'assunto non considera l'avvenuta rituale notifica dei provvedimenti, perfezionatasi in data 23 gennaio 2016, che costituisce senz'altro atto interruttivo del termine di prescrizione (in realtà decorrente “dal giorno in cui è stata commessa la violazione” -art.28 cit.- ed all'epoca di tale notifica non ancora interamente decorso).
Poichè “l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile” (art.28 cit. co.2°), da tale data il termine è pertanto ricominciato ex novo a decorrere (art.2945 co.1° cc), ed è decorso per 4 anni e 45 giorni, fino alla sua sospensione per effetto del DL 18/20 e successive proroghe, intervenuta a partire dal 8 marzo 2020.
Il termine residuo di 321 giorni (il 2020 è stato anno bisestile) è ricominciato a decorrere dal 1 settembre 2021.
La notifica della cartella è avvenuta il 28 maggio 2022, ovvero al 272° giorno successivo.
La prescrizione speciale invocata dall'appellante non è pertanto, nella specie, maturata.
3) In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato.
4) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22, in relazione al valore della causa, ricompreso nella fascia fra €.5.200,01 ed €.26.000, in ragione del complessivo credito portato nell'opposta cartella.
Quanto liquidato all' di viene direttamente attribuito al suo Controparte_2 CP_1 procuratore, avv. Massimo Belelli, che ne ha fatto richiesta ex art.93 cpc
5) Al rigetto consegue altresì l'obbligo, in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°371/2023 resa dal Giudice di Pace di proposto da nei confronti della e dell' CP_1 Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) RIGETTA l'appello.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese sopportate dalle controparti nel presente grado di giudizio, che liquida:
a) in favore della in complessivi €.
3.400 per compenso, oltre spese generali in Controparte_1 ragione del 15% del compenso ed accessori di legge.
b) in favore dell' di in complessivi €.
3.400 per compenso, Controparte_2 CP_1 oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge;
importo che viene attribuito al suo procuratore avv. Massimo Belelli, che ne ha fatto richiesta ex art.93 cpc.
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/02 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Modena, 6 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, all'esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n° 6859/2023 R. G. vertente tra
avv. Salvatore Zannino) Parte_1
-APPELLANTE-
e
(Avvocatura dello Stato di Bologna) Controparte_1
(avv. Massimo Controparte_2
Belelli)
[...]
[...] propone appello avverso la sentenza n°371/2023 resa dal Giudice di Pace di Parte_2
di rigetto della propria opposizione avverso la cartella di pagamento CP_1
n.07020200007967242/000, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per plurime violazioni degli artt.1 e 2 della legge n°386/90 (recante la disciplina sanzionatoria in materia di assegni bancari), oggetto di tre ordinanze-ingiunzione del Prefetto di in data 22 ottobre CP_1
2015.
Le appellate ed , separatamente Controparte_1 Controparte_2 costituite, chiedono il rigetto del gravame.
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
1) accogliere le ragioni dell'appellante, sig. , così come esposte nell'atto di Parte_1 citazione in appello e nei successivi atti e verbali di causa, e per come provato in via documentale, riconoscendone la validità, per come sopra argomentato;
2) riconoscere la nullità dell'iter procedimentale di notifica della cartella di pagamento impugnata, per assenza e/o ritardata notifica dei verbali presupposti all'ordinanza-ingiunzione ed alla cartella di pagamento;
3) riconoscere e dichiarare la tardività della produzione documentale in appello della CP_1 inerente le notifiche degli atti presupposti;
[...]
4) riconoscere e dichiarare la nullità delle notifiche del 2011 per mancanza della prova della notifica della raccomandata informativa per “irreperibilità temporanea del destinatario”;
5) per l'effetto, annullare l'impugnata cartella esattoriale e rigettare le avverse difese;
6) condannare gli Enti convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore che dichiara di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.”.
: Controparte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, respingendo l'originaria domanda. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
di Controparte_2 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in via principale: - respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado appellata;
in via subordinata:
- nel caso di accoglimento del gravame e dell'originario ricorso di primo grado del contribuente per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall Controparte_3
, condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore a manlevare e
[...] Controparte_1 tenere indenne l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dal Sig. , ivi compresa Parte_1
l'eventuale condanna al rimborso delle spese. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Massimo Belelli che si dichiara antistatario”.
OSSERVA
1) Con il primo motivo di gravame, è riproposta la censura di nullità della cartella opposta per violazione dell'art. 8 bis L. 386/1990, conseguente al ritardo nella notifica dei provvedimenti presupposti.
L'appellante non contesta che, come affermato dal primo giudice, le tre ingiunzioni prefettizie presupposte (n. 64478/2015, n. 66475/2015 e n. 66476/2015), siano state ritualmente notificate in data 23.01.2016.
Sostiene però la tardività di tale notifica, in quanto perfezionatasi il 93° giorno successivo a quello di emanazione dei provvedimenti, rispetto alla suddetta previsione normativa, secondo cui “entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il Prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689….”.
1.1) Tale assunto, però, si pone già in chiave assertiva in contrasto con il c.detto principio della scissione degli effetti della notificazione (su cui vedi principalmente Cass. SU n°24822 del 2015); la cui applicazione anche alla notifica degli atti sanzionatori a mezzo posta risulta ormai affermata da concorde giurisprudenza, dopo l'intervento nomofilattico di Cass. SU n°12332 del 2017.
Detto principio -che attua il necessario “bilanciamento dell'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e di quello del destinatario di non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza (anche se solo legale) del contenuto dell'atto medesimo”
(Cass n°12332/17 cit.)- impone di ritenere che, ove l'agente abbia consegnato la raccomandata all'Ufficio Postale entro il 90° giorno, il procedimento di notificazione dell'addebito risulti legittimamente avviato, e la sanzione per questo legittimamente irrogata. Nella specie, l'accesso in loco dell'addetto al recapito è del 13 gennaio, ovvero 83 giorni dopo l'emissione delle ordinanze;
quindi l'anteriore presa in carico dell'atto da parte dell'agente notificatore è senz'altro tempestiva.
Il motivo di gravame risulta pertanto infondato già in prospettazione e va per ciò solo rigettato, in base alla regola della ragione più liquida (su cui vedi, ex multis, Cass. SU n°23104 del 2024), che esime questo giudice dal valutare la diversa prospettiva indotta dalla difesa della nel CP_1 grado, siccome conducente al medesimo esito.
2) Con il secondo ed ultimo motivo dì gravame, l'appellante invoca la prescrizione quinquennale dell'altrui diritto alla riscossione ex art.28 della legge n°689/81.
Sostiene a tal fine che, pur tenendo conto, come in sentenza, “del periodo di sospensione del corso della prescrizione nel periodo 08.03.2020-31.08.2021, ciò per effetto dei D.L. n. 18/2020 (art. 68) e
n. 73/2021 (art.9)”, tale prescrizione si sarebbe comunque compiuta, perchè il computo va eseguito considerando quale dies a quo il 22 ottobre 2015, epoca di emanazione dei provvedimenti, e quale dies ad quem il 28 maggio 2022, epoca di notifica della cartella.
2.1) L'assunto non considera l'avvenuta rituale notifica dei provvedimenti, perfezionatasi in data 23 gennaio 2016, che costituisce senz'altro atto interruttivo del termine di prescrizione (in realtà decorrente “dal giorno in cui è stata commessa la violazione” -art.28 cit.- ed all'epoca di tale notifica non ancora interamente decorso).
Poichè “l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile” (art.28 cit. co.2°), da tale data il termine è pertanto ricominciato ex novo a decorrere (art.2945 co.1° cc), ed è decorso per 4 anni e 45 giorni, fino alla sua sospensione per effetto del DL 18/20 e successive proroghe, intervenuta a partire dal 8 marzo 2020.
Il termine residuo di 321 giorni (il 2020 è stato anno bisestile) è ricominciato a decorrere dal 1 settembre 2021.
La notifica della cartella è avvenuta il 28 maggio 2022, ovvero al 272° giorno successivo.
La prescrizione speciale invocata dall'appellante non è pertanto, nella specie, maturata.
3) In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato.
4) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria -escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22, in relazione al valore della causa, ricompreso nella fascia fra €.5.200,01 ed €.26.000, in ragione del complessivo credito portato nell'opposta cartella.
Quanto liquidato all' di viene direttamente attribuito al suo Controparte_2 CP_1 procuratore, avv. Massimo Belelli, che ne ha fatto richiesta ex art.93 cpc
5) Al rigetto consegue altresì l'obbligo, in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°371/2023 resa dal Giudice di Pace di proposto da nei confronti della e dell' CP_1 Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) RIGETTA l'appello.
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese sopportate dalle controparti nel presente grado di giudizio, che liquida:
a) in favore della in complessivi €.
3.400 per compenso, oltre spese generali in Controparte_1 ragione del 15% del compenso ed accessori di legge.
b) in favore dell' di in complessivi €.
3.400 per compenso, Controparte_2 CP_1 oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge;
importo che viene attribuito al suo procuratore avv. Massimo Belelli, che ne ha fatto richiesta ex art.93 cpc.
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/02 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Modena, 6 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-