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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2053 del 09.06.2023 Oggetto: opposizione ex art.28 L.n.300/70
N. R.G. 919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro in grado di appello,
tra
, , in persona dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Davide Salvatore Pierri, Gaetano Messuti e Gabriella Centonze
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio De Filippi
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/70, depositato il 06.03.2021, i sindacati Parte_1
e avevano esposto: -di essere firmatarie del CCNL Parte_4 Parte_3
Terziario Commercio e Multiservizi applicato dalla società a Controparte_1 capitale pubblico, con socio unico costituito dal e gestore in house dei Controparte_2 servizi comunali relativi alla manutenzione, pulizia e custodia degli immobili comunali, del verde pubblico, attività di sportello per i servizi sociali e altro;
- che, stante la rilevante situazione debitoria, in data 26.11.2018 la aveva presentato domanda di Controparte_1 concordato preventivo ai sensi dell'art.161 della Legge fallimentare, con conseguente avvio della procedura ed emissione del decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 27.02.2021; - che con il deposito della domanda di concordato preventivo il socio unico e Controparte_2 committente esclusivo, aveva chiesto alla Società di riequilibrare economicamente i bilanci aziendali attraverso un abbattimento del costo del personale e specificamente mediante l'applicazione di un diverso CCNL (CCNL Multiservizi – Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi in luogo del CCNL Commercio Terziario) e la trasformazione dei contratti di lavoro da full-time a part-time di 36 ore settimanali;
- che in tale situazione le OO.SS., a causa dell'imminente procedura concorsuale, del paventato licenziamento di n.80 unità lavorative da parte della e della pressione esercitata dal Comune che aveva CP_1 prospettato il mancato rinnovo delle convenzioni, in data 20.12.2018 si erano viste costrette a sottoscrivere un Verbale di Accordo Sindacale con efficacia dall'1.01.2019 al 31.12.2023 che prevedeva il passaggio di tutti i dipendenti dal CCNL Commercio Terziario al CCNL Multiservizi e la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, accordo poi attuato con pattuizioni individuali stipulate da molti lavoratori, ma non da tutti;
- che, a fronte delle rinunce e della notevole decurtazione stipendiale gravanti sui dipendenti per il quinquennio 2019-2023, la si era obbligata a non modificare l'organico Controparte_1 fino a quando non si fossero create le condizioni per recuperare il tempo pieno per i lavoratori già in organico, a comunicare tempestivamente -al fine di implementare l'orario di lavoro- ogni variazione economica relativa a fuoriuscite di personale, ad incontrarsi, di norma trimestralmente, per valutare e monitorare l'andamento aziendale e l'applicazione dell'accordo, a ridurre il più possibile i c.d. superminimi, azzerandone alcuni e modificandone altri;
-che tuttavia la aveva violato i suddetti accordi (perché aveva modificato il proprio organico CP_1 assumendo nuovi dipendenti;
perché, nonostante i numerosi pensionamenti, licenziamenti, dimissioni, non aveva implementato l'orario di lavoro ed invece aveva fatto ricorso in modo continuativo al lavoro supplementare o straordinario;
perché non aveva ottemperato all'obbligo di confronto trimestrale con i sindacati sugli effetti dell'accordo, e non aveva eliminato i superminimi) oltre che il generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tutto ciò premesso, i sindacati ricorrenti avevano chiesto:- di accertare che la condotta tenuta dalla consistita nell'omesso adempimento rispetto alle previsioni Controparte_1 dell'Accordo sindacale del 20.12.2018 e nel mancato riscontro alle numerose richieste d'incontro da parte delle OO.SS., era antisindacale, perché diretta ad impedire e a limitare la libertà e l'attività sindacale;
-di condannare la Società alla cessazione del comportamento antisindacale e alla rimozione di ogni effetto, dichiarando l'intervenuta invalidità e inefficacia dell'accordo del 20.12.2018 per tutte le violazioni aziendali, oppure ordinando alla
[...]
di riportare tutti i dipendenti al full-time contrattuale e di eliminare i superminimi, CP_1 oppure nei modi e termini ritenuti opportuni dal Giudicante. Costituitasi in giudizio, aveva contestato in fatto e in diritto Controparte_1 le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso. Erano intervenuti ex art. 105 c.p.c. numerosi lavoratori che, ritenendo che la condotta della avesse carattere plurioffensivo, essendo lesiva non solo di diritti Controparte_1 collettivi di libertà e attività sindacale, ma anche di situazioni giuridiche soggettive individuali, avevano insistito per l'accoglimento del ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali. Con decreto dell'8.04.2021 il Tribunale aveva rigettato il ricorso, osservando che nessuno dei comportamenti denunciati poteva essere ritenuto antisindacale, giacché tutte le segnalate violazioni dell'accordo siglato il 20.12.2018 si erano concretizzate in comportamenti che non incidevano sulla libertà o sull'attività sindacale, ma riguardavano direttamente la relazione intercorrente tra le parti del rapporto di lavoro e che, conseguentemente, in caso di lesione di diritti avrebbero potuto dar luogo a differenti azioni giudiziali o ad attività di confronti sindacale. Il Tribunale aveva rilevato che il comportamento della Società, non risultando ingiustificato, non evidenziava una finalità di screditamento o di negazione dell'attività sindacale e che la lamentata violazione degli obblighi di informazione sindacale previsti dall'accordo del 20.12.2018 non aveva trovato sicuro riscontro probatorio, essendo invece emerso che tra le parti vi erano incontri pur se non precisamente periodici. Aveva inoltre escluso che il ricorso introdotto dalle OO.SS. potesse condurre alla sostituzione dell'assetto contrattuale esistente con un'altra regolamentazione di origine giudiziale e di diverso contenuto.
Con ricorso del 22.04.2021 e Parte_1 Parte_4
avevano proposto opposizione avverso la decisione resa all'esito della fase Parte_3 sommaria, reiterando le argomentazioni già svolte sia con riferimento alla mancata attuazione dell'accordo sindacale, sia con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di confronto trimestrale, indicate come condotte idonee a ledere le prerogative sindacali. Avevano lamentato ulteriori condotte sopravvenute, riguardanti alcuni lavoratori iscritti, e verificatesi nel periodo giugno-settembre 2020, e avevano documentato la diminuzione degli iscritti all'organizzazione sindacale CONFINTESA. Avevano quindi concluso reiterando le domande già avanzate nella precedente fase.
Costituitasi in giudizio la aveva contestato gli avversi Controparte_1 assunti e chiesto il rigetto del ricorso. Con atto ex art.105 c.p.c. avevano spiegato intervento adesivo alcuni lavoratori, che si erano associati alle richieste formulate dalle OO.SS. nel relativo ricorso. Nel corso del giudizio la organizzazione sindacale CONFINTESA e gli interventori e Controparte_3 CP_4 Persona_1 Persona_2 [...]
avevano dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Per_3
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ha rigettato il ricorso. Preliminarmente ha preso atto della cessazione della materia del contendere e dichiarato l'estinzione del giudizio per coloro che avevano manifestato espresso la rinuncia agli atti;
ha inoltre ha dichiarato l'inammissibilità delle allegazioni di fatto e di diritto nuove, non dedotte nella fase sommaria. In merito alla doglianza di antisindacalità della condotta tenuta dalla datrice di lavoro per violazione dell'accordo del 20.12.2018 ha ritenuto condivisibili le valutazioni svolte dal giudice di prime cure, conformemente al prevalente insegnamento della Suprema Corte (tra altre, Cass. n.5657/2001; n.7347/2004) secondo cui non può ritenersi sanzionabile ex art.28 Stat. Lav. un inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi senza attribuire rilievo alle ragioni che hanno determinato la condotta e alle circostanze e modalità che l'hanno accompagnata;
sul punto ha rilevato che la CP_1 aveva dato conto del proprio comportamento in ordine alle prospettate violazioni. Ha inoltre ritenuto l'insussistenza di condotte antisindacali con riferimento alla lamentata violazione degli obblighi di informazione, stante l'assenza di una previsione che specificasse su iniziativa di quale soggetto dovesse avvenire l'incontro e l'assenza di un rifiuto della Società ad incontrare i sindacati non essendo all'uopo significativa la mancanza di una verbalizzazione dell'incontro avvenuto il 7.11.2019.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, i quali, con il primo motivo, hanno lamentato l'erronea o omessa motivazione in Parte_2 ordina alla ravvisabilità del comportamento antisindacale nell'inosservanza dell'Accordo aziendale senza considerare che l'inadempimento rispetto a patti che i Sindacati avevano posto come condizione per la conclusione dell'Accordo stesso, deteriore per molti aspetti, avrebbe svuotato di significato i poteri rappresentativi degli stessi soprattutto in considerazione delle circostanze costrittive in cui l'accordo era stato firmato. Hanno richiamato pronunce giurisprudenziali (Cass. n.15782/2011, n.7706/2004, n.1684/2003, S.U. n.5295/97) secondo cui per la sussistenza del carattere antisindacale della condotta datoriale sarebbe stata sufficiente la sua oggettiva lesività a carico degli interessi collettivi sindacali e la vanificazione dei poteri sindacali di rappresentanza e controllo. Hanno altresì lamentato l'erroneità della valutazione degli elementi istruttori sulla violazione dei diritti sindacali d'informazione, poiché l Pt_5 non aveva mai proceduto alla convocazione delle OO.SS., né aveva accolto le molteplici richieste di incontro e le sollecitazioni da queste avanzate, anche in considerazione del fatto che lo stesso incontro del 7.11.2019, a cui si faceva riferimento in sentenza, non si era mai tenuto. Si è costituita la eccependo l'infondatezza dell'avverso Controparte_1 gravame, di cui ha chiesto il rigetto ribadendo argomentazioni svolte nel precedente grado.
Rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, all'udienza di discussione del 20.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Il primo motivo di censura riguarda la rilevanza antisindacale dell'inadempimento attribuito alla Società circa l'Accordo sindacale del 20.12.2018, e specificamente i patti con cui la Società, a fronte del sacrificio all'epoca accettato dai lavoratori (con la variazione della contrattazione collettiva applicabile e con la trasformazione dei rapporti da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale), aveva assunto l'impegno di non modificare l'organico fino a quando non si fossero create le condizioni per recuperare il tempo pieno, di eliminare i superminimi e di comunicare tempestivamente alle OO.SS. le variazioni relative alla fuoriuscita del personale al fine di implementare l'orario di lavoro.
Come emerge sin dagli atti della fase sommaria del procedimento, la Società aveva contestato in radice la portata ermeneutica della clausola dell'Accordo diretta a non modificare l'organico con nuove assunzioni, sostenendo che, nell'ottica della situazione storica dei tempi dell'Accordo e della connessa necessità di contenere i costi, essa era finalizzata al mantenimento del livello occupazionale di 259 unità lavorative, corrispondente al numero dei lavoratori in forza alla Società medesima alla data del 20.12.2018, e che tale numero non era stato superato. Aveva aggiunto che la trasformazione dei tre contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non solo non aveva modificato il numero complessivo, ma era stata necessitata dall'assenza di personale con la specifica qualifica occorrente (necrofori), oltre che dalle doglianze di carenza di personale per i servizi cimiteriali espresse proprio dal sindacato Ulteriori assunzioni a tempo determinato Pt_1
e somministrato erano state necessarie per assicurare i servizi richiesti dall'ente committente.
In sostanza, essendo contestato anche il significato pratico dell'impegno a “non modificare l'organico”, non può ritenersi che la relativa violazione, nei termini lamentati dai ricorrenti/appellanti, abbia avuto la finalità, nè la valenza oggettiva, di sminuire o deprivare il potere rappresentativo dei Sindacati che all'Accordo avevano partecipato.
Questa Corte ritiene condivisibile e rispondente alla ratio dell'art. 28 l.n.300/1970 l'orientamento del giudice di legittimità, seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui la condotta del datore di lavoro che si concreti nell'inadempimento di obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi a favore dei lavoratori non assume rilievo senza che siano antisindacali le ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta (v. Cass. n.5657/2001; n.10031/2002).
Analogamente, dagli argomenti esposti dalla Società sin dal primo atto difensivo (v. ad esempio pagg.17-18 della memoria del 30.3.2021) emerge che non è pacifico tra le parti neppure l'oggetto della concreta disciplina dell'Accordo del 20.12.2018 e in particolare dell'impegno secondo cui l'Azienda “ al fine di implementare l'orario di lavoro si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione economica relativa a fuoriuscite di personale”, essendo contestato che una simile previsione valesse direttamente ad obbligare la Società a reimpiegare il risparmio di spesa derivante dalla riduzione dei costi del personale nel ripristino dell'orario a tempo pieno dei lavoratori ancora in forza.
A fronte di siffatta contrapposizione ermeneutica, il comportamento della Società non assume un chiaro valore, finalistico o oggettivo, di compressione e vanificazione dell'azione sindacale, essendo rimasta (seppur difficoltosa, ma comunque) funzionante la dialettica propria delle relazioni sindacali, come si evince dal carteggio tra le parti prodotto in giudizio (v., ad esempio, lettera di diffida dei sindacati del 18.6.2020, verbale di incontro del 20.7.2020, comunicazione del CP_1
31.1.2020 su “uscita” di due autisti e assunzione di lavoro interinale;
risposta Lupiae del 10.08.2020 a richiesta di accesso agli atti dei sindacati del 9.7.2020: allegati nn.
6-14 da in primo Parte_1 grado ).
Quanto alla lamentata violazione del patto per il confronto trimestrale tra OO.SS. e Pt_5 risulta corretta la valutazione del Tribunale circa il fatto che, a seguito delle richieste di incontro inoltrate dai sindacati a ottobre 2019, vi sia stato un incontro il 7.11.2019, anche se privo di verbalizzazione. In tal senso depone la valutazione congiunta dell'audizione del rappresentante di e del legale rappresentante pro tempore della Società, effettuata dal Tribunale nella Parte_2 fase sommaria all'udienza del 01.04.2021. Inoltre, come si desume dal ricorso in opposizione ex art.28 L.n.300/1970 (pag.14, già richiamata nella sentenza impugnata) dalle stesse argomentazioni dei sindacati ricorrenti emerge che l'esistenza o meno di tale incontro costituisce questione controversa perché in quel giorno le parti non si erano “sedute ad un tavolo per la discussione”, ma erano rimaste in piedi nello studio dell'amministratore unico essendovi, tra azienda e sindacati, contrasto anche sull'ampiezza dell'oggetto dell'incontro medesimo.
In sostanza tutto ciò è significativo non dell'impedimento o della limitazione della libertà o della attività dei sindacati, ma delle difficoltà e dell'asprezza dei rapporti sindacali, rimasti comunque funzionali, senza vanificazione delle prerogative e della funzione rappresentativa del sindacato nell'impegno per la tutela collettiva o individuale dei lavoratori.
Ne consegue che, restando assorbiti gli altri connessi profili, le valutazioni espresse dal Tribunale, in punto di fatto e di diritto, nelle due fasi del precedente grado risultano coerenti con la finalità e la lettera dell'art.28 cit. e condivisibili da questa Corte.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di questo grado sono compensate ai sensi dell'art.92 c.p.c., letto alla luce della Corte Cost. n.77/2018, stante la complessità delle questioni ermeneutiche affrontate dalle parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro;
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 09/12/2023 da e Parte_1 [...]
nei confronti di avverso la sentenza del 09/06/2023 n.2053 Parte_2 Controparte_1 del Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
n. 2053 del 09.06.2023 Oggetto: opposizione ex art.28 L.n.300/70
N. R.G. 919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro in grado di appello,
tra
, , in persona dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Davide Salvatore Pierri, Gaetano Messuti e Gabriella Centonze
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio De Filippi
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 28 L. n. 300/70, depositato il 06.03.2021, i sindacati Parte_1
e avevano esposto: -di essere firmatarie del CCNL Parte_4 Parte_3
Terziario Commercio e Multiservizi applicato dalla società a Controparte_1 capitale pubblico, con socio unico costituito dal e gestore in house dei Controparte_2 servizi comunali relativi alla manutenzione, pulizia e custodia degli immobili comunali, del verde pubblico, attività di sportello per i servizi sociali e altro;
- che, stante la rilevante situazione debitoria, in data 26.11.2018 la aveva presentato domanda di Controparte_1 concordato preventivo ai sensi dell'art.161 della Legge fallimentare, con conseguente avvio della procedura ed emissione del decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 27.02.2021; - che con il deposito della domanda di concordato preventivo il socio unico e Controparte_2 committente esclusivo, aveva chiesto alla Società di riequilibrare economicamente i bilanci aziendali attraverso un abbattimento del costo del personale e specificamente mediante l'applicazione di un diverso CCNL (CCNL Multiservizi – Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi in luogo del CCNL Commercio Terziario) e la trasformazione dei contratti di lavoro da full-time a part-time di 36 ore settimanali;
- che in tale situazione le OO.SS., a causa dell'imminente procedura concorsuale, del paventato licenziamento di n.80 unità lavorative da parte della e della pressione esercitata dal Comune che aveva CP_1 prospettato il mancato rinnovo delle convenzioni, in data 20.12.2018 si erano viste costrette a sottoscrivere un Verbale di Accordo Sindacale con efficacia dall'1.01.2019 al 31.12.2023 che prevedeva il passaggio di tutti i dipendenti dal CCNL Commercio Terziario al CCNL Multiservizi e la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, accordo poi attuato con pattuizioni individuali stipulate da molti lavoratori, ma non da tutti;
- che, a fronte delle rinunce e della notevole decurtazione stipendiale gravanti sui dipendenti per il quinquennio 2019-2023, la si era obbligata a non modificare l'organico Controparte_1 fino a quando non si fossero create le condizioni per recuperare il tempo pieno per i lavoratori già in organico, a comunicare tempestivamente -al fine di implementare l'orario di lavoro- ogni variazione economica relativa a fuoriuscite di personale, ad incontrarsi, di norma trimestralmente, per valutare e monitorare l'andamento aziendale e l'applicazione dell'accordo, a ridurre il più possibile i c.d. superminimi, azzerandone alcuni e modificandone altri;
-che tuttavia la aveva violato i suddetti accordi (perché aveva modificato il proprio organico CP_1 assumendo nuovi dipendenti;
perché, nonostante i numerosi pensionamenti, licenziamenti, dimissioni, non aveva implementato l'orario di lavoro ed invece aveva fatto ricorso in modo continuativo al lavoro supplementare o straordinario;
perché non aveva ottemperato all'obbligo di confronto trimestrale con i sindacati sugli effetti dell'accordo, e non aveva eliminato i superminimi) oltre che il generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tutto ciò premesso, i sindacati ricorrenti avevano chiesto:- di accertare che la condotta tenuta dalla consistita nell'omesso adempimento rispetto alle previsioni Controparte_1 dell'Accordo sindacale del 20.12.2018 e nel mancato riscontro alle numerose richieste d'incontro da parte delle OO.SS., era antisindacale, perché diretta ad impedire e a limitare la libertà e l'attività sindacale;
-di condannare la Società alla cessazione del comportamento antisindacale e alla rimozione di ogni effetto, dichiarando l'intervenuta invalidità e inefficacia dell'accordo del 20.12.2018 per tutte le violazioni aziendali, oppure ordinando alla
[...]
di riportare tutti i dipendenti al full-time contrattuale e di eliminare i superminimi, CP_1 oppure nei modi e termini ritenuti opportuni dal Giudicante. Costituitasi in giudizio, aveva contestato in fatto e in diritto Controparte_1 le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso. Erano intervenuti ex art. 105 c.p.c. numerosi lavoratori che, ritenendo che la condotta della avesse carattere plurioffensivo, essendo lesiva non solo di diritti Controparte_1 collettivi di libertà e attività sindacale, ma anche di situazioni giuridiche soggettive individuali, avevano insistito per l'accoglimento del ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali. Con decreto dell'8.04.2021 il Tribunale aveva rigettato il ricorso, osservando che nessuno dei comportamenti denunciati poteva essere ritenuto antisindacale, giacché tutte le segnalate violazioni dell'accordo siglato il 20.12.2018 si erano concretizzate in comportamenti che non incidevano sulla libertà o sull'attività sindacale, ma riguardavano direttamente la relazione intercorrente tra le parti del rapporto di lavoro e che, conseguentemente, in caso di lesione di diritti avrebbero potuto dar luogo a differenti azioni giudiziali o ad attività di confronti sindacale. Il Tribunale aveva rilevato che il comportamento della Società, non risultando ingiustificato, non evidenziava una finalità di screditamento o di negazione dell'attività sindacale e che la lamentata violazione degli obblighi di informazione sindacale previsti dall'accordo del 20.12.2018 non aveva trovato sicuro riscontro probatorio, essendo invece emerso che tra le parti vi erano incontri pur se non precisamente periodici. Aveva inoltre escluso che il ricorso introdotto dalle OO.SS. potesse condurre alla sostituzione dell'assetto contrattuale esistente con un'altra regolamentazione di origine giudiziale e di diverso contenuto.
Con ricorso del 22.04.2021 e Parte_1 Parte_4
avevano proposto opposizione avverso la decisione resa all'esito della fase Parte_3 sommaria, reiterando le argomentazioni già svolte sia con riferimento alla mancata attuazione dell'accordo sindacale, sia con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di confronto trimestrale, indicate come condotte idonee a ledere le prerogative sindacali. Avevano lamentato ulteriori condotte sopravvenute, riguardanti alcuni lavoratori iscritti, e verificatesi nel periodo giugno-settembre 2020, e avevano documentato la diminuzione degli iscritti all'organizzazione sindacale CONFINTESA. Avevano quindi concluso reiterando le domande già avanzate nella precedente fase.
Costituitasi in giudizio la aveva contestato gli avversi Controparte_1 assunti e chiesto il rigetto del ricorso. Con atto ex art.105 c.p.c. avevano spiegato intervento adesivo alcuni lavoratori, che si erano associati alle richieste formulate dalle OO.SS. nel relativo ricorso. Nel corso del giudizio la organizzazione sindacale CONFINTESA e gli interventori e Controparte_3 CP_4 Persona_1 Persona_2 [...]
avevano dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Per_3
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale ha rigettato il ricorso. Preliminarmente ha preso atto della cessazione della materia del contendere e dichiarato l'estinzione del giudizio per coloro che avevano manifestato espresso la rinuncia agli atti;
ha inoltre ha dichiarato l'inammissibilità delle allegazioni di fatto e di diritto nuove, non dedotte nella fase sommaria. In merito alla doglianza di antisindacalità della condotta tenuta dalla datrice di lavoro per violazione dell'accordo del 20.12.2018 ha ritenuto condivisibili le valutazioni svolte dal giudice di prime cure, conformemente al prevalente insegnamento della Suprema Corte (tra altre, Cass. n.5657/2001; n.7347/2004) secondo cui non può ritenersi sanzionabile ex art.28 Stat. Lav. un inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi senza attribuire rilievo alle ragioni che hanno determinato la condotta e alle circostanze e modalità che l'hanno accompagnata;
sul punto ha rilevato che la CP_1 aveva dato conto del proprio comportamento in ordine alle prospettate violazioni. Ha inoltre ritenuto l'insussistenza di condotte antisindacali con riferimento alla lamentata violazione degli obblighi di informazione, stante l'assenza di una previsione che specificasse su iniziativa di quale soggetto dovesse avvenire l'incontro e l'assenza di un rifiuto della Società ad incontrare i sindacati non essendo all'uopo significativa la mancanza di una verbalizzazione dell'incontro avvenuto il 7.11.2019.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, i quali, con il primo motivo, hanno lamentato l'erronea o omessa motivazione in Parte_2 ordina alla ravvisabilità del comportamento antisindacale nell'inosservanza dell'Accordo aziendale senza considerare che l'inadempimento rispetto a patti che i Sindacati avevano posto come condizione per la conclusione dell'Accordo stesso, deteriore per molti aspetti, avrebbe svuotato di significato i poteri rappresentativi degli stessi soprattutto in considerazione delle circostanze costrittive in cui l'accordo era stato firmato. Hanno richiamato pronunce giurisprudenziali (Cass. n.15782/2011, n.7706/2004, n.1684/2003, S.U. n.5295/97) secondo cui per la sussistenza del carattere antisindacale della condotta datoriale sarebbe stata sufficiente la sua oggettiva lesività a carico degli interessi collettivi sindacali e la vanificazione dei poteri sindacali di rappresentanza e controllo. Hanno altresì lamentato l'erroneità della valutazione degli elementi istruttori sulla violazione dei diritti sindacali d'informazione, poiché l Pt_5 non aveva mai proceduto alla convocazione delle OO.SS., né aveva accolto le molteplici richieste di incontro e le sollecitazioni da queste avanzate, anche in considerazione del fatto che lo stesso incontro del 7.11.2019, a cui si faceva riferimento in sentenza, non si era mai tenuto. Si è costituita la eccependo l'infondatezza dell'avverso Controparte_1 gravame, di cui ha chiesto il rigetto ribadendo argomentazioni svolte nel precedente grado.
Rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, all'udienza di discussione del 20.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Il primo motivo di censura riguarda la rilevanza antisindacale dell'inadempimento attribuito alla Società circa l'Accordo sindacale del 20.12.2018, e specificamente i patti con cui la Società, a fronte del sacrificio all'epoca accettato dai lavoratori (con la variazione della contrattazione collettiva applicabile e con la trasformazione dei rapporti da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale), aveva assunto l'impegno di non modificare l'organico fino a quando non si fossero create le condizioni per recuperare il tempo pieno, di eliminare i superminimi e di comunicare tempestivamente alle OO.SS. le variazioni relative alla fuoriuscita del personale al fine di implementare l'orario di lavoro.
Come emerge sin dagli atti della fase sommaria del procedimento, la Società aveva contestato in radice la portata ermeneutica della clausola dell'Accordo diretta a non modificare l'organico con nuove assunzioni, sostenendo che, nell'ottica della situazione storica dei tempi dell'Accordo e della connessa necessità di contenere i costi, essa era finalizzata al mantenimento del livello occupazionale di 259 unità lavorative, corrispondente al numero dei lavoratori in forza alla Società medesima alla data del 20.12.2018, e che tale numero non era stato superato. Aveva aggiunto che la trasformazione dei tre contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non solo non aveva modificato il numero complessivo, ma era stata necessitata dall'assenza di personale con la specifica qualifica occorrente (necrofori), oltre che dalle doglianze di carenza di personale per i servizi cimiteriali espresse proprio dal sindacato Ulteriori assunzioni a tempo determinato Pt_1
e somministrato erano state necessarie per assicurare i servizi richiesti dall'ente committente.
In sostanza, essendo contestato anche il significato pratico dell'impegno a “non modificare l'organico”, non può ritenersi che la relativa violazione, nei termini lamentati dai ricorrenti/appellanti, abbia avuto la finalità, nè la valenza oggettiva, di sminuire o deprivare il potere rappresentativo dei Sindacati che all'Accordo avevano partecipato.
Questa Corte ritiene condivisibile e rispondente alla ratio dell'art. 28 l.n.300/1970 l'orientamento del giudice di legittimità, seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui la condotta del datore di lavoro che si concreti nell'inadempimento di obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi a favore dei lavoratori non assume rilievo senza che siano antisindacali le ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta (v. Cass. n.5657/2001; n.10031/2002).
Analogamente, dagli argomenti esposti dalla Società sin dal primo atto difensivo (v. ad esempio pagg.17-18 della memoria del 30.3.2021) emerge che non è pacifico tra le parti neppure l'oggetto della concreta disciplina dell'Accordo del 20.12.2018 e in particolare dell'impegno secondo cui l'Azienda “ al fine di implementare l'orario di lavoro si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione economica relativa a fuoriuscite di personale”, essendo contestato che una simile previsione valesse direttamente ad obbligare la Società a reimpiegare il risparmio di spesa derivante dalla riduzione dei costi del personale nel ripristino dell'orario a tempo pieno dei lavoratori ancora in forza.
A fronte di siffatta contrapposizione ermeneutica, il comportamento della Società non assume un chiaro valore, finalistico o oggettivo, di compressione e vanificazione dell'azione sindacale, essendo rimasta (seppur difficoltosa, ma comunque) funzionante la dialettica propria delle relazioni sindacali, come si evince dal carteggio tra le parti prodotto in giudizio (v., ad esempio, lettera di diffida dei sindacati del 18.6.2020, verbale di incontro del 20.7.2020, comunicazione del CP_1
31.1.2020 su “uscita” di due autisti e assunzione di lavoro interinale;
risposta Lupiae del 10.08.2020 a richiesta di accesso agli atti dei sindacati del 9.7.2020: allegati nn.
6-14 da in primo Parte_1 grado ).
Quanto alla lamentata violazione del patto per il confronto trimestrale tra OO.SS. e Pt_5 risulta corretta la valutazione del Tribunale circa il fatto che, a seguito delle richieste di incontro inoltrate dai sindacati a ottobre 2019, vi sia stato un incontro il 7.11.2019, anche se privo di verbalizzazione. In tal senso depone la valutazione congiunta dell'audizione del rappresentante di e del legale rappresentante pro tempore della Società, effettuata dal Tribunale nella Parte_2 fase sommaria all'udienza del 01.04.2021. Inoltre, come si desume dal ricorso in opposizione ex art.28 L.n.300/1970 (pag.14, già richiamata nella sentenza impugnata) dalle stesse argomentazioni dei sindacati ricorrenti emerge che l'esistenza o meno di tale incontro costituisce questione controversa perché in quel giorno le parti non si erano “sedute ad un tavolo per la discussione”, ma erano rimaste in piedi nello studio dell'amministratore unico essendovi, tra azienda e sindacati, contrasto anche sull'ampiezza dell'oggetto dell'incontro medesimo.
In sostanza tutto ciò è significativo non dell'impedimento o della limitazione della libertà o della attività dei sindacati, ma delle difficoltà e dell'asprezza dei rapporti sindacali, rimasti comunque funzionali, senza vanificazione delle prerogative e della funzione rappresentativa del sindacato nell'impegno per la tutela collettiva o individuale dei lavoratori.
Ne consegue che, restando assorbiti gli altri connessi profili, le valutazioni espresse dal Tribunale, in punto di fatto e di diritto, nelle due fasi del precedente grado risultano coerenti con la finalità e la lettera dell'art.28 cit. e condivisibili da questa Corte.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di questo grado sono compensate ai sensi dell'art.92 c.p.c., letto alla luce della Corte Cost. n.77/2018, stante la complessità delle questioni ermeneutiche affrontate dalle parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro;
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 09/12/2023 da e Parte_1 [...]
nei confronti di avverso la sentenza del 09/06/2023 n.2053 Parte_2 Controparte_1 del Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello. Dichiara compensate le spese di questo grado. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi