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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2309/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2309 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Angeletti, C.F. C.F._2
(fax 06.3212300, pec ), giusta procura Email_1
alle liti rilasciata in calce su foglio separato, congiunto materialmente al ricorso,
ovvero congiunto mediante strumenti informatici ex art. 83 c.p.c., e presso il cui studio in Roma, Via Appia Nuova n. 288 è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], rappresentata C.F._3
e difesa, giusta procura su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Antonio Acunzo, C.F.
(pec , del Foro di Santa Maria C.F._4 Email_2
Capua Vetere, presso il cui studio in Santa Matia Capua Vetere (CE), Piazza
Mazzini n. 35 è elettivamente domiciliata;
Resistente
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da nota di precisazione delle conclusioni, depositata in data 27-02-2025, con la quale sono state richiamate le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dal seguente tenore: “1) revocare l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI mediante un assegno di € 400,00 mensili da Per_1
corrispondere a a carico del ricorrente , Controparte_1 Parte_1
oltre il 50% delle spese straordinarie;
in subordine, ridurre l'assegno di
mantenimento a favore della suddetta FI nella misura che sarà ritenuta
congrua in rapporto alle condizioni economiche delle parti;
2) con vittoria di spese e competenze di Giudizio in caso di opposizione”, nonché le richieste formulate all'udienza del 29 gennaio 2025 e con le note di trattazione scritta per l'udienza del 05 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: come da nota di precisazione delle conclusioni del 28-02-2025, dal seguente tenore: “1) In Via Principale, rigettare il ricorso introduttivo e confermare le condizioni stabilite dall'Ill.mo
Tribunale di Trento con la sentenza definitiva n. 792/2023, e pertanto lasciare immutato l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la FI Per_1
Pag. 2 di 14 per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta. 2) Solo Pt_1
in Via subordinata, rigettare il ricorso introduttivo e prevedere/mantenere a
carico del sig. un assegno di mantenimento di euro 200,00 per Pt_1 Per_2
la FI , oltre che le spese straordinarie già stabilite nella misura del Per_1
50%. 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato il 16 ottobre
2024, proposto contro , ha premesso che, tra Controparte_1 Parte_1
le condizioni di divorzio, previste nella sentenza definitiva n. 792/2023 del
Tribunale di Trento, era stato statuito, a carico del medesimo, l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e , “la Per_1 Per_3
somma mensile di euro 400,00 ciascuno (800,00 euro complessivi), rivalutabili
annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun
mese alla sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al CP_1
protocollo del CNF”.
Il predetto ha, poi, rappresentato che, medio tempore, la FI maggiorenne
(nata il [...]) era divenuta autonoma ed economicamente Per_1
autosufficiente, poiché impiegata full-time e a tempo indeterminato presso l'associazione Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo di Trento, con uno stipendio di euro 1.400,00 mensili circa.
Premesso quanto sopra, il ricorrente ha, dunque, chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della FI E ciò Persona_4
tenuto anche conto della conformità dell'attività lavorativa, da quest'ultima svolta, alle sue inclinazioni e agli studi presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dalla stessa intrapresi e conclusi.
Pag. 3 di 14 In subordine, ha domandato ridursi l'assegno di mantenimento a Parte_1
favore della suddetta FI nella misura ritenuta congrua in rapporto alle condizioni economiche delle parti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione.
Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata il 26 gennaio 2025, si è
costituita la resistente , la quale si è opposta alla richiesta di Controparte_1
revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della FI
[...]
, rappresentando, a riguardo: che quest'ultima, a seguito del Per_4
conseguimento della laurea in servizi sociali, attualmente prestava la propria collaborazione, da circa un anno, presso l'Associazione Casa di Accoglienza alla
Vita Padre Angelo, percependo una paga mensile, variabile, di circa 1.400,00
euro; che, tuttavia, detta Associazione costituiva una “ONLUS” che, non perseguendo fini di lucro, non era idonea ad assicurare quella condizione di stabilità economica in capo alla FI , richiesta dall'ordinamento ai fini Per_1
della revoca dell'assegno di mantenimento.
La resistente ha osservato, ancora, che la FI stava seguendo da tempo Per_1
un percorso formativo che le avrebbe consentito di conseguire l'abilitazione per diventare assistente sociale, e, per il cui ottenimento, aveva, altresì, iniziato un
Master, come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e di risposta.
Ha, poi, precisato che, per quanto afferiva alla di lei posizione lavorativa, la stessa era un'insegnante precaria e percettrice di uno stipendio variabile di circa euro 1.300,00 mensili, nonché era gravata da un affitto mensile di euro 980,00,
oltre che dalle spese di tutte le utente (luce/gas, acqua, riscaldamenti, internet,
conguagli condominio) per un importo totale di euro 200,00 mensili e dalla corresponsione di una rata mensile di euro 283,46 per il finanziamento stipulato
Pag. 4 di 14 per l'acquisto dell'autovettura, fondamentale per la stessa e per provvedere ai bisogni dei figli. Di contro, più florida era la posizione del ricorrente il quale, nei vari anni, aveva percepito integralmente gli assegni previsti per il nucleo familiare ed aveva anche alienato due immobili di sua proprietà, così, con il corrispettivo dalle suddette vendite ricavato, avendo incremenetato il proprio reddito.
Tanto premesso, ha, pertanto, chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della FI , con conseguente conferma delle condizioni stabilite Per_1
dal Tribunale di Trento con la sentenza n. 792/2023, sia per quanto attiene alla previsione dell'assegno di mantenimento ordinario, sia per quanto concerne le spese straordinarie per la predetta FI.
Solo in via ulteriormente subordinata, parte resistente ha domandato rigettarsi il ricorso introduttivo e “prevedere/mantenere a carico del sig. per la FI Pt_1
, quantomeno le spese straordinarie già stabilite nella misura del 50%”. Per_1
In via riconvenzionale, la resistente ha, poi, domandato un aumento dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio , studente presso la facoltà Per_3
di giurisprudenza di Trento, di euro 200,00, e, dunque, con una rideterminazione dell'importo di tale assegno da euro 400,00 mensili ad euro 600,00 mensili.
All'udienza del 29.01.2025, parte resistente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta. Il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “-Riduzione dell'obbligo di mantenimento previsto, dalla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 792/2023 del
Tribunale di Trento, a carico del ricorrente, a favore della FI , ad euro Per_1
200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi
entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra , con conferma CP_1
Pag. 5 di 14 dell'obbligo di contribuzione al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
-Spese di lite compensate tra le parti”.
Alla stessa udienza, parte resistente ha dichiarato di accettare la proposta;
parte ricorrente, invece, ha chiesto termine per potere valutare la medesima proposta,
esprimendo il proprio rifiuto, con note di trattazione scritta depositate in data
04.02.2025.
Ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio della causa, con decreto del
16-02-2025, il procedimento è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26-03-2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 473 bis. 28 c.p.c..
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativa nota di precisazione delle conclusioni, il cui contenuto è stato in epigrafe riportato.
All'udienza del 26-03-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'articolo 173 bis c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………………
Orbene, tanto chiarito nei fatti, venendo adesso al merito del presente giudziio,
per una migliore intelligenza della causa, occorre, anzitutto, precisare, in punto di diritto, che l'articolo 473 bis.29 c.p.c. prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste
nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma in questione, in particolare, sostituisce l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale, a sua volta,
prevedeva che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, potesse disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la
Pag. 6 di 14 sentenza di divorzio. Si tratta, in particolare, di previsioni che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato e che discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Avendo, inoltre, la recente disposizione normativa, riproposto, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, il requisito della “sopravvenienza di giustificati motivi", si ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali, già
consolidatisi con riferimento all'interpretazione di tale presupposto richiesto dall'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, possano valere anche per quanto attiene ai “giustificati motivi” indicati dalla nuova formulazione normativa, avendo, appunto, il legislatore, riproponendo il medesimo contenuto legislativo, voluto salvaguardare la previgente lettura della norma.
Si rileva, dunque, che, in aderenza ai menzionati orientamenti giurisprudenziali,
la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come quella di separazione,
debba fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta ( C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C.
1800/1990; A. Milano 3.12.1993) e che non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008; in questo senso si richiama anche
Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Ciò posto in punto di diritto, si ritiene che la domanda proposta da parte di sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
Pag. 7 di 14 evidenziate.
Segnatamente, si dà atto che la FI risulta impiegata presso Persona_4
l , con percezione di Parte_2
una retribuzione pari all'incirca ad euro 1.400,00 mensili.
Invero, sebbene negli atti di causa non figuri alcuna documentazione in ordine al contratto di lavoro della FI , né sono state allegate le buste paga o le Per_1
dichiarazioni reddituali afferenti all'occupazione lavorativa della predetta, si rappresenta, tuttavia, che, nondimeno, la circostanza lavorativa in parola,
rappresentata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, non
è stata contestata, nelle proprie memorie difensive, da parte della resistente, la quale, al contrario, ha confermato la stessa situazione occupazionale di . Per_1
Ragione per cui, in base al principio secondo cui la mancata specifica contestazione dei fatti costituisce prova dei fatti medesimi ai sensi dell'art. 115,
c.p.c., la situazione lavorativa della FI maggiorenne può ritenersi Per_1
come provata.
Tanto premesso, si osserva, poi, che la circostanza per cui il datore di lavoro di sia una quindi un'associazione senza finalità di lucro, è del tutto Per_1 Pt_3
irrilevante ai fini del presente giudizio: la predetta, infatti, è comunque occupata presso l'Associazione Casa Padre Angelo con un contratto di lavoro, peraltro a tempo indeterminato, che, indipendentemente dalla natura non lucrativa della medesima associazione, le consente di percepire, mensilmente, uno stipendio, per giunta di importo congruo al di lei mantenimento, e di raggiungere, pertanto, un determinato grado di certezza in ordine alla propria situazione economica. Detto
contratto di lavoro, inoltre, sta avviando verso una situazione di Per_1
progressiva e crescente indipendenza economica, atteso che, come rappresentato dalla stessa resistente, la predetta FI ha in programma di sostenere l'esame di
Pag. 8 di 14 abilitazione per assistente sociale, il cui superamento le permetterà, dunque, di confermare e stabilizzare la situazione di indipendenza economica in cui ella già
versa.
Deve, altresì, osservarsi che il Master, da frequentato, è solo funzionale Per_1
al perfezionamento di un percorso di studi universitario già, da quest'ultima, positivamente concluso;
tanto è vero che la stessa ha già iniziato a lavorare, come sopra rappresentato, ed è, dunque, già inserita nel mondo del lavoro, con ulteriori prospettive, inoltre, di miglioramento della propria situazione occupazionale.
Ora, a proposito, questo Tribunale dà atto del fatto che la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata caso per caso e che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale valutazione, inoltre, deve necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei
beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano
giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Da ciò deriva che “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate
dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si
siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una
Pag. 9 di 14 concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in
condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle
normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di
conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non
abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età
tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il
figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo
interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia
d'origine” (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Deriva, altresì, che l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative potendo, infatti, costituire, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), avuto riguardo, da un lato, all'età dei figli e, dall'altro lato, al tempo mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088).
In ossequio al principio di autoresponsabilità può, dunque, sostenersi, anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che, “trascorso un lasso di
tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più
affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè,
certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un
ulteriore lasso di tempo dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro” (cfr: Ordinanza 14 agosto 2020,
Pag. 10 di 14 n. 17183).
Segnatamente, tenuto conto dei principi sopra espressi, la situazione della FI
integra la prima delle ipotesi che la citata Cassazione prospetta come Per_1
motivo di revoca dell'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, vale a dire la circostanza in cui “i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica”. In particolare, il completamento degli studi universitari da parte di il Persona_4
reperimento ad opera della stessa di un'occupazione allineata al settore in cui ella ha maturato una specifica competenza e il fatto che detto contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato, nonché, ancora, la prospettiva di miglioramento dell'attuale situazione lavorativa della predetta, a motivo dell'effettuazione dell'esame di abilitazione per assistente sociale, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca avanzata da parte di
. Parte_1
Né a tale riguardo, tenuto conto dell'accertato raggiungimento di una indipendenza economica da parte della FI , si ritiene che possano Per_1
rilevare le circostanze, indicate da parte resistente, sotto il profilo degli oneri sulla stessa gravanti e sulla diversità reddituale tra le parti;
quest'ultime semmai potendo rilevare, ai fini del presente giudizio, solo nel caso di una eventuale rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla predetta FI, qualora, per ipotesi, quest'ultima fosse stata ritenuta non del tutto economicamente autosufficiente.
Assorbite vanno, infine, considerate tutte le altre domande formulate nel presente giudizio a motivo dell'accoglimento della domanda proposta principaliter da parte ricorrente.
Venendo, adesso, alle spese di lite, si ritiene che esse debbano porsi
Pag. 11 di 14 integralmente a carico di parte resistente, tenuto conto della soccombenza di quest'ultima, in attuazione del disposto dell'art. 91, c.p.c..
Per quanto, poi, attiene alla liquidazione delle spese di lite, si ritiene di dovere fare applicazione del D.M. n. 55/2014 ed, in particolare, dei valori previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con impiego dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della natura documentale della causa e, dunque, del livello di difficoltà della stessa, e con esclusione della fase istruttoria, in assenza di assunzione di prova orale e stante il mancato deposito delle memorie di cui all'articolo 473 bis.17 c.p.c., nonché in ragione della definizione del presente giudizio con la celebrazione di due sole udienze, di cui una in trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
Si ritiene, infine, che non sussistano anche i presupposti per una condanna della resistente per resistenza al giudizio con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Sul punto, invero, questo Tribunale ritiene di dovere aderire alla tesi, già
propugnata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale l'art. 96, terzo comma, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento processuale una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato (cfr. Trib. Min.
Milano dec. 4/3/2011; Trib. Varese 6/2/2001, 22/1/2011, sez. dist. Luino ord.
23/1/2010, 30/10/2009; Trib. Piacenza 7/12/2010 e ord. 22/11/2010; Trib.
Rovigo sez. dist. Adria 7/12/2010; Trib. Verona ord. 1/10/2010, 20/9/2010, ord.
1/7/2010; Trib. Roma sez. dist. Ostia 9/12/2010; Trib. Roma 11/1/2010; Trib.
Prato 6/11/2009, Trib. Milano ord. 0/8/2009. In questi termini anche Cass. n.
17902/2010).
Risulta conseguentemente esclusa la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile
Pag. 12 di 14 fine di rendere effettivo il recupero della somma e, quindi, l'afflittività della sanzione.
Deve, inoltre, essere condivisa la tesi, anch'essa prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo la quale la pronuncia di condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c. richiede comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave (così Trib. Verona ord. 21/3/2011, ord. 1/10/2010, sent. 20/9/2010; Trib.
Piacenza sent. 7/12/2010 e ord. 22/11/2010; Trib. Pescara sent. 30/9/2010; Trib.
Padova ord. 10/11/2009, ord. 2/11/2009, ord. 30/10/2009), non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza.
Depongono a favore di tale tesi argomenti di interpretazione sia letterale che sistematica.
Dal punto di vista letterale, in particolare, va sottolineata la collocazione della nuova disciplina nell'ambito del preesistente art. 96 c.p.c., introdotto dalla rubrica “Responsabilità aggravata” e dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave.
Da un punto di vista sistematico, la previsione di una misura dal carattere sanzionatorio non può essere disgiunta da un criterio di imputabilità al soggetto autore della condotta sanzionata, ossia dal requisito della c.d. suitas, non potendosi rinvenire nella disposizione in questione una responsabilità di tipo oggettivo.
Orbene, ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per ritenere integrata una mera soccombenza della resistente o, tutt'al più una colpa lieve della stessa, ma non anche per ritenere sussistente una eventuale condotta dolosa di quest'ultima o caratterizzata da colpa grave. La costituzione tardiva della resistente non può neppure valorizzarsi ai fini dell'applicazione della precitata norma, rilevando la stessa solo per il maturarsi di eventuali eccezioni
Pag. 13 di 14 e/o decadenze.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
-Modifica le condizioni economiche di divorzio, previste con la sentenza definitiva di divorzio n. 792/2023, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore di Persona_4
-Dispone la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, a favore del ricorrente, che liquida nella misura di 2.906,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Il Giudice rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2309/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2309 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Angeletti, C.F. C.F._2
(fax 06.3212300, pec ), giusta procura Email_1
alle liti rilasciata in calce su foglio separato, congiunto materialmente al ricorso,
ovvero congiunto mediante strumenti informatici ex art. 83 c.p.c., e presso il cui studio in Roma, Via Appia Nuova n. 288 è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], rappresentata C.F._3
e difesa, giusta procura su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Antonio Acunzo, C.F.
(pec , del Foro di Santa Maria C.F._4 Email_2
Capua Vetere, presso il cui studio in Santa Matia Capua Vetere (CE), Piazza
Mazzini n. 35 è elettivamente domiciliata;
Resistente
E con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da nota di precisazione delle conclusioni, depositata in data 27-02-2025, con la quale sono state richiamate le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dal seguente tenore: “1) revocare l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI mediante un assegno di € 400,00 mensili da Per_1
corrispondere a a carico del ricorrente , Controparte_1 Parte_1
oltre il 50% delle spese straordinarie;
in subordine, ridurre l'assegno di
mantenimento a favore della suddetta FI nella misura che sarà ritenuta
congrua in rapporto alle condizioni economiche delle parti;
2) con vittoria di spese e competenze di Giudizio in caso di opposizione”, nonché le richieste formulate all'udienza del 29 gennaio 2025 e con le note di trattazione scritta per l'udienza del 05 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: come da nota di precisazione delle conclusioni del 28-02-2025, dal seguente tenore: “1) In Via Principale, rigettare il ricorso introduttivo e confermare le condizioni stabilite dall'Ill.mo
Tribunale di Trento con la sentenza definitiva n. 792/2023, e pertanto lasciare immutato l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la FI Per_1
Pag. 2 di 14 per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta. 2) Solo Pt_1
in Via subordinata, rigettare il ricorso introduttivo e prevedere/mantenere a
carico del sig. un assegno di mantenimento di euro 200,00 per Pt_1 Per_2
la FI , oltre che le spese straordinarie già stabilite nella misura del Per_1
50%. 3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato il 16 ottobre
2024, proposto contro , ha premesso che, tra Controparte_1 Parte_1
le condizioni di divorzio, previste nella sentenza definitiva n. 792/2023 del
Tribunale di Trento, era stato statuito, a carico del medesimo, l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli e , “la Per_1 Per_3
somma mensile di euro 400,00 ciascuno (800,00 euro complessivi), rivalutabili
annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun
mese alla sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al CP_1
protocollo del CNF”.
Il predetto ha, poi, rappresentato che, medio tempore, la FI maggiorenne
(nata il [...]) era divenuta autonoma ed economicamente Per_1
autosufficiente, poiché impiegata full-time e a tempo indeterminato presso l'associazione Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo di Trento, con uno stipendio di euro 1.400,00 mensili circa.
Premesso quanto sopra, il ricorrente ha, dunque, chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della FI E ciò Persona_4
tenuto anche conto della conformità dell'attività lavorativa, da quest'ultima svolta, alle sue inclinazioni e agli studi presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dalla stessa intrapresi e conclusi.
Pag. 3 di 14 In subordine, ha domandato ridursi l'assegno di mantenimento a Parte_1
favore della suddetta FI nella misura ritenuta congrua in rapporto alle condizioni economiche delle parti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione.
Con comparsa di costituzione e di risposta, depositata il 26 gennaio 2025, si è
costituita la resistente , la quale si è opposta alla richiesta di Controparte_1
revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della FI
[...]
, rappresentando, a riguardo: che quest'ultima, a seguito del Per_4
conseguimento della laurea in servizi sociali, attualmente prestava la propria collaborazione, da circa un anno, presso l'Associazione Casa di Accoglienza alla
Vita Padre Angelo, percependo una paga mensile, variabile, di circa 1.400,00
euro; che, tuttavia, detta Associazione costituiva una “ONLUS” che, non perseguendo fini di lucro, non era idonea ad assicurare quella condizione di stabilità economica in capo alla FI , richiesta dall'ordinamento ai fini Per_1
della revoca dell'assegno di mantenimento.
La resistente ha osservato, ancora, che la FI stava seguendo da tempo Per_1
un percorso formativo che le avrebbe consentito di conseguire l'abilitazione per diventare assistente sociale, e, per il cui ottenimento, aveva, altresì, iniziato un
Master, come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e di risposta.
Ha, poi, precisato che, per quanto afferiva alla di lei posizione lavorativa, la stessa era un'insegnante precaria e percettrice di uno stipendio variabile di circa euro 1.300,00 mensili, nonché era gravata da un affitto mensile di euro 980,00,
oltre che dalle spese di tutte le utente (luce/gas, acqua, riscaldamenti, internet,
conguagli condominio) per un importo totale di euro 200,00 mensili e dalla corresponsione di una rata mensile di euro 283,46 per il finanziamento stipulato
Pag. 4 di 14 per l'acquisto dell'autovettura, fondamentale per la stessa e per provvedere ai bisogni dei figli. Di contro, più florida era la posizione del ricorrente il quale, nei vari anni, aveva percepito integralmente gli assegni previsti per il nucleo familiare ed aveva anche alienato due immobili di sua proprietà, così, con il corrispettivo dalle suddette vendite ricavato, avendo incremenetato il proprio reddito.
Tanto premesso, ha, pertanto, chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della FI , con conseguente conferma delle condizioni stabilite Per_1
dal Tribunale di Trento con la sentenza n. 792/2023, sia per quanto attiene alla previsione dell'assegno di mantenimento ordinario, sia per quanto concerne le spese straordinarie per la predetta FI.
Solo in via ulteriormente subordinata, parte resistente ha domandato rigettarsi il ricorso introduttivo e “prevedere/mantenere a carico del sig. per la FI Pt_1
, quantomeno le spese straordinarie già stabilite nella misura del 50%”. Per_1
In via riconvenzionale, la resistente ha, poi, domandato un aumento dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio , studente presso la facoltà Per_3
di giurisprudenza di Trento, di euro 200,00, e, dunque, con una rideterminazione dell'importo di tale assegno da euro 400,00 mensili ad euro 600,00 mensili.
All'udienza del 29.01.2025, parte resistente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta. Il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “-Riduzione dell'obbligo di mantenimento previsto, dalla sentenza di scioglimento del matrimonio n. 792/2023 del
Tribunale di Trento, a carico del ricorrente, a favore della FI , ad euro Per_1
200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi
entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra , con conferma CP_1
Pag. 5 di 14 dell'obbligo di contribuzione al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
-Spese di lite compensate tra le parti”.
Alla stessa udienza, parte resistente ha dichiarato di accettare la proposta;
parte ricorrente, invece, ha chiesto termine per potere valutare la medesima proposta,
esprimendo il proprio rifiuto, con note di trattazione scritta depositate in data
04.02.2025.
Ritenuto superfluo ogni approfondimento istruttorio della causa, con decreto del
16-02-2025, il procedimento è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26-03-2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 473 bis. 28 c.p.c..
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativa nota di precisazione delle conclusioni, il cui contenuto è stato in epigrafe riportato.
All'udienza del 26-03-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'articolo 173 bis c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………………
Orbene, tanto chiarito nei fatti, venendo adesso al merito del presente giudziio,
per una migliore intelligenza della causa, occorre, anzitutto, precisare, in punto di diritto, che l'articolo 473 bis.29 c.p.c. prevede che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste
nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
La norma in questione, in particolare, sostituisce l'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio, abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale, a sua volta,
prevedeva che, qualora sopravvengano «giustificati motivi», il giudice, su istanza di parte, potesse disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti assunti con la
Pag. 6 di 14 sentenza di divorzio. Si tratta, in particolare, di previsioni che costituiscono un'importante eccezione agli effetti preclusivi del giudicato e che discendono dal principio generale secondo il quale tutte le statuizioni accessorie relative alla separazione dei coniugi, come anche quelle relative allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso, sono soggette alla clausola “rebus sic stantibus”, e sono, quindi, sempre suscettibili di modifica o revoca laddove si verifichi successivamente un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia.
Avendo, inoltre, la recente disposizione normativa, riproposto, ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, il requisito della “sopravvenienza di giustificati motivi", si ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali, già
consolidatisi con riferimento all'interpretazione di tale presupposto richiesto dall'articolo 9, comma 1° della legge 1970 n. 898, possano valere anche per quanto attiene ai “giustificati motivi” indicati dalla nuova formulazione normativa, avendo, appunto, il legislatore, riproponendo il medesimo contenuto legislativo, voluto salvaguardare la previgente lettura della norma.
Si rileva, dunque, che, in aderenza ai menzionati orientamenti giurisprudenziali,
la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, come quella di separazione,
debba fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta ( C. 9671/2013; C. 11720/2003; C. 13666/1999; C. 12235/1992; C.
1800/1990; A. Milano 3.12.1993) e che non possono, pertanto, dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede (C. 11488/2008; in questo senso si richiama anche
Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Ciò posto in punto di diritto, si ritiene che la domanda proposta da parte di sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
Pag. 7 di 14 evidenziate.
Segnatamente, si dà atto che la FI risulta impiegata presso Persona_4
l , con percezione di Parte_2
una retribuzione pari all'incirca ad euro 1.400,00 mensili.
Invero, sebbene negli atti di causa non figuri alcuna documentazione in ordine al contratto di lavoro della FI , né sono state allegate le buste paga o le Per_1
dichiarazioni reddituali afferenti all'occupazione lavorativa della predetta, si rappresenta, tuttavia, che, nondimeno, la circostanza lavorativa in parola,
rappresentata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, non
è stata contestata, nelle proprie memorie difensive, da parte della resistente, la quale, al contrario, ha confermato la stessa situazione occupazionale di . Per_1
Ragione per cui, in base al principio secondo cui la mancata specifica contestazione dei fatti costituisce prova dei fatti medesimi ai sensi dell'art. 115,
c.p.c., la situazione lavorativa della FI maggiorenne può ritenersi Per_1
come provata.
Tanto premesso, si osserva, poi, che la circostanza per cui il datore di lavoro di sia una quindi un'associazione senza finalità di lucro, è del tutto Per_1 Pt_3
irrilevante ai fini del presente giudizio: la predetta, infatti, è comunque occupata presso l'Associazione Casa Padre Angelo con un contratto di lavoro, peraltro a tempo indeterminato, che, indipendentemente dalla natura non lucrativa della medesima associazione, le consente di percepire, mensilmente, uno stipendio, per giunta di importo congruo al di lei mantenimento, e di raggiungere, pertanto, un determinato grado di certezza in ordine alla propria situazione economica. Detto
contratto di lavoro, inoltre, sta avviando verso una situazione di Per_1
progressiva e crescente indipendenza economica, atteso che, come rappresentato dalla stessa resistente, la predetta FI ha in programma di sostenere l'esame di
Pag. 8 di 14 abilitazione per assistente sociale, il cui superamento le permetterà, dunque, di confermare e stabilizzare la situazione di indipendenza economica in cui ella già
versa.
Deve, altresì, osservarsi che il Master, da frequentato, è solo funzionale Per_1
al perfezionamento di un percorso di studi universitario già, da quest'ultima, positivamente concluso;
tanto è vero che la stessa ha già iniziato a lavorare, come sopra rappresentato, ed è, dunque, già inserita nel mondo del lavoro, con ulteriori prospettive, inoltre, di miglioramento della propria situazione occupazionale.
Ora, a proposito, questo Tribunale dà atto del fatto che la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o non con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata caso per caso e che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari
(Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). Tale valutazione, inoltre, deve necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei
beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano
giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Da ciò deriva che “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate
dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si
siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una
Pag. 9 di 14 concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in
condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle
normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di
conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non
abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età
tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il
figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo
interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia
d'origine” (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Deriva, altresì, che l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative potendo, infatti, costituire, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), avuto riguardo, da un lato, all'età dei figli e, dall'altro lato, al tempo mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088).
In ossequio al principio di autoresponsabilità può, dunque, sostenersi, anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che, “trascorso un lasso di
tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più
affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè,
certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un
ulteriore lasso di tempo dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro” (cfr: Ordinanza 14 agosto 2020,
Pag. 10 di 14 n. 17183).
Segnatamente, tenuto conto dei principi sopra espressi, la situazione della FI
integra la prima delle ipotesi che la citata Cassazione prospetta come Per_1
motivo di revoca dell'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, vale a dire la circostanza in cui “i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica”. In particolare, il completamento degli studi universitari da parte di il Persona_4
reperimento ad opera della stessa di un'occupazione allineata al settore in cui ella ha maturato una specifica competenza e il fatto che detto contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato, nonché, ancora, la prospettiva di miglioramento dell'attuale situazione lavorativa della predetta, a motivo dell'effettuazione dell'esame di abilitazione per assistente sociale, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca avanzata da parte di
. Parte_1
Né a tale riguardo, tenuto conto dell'accertato raggiungimento di una indipendenza economica da parte della FI , si ritiene che possano Per_1
rilevare le circostanze, indicate da parte resistente, sotto il profilo degli oneri sulla stessa gravanti e sulla diversità reddituale tra le parti;
quest'ultime semmai potendo rilevare, ai fini del presente giudizio, solo nel caso di una eventuale rideterminazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla predetta FI, qualora, per ipotesi, quest'ultima fosse stata ritenuta non del tutto economicamente autosufficiente.
Assorbite vanno, infine, considerate tutte le altre domande formulate nel presente giudizio a motivo dell'accoglimento della domanda proposta principaliter da parte ricorrente.
Venendo, adesso, alle spese di lite, si ritiene che esse debbano porsi
Pag. 11 di 14 integralmente a carico di parte resistente, tenuto conto della soccombenza di quest'ultima, in attuazione del disposto dell'art. 91, c.p.c..
Per quanto, poi, attiene alla liquidazione delle spese di lite, si ritiene di dovere fare applicazione del D.M. n. 55/2014 ed, in particolare, dei valori previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con impiego dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della natura documentale della causa e, dunque, del livello di difficoltà della stessa, e con esclusione della fase istruttoria, in assenza di assunzione di prova orale e stante il mancato deposito delle memorie di cui all'articolo 473 bis.17 c.p.c., nonché in ragione della definizione del presente giudizio con la celebrazione di due sole udienze, di cui una in trattazione scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..
Si ritiene, infine, che non sussistano anche i presupposti per una condanna della resistente per resistenza al giudizio con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Sul punto, invero, questo Tribunale ritiene di dovere aderire alla tesi, già
propugnata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale l'art. 96, terzo comma, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento processuale una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato (cfr. Trib. Min.
Milano dec. 4/3/2011; Trib. Varese 6/2/2001, 22/1/2011, sez. dist. Luino ord.
23/1/2010, 30/10/2009; Trib. Piacenza 7/12/2010 e ord. 22/11/2010; Trib.
Rovigo sez. dist. Adria 7/12/2010; Trib. Verona ord. 1/10/2010, 20/9/2010, ord.
1/7/2010; Trib. Roma sez. dist. Ostia 9/12/2010; Trib. Roma 11/1/2010; Trib.
Prato 6/11/2009, Trib. Milano ord. 0/8/2009. In questi termini anche Cass. n.
17902/2010).
Risulta conseguentemente esclusa la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile
Pag. 12 di 14 fine di rendere effettivo il recupero della somma e, quindi, l'afflittività della sanzione.
Deve, inoltre, essere condivisa la tesi, anch'essa prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo la quale la pronuncia di condanna ex art. 96, terzo comma c.p.c. richiede comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave (così Trib. Verona ord. 21/3/2011, ord. 1/10/2010, sent. 20/9/2010; Trib.
Piacenza sent. 7/12/2010 e ord. 22/11/2010; Trib. Pescara sent. 30/9/2010; Trib.
Padova ord. 10/11/2009, ord. 2/11/2009, ord. 30/10/2009), non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza.
Depongono a favore di tale tesi argomenti di interpretazione sia letterale che sistematica.
Dal punto di vista letterale, in particolare, va sottolineata la collocazione della nuova disciplina nell'ambito del preesistente art. 96 c.p.c., introdotto dalla rubrica “Responsabilità aggravata” e dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave.
Da un punto di vista sistematico, la previsione di una misura dal carattere sanzionatorio non può essere disgiunta da un criterio di imputabilità al soggetto autore della condotta sanzionata, ossia dal requisito della c.d. suitas, non potendosi rinvenire nella disposizione in questione una responsabilità di tipo oggettivo.
Orbene, ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per ritenere integrata una mera soccombenza della resistente o, tutt'al più una colpa lieve della stessa, ma non anche per ritenere sussistente una eventuale condotta dolosa di quest'ultima o caratterizzata da colpa grave. La costituzione tardiva della resistente non può neppure valorizzarsi ai fini dell'applicazione della precitata norma, rilevando la stessa solo per il maturarsi di eventuali eccezioni
Pag. 13 di 14 e/o decadenze.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
-Modifica le condizioni economiche di divorzio, previste con la sentenza definitiva di divorzio n. 792/2023, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore di Persona_4
-Dispone la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, a favore del ricorrente, che liquida nella misura di 2.906,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Il Giudice rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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