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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/12/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1367/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. ROSA MICHELA RIZZI Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, con l'Avv. MARTINA TADDEI CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.06.2025 il sig. esponeva di aver Parte_1 avuto una relazione more uxorio con la sig.ra dalla cui relazione è CP_1 nato in data [...] il figlio;
che con ricorso congiunto n. Persona_1
R.G. 2879/2020 depositato in data 13.08.2020, il sig. e la sig.ra Pt_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale per chiedere l'adozione di provvedimenti concernenti l'affidamento, le visite ed il mantenimento nell'interesse del figlio minore . Per_1
Ciò premesso, l'odierno ricorrente rappresentava l'esigenza di addivenire ad una modifica delle condizioni economiche di mantenimento nei confronti del figlio posto che la situazione sia personale che patrimoniale del Per_1 era mutata dopo la fine del rapporto sentimentale e di convivenza con la signora
, in quanto aveva intrapreso una nuova relazione e convivenza con la CP_1 sig.ra dalla cui unione nasceva il figlio il Persona_2 Persona_3
21.05.2022, ed in data 11.09.2023 il sig. contraeva matrimonio con la Pt_1 sig.ra . Persona_2
Alla luce di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “limitare l'assegno di mantenimento che il signor continuerà a versare al Parte_1 figlio nella misura di € 250,00- mensili, ovvero nella somma maggiore o Per_1 minore che sarà ritenuta di gisutizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente della signora CP_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese. Con vittoria di spese e
[...] oneri del procedimento in caso di opposizione.” Con decreto del 19.06.2025 il Presidente fissava l'udienza di prima comparizione personale delle parti al 15.10.2025, con termini ex art. 473bis.14, comma 5, c.p.c.; al ricorrente per la notifica del ricorso alla convenuta. Successivamente, il procuratore della parte ricorrente con istanza dd 25.06.2025 rappresentava che il sig. era stato sottoposto all'esecuzione della misura Pt_1 detentiva in carcere presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo ed a tal fine chiedeva: “sospendere l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento sino a che il signor permarrà in carcere e sarà impossibilitato a pagare quanto Pt_1 dovuto;
-in subordine, limitare l'entità dell'assegno ad un minimo di 100/200 euro o nella misura ritenuta congrua dal Giudice adito in modo che anche il figlio minore possa effettivamente ricevere un assegno, seppur minimo, limitatamente al periodo in cui signor permarrà in carcere.” Pt_1
Con ordinanza del 01.07.2025 il Presidente rigettava la richiesta, non essendovi i presupposti per decidere allo stato degli atti, in assenza dell'espletamento completo dell'istruttoria del procedimento. Con comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale dd 10.09.2025 depositata in pari data, si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
Pag. 2 di 5 rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare le domande di CP_1 parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;
In via riconvenzionale: dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale del signor sul figlio maggiore (n. il Parte_1 Persona_1
2/2/2010) per le motivazioni di cui in narrativa”. Con istanza depositata in data 03.10.2025 il sig. per mezzo del proprio Pt_1 procuratore, chiedeva che venisse autorizzata la sua traduzione presso la sede del Tribunale al fine di poter partecipare personalmente all'udienza fissata per il 15.10.2025, alla luce della quale richiesta, il Presidente con decreto del 09.10.2025 disponeva l'audizione del ricorrente nelle forme di cui all'articolo 127 bis. c.p.c., ovvero tramite collegamenti audiovisivi. All'udienza del 15.10.2025, in cui era presente personalmente la resistente, mentre il ricorrente partecipava in collegamento audiovisivo dal luogo di detenzione, la sig.ra dichiarava: in via conciliativa in alternativa alla CP_1 precedente richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del padre, la volontà di poter ottenere l'affidamento in via super-esclusiva del figlio, mentre in via transattiva per quanto riguarda gli aspetti economici, proponeva una riduzione dell' assegno di mantenimento da parte del signor da € 500,00 Pt_1 ad € 400,00 mensili, fermo restando l' onere del 50% delle spese straordinarie. Su richiesta dei procuratori, la causa veniva rinviata al 03.12.2025 al fine di poter valutare la proposta transattiva formulata dalla parte resistente. Con istanza del 10.11.2025 le parti, stante il raggiungimento di un accordo, chiedevano di sostituire l'udienza fissata per il 03.12.2025 in presenza, con il deposito di note scritte, autorizzate con provvedimento presidenziale del 12.11.2025. Pertanto, in data 20.11.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte, di seguito trascritte:
“Fintanto che il signor starà in carcere, oppure qualora Parte_1 dovesse trovarsi al di fuori del carcere ma senza la possibilità di lavorare:
1) mantenimento ordinario a carico del signor in € 350 al mese con Pt_1 aumento ISTAT annuale a partire dal mese e anno successivi al primo versamento;
2) spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche, da intendersi quelle di cui al protocollo del CNF del 29/10/2017, da dividersi al 50% fra genitori, senza la necessità del consenso del padre, in forza dell'affido super esclusivo di cui al punto seguente;
3) affidamento super esclusivo di alla madre signora Persona_1 [...]
. Sarà cura della signora inviare mensilmente al Servizio sociale CP_1 CP_1 di competenza territoriale i documenti giustificativi delle spese straordinarie, per
Pag. 3 di 5 il rimborso della quota parte del 50% da parte del signor alla signora Pt_1
. Il pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie per il CP_1 figlio , da parte del padre signor alla madre signora Persona_1 Pt_1
, potrà avvenire entro l'anno di competenza della relativa spesa. CP_1
- Dal momento in cui il signor uscirà dal carcere e riprenderà a Pt_1 lavorare, la signora è disponibile a ridurre a € 400 al mese il CP_1 mantenimento ordinario di a carico del padre signor , con Per_1 Pt_1 aumento ISTAT annuale a partire dal mese e anno successivi al primo pagamento;
fermi i punti 2) e 3) in tema di spese straordinarie e affido super esclusivo. La scarcerazione e la ripresa del lavoro del signor dovranno Pt_1 essere comunicate puntualmente dall'avvocato del signor all'avvocato Pt_1 della signora , ai fini della tempestiva rimodulazione dell'assegno di CP_1 mantenimento ordinario del padre a favore di . Per_1
4) Per quanto attiene ai contatti padre – figlio , gli incontri verranno Per_1 garantiti tramite il Servizio Sociale di competenza territoriale, secondo le modalità che verranno ritenute, dallo stesso Servizio Sociale, maggiormente tutelanti per il minore.
5) Ogni altra diversa domanda, sia di merito che istruttoria, deve intendersi rinunciata e viene quindi abbandonata.
6) Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.” Orbene, il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, provvede in conformità, atteso che le modifiche alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nell'accordo raggiunto (secondo cui il mantenimento ordinario a carico del signor viene rimodulato in € 350,00 al mese, e successivamente dal momento Pt_1 in cui il signor uscirà dal carcere e riprenderà a lavorare, la signora Pt_1
è disponibile a ridurre a € 400,00 al mese il mantenimento ordinario, CP_1 mentre le spese straordinarie da dividersi al 50% fra genitori, senza la necessità del consenso del padre, in forza dell'affido super esclusivo di Persona_1 alla madre signora ) non contrastano con l'interesse del minore. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, modifica il decreto nr. n. 3212/2022 pubblicato in data 28.10.2022 del Tribunale di Trento, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, come trascritti in parte motiva. Spese di lite, come da accordo tra le parti, compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
Pag. 4 di 5 (Dott. Luciano Spina)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1367/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. ROSA MICHELA RIZZI Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, con l'Avv. MARTINA TADDEI CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.06.2025 il sig. esponeva di aver Parte_1 avuto una relazione more uxorio con la sig.ra dalla cui relazione è CP_1 nato in data [...] il figlio;
che con ricorso congiunto n. Persona_1
R.G. 2879/2020 depositato in data 13.08.2020, il sig. e la sig.ra Pt_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale per chiedere l'adozione di provvedimenti concernenti l'affidamento, le visite ed il mantenimento nell'interesse del figlio minore . Per_1
Ciò premesso, l'odierno ricorrente rappresentava l'esigenza di addivenire ad una modifica delle condizioni economiche di mantenimento nei confronti del figlio posto che la situazione sia personale che patrimoniale del Per_1 era mutata dopo la fine del rapporto sentimentale e di convivenza con la signora
, in quanto aveva intrapreso una nuova relazione e convivenza con la CP_1 sig.ra dalla cui unione nasceva il figlio il Persona_2 Persona_3
21.05.2022, ed in data 11.09.2023 il sig. contraeva matrimonio con la Pt_1 sig.ra . Persona_2
Alla luce di quanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “limitare l'assegno di mantenimento che il signor continuerà a versare al Parte_1 figlio nella misura di € 250,00- mensili, ovvero nella somma maggiore o Per_1 minore che sarà ritenuta di gisutizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente della signora CP_1 anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese. Con vittoria di spese e
[...] oneri del procedimento in caso di opposizione.” Con decreto del 19.06.2025 il Presidente fissava l'udienza di prima comparizione personale delle parti al 15.10.2025, con termini ex art. 473bis.14, comma 5, c.p.c.; al ricorrente per la notifica del ricorso alla convenuta. Successivamente, il procuratore della parte ricorrente con istanza dd 25.06.2025 rappresentava che il sig. era stato sottoposto all'esecuzione della misura Pt_1 detentiva in carcere presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo ed a tal fine chiedeva: “sospendere l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento sino a che il signor permarrà in carcere e sarà impossibilitato a pagare quanto Pt_1 dovuto;
-in subordine, limitare l'entità dell'assegno ad un minimo di 100/200 euro o nella misura ritenuta congrua dal Giudice adito in modo che anche il figlio minore possa effettivamente ricevere un assegno, seppur minimo, limitatamente al periodo in cui signor permarrà in carcere.” Pt_1
Con ordinanza del 01.07.2025 il Presidente rigettava la richiesta, non essendovi i presupposti per decidere allo stato degli atti, in assenza dell'espletamento completo dell'istruttoria del procedimento. Con comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale dd 10.09.2025 depositata in pari data, si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
Pag. 2 di 5 rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare le domande di CP_1 parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;
In via riconvenzionale: dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale del signor sul figlio maggiore (n. il Parte_1 Persona_1
2/2/2010) per le motivazioni di cui in narrativa”. Con istanza depositata in data 03.10.2025 il sig. per mezzo del proprio Pt_1 procuratore, chiedeva che venisse autorizzata la sua traduzione presso la sede del Tribunale al fine di poter partecipare personalmente all'udienza fissata per il 15.10.2025, alla luce della quale richiesta, il Presidente con decreto del 09.10.2025 disponeva l'audizione del ricorrente nelle forme di cui all'articolo 127 bis. c.p.c., ovvero tramite collegamenti audiovisivi. All'udienza del 15.10.2025, in cui era presente personalmente la resistente, mentre il ricorrente partecipava in collegamento audiovisivo dal luogo di detenzione, la sig.ra dichiarava: in via conciliativa in alternativa alla CP_1 precedente richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del padre, la volontà di poter ottenere l'affidamento in via super-esclusiva del figlio, mentre in via transattiva per quanto riguarda gli aspetti economici, proponeva una riduzione dell' assegno di mantenimento da parte del signor da € 500,00 Pt_1 ad € 400,00 mensili, fermo restando l' onere del 50% delle spese straordinarie. Su richiesta dei procuratori, la causa veniva rinviata al 03.12.2025 al fine di poter valutare la proposta transattiva formulata dalla parte resistente. Con istanza del 10.11.2025 le parti, stante il raggiungimento di un accordo, chiedevano di sostituire l'udienza fissata per il 03.12.2025 in presenza, con il deposito di note scritte, autorizzate con provvedimento presidenziale del 12.11.2025. Pertanto, in data 20.11.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte, di seguito trascritte:
“Fintanto che il signor starà in carcere, oppure qualora Parte_1 dovesse trovarsi al di fuori del carcere ma senza la possibilità di lavorare:
1) mantenimento ordinario a carico del signor in € 350 al mese con Pt_1 aumento ISTAT annuale a partire dal mese e anno successivi al primo versamento;
2) spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche, da intendersi quelle di cui al protocollo del CNF del 29/10/2017, da dividersi al 50% fra genitori, senza la necessità del consenso del padre, in forza dell'affido super esclusivo di cui al punto seguente;
3) affidamento super esclusivo di alla madre signora Persona_1 [...]
. Sarà cura della signora inviare mensilmente al Servizio sociale CP_1 CP_1 di competenza territoriale i documenti giustificativi delle spese straordinarie, per
Pag. 3 di 5 il rimborso della quota parte del 50% da parte del signor alla signora Pt_1
. Il pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie per il CP_1 figlio , da parte del padre signor alla madre signora Persona_1 Pt_1
, potrà avvenire entro l'anno di competenza della relativa spesa. CP_1
- Dal momento in cui il signor uscirà dal carcere e riprenderà a Pt_1 lavorare, la signora è disponibile a ridurre a € 400 al mese il CP_1 mantenimento ordinario di a carico del padre signor , con Per_1 Pt_1 aumento ISTAT annuale a partire dal mese e anno successivi al primo pagamento;
fermi i punti 2) e 3) in tema di spese straordinarie e affido super esclusivo. La scarcerazione e la ripresa del lavoro del signor dovranno Pt_1 essere comunicate puntualmente dall'avvocato del signor all'avvocato Pt_1 della signora , ai fini della tempestiva rimodulazione dell'assegno di CP_1 mantenimento ordinario del padre a favore di . Per_1
4) Per quanto attiene ai contatti padre – figlio , gli incontri verranno Per_1 garantiti tramite il Servizio Sociale di competenza territoriale, secondo le modalità che verranno ritenute, dallo stesso Servizio Sociale, maggiormente tutelanti per il minore.
5) Ogni altra diversa domanda, sia di merito che istruttoria, deve intendersi rinunciata e viene quindi abbandonata.
6) Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.” Orbene, il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, provvede in conformità, atteso che le modifiche alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nell'accordo raggiunto (secondo cui il mantenimento ordinario a carico del signor viene rimodulato in € 350,00 al mese, e successivamente dal momento Pt_1 in cui il signor uscirà dal carcere e riprenderà a lavorare, la signora Pt_1
è disponibile a ridurre a € 400,00 al mese il mantenimento ordinario, CP_1 mentre le spese straordinarie da dividersi al 50% fra genitori, senza la necessità del consenso del padre, in forza dell'affido super esclusivo di Persona_1 alla madre signora ) non contrastano con l'interesse del minore. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, modifica il decreto nr. n. 3212/2022 pubblicato in data 28.10.2022 del Tribunale di Trento, secondo gli accordi raggiunti dalle parti, come trascritti in parte motiva. Spese di lite, come da accordo tra le parti, compensate. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
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