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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 82/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
18.9.2025 promossa da
con sede in ALve Parte_1
(BG), Loc. Arale 1/7, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con il numero di codice fiscale ed al n.137847 REA, in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1
e legale rappresentante signor nato a [...] il giorno 6 aprile 1974 Parte_2
(Cod. Fisc.: ) con gli avvocati Danilo Cotronei (Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
IVA - pec: CodiceFiscale_2 P.IVA_2
- tel. 035/22.49.13 - fax 035/22.49.98), con Email_1
studio in Bergamo, Via G. Garibaldi n.14 e avvocato Claudio Zanetti (Cod. Fisc.: - P.IVA – pec: C.F._3 P.IVA_3
– fax 035/224853), con studio in Bergamo, Via Email_2
Monte Ortigara 4 - i quali, ai sensi dell'art.136 c.p.c., dichiarano di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
nella loro qualità di difensori, in via anche disgiunta, in forza di procura alle liti già in atti e della procura alle liti rilasciata su foglio separato congiunto al presente atto mediante strumenti informatici inserita nel messaggio di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
contro
(C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_4
tempore con sede in 24010 ALve (BG), via IV Novembre n. 4, Persona_1
rappresentato e difeso, giusta delega prodotta unitamente alla presente comparsa di risposta, dall'avvocato Lorenzo Lamberti (C.F. e indirizzo di C.F._4
posta elettronica certificata , il quale dichiara Email_3
di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni al predetto indirizzo PEC o,
alternativamente, al numero di fax 02.87313322, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in 20123 Milano, piazzale Cadorna n. 4.
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza n.° 1532/2023 del Tribunale di Bergamo Terza
Sezione Civile, del 21.6.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, e, dunque, rigettate tutte le domande
e le eccezioni proposte dal , Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Dichiarata l'ammissibilità del gravame, accogliere l'appello e, in riforma della
sentenza n.1532/2022 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 21.06.2022 nella
causa n.5893/2020 R.G.:
I) dare atto e dichiarare che tutte le condanne impartite in primo grado nei confronti
del si intendono in persona del Sindaco in carica, all'attualità, Controparte_1
signor Parte_3
II) condannare il in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1
risarcimento del danno subito e subendo da Parte_1
correlato ai costi tutti necessari a riportare gli impianti di risalita, le
[...]
loro pertinenze, gli immobili, i terreni, i beni mobili e le attrezzature e, in generale, tutti
beni costituenti il ramo d'azienda di proprietà della società attrice, alla loro normale
funzionalità, nella misura accertata e già quantificata in sede di ATP in
euro1.123.500,00 aggiornandola all'attualità, oltre ai maggiori danni, da quantificarsi
in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa ove non accertabili, conseguenti alla
accertata impossibilità di rimessione in funzione degli impianti Arale 1 e Arale 2;
ovvero nella diversa (rispetto alle precedenti voci) somma che verrà accertata in corso
di causa o liquidata in via equitativa ove non accertabile;
il tutto con la rivalutazione e
gli interessi sulla somma rivalutata;
III) condannare il in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1
risarcimento del danno, subito e subendo, in favore di Parte_1 , a causa della protratta indisponibilità dei beni da parte di
[...]
cui ha anche conseguito Parte_1
l'impossibilità della società di trarne le utilità economiche loro proprie, e a fronte della
detenzione, dell'uso e dell'utilizzo senza titolo ovvero anche per solo per uno di questi
titoli, da parte di dei beni in questione dalla data del 06.11.2009 alla data di CP_1
effettiva loro formale riconsegna, nella misura, alla data 31.08.2020, di
euro1.639.036,85, somma da aggiornare per tutto l'arco di tempo successivo e da
rivalutare maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo, oltre al danno conseguente
alla grave compromissione dell'immagine della stazione sciistica ed alla perdita
dell'avviamento ed allo sviamento della clientela ed al pregiudizio per la non altrimenti
evitabile risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda alberghiero del
22.12.2015, nell'arco di tempo in cui gli impianti, nella disponibilità di sono CP_1
stati dall'ente tenuti fermi ed inutilizzati, il tutto nella misura che verrà accertata in
corso di causa o che verrà liquidata in via equitativa ove non accertabile, con
rivalutazione ed interessi sulla somma rivaluta dal dovuto al saldo.
IN SUBORDINE, in via residuale e con gli stessi criteri di quantificazione ovvero con
quelli che la Corte d'Appello riterrà di adottare, condannare il CP_1
, in persona del Sindaco in carica, per l'arricchimento di cui si è
[...] CP_1
Part indebitamente giovato in danno di il tutto con rivalutazione ed interessi sulla
somma rivalutata.
IN OGNI CASO
Condannare , in persona del Sindaco in carica, alla integrale Controparte_1
rifusione in favore della società appellante delle anticipazioni, del compenso professionale, del 15% spese generali e degli accessori di legge del grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
I) Si confermano le produzioni in atti.
II) Ammettersi la prova per interrogatorio formale e testimoni sui capitoli dedotti, in
primo grado, nella memoria 183 VI co. n.2) cpc del 22.04.2021, depositata in data
26.04.2021, con i testimoni indicati per ogni capitolo:
1) “Vero che già nell'estate dell'anno 2009 dando concreto seguito al CP_1
decreto del 14.05.2009 prot.836/10/10 di cui al documento 12) aveva provveduto allo
smantellamento dell'impianto sciistico “Camoscio” sito in ALve (BG)” (testi: 1)
, Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Tes_1 Controparte_2
Santa Caterina, Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San Controparte_3
OL (BG) ).
2) “Vero che negli anni 2006/2009, nell'arco di tempo in cui gli impianti di risalita di
proprietà di SSE erano stati oggetto di requisizione, erano in corso di realizzazione e,
alcuni già realizzati, nuovi impianti di risalita situati a monte rispetto a quelli di
proprietà di SSE richiesti da e che questi nuovi impianti erano soltanto CP_1
raggiungibili ed utilizzabili servendosi di quelli di proprietà di SSE”(testi: 1)
, , Contrada Santa Caterina, Anzi, Controparte_2 Controparte_2
(PZ); 2) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG)). Controparte_3
3) “Vero che già a far data dal mese di settembre 2009 e, per esso il Sindaco CP_1
, aveva fatto intendere a SSE la propria intenzione all'acquisto degli Persona_2
impianti della società, eventualmente preceduto per la stagione entrante (2009/2010)
dalla stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda e che lo stesso era CP_1 stato edotto che il perfezionamento del negozio era da parte di SSE condizionato alla
successiva stipula della compravendita del ramo d'azienda” (testi: 1) , Via Tes_1
San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa Caterina, Controparte_2
Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ). Controparte_3
4) “Vero che sino dall'anno 2009, e per esso in particolare, il Sindaco CP_1
, aveva reiteratamente rassicurato SSE sulla imminente certa Persona_2
approvazione di un Piano Governo del Territorio (PGT) che consentisse non solo lo
sviluppo territoriale ma, altresì, la valorizzazione della vocazione turistico-
imprenditoriale di SSE nonché sull'intendimento dello stesso Ente di addivenire
all'acquisto degli impianti eventualmente preceduto da un loro affitto per una sola
stagione” (testi: 1) , Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) Tes_1 CP_2
, Contrada Santa Caterina, Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto
[...] Controparte_3
n.12, Azzano San OL(BG) ).
5) “Vero che confidando su quelle assicurazioni SSE aderì alla richiesta di CP_1
e, per esso, del Sindaco , di avere nella disponibilità dell'Ente i beni Persona_2
elencati nel documento 16) che di fatto vennero consegnati a in data CP_1
16.11.2009” (testi: 1) , Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) Tes_1
, Contrada Santa Caterina, Anzi, (PZ); 3) , Via Controparte_2 Controparte_3
Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ).
6) “Vero che in data 04.12.2009 SSE ha inoltrato a la mail con l'allegato di CP_1
cui ai documenti 18) e 18bis) (testi: 1) , Via San Pancrazio n.3, Bergamo). Tes_1
7) “Vero che il 05.12.2009, e per esso il Sindaco , tramite la CP_1 Persona_2
comunicazione in pari data di cui al documento 19), ribadiva la propria volontà di sottoscrivere “il contratto d'affitto d'azienda discusso e redatto in data 3 dicembre 2009,
ricevuto dal sig. Vostro amministratore Unico, via e-mail in data 4 Parte_2
dicembre 2009...” e confermava la sua volontà di “procedere nei termini e alle
condizioni contenute nel contratto...” di cui assicurava la sottoscrizione “..in ogni caso
entro la fine della prossima settimana” (testi: 1) , Contrada Controparte_2
Santa Caterina, Anzi, (PZ) ).
8) “Vero che dal 16.11.2009 pur reiterando le rassicurazioni sulla serietà CP_1
del suo intendimento di addivenire alla sottoscrizione dell'affitto di ramo d'azienda per
poi procederne all'acquisto, ha mantenuto la disponibilità del ramo impiantistico di cui
si tratta facendolo funzionare e traendone, anche durante le successive stagioni
sciistiche, diretto vantaggio economico, senza tuttavia mai più prestarsi alla formazione
di un titolo (affitto o compravendita) che tanto gli consentisse” (testi: 1) , Tes_1
Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa Caterina, Controparte_2
Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ). Controparte_3
9) “Vero che dalla data del 16.11.2009, in cui ebbe la consegna degli impianti, a tutto
il 30.04.2017 e dunque per le stagioni invernali 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 -
2012/2013 - 2013/2014 -2014/2015 - 2015/20016, ha gestito ed utilizzato gli CP_1
impianti medesimi e che nella stagione 2016/2017, ad eccezione della sciovia Arale,
tutti gli altri impianti sono rimasti chiusi per scelta di (testi: 1) CP_1 Tes_1
, Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa
[...] Controparte_2
Caterina, Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL Controparte_3
(BG) ).
10) “Vero che quando richiese a SSE nell'ultimo corso dell'anno 2009 la CP_1 consegna degli impianti aveva garantito a quest'ultima che li avrebbe tenuti in funzione
durante tutti i giorni di tutte le stagioni successive” (testi: 1) , Via San Tes_1
Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa Caterina, Anzi, Controparte_2
(PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ). Controparte_3
11) “Vero che dal 01.05.2017 all'attualità ha mantenuto e mantiene tuttora CP_1
gli impianti chiusi ed inutilizzati” (testi: 1) , Via San Pancrazio n.3, Tes_1
Bergamo; 2) , Controparte_2
12) “Vero che la LA FELCE Società Cooperativa che aveva contratto con SSE l'affitto
di ramo d'azienda alberghiero di cui al documento
29), nel corso della stagione invernale 2016/2017 a seguito della imprevista chiusura
degli impianti, si dichiarò impossibilitata a versare i corrispettivi convenuti che, infatti,
smise di pagare” (testi:1) , Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) Tes_1
, Contrada Santa Caterina, Anzi, (PZ) ). Controparte_2
13) “Vero che detiene tuttora tutti i beni consegnatigli in data 16.11.2009 CP_1
indicati nell'elenco di cui al documento 16)” (testi: 1) , Via San Pancrazio Tes_1
n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa Caterina, Anzi, (PZ); 3) Controparte_2
, Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ). Controparte_3
14) “Confermo il contenuto della relazione peritale di cui al documento 26) che ho
redatto personalmente” (testi: 1) Ingegnere Via Merisi n.27, Testimone_2
di Lombardia (BG) ). Tes_3
III) Ammettersi le consulenze tecniche d'ufficio dedotte nella memoria 183 VI co. n.2)
cpc del 22.04.2021, depositata in data 26.04.2021, vale e dire, -quanto ai danni di cui
al punto II) delle conclusioni di primo grado e di cui al punto II) delle conclusioni nel grado d'appello, ammettersi una consulenza tecnica d'ufficio che integri e completi
l'elaborato redatto dall'ingegnere nella procedura per accertamento Testimone_2
tecnico preventivo avanti il Tribunale di Bergamo n.9629/2017 RG (doc.26), e così, al
fine: a) di accertare la presenza di danni aggiuntivi all'intero ramo d'azienda, anche
quelli direttamente conseguenti allo stato di completo abbandono in cui negli ultimi 4
anni successivi alla data di redazione dell'ATP è stato lasciato da b) CP_1
accertata l'impossibilità tecnica e/o amministrativa di rimessione in funzione degli
impianti Arale 1 e Arale 2, quantificare il maggior danno subito da SSE derivante dalla
necessità di rimozione, smaltimento e sostituzione degli impianti medesimi;
c) di
provvedere all'aggiornamento all'attualità del danno riferito all'intero ramo d'azienda
nella misura già quantificata dall'ingegnere pari a euro€1.123.500; Tes_2
-quanto ai danni di cui al punto III) delle conclusioni di primo grado e di cui al punto
III) delle conclusioni nel grado d'appello, assumendosi come base di calcolo l'importo
del corrispettivo che era stato stabilito nell'ultimo rapporto di affittanza con AL
Brembana KI Srl per la stagione sciistica 2005/2006, pari ad euro130.000 (doc.28),
ovvero il diverso criterio che la Corte abbia ad individuare, ammettersi una consulenza
tecnica d'ufficio, al fine: a) di quantificare il danno subito da SSE dal 06.11.2009 al
30.04.2017 (arco di tempo durante il quale ha utilizzato il ramo d'azienda di CP_1
cui si tratta), danno da rivalutare e maggiorare degli interessi sulla somma rivalutata
a partire dal primo maggio di ogni anno sino all'attualità; b) di quantificare, con lo
stesso criterio, fra quelli sopra indicati, che la Corte deciderà di adottare, il danno
subito da SSE dal 01.05.2017 all'attualità (arco di tempo durante il quale ha CP_1
reso inutilizzato il ramo d'azienda di cui si tratta, tenendo altresì in considerazione il mancato guadagno da parte di SSE conseguente alla sostanziale e forzatamente indotta,
a causa della chiusura degli impianti da parte di risoluzione del contratto CP_1
di affitto di ramo d'azienda con LA FELCE Società Cooperativa di cui al documento
29), danno anch'esso da rivalutare e maggiorare degli interessi sulla somma rivalutata
sino all'attualità.
Sempre quanto ai danni di cui al punto III) delle conclusioni di primo grado e di cui al
punto III) delle conclusioni nel grado d'appello, ammettersi una consulenza tecnica
d'ufficio che, tenuto conto della consistenza del ramo d'azienda di cui si tratta, delle sue
capacità produttive, del comprensorio turistico in cui è situato e delle capacità
produttive anche di quest'ultimo, nonché di qualsiasi altro dato ritenuto utile allo scopo,
quantifichi il danno conseguente alla compromissione della sua immagine e allo
sviamento della clientela, a decorrere dal mese di maggio 2017 all'attualità.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- respingere con la miglior formula l'impugnazione proposta da Parte_1
In ogni caso:
con vittoria nelle spese di lite e onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
unipersonale dopo aver premesso che nel suo Parte_1
patrimonio erano compresi una serie di beni costituenti il ramo di azienda tra cui impianti di risalita, attrezzature varie, beni mobili ed immobili siti nel Comune di dava atto che nel 2006, quest'ultimo, aveva disposto la requisizione degli CP_1 impianti, dei beni immobili, delle strutture e delle attrezzature funzionali all'esercizio del pubblico servizio di trasporto e successivamente, disposto la cessazione, la decadenza, la revoca delle concessioni per l'esercizio delle sciovie e l'acquisizione dei sedimi, elle opere e degli impianti al prezzo di € 367.000,00.
Riferiva che però il T.A.R. della Lombardia sez. staccata di Brescia aveva annullato, sia il provvedimento di requisizione che quello di acquisizione coattiva dei sedimi, delle opere e degli impianti dell'attrice i quali, a seguito del giudizio di ottemperanza, le erano stati restituiti solo in data 27.4.2009.
Esponeva che, ciò nonostante, l'ente convenuto aveva, a soli diciassette giorni dalla riconsegna, comunicato l'avvio del procedimento volto allo smantellamento dell'impianto sciovia “Camoscio”, “San Simone-Colla” e degli impianti Arale 1, “Arale
2” e “Capriolo” e che a fronte del rischio di vedersi nuovamente privata dei propri beni,
l'attrice aveva acconsentito a consegnare gli impianti al Comune in previsione della stipulazione di un contatto di vendita, eventualmente, preceduto da un contratto di affitto di azienda.
L'Ente territoriale non era però mai addivenuto alla sottoscrizione di alcun contratto, né
di affitto, né alla compravendita.
A fronte poi delle numerose richieste di restituzione degli impianti, il CP_1
le aveva comunicato che i beni costituenti il ramo di azienda erano nel possesso CP_1
[... della MB PE KI s.r.l., in fallimento, società pubblica partecipata dai Comuni
e CP_1 Pt_4 Pt_5
Dava infine atto che, con sentenza n.° 1646/2019, il G.U.P. di Bergamo aveva ritenuto il sindaco del , colpevole del delitto di concussione Controparte_1 Persona_2 ai danni di , quale amministratore unico di società Parte_2 Parte_1
unipersonale, condannandolo alla pena della reclusione di anni otto, oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'attrice instava, quindi, a che il fosse condannato: alla restituzione Controparte_1
di tutti i beni costituenti il ramo di azienda di proprietà di Parte_1
società unipersonale;
al risarcimento del danno correlato ai costi necessari a riportare i predetti alla loro normale funzionalità; al risarcimento del danno derivatole dalla protratta indisponibilità dei beni dalla data del 6.11.2009 alla data della loro effettiva riconsegna.
Ai fini della quantificazione di tali voci di danno, richiamava gli esiti del procedimento di A.T.P. instaurato avanti al Tribunale di Bergamo nei confronti, tra gli altri, del e che avevano calcolato in € 1.123.500,00, i costi di ripristino degli impianti, CP_1
oltre che i criteri adottati dai giudici amministrativi, correlati ai canoni di affittanza, per determinare il corrispettivo spettante per ogni annualità di ritenzione dei beni.
L'Ente territoriale, pur regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 23.2.2021.
Acquisito il fascicolo di A.T.P. con la sentenza n.° 1532/2023 del 21.6.2023, il Tribunale
ordinava al in persona del commissario straordinario in carica, di Controparte_1
restituire i beni di cui al verbale di consegna del 4.1.2009; condannava il CP_1
in persona del commissario straordinario in carica, al risarcimento in favore
[...]
della società attrice di € 915.750,00, calcolato all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95 dalla data della consegna (6.11.2009) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condannava il in persona del commissario straordinario in carica, Controparte_1
alla refusione in favore della delle spese di lite. Parte_1
La sentenza era gravata da a cui resisteva, il Parte_1 CP_1
[...]
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove, il
Tribunale ha erroneamente quantificato per difetto il danno correlato ai costi necessari a riportare gli impianti di risalita denominati “Arale 1” e “Arale 2” alla loro normale funzionalità, nonché, la quantificazione, del danno correlato ai costi necessari a riportare tutti i beni, in generale, costituenti il ramo d'azienda di proprietà della società appellante alla loro normale funzionalità.
L'Ing. in sede di A.T.P., nell'indicare il range della propria quantificazione tra Tes_2
€ 708.000,00 come valore minimo, € 1.123.500,00 come valore massimo aveva, infatti anche aggiunto che “...Infine se Arale 1 e Arale 2 non potranno essere messe in funzione
a causa dei tempi scaduti, il danno sarà notevolmente superiore...”
Parte appellante lamenta la circostanza che il Tribunale non abbia tenuto in alcun conto questa conclusione tecnica che, nell'ambito della quantificazione del danno, non poteva non essere ritenuta significativamente rilevante, essendosi limitato a riconoscere, come danno i costi necessari alla manutenzione delle due sciovie, mentre il C.T.U. aveva espressamente anche concluso della probabilità della ricorrenza di un danno “notevolmente superiore” - correlato alla necessità non altrimenti evitabile dell'integrale sostituzione - in difetto della possibilità di rimessione in funzione degli impianti “a
causa dei tempi scaduti”.
In ogni caso, la quantificazione dei danni subiti dalle sciovie “Arale 1” e “Arale 2”,
operata dal Tribunale è, insufficiente anche in relazione alla domanda, nel suo complesso, di condanna del ai danni correlati ai costi tutti necessari Controparte_1
a riportare gli impianti di risalita, le loro pertinenze ed, in generale, tutti beni costituenti il ramo d'azienda di proprietà della società predetta, alla loro normale funzionalità.
Invero, il primo giudice ha ritenuto di doversi servire, per la quantificazione dei danni del criterio di cui all'art.1226 c.c. in ragione della ritenuta “...oggettiva difficoltà per la
parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno rappresentato dai costi
necessari al ripristino della funzionalità dei beni per cui è causa...”.
Diversamente secondo l'appellante, i riscontri dell'A.T.P. fornivano elementi oggettivi e probanti sull'entità del danno subito da tanto da consentirle di indicare in €
1.123.000,00, la somma dovuta a quel titolo al netto di quelli relativi alle sciovie “Arale
1” e “Arale 2”.
In buona sostanza, anche qualora il ricorso all'art.1226 c.c. fosse ritenuto corretto, il risultato, vale a dire la quantificazione del danno così ottenuta, sarebbe da considerare solo una base da doversi integrare tenuto conto che l'indagine tecnica fu eseguita nell'anno 2018 - dunque, quattro anni prima della decisione - con la conseguenza che la base di calcolo proposta dall'Ing. avrebbe dovuto considerarsi, quattro anni Tes_2
dopo, non più attuale in ragione del notorio esponenziale aumento delle materie prime e dei costi di intervento, nonché, del protratto perdurante all'attualità, stato di completo abbandono da parte di in cui tutte le componenti dell'azienda furono Controparte_1
rinvenute e, come tali, descritte già nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo.
Il motivo è infondato.
L'invocata nuova C.T.U., ad avviso della Corte, é inutile in quanto anche, ipotizzando,
di voler condividere in ipotesi le tesi di parte appellante, l'indagine relativa alla idoneità
degli impianti “Arale 1” e “Arale 2” ad essere sottoposti a Revisione Generale e, quindi,
essere in grado di tornare in funzione, doveva essere eseguita alla data del 2017, cioè
quando, per la prima volta, il ha offerto all'appellante la riconsegna Controparte_1
degli impianti medesimi.
È infatti documentalmente dimostrato che è solo nell'aprile 2017 che l'appellante ha chiesto al la restituzione degli impianti e che a fronte di tale Controparte_1
richiesta, l' territoriale ha sempre offerto la collaborazione, dapprima evidenziando CP_4
una difficoltà oggettiva non imputabile nel senso che i beni erano nella materiale disponibilità del Fallimento BBS e poi, rendendosi parte attiva per la riconsegna.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sin dal 2017 la stessa appellante aveva la concreta possibilità di tornare nella materiale disponibilità dei beni, che ha,
invece, rifiutato più volte.
Conseguentemente, qualsiasi deterioramento successivo a tale data, non può essere imputato al Controparte_1
Tale ricostruzione è stata riconosciuta anche dal giudice di primo grado che correttamente ha accertato che “dal fascicolo di risulta che sin dal 7.11.2017, il Pt_6
Comune si era reso disponibile a consegnare le chiavi degli impianti di risalita e dei beni di proprietà dell'attore” per averli ricevuti dal Fallimento BSS. Proprio in casi analoghi a quello in esame, sono noti i principi di diritto, ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'offerta di riconsegna anche se eseguita senza le formalità dell'offerta reale “impedisce la costituzione in mora del
debitore e il sorgere della obbligazione risarcitoria per il ritardo nell'adempimento”
purché sia caratterizzata da “serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva
introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del
creditore”.
Nel caso di specie, l'offerta del era certamente dotata di tali requisiti Controparte_1
provenendo, peraltro, da un ente pubblico.
Di conseguenza, l'eventuale indagine circa la possibilità di riportare in efficienza gli impianti “Arale 1” e “Arale 2” può essere solo ed esclusivamente eseguita alla data del
2017, quando il aveva offerto la restituzione, a cui la società Controparte_1
appellante, neppure, ha ritenuto opportuno rispondere, preferendo avviare il ricorso per
A.T.P. cui è poi, seguita la causa di merito.
Sotto il diverso profilo dell'insufficiente quantificazione dei costi di ripristino operata dal Tribunale nell'importo di € 915.750,00 il Collegio reputa che il primo giudice, non abbia errato nell'eseguire il bilanciamento tra la forbice indicata dal C.T.U. in quanto
“Rilevata allora la oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto
ammontare del danno rappresentato dai costi necessari al ripristino della funzionalità
dei beni per cui è causa, può farsi applicazione l'art. 1226 c.c. (cfr. Cassazione n.
9514/2007 in motivazione sull'ammissibilità della ricorso alla liquidazione in via
equitativa anche in caso di difficoltà a determinare l'esatto ammontare del danno).
Considerato quindi, (i) che nel 2009 i compendi consegnati al erano Controparte_1 funzionanti e che il detentore è tenuto a restituirli nelle condizioni in cui li aveva
acquisiti; (ii) che alla data del 16.2.2012 la società attrice aveva loro attribuito il valore
di € 680.000,00 indicandolo come prezzo di vendita (cfr. doc. 20d); (iii) che la
valutazione del ctu risale al 2018 e che lo stesso ha chiarito che i costi indicati erano
puramente indicativi dovendosi in ogni caso tener conto della vita tecnica di ogni
impianto; (iv) che gli automezzi non sono stati visionati al momento del sopralluogo e
che non erano note le loro condizioni all'atto della consegna;
(v) che trattasi comunque
di beni soggetti nel tempo a deprezzamento a prescindere dalla loro corretta
manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
(vi) che dal fascicolo di ATP risulta che
sin dal 7.11.2017, il si era reso disponibile a consegnare le chiavi degli CP_1
impianti di risalita e dei beni di proprietà attore per averle ricevute dal Fallimento
MB PE KI SR (cfr. doc. 24 il danno, può essere determinato in via CP_1
equitativa, ex art. 1226 c.c., all'attualità in € 915.750,00 pari ai valori medi espressi
dal ctu.”
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle domande risarcitorie attinenti ai danni subiti per la protratta indisponibilità dei beni per cui è causa da parte della società menzionata e delle relative conseguenze dovute all'impossibilità
dell'appellante di trarne le utilità economiche.
Secondo l'appellante, le conclusioni cui il giudice di primo grado è giunto partendo dalla sentenza del T.A.R., sono errate perché la presenza o meno, delle concessioni nell'ambito specifico, nel novembre 2009, dell'accordo “commerciale” di affitto non sottoscritto, ma confermato nei fatti tra e CP_1 Parte_1
unipersonale, non è mai stata una condizione rilevante, stante che l'oggetto del contratto erano i beni tutti costituenti il ramo di azienda (impianti, immobili, terreni, beni mobili e attrezzature) ed il loro sfruttamento.
Venendo all'esame specifico della decisione di primo grado viene evidenziato che il giudice di prime cure è erroneamente “partito” dal presupposto della presenza della sentenza del T.A.R. Lombardia sez. staccata Brescia n.° 723/2007 che, accogliendo parzialmente il ricorso della società ritenuti illegittimi nei limiti della motivazione i provvedimenti impugnati, avrebbe confermato “il giudizio di inidoneità della società
attrice espresso dall'Ente ai fini della revoca delle concessioni per via delle difficoltà
finanziarie in cui versava, per la sua inaffidabilità nel processo di rilancio dell'economia della zona, per il mancato regolare esercizio delle attività d'impresa e l'assenza di ogni investimento sugli impianti”.
Parte appellante lamenta che il Tribunale abbia attributo alla decisione del Giudice
Amministrativo, una valenza che non ha, dal momento che nel contenzioso amministrativo di allora (anno 2007), si verteva, in materia di interessi legittimi e non di diritti soggettivi e con specifico riferimento ai provvedimenti emanati in quel determinato momento.
Non aver considerato questo ha portato il Tribunale, da un lato, a travisare i fatti e ad ignorarli e dall'altro, a trarre conseguenze illogiche ed incoerenti con la situazione reale valutata, in modo totalmente lacunoso e non esaminando complessivamente e distintamente fatti e atti verificatisi negli anni in un lungo ed articolato percorso che ha arrecato gravi danni all'appellante.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Tale richiesta risarcitoria, è stata respinta esattamente dal Tribunale sulla base di una semplice considerazione, peraltro, già affermata dal Giudice Amministrativo in quanto secondo il primo giudice, nessun risarcimento è dovuto perché i beni in questione hanno un'utilità e sono idonei a generare un'utilità economica solo, laddove, accompagnati da una concessione che ne permette l'utilizzo, risultando altrimenti privi di qualsiasi potenzialità economica.
Ed, infatti, poiché sin dal 2006 la società appellante non ha avuto, né, peraltro, richiesto)
il rilascio di alcuna concessione per la gestione degli impianti, consegue che “non
residua … alcuno spazio per il vaglio della domanda di risarcimento del danno”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante la decisione sarebbe erronea in quanto il
Tribunale “si è fermato al solo esame, peraltro traendone conseguenze erronee, della
pronuncia TAR Lombardia n. 723/2007”.
Invero, dall'attenta lettura della sentenza si evince che il primo giudice, non ha affatto pedissequamente riproposto la motivazione del Giudice Amministrativo, ma la ha approfondita e condiviso il contenuto, valutandolo come attuale, nonostante, il decorso del tempo.
Proprio a tale riguardo e diversamente da quanto affermato dall'appellante, il ragionamento del Tribunale, appare corretto in quanto per potere dimostrare di avere titolo ad un importo risarcitorio, la stessa avrebbe dovuto dimostrare di essere in grado,
negli anni successivi al 2009, di offrire al le garanzie di solidità Controparte_1
economica e finanziaria che le avrebbero permesso di conseguire una concessione.
Ed, infatti, che la concessione che era stata precedentemente ottenuta era stata revocata proprio in conseguenza della conclamata inadeguatezza e impossibilità anche economica, di parte appellante a gestire gli impianti sciistici che aveva indotto quest'ultima, a partire dalla stagione 2004-2005, ad affittare la propria azienda alla AL
Brembana Sky s.r.l..
In conclusione, l'appello di società unipersonale, è rigettato Parte_1
così confermando la sentenza appellata.
La soccombenza della parte appellante unipersonale, Parte_1
comporta la condanna della stessa, alla rifusione spese del presente grado in favore del che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, (valore Controparte_1
indeterminabile di media difficoltà), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.° 1532/2023 del Tribunale di Bergamo del 21.6.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di unipersonale;
Parte_1
- condanna unipersonale a pagare in favore di, le Parte_1
spese del presente grado liquidate in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €
4.287,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante
[...]
società unipersonale, l'onere del pagamento di una somma pari al Parte_1
contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025. IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 82/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del
18.9.2025 promossa da
con sede in ALve Parte_1
(BG), Loc. Arale 1/7, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con il numero di codice fiscale ed al n.137847 REA, in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1
e legale rappresentante signor nato a [...] il giorno 6 aprile 1974 Parte_2
(Cod. Fisc.: ) con gli avvocati Danilo Cotronei (Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
IVA - pec: CodiceFiscale_2 P.IVA_2
- tel. 035/22.49.13 - fax 035/22.49.98), con Email_1
studio in Bergamo, Via G. Garibaldi n.14 e avvocato Claudio Zanetti (Cod. Fisc.: - P.IVA – pec: C.F._3 P.IVA_3
– fax 035/224853), con studio in Bergamo, Via Email_2
Monte Ortigara 4 - i quali, ai sensi dell'art.136 c.p.c., dichiarano di volere ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
nella loro qualità di difensori, in via anche disgiunta, in forza di procura alle liti già in atti e della procura alle liti rilasciata su foglio separato congiunto al presente atto mediante strumenti informatici inserita nel messaggio di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
contro
(C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_4
tempore con sede in 24010 ALve (BG), via IV Novembre n. 4, Persona_1
rappresentato e difeso, giusta delega prodotta unitamente alla presente comparsa di risposta, dall'avvocato Lorenzo Lamberti (C.F. e indirizzo di C.F._4
posta elettronica certificata , il quale dichiara Email_3
di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni al predetto indirizzo PEC o,
alternativamente, al numero di fax 02.87313322, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in 20123 Milano, piazzale Cadorna n. 4.
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza n.° 1532/2023 del Tribunale di Bergamo Terza
Sezione Civile, del 21.6.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, e, dunque, rigettate tutte le domande
e le eccezioni proposte dal , Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Dichiarata l'ammissibilità del gravame, accogliere l'appello e, in riforma della
sentenza n.1532/2022 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 21.06.2022 nella
causa n.5893/2020 R.G.:
I) dare atto e dichiarare che tutte le condanne impartite in primo grado nei confronti
del si intendono in persona del Sindaco in carica, all'attualità, Controparte_1
signor Parte_3
II) condannare il in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1
risarcimento del danno subito e subendo da Parte_1
correlato ai costi tutti necessari a riportare gli impianti di risalita, le
[...]
loro pertinenze, gli immobili, i terreni, i beni mobili e le attrezzature e, in generale, tutti
beni costituenti il ramo d'azienda di proprietà della società attrice, alla loro normale
funzionalità, nella misura accertata e già quantificata in sede di ATP in
euro1.123.500,00 aggiornandola all'attualità, oltre ai maggiori danni, da quantificarsi
in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa ove non accertabili, conseguenti alla
accertata impossibilità di rimessione in funzione degli impianti Arale 1 e Arale 2;
ovvero nella diversa (rispetto alle precedenti voci) somma che verrà accertata in corso
di causa o liquidata in via equitativa ove non accertabile;
il tutto con la rivalutazione e
gli interessi sulla somma rivalutata;
III) condannare il in persona del Sindaco in carica, al Controparte_1
risarcimento del danno, subito e subendo, in favore di Parte_1 , a causa della protratta indisponibilità dei beni da parte di
[...]
cui ha anche conseguito Parte_1
l'impossibilità della società di trarne le utilità economiche loro proprie, e a fronte della
detenzione, dell'uso e dell'utilizzo senza titolo ovvero anche per solo per uno di questi
titoli, da parte di dei beni in questione dalla data del 06.11.2009 alla data di CP_1
effettiva loro formale riconsegna, nella misura, alla data 31.08.2020, di
euro1.639.036,85, somma da aggiornare per tutto l'arco di tempo successivo e da
rivalutare maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo, oltre al danno conseguente
alla grave compromissione dell'immagine della stazione sciistica ed alla perdita
dell'avviamento ed allo sviamento della clientela ed al pregiudizio per la non altrimenti
evitabile risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda alberghiero del
22.12.2015, nell'arco di tempo in cui gli impianti, nella disponibilità di sono CP_1
stati dall'ente tenuti fermi ed inutilizzati, il tutto nella misura che verrà accertata in
corso di causa o che verrà liquidata in via equitativa ove non accertabile, con
rivalutazione ed interessi sulla somma rivaluta dal dovuto al saldo.
IN SUBORDINE, in via residuale e con gli stessi criteri di quantificazione ovvero con
quelli che la Corte d'Appello riterrà di adottare, condannare il CP_1
, in persona del Sindaco in carica, per l'arricchimento di cui si è
[...] CP_1
Part indebitamente giovato in danno di il tutto con rivalutazione ed interessi sulla
somma rivalutata.
IN OGNI CASO
Condannare , in persona del Sindaco in carica, alla integrale Controparte_1
rifusione in favore della società appellante delle anticipazioni, del compenso professionale, del 15% spese generali e degli accessori di legge del grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
I) Si confermano le produzioni in atti.
II) Ammettersi la prova per interrogatorio formale e testimoni sui capitoli dedotti, in
primo grado, nella memoria 183 VI co. n.2) cpc del 22.04.2021, depositata in data
26.04.2021, con i testimoni indicati per ogni capitolo:
1) “Vero che già nell'estate dell'anno 2009 dando concreto seguito al CP_1
decreto del 14.05.2009 prot.836/10/10 di cui al documento 12) aveva provveduto allo
smantellamento dell'impianto sciistico “Camoscio” sito in ALve (BG)” (testi: 1)
, Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Tes_1 Controparte_2
Santa Caterina, Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San Controparte_3
OL (BG) ).
2) “Vero che negli anni 2006/2009, nell'arco di tempo in cui gli impianti di risalita di
proprietà di SSE erano stati oggetto di requisizione, erano in corso di realizzazione e,
alcuni già realizzati, nuovi impianti di risalita situati a monte rispetto a quelli di
proprietà di SSE richiesti da e che questi nuovi impianti erano soltanto CP_1
raggiungibili ed utilizzabili servendosi di quelli di proprietà di SSE”(testi: 1)
, , Contrada Santa Caterina, Anzi, Controparte_2 Controparte_2
(PZ); 2) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG)). Controparte_3
3) “Vero che già a far data dal mese di settembre 2009 e, per esso il Sindaco CP_1
, aveva fatto intendere a SSE la propria intenzione all'acquisto degli Persona_2
impianti della società, eventualmente preceduto per la stagione entrante (2009/2010)
dalla stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda e che lo stesso era CP_1 stato edotto che il perfezionamento del negozio era da parte di SSE condizionato alla
successiva stipula della compravendita del ramo d'azienda” (testi: 1) , Via Tes_1
San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa Caterina, Controparte_2
Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ). Controparte_3
4) “Vero che sino dall'anno 2009, e per esso in particolare, il Sindaco CP_1
, aveva reiteratamente rassicurato SSE sulla imminente certa Persona_2
approvazione di un Piano Governo del Territorio (PGT) che consentisse non solo lo
sviluppo territoriale ma, altresì, la valorizzazione della vocazione turistico-
imprenditoriale di SSE nonché sull'intendimento dello stesso Ente di addivenire
all'acquisto degli impianti eventualmente preceduto da un loro affitto per una sola
stagione” (testi: 1) , Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) Tes_1 CP_2
, Contrada Santa Caterina, Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto
[...] Controparte_3
n.12, Azzano San OL(BG) ).
5) “Vero che confidando su quelle assicurazioni SSE aderì alla richiesta di CP_1
e, per esso, del Sindaco , di avere nella disponibilità dell'Ente i beni Persona_2
elencati nel documento 16) che di fatto vennero consegnati a in data CP_1
16.11.2009” (testi: 1) , Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) Tes_1
, Contrada Santa Caterina, Anzi, (PZ); 3) , Via Controparte_2 Controparte_3
Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ).
6) “Vero che in data 04.12.2009 SSE ha inoltrato a la mail con l'allegato di CP_1
cui ai documenti 18) e 18bis) (testi: 1) , Via San Pancrazio n.3, Bergamo). Tes_1
7) “Vero che il 05.12.2009, e per esso il Sindaco , tramite la CP_1 Persona_2
comunicazione in pari data di cui al documento 19), ribadiva la propria volontà di sottoscrivere “il contratto d'affitto d'azienda discusso e redatto in data 3 dicembre 2009,
ricevuto dal sig. Vostro amministratore Unico, via e-mail in data 4 Parte_2
dicembre 2009...” e confermava la sua volontà di “procedere nei termini e alle
condizioni contenute nel contratto...” di cui assicurava la sottoscrizione “..in ogni caso
entro la fine della prossima settimana” (testi: 1) , Contrada Controparte_2
Santa Caterina, Anzi, (PZ) ).
8) “Vero che dal 16.11.2009 pur reiterando le rassicurazioni sulla serietà CP_1
del suo intendimento di addivenire alla sottoscrizione dell'affitto di ramo d'azienda per
poi procederne all'acquisto, ha mantenuto la disponibilità del ramo impiantistico di cui
si tratta facendolo funzionare e traendone, anche durante le successive stagioni
sciistiche, diretto vantaggio economico, senza tuttavia mai più prestarsi alla formazione
di un titolo (affitto o compravendita) che tanto gli consentisse” (testi: 1) , Tes_1
Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa Caterina, Controparte_2
Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ). Controparte_3
9) “Vero che dalla data del 16.11.2009, in cui ebbe la consegna degli impianti, a tutto
il 30.04.2017 e dunque per le stagioni invernali 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 -
2012/2013 - 2013/2014 -2014/2015 - 2015/20016, ha gestito ed utilizzato gli CP_1
impianti medesimi e che nella stagione 2016/2017, ad eccezione della sciovia Arale,
tutti gli altri impianti sono rimasti chiusi per scelta di (testi: 1) CP_1 Tes_1
, Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa
[...] Controparte_2
Caterina, Anzi, (PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL Controparte_3
(BG) ).
10) “Vero che quando richiese a SSE nell'ultimo corso dell'anno 2009 la CP_1 consegna degli impianti aveva garantito a quest'ultima che li avrebbe tenuti in funzione
durante tutti i giorni di tutte le stagioni successive” (testi: 1) , Via San Tes_1
Pancrazio n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa Caterina, Anzi, Controparte_2
(PZ); 3) , Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ). Controparte_3
11) “Vero che dal 01.05.2017 all'attualità ha mantenuto e mantiene tuttora CP_1
gli impianti chiusi ed inutilizzati” (testi: 1) , Via San Pancrazio n.3, Tes_1
Bergamo; 2) , Controparte_2
12) “Vero che la LA FELCE Società Cooperativa che aveva contratto con SSE l'affitto
di ramo d'azienda alberghiero di cui al documento
29), nel corso della stagione invernale 2016/2017 a seguito della imprevista chiusura
degli impianti, si dichiarò impossibilitata a versare i corrispettivi convenuti che, infatti,
smise di pagare” (testi:1) , Via San Pancrazio n.3, Bergamo;
2) Tes_1
, Contrada Santa Caterina, Anzi, (PZ) ). Controparte_2
13) “Vero che detiene tuttora tutti i beni consegnatigli in data 16.11.2009 CP_1
indicati nell'elenco di cui al documento 16)” (testi: 1) , Via San Pancrazio Tes_1
n.3, Bergamo;
2) , Contrada Santa Caterina, Anzi, (PZ); 3) Controparte_2
, Via Vittorio Veneto n.12, Azzano San OL (BG) ). Controparte_3
14) “Confermo il contenuto della relazione peritale di cui al documento 26) che ho
redatto personalmente” (testi: 1) Ingegnere Via Merisi n.27, Testimone_2
di Lombardia (BG) ). Tes_3
III) Ammettersi le consulenze tecniche d'ufficio dedotte nella memoria 183 VI co. n.2)
cpc del 22.04.2021, depositata in data 26.04.2021, vale e dire, -quanto ai danni di cui
al punto II) delle conclusioni di primo grado e di cui al punto II) delle conclusioni nel grado d'appello, ammettersi una consulenza tecnica d'ufficio che integri e completi
l'elaborato redatto dall'ingegnere nella procedura per accertamento Testimone_2
tecnico preventivo avanti il Tribunale di Bergamo n.9629/2017 RG (doc.26), e così, al
fine: a) di accertare la presenza di danni aggiuntivi all'intero ramo d'azienda, anche
quelli direttamente conseguenti allo stato di completo abbandono in cui negli ultimi 4
anni successivi alla data di redazione dell'ATP è stato lasciato da b) CP_1
accertata l'impossibilità tecnica e/o amministrativa di rimessione in funzione degli
impianti Arale 1 e Arale 2, quantificare il maggior danno subito da SSE derivante dalla
necessità di rimozione, smaltimento e sostituzione degli impianti medesimi;
c) di
provvedere all'aggiornamento all'attualità del danno riferito all'intero ramo d'azienda
nella misura già quantificata dall'ingegnere pari a euro€1.123.500; Tes_2
-quanto ai danni di cui al punto III) delle conclusioni di primo grado e di cui al punto
III) delle conclusioni nel grado d'appello, assumendosi come base di calcolo l'importo
del corrispettivo che era stato stabilito nell'ultimo rapporto di affittanza con AL
Brembana KI Srl per la stagione sciistica 2005/2006, pari ad euro130.000 (doc.28),
ovvero il diverso criterio che la Corte abbia ad individuare, ammettersi una consulenza
tecnica d'ufficio, al fine: a) di quantificare il danno subito da SSE dal 06.11.2009 al
30.04.2017 (arco di tempo durante il quale ha utilizzato il ramo d'azienda di CP_1
cui si tratta), danno da rivalutare e maggiorare degli interessi sulla somma rivalutata
a partire dal primo maggio di ogni anno sino all'attualità; b) di quantificare, con lo
stesso criterio, fra quelli sopra indicati, che la Corte deciderà di adottare, il danno
subito da SSE dal 01.05.2017 all'attualità (arco di tempo durante il quale ha CP_1
reso inutilizzato il ramo d'azienda di cui si tratta, tenendo altresì in considerazione il mancato guadagno da parte di SSE conseguente alla sostanziale e forzatamente indotta,
a causa della chiusura degli impianti da parte di risoluzione del contratto CP_1
di affitto di ramo d'azienda con LA FELCE Società Cooperativa di cui al documento
29), danno anch'esso da rivalutare e maggiorare degli interessi sulla somma rivalutata
sino all'attualità.
Sempre quanto ai danni di cui al punto III) delle conclusioni di primo grado e di cui al
punto III) delle conclusioni nel grado d'appello, ammettersi una consulenza tecnica
d'ufficio che, tenuto conto della consistenza del ramo d'azienda di cui si tratta, delle sue
capacità produttive, del comprensorio turistico in cui è situato e delle capacità
produttive anche di quest'ultimo, nonché di qualsiasi altro dato ritenuto utile allo scopo,
quantifichi il danno conseguente alla compromissione della sua immagine e allo
sviamento della clientela, a decorrere dal mese di maggio 2017 all'attualità.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- respingere con la miglior formula l'impugnazione proposta da Parte_1
In ogni caso:
con vittoria nelle spese di lite e onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
unipersonale dopo aver premesso che nel suo Parte_1
patrimonio erano compresi una serie di beni costituenti il ramo di azienda tra cui impianti di risalita, attrezzature varie, beni mobili ed immobili siti nel Comune di dava atto che nel 2006, quest'ultimo, aveva disposto la requisizione degli CP_1 impianti, dei beni immobili, delle strutture e delle attrezzature funzionali all'esercizio del pubblico servizio di trasporto e successivamente, disposto la cessazione, la decadenza, la revoca delle concessioni per l'esercizio delle sciovie e l'acquisizione dei sedimi, elle opere e degli impianti al prezzo di € 367.000,00.
Riferiva che però il T.A.R. della Lombardia sez. staccata di Brescia aveva annullato, sia il provvedimento di requisizione che quello di acquisizione coattiva dei sedimi, delle opere e degli impianti dell'attrice i quali, a seguito del giudizio di ottemperanza, le erano stati restituiti solo in data 27.4.2009.
Esponeva che, ciò nonostante, l'ente convenuto aveva, a soli diciassette giorni dalla riconsegna, comunicato l'avvio del procedimento volto allo smantellamento dell'impianto sciovia “Camoscio”, “San Simone-Colla” e degli impianti Arale 1, “Arale
2” e “Capriolo” e che a fronte del rischio di vedersi nuovamente privata dei propri beni,
l'attrice aveva acconsentito a consegnare gli impianti al Comune in previsione della stipulazione di un contatto di vendita, eventualmente, preceduto da un contratto di affitto di azienda.
L'Ente territoriale non era però mai addivenuto alla sottoscrizione di alcun contratto, né
di affitto, né alla compravendita.
A fronte poi delle numerose richieste di restituzione degli impianti, il CP_1
le aveva comunicato che i beni costituenti il ramo di azienda erano nel possesso CP_1
[... della MB PE KI s.r.l., in fallimento, società pubblica partecipata dai Comuni
e CP_1 Pt_4 Pt_5
Dava infine atto che, con sentenza n.° 1646/2019, il G.U.P. di Bergamo aveva ritenuto il sindaco del , colpevole del delitto di concussione Controparte_1 Persona_2 ai danni di , quale amministratore unico di società Parte_2 Parte_1
unipersonale, condannandolo alla pena della reclusione di anni otto, oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.
L'attrice instava, quindi, a che il fosse condannato: alla restituzione Controparte_1
di tutti i beni costituenti il ramo di azienda di proprietà di Parte_1
società unipersonale;
al risarcimento del danno correlato ai costi necessari a riportare i predetti alla loro normale funzionalità; al risarcimento del danno derivatole dalla protratta indisponibilità dei beni dalla data del 6.11.2009 alla data della loro effettiva riconsegna.
Ai fini della quantificazione di tali voci di danno, richiamava gli esiti del procedimento di A.T.P. instaurato avanti al Tribunale di Bergamo nei confronti, tra gli altri, del e che avevano calcolato in € 1.123.500,00, i costi di ripristino degli impianti, CP_1
oltre che i criteri adottati dai giudici amministrativi, correlati ai canoni di affittanza, per determinare il corrispettivo spettante per ogni annualità di ritenzione dei beni.
L'Ente territoriale, pur regolarmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 23.2.2021.
Acquisito il fascicolo di A.T.P. con la sentenza n.° 1532/2023 del 21.6.2023, il Tribunale
ordinava al in persona del commissario straordinario in carica, di Controparte_1
restituire i beni di cui al verbale di consegna del 4.1.2009; condannava il CP_1
in persona del commissario straordinario in carica, al risarcimento in favore
[...]
della società attrice di € 915.750,00, calcolato all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95 dalla data della consegna (6.11.2009) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condannava il in persona del commissario straordinario in carica, Controparte_1
alla refusione in favore della delle spese di lite. Parte_1
La sentenza era gravata da a cui resisteva, il Parte_1 CP_1
[...]
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, laddove, il
Tribunale ha erroneamente quantificato per difetto il danno correlato ai costi necessari a riportare gli impianti di risalita denominati “Arale 1” e “Arale 2” alla loro normale funzionalità, nonché, la quantificazione, del danno correlato ai costi necessari a riportare tutti i beni, in generale, costituenti il ramo d'azienda di proprietà della società appellante alla loro normale funzionalità.
L'Ing. in sede di A.T.P., nell'indicare il range della propria quantificazione tra Tes_2
€ 708.000,00 come valore minimo, € 1.123.500,00 come valore massimo aveva, infatti anche aggiunto che “...Infine se Arale 1 e Arale 2 non potranno essere messe in funzione
a causa dei tempi scaduti, il danno sarà notevolmente superiore...”
Parte appellante lamenta la circostanza che il Tribunale non abbia tenuto in alcun conto questa conclusione tecnica che, nell'ambito della quantificazione del danno, non poteva non essere ritenuta significativamente rilevante, essendosi limitato a riconoscere, come danno i costi necessari alla manutenzione delle due sciovie, mentre il C.T.U. aveva espressamente anche concluso della probabilità della ricorrenza di un danno “notevolmente superiore” - correlato alla necessità non altrimenti evitabile dell'integrale sostituzione - in difetto della possibilità di rimessione in funzione degli impianti “a
causa dei tempi scaduti”.
In ogni caso, la quantificazione dei danni subiti dalle sciovie “Arale 1” e “Arale 2”,
operata dal Tribunale è, insufficiente anche in relazione alla domanda, nel suo complesso, di condanna del ai danni correlati ai costi tutti necessari Controparte_1
a riportare gli impianti di risalita, le loro pertinenze ed, in generale, tutti beni costituenti il ramo d'azienda di proprietà della società predetta, alla loro normale funzionalità.
Invero, il primo giudice ha ritenuto di doversi servire, per la quantificazione dei danni del criterio di cui all'art.1226 c.c. in ragione della ritenuta “...oggettiva difficoltà per la
parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno rappresentato dai costi
necessari al ripristino della funzionalità dei beni per cui è causa...”.
Diversamente secondo l'appellante, i riscontri dell'A.T.P. fornivano elementi oggettivi e probanti sull'entità del danno subito da tanto da consentirle di indicare in €
1.123.000,00, la somma dovuta a quel titolo al netto di quelli relativi alle sciovie “Arale
1” e “Arale 2”.
In buona sostanza, anche qualora il ricorso all'art.1226 c.c. fosse ritenuto corretto, il risultato, vale a dire la quantificazione del danno così ottenuta, sarebbe da considerare solo una base da doversi integrare tenuto conto che l'indagine tecnica fu eseguita nell'anno 2018 - dunque, quattro anni prima della decisione - con la conseguenza che la base di calcolo proposta dall'Ing. avrebbe dovuto considerarsi, quattro anni Tes_2
dopo, non più attuale in ragione del notorio esponenziale aumento delle materie prime e dei costi di intervento, nonché, del protratto perdurante all'attualità, stato di completo abbandono da parte di in cui tutte le componenti dell'azienda furono Controparte_1
rinvenute e, come tali, descritte già nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo.
Il motivo è infondato.
L'invocata nuova C.T.U., ad avviso della Corte, é inutile in quanto anche, ipotizzando,
di voler condividere in ipotesi le tesi di parte appellante, l'indagine relativa alla idoneità
degli impianti “Arale 1” e “Arale 2” ad essere sottoposti a Revisione Generale e, quindi,
essere in grado di tornare in funzione, doveva essere eseguita alla data del 2017, cioè
quando, per la prima volta, il ha offerto all'appellante la riconsegna Controparte_1
degli impianti medesimi.
È infatti documentalmente dimostrato che è solo nell'aprile 2017 che l'appellante ha chiesto al la restituzione degli impianti e che a fronte di tale Controparte_1
richiesta, l' territoriale ha sempre offerto la collaborazione, dapprima evidenziando CP_4
una difficoltà oggettiva non imputabile nel senso che i beni erano nella materiale disponibilità del Fallimento BBS e poi, rendendosi parte attiva per la riconsegna.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sin dal 2017 la stessa appellante aveva la concreta possibilità di tornare nella materiale disponibilità dei beni, che ha,
invece, rifiutato più volte.
Conseguentemente, qualsiasi deterioramento successivo a tale data, non può essere imputato al Controparte_1
Tale ricostruzione è stata riconosciuta anche dal giudice di primo grado che correttamente ha accertato che “dal fascicolo di risulta che sin dal 7.11.2017, il Pt_6
Comune si era reso disponibile a consegnare le chiavi degli impianti di risalita e dei beni di proprietà dell'attore” per averli ricevuti dal Fallimento BSS. Proprio in casi analoghi a quello in esame, sono noti i principi di diritto, ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'offerta di riconsegna anche se eseguita senza le formalità dell'offerta reale “impedisce la costituzione in mora del
debitore e il sorgere della obbligazione risarcitoria per il ritardo nell'adempimento”
purché sia caratterizzata da “serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva
introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del
creditore”.
Nel caso di specie, l'offerta del era certamente dotata di tali requisiti Controparte_1
provenendo, peraltro, da un ente pubblico.
Di conseguenza, l'eventuale indagine circa la possibilità di riportare in efficienza gli impianti “Arale 1” e “Arale 2” può essere solo ed esclusivamente eseguita alla data del
2017, quando il aveva offerto la restituzione, a cui la società Controparte_1
appellante, neppure, ha ritenuto opportuno rispondere, preferendo avviare il ricorso per
A.T.P. cui è poi, seguita la causa di merito.
Sotto il diverso profilo dell'insufficiente quantificazione dei costi di ripristino operata dal Tribunale nell'importo di € 915.750,00 il Collegio reputa che il primo giudice, non abbia errato nell'eseguire il bilanciamento tra la forbice indicata dal C.T.U. in quanto
“Rilevata allora la oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto
ammontare del danno rappresentato dai costi necessari al ripristino della funzionalità
dei beni per cui è causa, può farsi applicazione l'art. 1226 c.c. (cfr. Cassazione n.
9514/2007 in motivazione sull'ammissibilità della ricorso alla liquidazione in via
equitativa anche in caso di difficoltà a determinare l'esatto ammontare del danno).
Considerato quindi, (i) che nel 2009 i compendi consegnati al erano Controparte_1 funzionanti e che il detentore è tenuto a restituirli nelle condizioni in cui li aveva
acquisiti; (ii) che alla data del 16.2.2012 la società attrice aveva loro attribuito il valore
di € 680.000,00 indicandolo come prezzo di vendita (cfr. doc. 20d); (iii) che la
valutazione del ctu risale al 2018 e che lo stesso ha chiarito che i costi indicati erano
puramente indicativi dovendosi in ogni caso tener conto della vita tecnica di ogni
impianto; (iv) che gli automezzi non sono stati visionati al momento del sopralluogo e
che non erano note le loro condizioni all'atto della consegna;
(v) che trattasi comunque
di beni soggetti nel tempo a deprezzamento a prescindere dalla loro corretta
manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
(vi) che dal fascicolo di ATP risulta che
sin dal 7.11.2017, il si era reso disponibile a consegnare le chiavi degli CP_1
impianti di risalita e dei beni di proprietà attore per averle ricevute dal Fallimento
MB PE KI SR (cfr. doc. 24 il danno, può essere determinato in via CP_1
equitativa, ex art. 1226 c.c., all'attualità in € 915.750,00 pari ai valori medi espressi
dal ctu.”
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle domande risarcitorie attinenti ai danni subiti per la protratta indisponibilità dei beni per cui è causa da parte della società menzionata e delle relative conseguenze dovute all'impossibilità
dell'appellante di trarne le utilità economiche.
Secondo l'appellante, le conclusioni cui il giudice di primo grado è giunto partendo dalla sentenza del T.A.R., sono errate perché la presenza o meno, delle concessioni nell'ambito specifico, nel novembre 2009, dell'accordo “commerciale” di affitto non sottoscritto, ma confermato nei fatti tra e CP_1 Parte_1
unipersonale, non è mai stata una condizione rilevante, stante che l'oggetto del contratto erano i beni tutti costituenti il ramo di azienda (impianti, immobili, terreni, beni mobili e attrezzature) ed il loro sfruttamento.
Venendo all'esame specifico della decisione di primo grado viene evidenziato che il giudice di prime cure è erroneamente “partito” dal presupposto della presenza della sentenza del T.A.R. Lombardia sez. staccata Brescia n.° 723/2007 che, accogliendo parzialmente il ricorso della società ritenuti illegittimi nei limiti della motivazione i provvedimenti impugnati, avrebbe confermato “il giudizio di inidoneità della società
attrice espresso dall'Ente ai fini della revoca delle concessioni per via delle difficoltà
finanziarie in cui versava, per la sua inaffidabilità nel processo di rilancio dell'economia della zona, per il mancato regolare esercizio delle attività d'impresa e l'assenza di ogni investimento sugli impianti”.
Parte appellante lamenta che il Tribunale abbia attributo alla decisione del Giudice
Amministrativo, una valenza che non ha, dal momento che nel contenzioso amministrativo di allora (anno 2007), si verteva, in materia di interessi legittimi e non di diritti soggettivi e con specifico riferimento ai provvedimenti emanati in quel determinato momento.
Non aver considerato questo ha portato il Tribunale, da un lato, a travisare i fatti e ad ignorarli e dall'altro, a trarre conseguenze illogiche ed incoerenti con la situazione reale valutata, in modo totalmente lacunoso e non esaminando complessivamente e distintamente fatti e atti verificatisi negli anni in un lungo ed articolato percorso che ha arrecato gravi danni all'appellante.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato.
Tale richiesta risarcitoria, è stata respinta esattamente dal Tribunale sulla base di una semplice considerazione, peraltro, già affermata dal Giudice Amministrativo in quanto secondo il primo giudice, nessun risarcimento è dovuto perché i beni in questione hanno un'utilità e sono idonei a generare un'utilità economica solo, laddove, accompagnati da una concessione che ne permette l'utilizzo, risultando altrimenti privi di qualsiasi potenzialità economica.
Ed, infatti, poiché sin dal 2006 la società appellante non ha avuto, né, peraltro, richiesto)
il rilascio di alcuna concessione per la gestione degli impianti, consegue che “non
residua … alcuno spazio per il vaglio della domanda di risarcimento del danno”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante la decisione sarebbe erronea in quanto il
Tribunale “si è fermato al solo esame, peraltro traendone conseguenze erronee, della
pronuncia TAR Lombardia n. 723/2007”.
Invero, dall'attenta lettura della sentenza si evince che il primo giudice, non ha affatto pedissequamente riproposto la motivazione del Giudice Amministrativo, ma la ha approfondita e condiviso il contenuto, valutandolo come attuale, nonostante, il decorso del tempo.
Proprio a tale riguardo e diversamente da quanto affermato dall'appellante, il ragionamento del Tribunale, appare corretto in quanto per potere dimostrare di avere titolo ad un importo risarcitorio, la stessa avrebbe dovuto dimostrare di essere in grado,
negli anni successivi al 2009, di offrire al le garanzie di solidità Controparte_1
economica e finanziaria che le avrebbero permesso di conseguire una concessione.
Ed, infatti, che la concessione che era stata precedentemente ottenuta era stata revocata proprio in conseguenza della conclamata inadeguatezza e impossibilità anche economica, di parte appellante a gestire gli impianti sciistici che aveva indotto quest'ultima, a partire dalla stagione 2004-2005, ad affittare la propria azienda alla AL
Brembana Sky s.r.l..
In conclusione, l'appello di società unipersonale, è rigettato Parte_1
così confermando la sentenza appellata.
La soccombenza della parte appellante unipersonale, Parte_1
comporta la condanna della stessa, alla rifusione spese del presente grado in favore del che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, (valore Controparte_1
indeterminabile di media difficoltà), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n.° 1532/2023 del Tribunale di Bergamo del 21.6.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello di unipersonale;
Parte_1
- condanna unipersonale a pagare in favore di, le Parte_1
spese del presente grado liquidate in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €
4.287,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante
[...]
società unipersonale, l'onere del pagamento di una somma pari al Parte_1
contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025. IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao