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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA PP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5204/2024 depositato il 10/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00197 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12565/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300050633.000 VARIE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3847/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 10.11.2024, la ricorrente sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 12565/24, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente, avverso l'atto di riscossione n. 09780202300050633.000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e contenente un' un fermo amministrativo.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con la sentenza gravata, accoglieva il ricorso limitatamente al preavviso di fermo n. 09780202300050633.000 e rigettava per il resto con compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado, l'appellante contribuente proponeva appello, limitatamente all'unico e solo motivo di gravame, la compensazione integrale delle spese di giudizio in violazione dell'articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (I), e concludeva per l'accoglimento dello spiegato appello con parziale riforma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente intimata non si costituiva in giudizio. La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza camerale del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con unico motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza di prime cure limitatamente alla parte della stessa in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio in violazione dell'articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese.
Tale motivo risulta inconferente. L'art 15 del D.Lg.vo 546/92, al comma 2, prevede che Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Nel caso dispecie risulta incontroverso che il giudizio di primo grado e' stato ritenuto parzialmente fondato e il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese processuali. Nel caso di specie il primo Giudice ha correttamente applicato la deroga alla regola generale, che non necessita di particoalare motivazione (avendo il legislatore gia' operato una valutazione degli interessi contrapposti), della compensazione, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni (che necessita di motivazione esplicita); e tale e' indubbiamente, come nel caso si specie, l'ipotesi in cui anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte.
Alla luce di tali principi correttamente applicati dal Giudice nella sentenza oggetto di gravame, non emergendo elementi sufficienti a ribaltare le corrette statuizioni di prime cure, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata. Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti relativi alle questioni dedotte, e, gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese del giudizio
Nulla va statuito in ordine alle spese di lite attesa la contumacia dell'appellata Agenzia.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; nulla per le spese.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA PP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5204/2024 depositato il 10/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00197 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12565/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300050633.000 VARIE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3847/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 10.11.2024, la ricorrente sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 12565/24, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente, avverso l'atto di riscossione n. 09780202300050633.000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e contenente un' un fermo amministrativo.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con la sentenza gravata, accoglieva il ricorso limitatamente al preavviso di fermo n. 09780202300050633.000 e rigettava per il resto con compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado, l'appellante contribuente proponeva appello, limitatamente all'unico e solo motivo di gravame, la compensazione integrale delle spese di giudizio in violazione dell'articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (I), e concludeva per l'accoglimento dello spiegato appello con parziale riforma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente intimata non si costituiva in giudizio. La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza camerale del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con unico motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza di prime cure limitatamente alla parte della stessa in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio in violazione dell'articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese.
Tale motivo risulta inconferente. L'art 15 del D.Lg.vo 546/92, al comma 2, prevede che Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Nel caso dispecie risulta incontroverso che il giudizio di primo grado e' stato ritenuto parzialmente fondato e il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese processuali. Nel caso di specie il primo Giudice ha correttamente applicato la deroga alla regola generale, che non necessita di particoalare motivazione (avendo il legislatore gia' operato una valutazione degli interessi contrapposti), della compensazione, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni (che necessita di motivazione esplicita); e tale e' indubbiamente, come nel caso si specie, l'ipotesi in cui anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte.
Alla luce di tali principi correttamente applicati dal Giudice nella sentenza oggetto di gravame, non emergendo elementi sufficienti a ribaltare le corrette statuizioni di prime cure, l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata. Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti relativi alle questioni dedotte, e, gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese del giudizio
Nulla va statuito in ordine alle spese di lite attesa la contumacia dell'appellata Agenzia.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; nulla per le spese.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi