Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 131
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Compensazione integrale delle spese di giudizio

    La Corte ritiene che il parziale accoglimento del ricorso in primo grado giustifichi la compensazione delle spese. La compensazione è legittima in caso di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni motivate. Nel caso di specie, il parziale accoglimento delle ragioni di una parte, pur con parziale accoglimento delle ragioni della controparte, rientra tra le ipotesi di compensazione legittimamente applicabili anche senza specifica motivazione esplicita, in quanto il legislatore ha già operato una valutazione degli interessi contrapposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 131
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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