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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR LI Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. NU TE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1203/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 C.F._1
Paullo n.12, presso lo studio dell'avv. Alessandro Perlino, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Milano, via L. Manara n. 11, presso lo studio dell'avv. Claudio Rossi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Lamberto Banfi;
appellata
C.F. ); Controparte_2 C.F._3
appellato pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: titoli di credito
Rilevato che:
- in data 16 – 17 settembre 2025, le parti costituite hanno depositato atti di rinuncia e accettazione agli atti del giudizio.
Ritenuto che:
1. la rinuncia e l'accettazione agli atti del giudizio siano state ritualmente formulate, ai sensi dell'art. 306, 2° comma, c.p.c., in quanto sottoscritte, rispettivamente, da Parte_1
personalmente e dal procuratore di parte appellata munito del relativo potere, come da procura in atti;
2. non si renda necessaria l'accettazione di , in quanto non costituito Controparte_2
nella presente fase di gravame e, dunque, non avendo interesse alla sua prosecuzione, ex art. 306 c.p.c.;
3. ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
4. stante il raggiungimento di un accordo transattivo, le spese di lite si compensano integralmente fra le parti;
5. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, l'adozione di siffatti provvedimenti debba essere adottata dal collegio con sentenza, in quanto definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 11434/2007; Cass.
n.11594/2005; Cass. n.12537/2003).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1203/2024, promosso da nei confronti di e di;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 3 - spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU TE AR LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR LI Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. NU TE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1203/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 C.F._1
Paullo n.12, presso lo studio dell'avv. Alessandro Perlino, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Milano, via L. Manara n. 11, presso lo studio dell'avv. Claudio Rossi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Lamberto Banfi;
appellata
C.F. ); Controparte_2 C.F._3
appellato pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: titoli di credito
Rilevato che:
- in data 16 – 17 settembre 2025, le parti costituite hanno depositato atti di rinuncia e accettazione agli atti del giudizio.
Ritenuto che:
1. la rinuncia e l'accettazione agli atti del giudizio siano state ritualmente formulate, ai sensi dell'art. 306, 2° comma, c.p.c., in quanto sottoscritte, rispettivamente, da Parte_1
personalmente e dal procuratore di parte appellata munito del relativo potere, come da procura in atti;
2. non si renda necessaria l'accettazione di , in quanto non costituito Controparte_2
nella presente fase di gravame e, dunque, non avendo interesse alla sua prosecuzione, ex art. 306 c.p.c.;
3. ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
4. stante il raggiungimento di un accordo transattivo, le spese di lite si compensano integralmente fra le parti;
5. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, l'adozione di siffatti provvedimenti debba essere adottata dal collegio con sentenza, in quanto definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 11434/2007; Cass.
n.11594/2005; Cass. n.12537/2003).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1203/2024, promosso da nei confronti di e di;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 3 - spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU TE AR LI
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