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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 31/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2018/2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAGRI MATTEO, elettivamente domiciliata presso il difensore ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MANFRINI MICHELE, elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo - rigetto
Prova del credito
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................................ 1
2. Sull'inidoneità probatoria delle fatture elettroniche ............................................................................. 3
3. Sull'assenza di prova del rapporto contrattuale ................................................................................... 4
4. Le spese di lite ........................................................................................................................................ 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Su ricorso della società il Tribunale di Ferrara ha emesso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 573/2024, in data 10/09/2024, ingiungendo alla di pagare “1. la somma di € Parte_1
1 234711,96; 2. gli interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate (conformemente ai parametri di cui al Protocollo sottoscritto da questo
Tribunale in data 03/06/2024, ma tenuto conto della nota spese allegata al ricorso) in € 2242,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
La ha proposto opposizione con le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale in Parte_1
limine litis, accogliere l'opposizione proposta e, quindi, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 573/2024, R.G. 1699/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 9-10 settembre
2024, in quanto emesso in palese mancanza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.; in via subordinata, respingersi eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione è comunque di facile e pronta soluzione;
in via di ulteriore subordine, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile e/o nullo e/o inefficace;
in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta la legittimità dell'azione intrapresa dall'opposta nei confronti dell'opponente, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta dall'odierna opponente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 231/02; Con rifusione di spese, competenze professionali, oltre iva e cpa, e con ogni più ampia riserva istruttoria”.
L'opposta si è costituita ed ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, ogni Controparte_1
diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa, concedere, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, respingere l'opposizione proposta da
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. Parte_1
573/2024 pronunciato dall'intestato Tribunale il 9.9.2024 o, comunque, condannare Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di Euro 234.711,96 oltre
[...] Controparte_1
interessi così come riconosciuti in sede monitoria fino al saldo effettivo. Condannare, altresì. al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento del danno per lite Parte_1
temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c., ovvero, in subordine, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con valutazione equitativa da parte del Giudice, in ordine all'importo della sanzione.”
Il credito azionato dalla ricorrente fa riferimento alle fatture – prodotte in sede monitoria in
2 formato .xml – emesse da ossia la n. 10/F del 30/04/2024, la n. 13/F del Controparte_1
31/05/2024, la n. 16/F del 30/06/2024 e la n. 21/F del 31/07/2024, emesse a fronte della fornitura di granturco.
La ha proposto, in data 21.10.2024, opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo, Parte_1
in primo luogo, l'inidoneità della prova scritta del credito. Nello specifico, ha rilevato come le fatture elettroniche non soddisfino il requisito della prova scritta ex art. 633, I comma c.p.c., a meno che non vengano accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, II comma c.p.c. In secondo luogo, ha eccepito l'insussistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio tra le società, a fronte della mancanza della prova del credito e dell'insufficienza dei soli documenti fiscali depositati in sede monitoria.
La creditrice costituitasi tempestivamente il 3/12/2024, ha chiesto la Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione. Nel merito, ha dedotto l'idoneità delle fatture elettroniche in fase monitoria, essendo equiparabili, secondo la società opposta, all'estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.
Infine, ha evidenziato la natura generica e dilatoria della contestazione sull'assenza della prova del contratto, a fronte dell'esistenza di numerose fatture elettroniche, della corrispondenza avvenuta tra le due società, nonché della circostanza che l'esistenza del rapporto contrattuale sarebbe confermata dai documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e dal destinatario che dimostrano l'avvenuta consegna della merce. Parte_1
I documenti di trasporto sono stati prodotti e non contestati dalla parte opponente, che non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
In corso di causa, in data 16/12/2024, la società opposta ha chiesto e ottenuto un sequestro conservativo ex artt. 671 e 669 bis e ss c.p.c. sui beni mobili e crediti di fino alla Parte_1
concorrenza della complessiva somma di euro 255.000,00.
All'udienza del 20/03/2025, in assenza di parte opponente, la causa è stata discussa oralmente ed è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
2. Sull'inidoneità probatoria delle fatture elettroniche
Secondo parte opponente, la sola produzione delle fatture elettroniche non proverebbe l'esistenza del credito o comunque non sarebbe idonea a far ottenere il decreto ingiuntivo.
3 Trattasi di un'argomentazione difensiva che non coglie nel segno, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 299 del 12/01/2016), essendo invece utile all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
È noto che le fatture elettroniche, in quanto documenti informatici generati dal Sistema di
Interscambio (SdI), generino documenti informatici autentici ed immodificabili, non semplici
“copie informatiche di documenti informatici”, bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l) quinquies del D.Lgs. n.82/2005
“Codice dell'Amministrazione Digitale”).
Inoltre, dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti i.v.a. attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di Interscambio, dunque le imprese sono esonerate dall'obbligo di annotazione delle scritture nei registri contabili e, di conseguenza, dagli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2, c.p.c. (si veda Trib. Padova 8 agosto 2019; Trib.
Verona 19 novembre 2018; Trib. Torino 12 aprile 2023).
Conseguentemente, ha legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo, Controparte_1
gravando poi l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale sull'opposta.
3. Sull'assenza di prova del rapporto contrattuale
Va rilevato che la contestazione circa l'esistenza del rapporto contrattuale operata
4 dall'opponente si connota di totale genericità, essendo l'eccezione affrontata nell'unico atto (la citazione) depositato, non avendo la parte costituita poi contestato le allegazioni della nella comparsa di costituzione. Controparte_1
In proposito, anzitutto la corrispondenza tra le società (sulle scadenze di pagamento e sulla conferma della consegna della merce) e i documenti di trasporto e attestano non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche la consegna della merce e dunque la corretta esecuzione della prestazione della società opposta.
I documenti di trasporto, prodotti e non contestati, corrispondenti a quelli elencati nelle fatture elettroniche, consentono di ritenere dimostrata la consegna della merce a Parte_1
trattandosi di documenti sottoscritti, oltre che dal vettore, anche dalla società destinataria del prodotto (si vedano i docc. da 2 a 5 prodotti dalla creditrice).
Anche la dedotta generica assenza del rapporto contrattuale risulta smentita dalla corrispondenza tra le parti: il fatto che due soggetti assumano accordi circa pagamenti e scadenze implica il riconoscimento, da parte di entrambe, del rapporto contrattuale;
tanto più che dalle missive non si evincono contestazioni riguardo la ricezione della merce e alle sue caratteristiche, ma anzi la conferma ulteriore circa l'avvenuta consegna della merce (cfr. docc.
6-9) e la conseguente esistenza, in capo alla destinataria della fornitura, dell'obbligo di pagarne il prezzo.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento e tenuto conto anche della fase cautelare, liquidata ai valori minimi tenuto conto dell'identità delle questioni (euro 14.103,00 per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria;
euro 2.613,00 per fase cautelare).
Con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c., essa non può trovare accoglimento.
Quanto all'applicazione del primo comma, manca l'allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 21798
5 del 27/10/2015). Non si ritiene di procedere neppure ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., poiché la citata norma postula da parte del soccombente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI-II, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 25041 del
16/09/2021): l'opposizione proposta non configura un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e non si presta, dunque, alla sanzione di carattere pubblicistico di cui al citato terzo comma, posto che – a seguito della produzione dei documenti di trasporto – la debitrice ha sostanzialmente rinunciato a coltivare le sue ragioni di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
573/2024 (R.G. 1699/2024), emesso dal Tribunale di Ferrara in data 10/09/2024, promossa dalla società nei confronti della società ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a rifondere alla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento, inclusa la fase cautelare che si liquidano in euro 16.716,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Ferrara, 31/03/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2018/2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MAGRI MATTEO, elettivamente domiciliata presso il difensore ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MANFRINI MICHELE, elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA OPPOSTA
Opposizione a decreto ingiuntivo - rigetto
Prova del credito
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................................ 1
2. Sull'inidoneità probatoria delle fatture elettroniche ............................................................................. 3
3. Sull'assenza di prova del rapporto contrattuale ................................................................................... 4
4. Le spese di lite ........................................................................................................................................ 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Su ricorso della società il Tribunale di Ferrara ha emesso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 573/2024, in data 10/09/2024, ingiungendo alla di pagare “1. la somma di € Parte_1
1 234711,96; 2. gli interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate (conformemente ai parametri di cui al Protocollo sottoscritto da questo
Tribunale in data 03/06/2024, ma tenuto conto della nota spese allegata al ricorso) in € 2242,00 per compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
La ha proposto opposizione con le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale in Parte_1
limine litis, accogliere l'opposizione proposta e, quindi, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 573/2024, R.G. 1699/2024 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 9-10 settembre
2024, in quanto emesso in palese mancanza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.; in via subordinata, respingersi eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione è comunque di facile e pronta soluzione;
in via di ulteriore subordine, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile e/o nullo e/o inefficace;
in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta la legittimità dell'azione intrapresa dall'opposta nei confronti dell'opponente, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta dall'odierna opponente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 231/02; Con rifusione di spese, competenze professionali, oltre iva e cpa, e con ogni più ampia riserva istruttoria”.
L'opposta si è costituita ed ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, ogni Controparte_1
diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa, concedere, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, respingere l'opposizione proposta da
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. Parte_1
573/2024 pronunciato dall'intestato Tribunale il 9.9.2024 o, comunque, condannare Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di Euro 234.711,96 oltre
[...] Controparte_1
interessi così come riconosciuti in sede monitoria fino al saldo effettivo. Condannare, altresì. al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento del danno per lite Parte_1
temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c., ovvero, in subordine, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con valutazione equitativa da parte del Giudice, in ordine all'importo della sanzione.”
Il credito azionato dalla ricorrente fa riferimento alle fatture – prodotte in sede monitoria in
2 formato .xml – emesse da ossia la n. 10/F del 30/04/2024, la n. 13/F del Controparte_1
31/05/2024, la n. 16/F del 30/06/2024 e la n. 21/F del 31/07/2024, emesse a fronte della fornitura di granturco.
La ha proposto, in data 21.10.2024, opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo, Parte_1
in primo luogo, l'inidoneità della prova scritta del credito. Nello specifico, ha rilevato come le fatture elettroniche non soddisfino il requisito della prova scritta ex art. 633, I comma c.p.c., a meno che non vengano accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, II comma c.p.c. In secondo luogo, ha eccepito l'insussistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio tra le società, a fronte della mancanza della prova del credito e dell'insufficienza dei soli documenti fiscali depositati in sede monitoria.
La creditrice costituitasi tempestivamente il 3/12/2024, ha chiesto la Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione. Nel merito, ha dedotto l'idoneità delle fatture elettroniche in fase monitoria, essendo equiparabili, secondo la società opposta, all'estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.
Infine, ha evidenziato la natura generica e dilatoria della contestazione sull'assenza della prova del contratto, a fronte dell'esistenza di numerose fatture elettroniche, della corrispondenza avvenuta tra le due società, nonché della circostanza che l'esistenza del rapporto contrattuale sarebbe confermata dai documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e dal destinatario che dimostrano l'avvenuta consegna della merce. Parte_1
I documenti di trasporto sono stati prodotti e non contestati dalla parte opponente, che non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
In corso di causa, in data 16/12/2024, la società opposta ha chiesto e ottenuto un sequestro conservativo ex artt. 671 e 669 bis e ss c.p.c. sui beni mobili e crediti di fino alla Parte_1
concorrenza della complessiva somma di euro 255.000,00.
All'udienza del 20/03/2025, in assenza di parte opponente, la causa è stata discussa oralmente ed è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
2. Sull'inidoneità probatoria delle fatture elettroniche
Secondo parte opponente, la sola produzione delle fatture elettroniche non proverebbe l'esistenza del credito o comunque non sarebbe idonea a far ottenere il decreto ingiuntivo.
3 Trattasi di un'argomentazione difensiva che non coglie nel segno, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento, “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ebbene, è noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza n. 299 del 12/01/2016), essendo invece utile all'ottenimento del decreto ingiuntivo.
È noto che le fatture elettroniche, in quanto documenti informatici generati dal Sistema di
Interscambio (SdI), generino documenti informatici autentici ed immodificabili, non semplici
“copie informatiche di documenti informatici”, bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l) quinquies del D.Lgs. n.82/2005
“Codice dell'Amministrazione Digitale”).
Inoltre, dal 1° gennaio 2019 è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti i.v.a. attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di Interscambio, dunque le imprese sono esonerate dall'obbligo di annotazione delle scritture nei registri contabili e, di conseguenza, dagli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2, c.p.c. (si veda Trib. Padova 8 agosto 2019; Trib.
Verona 19 novembre 2018; Trib. Torino 12 aprile 2023).
Conseguentemente, ha legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo, Controparte_1
gravando poi l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale sull'opposta.
3. Sull'assenza di prova del rapporto contrattuale
Va rilevato che la contestazione circa l'esistenza del rapporto contrattuale operata
4 dall'opponente si connota di totale genericità, essendo l'eccezione affrontata nell'unico atto (la citazione) depositato, non avendo la parte costituita poi contestato le allegazioni della nella comparsa di costituzione. Controparte_1
In proposito, anzitutto la corrispondenza tra le società (sulle scadenze di pagamento e sulla conferma della consegna della merce) e i documenti di trasporto e attestano non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche la consegna della merce e dunque la corretta esecuzione della prestazione della società opposta.
I documenti di trasporto, prodotti e non contestati, corrispondenti a quelli elencati nelle fatture elettroniche, consentono di ritenere dimostrata la consegna della merce a Parte_1
trattandosi di documenti sottoscritti, oltre che dal vettore, anche dalla società destinataria del prodotto (si vedano i docc. da 2 a 5 prodotti dalla creditrice).
Anche la dedotta generica assenza del rapporto contrattuale risulta smentita dalla corrispondenza tra le parti: il fatto che due soggetti assumano accordi circa pagamenti e scadenze implica il riconoscimento, da parte di entrambe, del rapporto contrattuale;
tanto più che dalle missive non si evincono contestazioni riguardo la ricezione della merce e alle sue caratteristiche, ma anzi la conferma ulteriore circa l'avvenuta consegna della merce (cfr. docc.
6-9) e la conseguente esistenza, in capo alla destinataria della fornitura, dell'obbligo di pagarne il prezzo.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento e tenuto conto anche della fase cautelare, liquidata ai valori minimi tenuto conto dell'identità delle questioni (euro 14.103,00 per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria;
euro 2.613,00 per fase cautelare).
Con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c., essa non può trovare accoglimento.
Quanto all'applicazione del primo comma, manca l'allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 21798
5 del 27/10/2015). Non si ritiene di procedere neppure ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., poiché la citata norma postula da parte del soccombente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI-II, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 25041 del
16/09/2021): l'opposizione proposta non configura un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e non si presta, dunque, alla sanzione di carattere pubblicistico di cui al citato terzo comma, posto che – a seguito della produzione dei documenti di trasporto – la debitrice ha sostanzialmente rinunciato a coltivare le sue ragioni di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
573/2024 (R.G. 1699/2024), emesso dal Tribunale di Ferrara in data 10/09/2024, promossa dalla società nei confronti della società ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a rifondere alla società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento, inclusa la fase cautelare che si liquidano in euro 16.716,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Ferrara, 31/03/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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